TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4885 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA nella causa N. R.G. 2025 /6511
Tra
Parte_1
E
Parte_2
Oggi 27/11/2025, innanzi al Giudice ON IA IA, sono comparsi: per la ricorrente l'avv. Salvatore Spedale in sostituzione dell'avv. Alberto Spedale per il resistente nessuno è comparso fino alle ore 9.50.
l'avv. Spedale insiste nella memoria integrativa depositata e nei precedenti scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Al termine della camera di consiglio, alle ore 16.25, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in assenza della parte ricorrente, nelle more allontanatasi.
Il Giudice
ON IA IA G.o.p. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G. 6511/2025
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa ON IA IA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°6511 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in PALERMO, p.zza Vittorio C.F._1
Veneto,3, presso lo studio dell'avv. Alberto Spedale (C.F. ) che C.F._2 la rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Ficarazzi (PA) corso Umberto I, 899, presso lo studio dell'avv. Loredana Mancino, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo).
Pag. 2 di 6 mediante la lettura, all'udienza del 27/11/2025, alle ore 16.25, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1 .- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto del presente giudizio per grave inadempimento del conduttore;
2- Conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data 28/5/2025 e ordina al signor il rilascio immediato dell'immobile locato;
Parte_2
3- Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di
€3.900,00 a titolo di canoni locazione non versati a decorrere dal mese di ottobre 2024 e fino al mese di ottobre 2025, oltre i successivi a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo;
5- Condanna il signor al pagamento in favore della signora Parte_2 [...] delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi Parte_1 professionali oltre € 85,54 per spese vive e oltre IVA CPA e spese forfettarie.
e della seguente contestuale motivazione:
con atto di intimazione regolarmente notificato la ricorrente, proprietaria dell'immobile sito in Palermo via Colonna Rotta, 159, scala U, piano primo, ha intimato sfratto per morosità nei confronti del signor , che lo detiene in forza del Parte_2 contratto di locazione del 15/4/2019, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle
Entrate, deducendo il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 e di gennaio, febbraio e marzo 2025 per una somma complessiva di € 1.800,00.
All'udienza del 2/5/2025, il conduttore si è opposto alla convalida, non contestando la morosità, ma adducendo la nullità del contratto di locazione per la mancata indicazione dell'Iban del locatore che non consentiva al conduttore di versare il canone e per l'inadeguatezza degli impianti idrici ed elettrici, la presenza di muffa nelle mura e la mancanza dell'attestazione energetica. Lo stesso ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'istanza di convalida dello sfratto per morosità, anche per la difficoltà di reperire un
Pag. 3 di 6 altro alloggio, nonchè dell'ingiunzione di pagamento dei canoni dovuti, con la condanna della ricorrente alla riduzione dell'importo del canone di locazione ad € 350,00 e al rimborso delle spese di lite.
Il giudice con ordinanza del 28/05/2025, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta, ha emesso l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c., fissando per il rilascio la data del 31/08/2025, e ha disposto il mutamento del rito da sommario in locatizio, assegnando alle parti i termini per l'integrazione degli atti introduttivi e per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Il ricorrente ha depositato la memoria integrativa con la quale ha dichiarato di avere promosso il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione del signor Ha precisato, inoltre, che il resistente non Parte_2 ha rilasciato l'immobile e non ha versato nemmeno i successivi canoni di locazione, risultando moroso della somma di € 3.900,00 fino al mese di ottobre 2025. Infine, ha contestato le tesi sostenute dallo a giustificazione del mancato pagamento dei Parte_2 canoni di locazione.
Il resistente non ha depositato la memoria integrativa e non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie affermazioni.
La causa è stata istruita in forma documentale e, all'udienza del 27/11/2025, è stata decisa.
Motivi della decisione.
Tanto premesso, la domanda di risoluzione del contratto di locazione avanzata da parte ricorrente è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
Pag. 4 di 6 dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione n. 3373/20109).
Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa la locatrice ha assolto all'onere probatorio che la legge pone a suo carico, dimostrando l'esistenza e la validità del contratto di locazione concluso in data 15/4/2019, regolarmente registrato e il successivo inadempimento del resistente.
Al contrario, quest'ultimo non ha dimostrato l'effettiva esistenza di validi fatti modificativi impeditivi o estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio.
E' noto che per i contratti di locazione ad uso abitativo l'articolo 5 della legge
392 del 1978, in deroga all'articolo 1455 c.c., prevede una valutazione ex lege della gravità dell'inadempimento, atteso che, ai sensi della predetta disposizione normativa, anche il mancato pagamento di un solo canone di locazione, decorsi venti giorni dalla sua scadenza, costituisce grave inadempimento contrattuale che legittima il locatore a proporre la domanda di risoluzione del contratto ex articolo 1453 c.c.
Nel caso in esame la ricorrente lamenta il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni di locazione nel periodo decorrente dal mese di ottobre 2024 al mese di ottobre 2025, nonché di quelli a scadere fino al rilascio dell'immobile locato.
Alla luce delle suddette risultanze, il contratto di locazione oggetto del presente giudizio va dunque risolto per inadempimento del conduttore, il quale va condannato al rilascio dell'immobile libero di persone e di cose nella disponibilità della proprietaria, signora Parte_1
Va accolta altresì la domanda di condanna del resistente al pagamento dei canoni scaduti e non pagati;
la ricorrente, infatti, ha dimostrato, l'ammontare del canone pari a
€ 300,00 ed ha allegato l'inadempimento, mentre il conduttore non ha dimostrato di avere provveduto ai relativi pagamenti e nemmeno la sussistenza dei motivi addotti a fondamento del proprio inadempimento.
Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento dei canoni intimati e di quelli scaduti corrispondenti alla somma di euro 3.900,00 fino al mese di ottobre 2025, oltre i successivi fino al rilascio dell'immobile locato, oltre gli interessi legali sui singoli canoni scaduti e non versati dal maturarsi al soddisfo.
Il resistente va condannato altresì al rimborso delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della
Pag. 5 di 6 controversia, alla luce dei parametri di cui al Decreto Ministeriale 247/2022.
Così deciso in Palermo, il 27 novembre 2025.
Il Giudice
ON IA IA G.o.p.
Pag. 6 di 6
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA nella causa N. R.G. 2025 /6511
Tra
Parte_1
E
Parte_2
Oggi 27/11/2025, innanzi al Giudice ON IA IA, sono comparsi: per la ricorrente l'avv. Salvatore Spedale in sostituzione dell'avv. Alberto Spedale per il resistente nessuno è comparso fino alle ore 9.50.
l'avv. Spedale insiste nella memoria integrativa depositata e nei precedenti scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Al termine della camera di consiglio, alle ore 16.25, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in assenza della parte ricorrente, nelle more allontanatasi.
Il Giudice
ON IA IA G.o.p. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G. 6511/2025
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa ON IA IA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°6511 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in PALERMO, p.zza Vittorio C.F._1
Veneto,3, presso lo studio dell'avv. Alberto Spedale (C.F. ) che C.F._2 la rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Ficarazzi (PA) corso Umberto I, 899, presso lo studio dell'avv. Loredana Mancino, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo).
Pag. 2 di 6 mediante la lettura, all'udienza del 27/11/2025, alle ore 16.25, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1 .- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto del presente giudizio per grave inadempimento del conduttore;
2- Conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data 28/5/2025 e ordina al signor il rilascio immediato dell'immobile locato;
Parte_2
3- Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di
€3.900,00 a titolo di canoni locazione non versati a decorrere dal mese di ottobre 2024 e fino al mese di ottobre 2025, oltre i successivi a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo;
5- Condanna il signor al pagamento in favore della signora Parte_2 [...] delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi Parte_1 professionali oltre € 85,54 per spese vive e oltre IVA CPA e spese forfettarie.
e della seguente contestuale motivazione:
con atto di intimazione regolarmente notificato la ricorrente, proprietaria dell'immobile sito in Palermo via Colonna Rotta, 159, scala U, piano primo, ha intimato sfratto per morosità nei confronti del signor , che lo detiene in forza del Parte_2 contratto di locazione del 15/4/2019, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle
Entrate, deducendo il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 e di gennaio, febbraio e marzo 2025 per una somma complessiva di € 1.800,00.
All'udienza del 2/5/2025, il conduttore si è opposto alla convalida, non contestando la morosità, ma adducendo la nullità del contratto di locazione per la mancata indicazione dell'Iban del locatore che non consentiva al conduttore di versare il canone e per l'inadeguatezza degli impianti idrici ed elettrici, la presenza di muffa nelle mura e la mancanza dell'attestazione energetica. Lo stesso ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'istanza di convalida dello sfratto per morosità, anche per la difficoltà di reperire un
Pag. 3 di 6 altro alloggio, nonchè dell'ingiunzione di pagamento dei canoni dovuti, con la condanna della ricorrente alla riduzione dell'importo del canone di locazione ad € 350,00 e al rimborso delle spese di lite.
Il giudice con ordinanza del 28/05/2025, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta, ha emesso l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c., fissando per il rilascio la data del 31/08/2025, e ha disposto il mutamento del rito da sommario in locatizio, assegnando alle parti i termini per l'integrazione degli atti introduttivi e per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Il ricorrente ha depositato la memoria integrativa con la quale ha dichiarato di avere promosso il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione del signor Ha precisato, inoltre, che il resistente non Parte_2 ha rilasciato l'immobile e non ha versato nemmeno i successivi canoni di locazione, risultando moroso della somma di € 3.900,00 fino al mese di ottobre 2025. Infine, ha contestato le tesi sostenute dallo a giustificazione del mancato pagamento dei Parte_2 canoni di locazione.
Il resistente non ha depositato la memoria integrativa e non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie affermazioni.
La causa è stata istruita in forma documentale e, all'udienza del 27/11/2025, è stata decisa.
Motivi della decisione.
Tanto premesso, la domanda di risoluzione del contratto di locazione avanzata da parte ricorrente è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
Pag. 4 di 6 dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione n. 3373/20109).
Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa la locatrice ha assolto all'onere probatorio che la legge pone a suo carico, dimostrando l'esistenza e la validità del contratto di locazione concluso in data 15/4/2019, regolarmente registrato e il successivo inadempimento del resistente.
Al contrario, quest'ultimo non ha dimostrato l'effettiva esistenza di validi fatti modificativi impeditivi o estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio.
E' noto che per i contratti di locazione ad uso abitativo l'articolo 5 della legge
392 del 1978, in deroga all'articolo 1455 c.c., prevede una valutazione ex lege della gravità dell'inadempimento, atteso che, ai sensi della predetta disposizione normativa, anche il mancato pagamento di un solo canone di locazione, decorsi venti giorni dalla sua scadenza, costituisce grave inadempimento contrattuale che legittima il locatore a proporre la domanda di risoluzione del contratto ex articolo 1453 c.c.
Nel caso in esame la ricorrente lamenta il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni di locazione nel periodo decorrente dal mese di ottobre 2024 al mese di ottobre 2025, nonché di quelli a scadere fino al rilascio dell'immobile locato.
Alla luce delle suddette risultanze, il contratto di locazione oggetto del presente giudizio va dunque risolto per inadempimento del conduttore, il quale va condannato al rilascio dell'immobile libero di persone e di cose nella disponibilità della proprietaria, signora Parte_1
Va accolta altresì la domanda di condanna del resistente al pagamento dei canoni scaduti e non pagati;
la ricorrente, infatti, ha dimostrato, l'ammontare del canone pari a
€ 300,00 ed ha allegato l'inadempimento, mentre il conduttore non ha dimostrato di avere provveduto ai relativi pagamenti e nemmeno la sussistenza dei motivi addotti a fondamento del proprio inadempimento.
Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento dei canoni intimati e di quelli scaduti corrispondenti alla somma di euro 3.900,00 fino al mese di ottobre 2025, oltre i successivi fino al rilascio dell'immobile locato, oltre gli interessi legali sui singoli canoni scaduti e non versati dal maturarsi al soddisfo.
Il resistente va condannato altresì al rimborso delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della
Pag. 5 di 6 controversia, alla luce dei parametri di cui al Decreto Ministeriale 247/2022.
Così deciso in Palermo, il 27 novembre 2025.
Il Giudice
ON IA IA G.o.p.
Pag. 6 di 6