Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6467 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Sdino presidente rel.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino giudice
Dott.ssa Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9851 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
SANTOIANNI INGEGNO PATRIZIO presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato il [...], ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...] is. 4 PT attualmente in misura cautelare presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.03.2025 il procuratore della ricorrente ha concluso reiterando le conclusioni contenute negli atti introduttivi.
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Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi confermando i provvedimenti in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.05.2024 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge.
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con il resistente in Codroipo (UD) in data
24.02.2007;
Per_ che dal matrimonio erano nati tre figli: , il 12.03.2006, , il Per_1
17.05.2009 e , il 04.10.2012; Per_3
che l'unione matrimoniale si era disgregata per responsabilità del marito, il quale aveva fatto un uso continuo di sostanze stupefacenti e in più occasioni l'aveva minacciata, offesa e percossa anche alla presenza dei figli minori;
che tali condotte violente erano state poste in essere anche nei confronti dei figli;
che per le continue violenze subite, unitamente ai figli minori, era stata costretta a lasciare la casa familiare trasferendosi presso l'appartamento della madre dopo essere stata scortata dalla polizia intervenuta al momento dell'aggressione presso l'Ospedale del mare;
che il marito, inoltre, aveva iniziato a inoltrare messaggi “di tenore violento Per_ e minaccioso” sulla sua utenza e su quella dei figli minori e;
Per_1
che in un'occasione in particolare, il resistente si era recato presso la scuola Per_ del figlio ove la stessa era giunta allo scopo di prelevare il minore e in quella sede proferiva minacce nei suoi confronti “essendosi rifiutata di incontrarlo”;
che a seguito del predetto episodio, pur essendo riuscita a sottrarsi alle aggressioni del marito grazie all'intervento del personale scolastico, era stata costretta a ricorrere alle cure mediche a seguito di una colluttazione;
che, a seguito dell'ennesima aggressione, aveva sporto denunzia ed il giudizio penale si era concluso con una sentenza di condanna;
che il resistente, oltre ad aver posto in essere condotte violente nei confronti della moglie e dei figli, aveva violato gli obblighi di assistenza familiare avendo fatto mancare loro ogni mezzo di sostentamento;
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che la stessa, infatti, riusciva a far fronte alle sue esigenze di vita e a quelle dei minori solo in virtù di enormi sacrifici e grazie al sostegno della propria famiglia di origine;
che lo stesso, inoltre, non aveva più alcun rapporto né con lei né con i figli;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di separazione con addebito al resistente, l'affido esclusivo dei figli “in ragione delle condotte poste in essere dal sig. in danno dei figli”, l'assegnazione della casa familiare, la Controparte_1 previsione a carico del resistente dell'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 300,00 ciascuno “o, in subordine, mediante corresponsione in loro favore di un assegno di importo da determinarsi nella misura ritenuta di giustizia”, oltre al 50% delle spese straordinarie, un assegno per il proprio mantenimento di € 300,00 nonché “disporre che gli eventuali incontri tra il padre ed i minori avvengano in forma protetta e nelle strutture e alla presenza dei servizi sociali territorialmente competenti”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
All'udienza del 12.12.2024, come differita su istanza di parte ricorrente, non si costituiva il resistente e, pertanto, attesa la ritualità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
In tale sede, la ricorrente rinunciava alla domanda di assegno di mantenimento in suo favore.
Nella stessa udienza il giudice relatore affidava i figli minori in via esclusiva alla madre disponendo che la stessa potesse adottare ogni decisione, comprese quelle di maggior interesse, sospendeva gli incontri dei figli con il padre in carcere;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di € 600,00 (€ 200,00 ciascuno), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno.
All'udienza del 27.03.2025 celebrata in modalità cartolare, la ricorrente provvedeva ad integrare la documentazione relativa al procedimento per maltrattamenti pendente a carico del resistente e depositava, altresì, sentenza di condanna dello stesso per il delitto di cui all'art. 628 c.p. emessa dal Tribunale di
Napoli in data 24/05/2024 nonché decreto di citazione a giudizio dinnanzi al
Tribunale di Napoli per l'udienza predibattimentale per i delitti di cui agli artt. 61
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n. 11-quinquies e 582-585 c.p. (in relazione all'art. 577 ult. co. n. 1 c.p.) e di cui agli artt. 81 cpv, 612 co. 2 c.p.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato. sulla domanda di separazione giudiziale
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
La condotta processuale ed extra processuale ha ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza – che trova riscontro nell'assoluta assoluta gravità dei fatti di cui si è macchiato il resistente in danno della ricorrente – lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La domanda di addebito della ricorrente è fondata e va accolta.
Infatti, ancorché non sia stata svolta attività istruttoria, dalla sentenza n.
905/2024 del Tribunale di Napoli - con cui il resistente è stato condannato per il delitto di cui all'art. 628 c.p. perpetrato in danno della moglie – emerge che il sig.
, “ben lungi da rivolgere violenza verso la res […] ha rivolto minacce CP_1 contro la vittima e l'ha spinta fino a farla cadere a terra al fine di vincerne la resistenza per sottrarle il telefonino, e dunque al fine di procurarsi un ingiusto profitto” che, in questo caso, è stato rappresentato dal “vantaggio costituto dall'impedire alla [sig.ra di chiamare le Forze dell'Ordine”. Pt_1
Il predetto reato di rapina interviene immediatamente dopo i gravi comportamenti di aggressione alla ricorrente per i quali il PM ha chiesto il rinvio a giudizio immediato per i delitti di cui agli artt. 61 n. 11-quinquies e 582-585 c.p. (in
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Per_ relazione all'art. 577 ult. co. n. 1 c.p.) “perché, in presenza dei figli minori e
, dopo aver afferrata per i capelli, spingendola a terra, colpiva Persona_4
ripetutamente con calci, pugni e schiaffi, su tutte le parti del corpo la moglie
, cagionandole così lesioni personali, giudicate guaribili in gg. Parte_1 dodici […]” e di cui agli artt. 81 cpv, 612 co. 2 c.p., “perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciava di un male ingiusto e grave la moglie
, sia mediante un messaggio vocale, sia attraverso un messaggio Parte_1
“whatsapp” rivolgendole le testuali frasi (in gergo dialettale) “… tu credi che ti nascondi e io non ti trovo? Sto girando tutte le case della tua famiglia, loro sono i primi ad essere picchiati se ti trovo a casa loro… non hai nessun posto dove nasconderti, prima o poi ti trovo…” con la recidiva ex art. 99 co. 4 c.p.
Va inoltre rilevato che le predette condotte violente sono state perpetrate dopo anni di comportamenti violenti oggetto delle plurime denunce presentate dalla sig.ra , allegate all'atto introduttivo. Pt_1
In conclusione, non vi è alcun dubbio che le condotte delittuose concretizzatesi in un'aggressione all'incolumità sia fisica che morale della ricorrente, siano la causa determinante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito al resistente. in ordine all'affidamento dei figli e ai tempi e alle modalità di frequentazione dei figli minori
La particolare gravità della condotta delittuosa accertata integra una chiara ipotesi di violenza familiare in cui tra l'altro i numerosi episodi delittuosi sono stati commessi alla presenza dei figli minori;
Secondo l'art. 31 della Convenzione di Istanbul del 2011 le decisioni del
Tribunale in ordine ai diritti di visita e custodia dei figli debbono prendere in considerazione gli episodi di violenza.
Ne consegue che nella fattispecie vi sono ragioni più che adeguate per derogare alla regola dell'affido condiviso in favore dell'affido cd. super esclusivo alla madre in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte:
In tema di affidamento dei figli minori, la grave conflittualità esistente tra i genitori e la commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più
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consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l'interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica,
e possono, pertanto, fondare la domanda di affidamento esclusivo. (Cassazione, 22 settembre 2016, n. 18559).
Infatti, la gravità degli episodi delittuosi, la loro reiterazione e la circostanza che il padre non abbia avuto alcun freno inibitorio nonostante la presenza dei figli minori sono tutti elementi che inducono a una prognosi assolutamente negativa sulle sue competenze genitoriali.
Le considerazioni che precedono in ordine ai gravi reati commessi in danno della resistente impongono, altresì, di considerare l'estrema difficoltà di ogni forma di comunicazione tra le parti;
si rammenta, inoltre, che secondo la legge i delitti commessi in danno di un genitore vanno necessariamente considerati ai fini delle regole in ordine all'affido e alla frequentazione.
Di qui la necessità di disporre il cd. affido esclusivo alla madre la quale, conformemente ai provvedimenti provvisori adottati dal giudice relatore in data
17.09.2024, potrà adottare ogni decisione, comprese quelle di maggiore interesse.
La gravità della situazione è tale da imporre tale provvedimento così come quello di interruzione degli incontri padre – figli in qualsiasi forma: infatti, nei richiamati provvedimenti provvisori si è messo in luce come le visite in carcere possano avere un effetto pregiudizievole per i minori.
La frequentazione padre e figli potrà essere riattivata, esclusivamente in modalità protetta, solo su esplicita iniziativa del resistente e previa adeguata verifica da parte di specialisti dell'assenza di pericolo di pregiudizio alla serenità psichica dei minori. dell'assegnazione della casa familiare
La casa familiare va assegnata alla ricorrente in quanto genitore affidatario esclusivo. dell'assegno di mantenimento per i figli minori
Rilevato che il convenuto non ha dato prova di non avere alcuna fonte di reddito, l'assegno di mantenimento a carico del padre va quantificato nella stessa misura di quanto disposto in sede presidenziale ponendo, dunque, a carico del sig.
un assegno di mantenimento per i figli di € 600,00 (€ 200,00 Controparte_1
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ciascuno), rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno. dell'assegno di mantenimento in favore della moglie
Avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento, nessuna determinazione va adottata in merito. sulle spese di lite
Stante la contumacia del resistente e la soccombenza dello stesso, le spese del giudizio vanno poste a carico del predetto e liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori di medi di riferimento, di cui al D.M. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile - con l'applicazione della decurtazione del 50% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata in relazione a tre fasi ( di studio, introduttiva e decisoria)
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) accoglie la domanda di addebito a;
Controparte_1
c) affida i figli minori in via esclusiva alla madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni comprese quelle di maggiore interesse;
d) dispone la sospensione degli incontri dei figli con il padre in carcere e che il padre possa vedere i figli in virtù di un'esplicita richiesta al Servizio sociale di attivazione degli incontri protetti e previa adeguata preparazione dei figli minori;
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese,
l'assegno mensile di € 600,00 (€ 200,00 ciascuno); l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno al 50%;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Codroipo (UD) per
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l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (non si indicano i numeri dell'estratto di matrimonio presente nei documenti in atti);
h) condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in €
2.400,00 oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16/06/2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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