Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8655/2024 R.G. Lavoro, decisa all'udienza del 15.1.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c. e promossa da erede rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco La Torre, giusta Parte_1 Persona_1 procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE contro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv. Chiara Contursi, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'indennità di accompagnamento (ricorso n. 7878/2023 promosso da e dell'assegnazione Persona_1 dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del predetto stato invalidante, in capo alla de cuius (deceduta il 13.9.2024), a far data dalla Persona_1 domanda amministrativa, vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito della camera di consiglio.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Il consulente nominato in fase di a.t.p., dott. , all'esito di un accurato esame clinico ed Persona_2 obiettivo della e dopo aver accertato che l'originaria parte ricorrente era affetta dalle patologie Per_1
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L'odierna parte ricorrente, erede della de cuius, si duole, in particolare, che il CTU, nonostante abbia riscontrato “una deambulazione lenta e incerta, con riflessi lenti”, non abbia riconosciuto, in capo alla , il Per_1 beneficio invocato (cfr. ricorso e note di trattazione scritta). Invero, il CTU ha evidenziato la “capacità di deambulare autonomamente che, nel caso in esame, assieme ai passaggi posturali, avviene con qualche adattamento e lentezza ma sostanzialmente in autonomia” (cfr. elaborato peritale).
Sul punto, è opportuno precisare che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito
- il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore”
(Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018): difetto che non è emerso nel caso di specie.
Per tali ragioni, l'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicchè, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale, che, oltre tutto, stante il decesso dell'originaria ricorrente, dovrebbe avvenire sulla base dei soli atti di causa (Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce di quanto precede, la domanda deve essere rigettata.
Nulla per le spese, a fronte di rituale dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., prima fase – liquidate in atti, con separato decreto emesso in data odierna – vengono CP_ definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 15.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci pagina 2 di 2