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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3946/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3946/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. PINO CARMEN, Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PINO CARMEN CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 20/10/2025;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 08/12/2016 e in data 11/03/2023; Per_1 Per_2
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 09/12/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: pagina 1 di 5 Per_
“- Affidare i figli minori e ad entrami i genitori, i quali espressamente riconoscono che Per_2 tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze dei minori.
Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sui figli per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o di uno sport, etc.) nessuno dei due genitori potrà arrogarsi il diritto di decidere arbitrariamente senza il consenso dell'altro.
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 316 c.c. i genitori condivideranno in uguale misura la responsabilità genitoriale sui figli e saranno pertanto corresponsabili del loro andamento scolastico, della loro educazione, della loro salute, della loro cura e custodia, nonché della loro crescita serena ed equilibrata.
I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessari ai figli, con la precisazione che in ogni caso il genitore che avrà presso di sé i minori dovrà preventivamente informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami, terapie etc., cui gli stessi dovranno sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi, salvo casi di estrema urgenza.
Ciascun genitore si impegna a tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita de figli, ivi compreso l'andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti e le iniziative della scuola. Per_
- I figli minori e saranno collocati prevalentemente presso la madre nell'abitazione Per_2 familiare sita in Bomporto (MO), Via Agnini n. 2/A.
Il IG. lascerà la casa familiare e si trasferirà in altro appartamento in locazione che, in via Pt_1 provvisoria, è già stato individuato.
Il IG. manterrà la sua residenza presso la casa familiare fino a quando non troverà una Pt_1 collocazione definitiva.
- Salvo diversi accordi fra le parti, i genitori concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori tutti i pomeriggi, rispettando le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli.
- In ogni caso, in caso di disaccordo, il padre potrà vedere i figli due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì e giovedì, oltre a weekend alternati, dalle ore 19,00 del venerdì, alle ore
18,00 della domenica sera quando li riaccompagnerà presso la madre.
- Durante il periodo estivo i bambini potranno stare con il padre per tre settimane (anche non consecutive) che i genitori concorderanno entro il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno. pagina 2 di 5 Entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli, nonché un recapito telefonico.
Nei periodi feriali con ciascun genitore, questi dovrà garantire un contatto quotidiano almeno telefonico fra i figli e l'altro genitore.
Per il rimanente periodo feriale, dalla fine della scuola fino alla ripresa delle lezioni, il diritto di visita verrà esercitato normalmente come già stabilito sopra, salvo diversi accordi fra le parti.
- Per le festività natalizie e di fine anno, i bambini trascorreranno con uno dei due genitori, ad anni alterni, rispettivamente una settimana comprensiva delle giornate del 24 e 25 dicembre e una settimana comprensiva del 31 dicembre – 1 gennaio.
Durante le vacanze Pasquali i bambini trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, previo accordo tra le parti e compatibilmente con le ferie di ciascun genitore.
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori purché siano migliorativi e preservino il diritto di visita del genitore non convivente.
- I figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con un genitore a pranzo fino le ore 16,00, e con l'altro genitore a cena, ad anni alterni. Ciascun genitore, ad anni alterni, si occuperà di quanto necessario per eventuali feste con i compagni di classe.
- Per tutto quanto qui non espressamente previsto, resta inteso che entrambi i genitori dovranno gestire i cambi di collocazione e abitazione dei figli nel pieno rispetto dei loro impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi.
- A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma Pt_1 CP_1 complessiva mensile di € 400,00 (quattrocento/00), da versarsi in dodici mensilità entro il giorno 25 di ogni mese di competenza. Tale contributo dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita.
I genitori convengono di individuare quali spese straordinarie da sostenersi per i figli nella misura del
50% ciascuno quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Modena e che si indicano nelle seguenti anche per ciò che attiene le modalità di assunzione:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono ii preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 3 di 5 • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
- Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con i figli.
- Le parti convengono che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla IG.ra . CP_1
- I genitori concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
- I genitori concordano che qualsiasi gita/vacanza fuori dal territorio di Modena dovrà essere autorizzata da entrambi i genitori con consenso scritto ed eventuale diniego dovrà essere motivato con giustificato motivo.
- Le parti si impegnano reciprocamente a rimettere ed accettare eventuali querele proposte. In particolar modo, la IG.ra dichiara di voler rimettere la querela/segnalazione sporta nei CP_1 confronti del IG. in occasione dell'allontanamento dalla casa familiare in data 03 Giugno 2025 e Pt_1
pagina 4 di 5 in ogni caso di non voler proseguire nell'eventuale procedimento penale scaturente dalla citata segnalazione. Il IG. dichiara di accettare la rimessione di querela. Pt_1
Le parti si impegnano a formalizzare remissione ed accettazione nelle competenti sedi.
- Le parti concordano che le spese della presente procedura, anche legali, saranno suddivise al 50% fra le parti.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nato in [...] il Parte_1
18/01/1983 e nata in [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per CP_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3946/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. PINO CARMEN, Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PINO CARMEN CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 20/10/2025;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 08/12/2016 e in data 11/03/2023; Per_1 Per_2
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 09/12/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: pagina 1 di 5 Per_
“- Affidare i figli minori e ad entrami i genitori, i quali espressamente riconoscono che Per_2 tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze dei minori.
Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sui figli per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o di uno sport, etc.) nessuno dei due genitori potrà arrogarsi il diritto di decidere arbitrariamente senza il consenso dell'altro.
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 316 c.c. i genitori condivideranno in uguale misura la responsabilità genitoriale sui figli e saranno pertanto corresponsabili del loro andamento scolastico, della loro educazione, della loro salute, della loro cura e custodia, nonché della loro crescita serena ed equilibrata.
I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessari ai figli, con la precisazione che in ogni caso il genitore che avrà presso di sé i minori dovrà preventivamente informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami, terapie etc., cui gli stessi dovranno sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi, salvo casi di estrema urgenza.
Ciascun genitore si impegna a tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita de figli, ivi compreso l'andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti e le iniziative della scuola. Per_
- I figli minori e saranno collocati prevalentemente presso la madre nell'abitazione Per_2 familiare sita in Bomporto (MO), Via Agnini n. 2/A.
Il IG. lascerà la casa familiare e si trasferirà in altro appartamento in locazione che, in via Pt_1 provvisoria, è già stato individuato.
Il IG. manterrà la sua residenza presso la casa familiare fino a quando non troverà una Pt_1 collocazione definitiva.
- Salvo diversi accordi fra le parti, i genitori concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori tutti i pomeriggi, rispettando le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli.
- In ogni caso, in caso di disaccordo, il padre potrà vedere i figli due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì e giovedì, oltre a weekend alternati, dalle ore 19,00 del venerdì, alle ore
18,00 della domenica sera quando li riaccompagnerà presso la madre.
- Durante il periodo estivo i bambini potranno stare con il padre per tre settimane (anche non consecutive) che i genitori concorderanno entro il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno. pagina 2 di 5 Entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli, nonché un recapito telefonico.
Nei periodi feriali con ciascun genitore, questi dovrà garantire un contatto quotidiano almeno telefonico fra i figli e l'altro genitore.
Per il rimanente periodo feriale, dalla fine della scuola fino alla ripresa delle lezioni, il diritto di visita verrà esercitato normalmente come già stabilito sopra, salvo diversi accordi fra le parti.
- Per le festività natalizie e di fine anno, i bambini trascorreranno con uno dei due genitori, ad anni alterni, rispettivamente una settimana comprensiva delle giornate del 24 e 25 dicembre e una settimana comprensiva del 31 dicembre – 1 gennaio.
Durante le vacanze Pasquali i bambini trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, previo accordo tra le parti e compatibilmente con le ferie di ciascun genitore.
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori purché siano migliorativi e preservino il diritto di visita del genitore non convivente.
- I figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con un genitore a pranzo fino le ore 16,00, e con l'altro genitore a cena, ad anni alterni. Ciascun genitore, ad anni alterni, si occuperà di quanto necessario per eventuali feste con i compagni di classe.
- Per tutto quanto qui non espressamente previsto, resta inteso che entrambi i genitori dovranno gestire i cambi di collocazione e abitazione dei figli nel pieno rispetto dei loro impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi.
- A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma Pt_1 CP_1 complessiva mensile di € 400,00 (quattrocento/00), da versarsi in dodici mensilità entro il giorno 25 di ogni mese di competenza. Tale contributo dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita.
I genitori convengono di individuare quali spese straordinarie da sostenersi per i figli nella misura del
50% ciascuno quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Modena e che si indicano nelle seguenti anche per ciò che attiene le modalità di assunzione:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono ii preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 3 di 5 • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
- Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con i figli.
- Le parti convengono che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla IG.ra . CP_1
- I genitori concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
- I genitori concordano che qualsiasi gita/vacanza fuori dal territorio di Modena dovrà essere autorizzata da entrambi i genitori con consenso scritto ed eventuale diniego dovrà essere motivato con giustificato motivo.
- Le parti si impegnano reciprocamente a rimettere ed accettare eventuali querele proposte. In particolar modo, la IG.ra dichiara di voler rimettere la querela/segnalazione sporta nei CP_1 confronti del IG. in occasione dell'allontanamento dalla casa familiare in data 03 Giugno 2025 e Pt_1
pagina 4 di 5 in ogni caso di non voler proseguire nell'eventuale procedimento penale scaturente dalla citata segnalazione. Il IG. dichiara di accettare la rimessione di querela. Pt_1
Le parti si impegnano a formalizzare remissione ed accettazione nelle competenti sedi.
- Le parti concordano che le spese della presente procedura, anche legali, saranno suddivise al 50% fra le parti.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nato in [...] il Parte_1
18/01/1983 e nata in [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per CP_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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