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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/12/2024, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 22.01.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 tec c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3049/2022 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , in persona del Ministro pro tempore, e l' Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del Direttore pro Parte_2 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F.
presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, sono ope legis domiciliati C.F._1
( Email_1 P.IVA_2
RICORRENTE - Opponente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava (C.F.: C.F._2
) del foro di Messina con studio in Via Cesare Battisti, 108 Messina, come CodiceFiscale_3
da procura in atti.
RESISTENTE – Opposto
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.08.2022, il , nella persona Parte_3 del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 64/2022, emesso in data 8.6.2022 dal Tribunale di Patti – sez. Lavoro, nell'ambito del procedimento n. 867/22 R.G., con cui veniva ingiunto all'Amministrazione opponente il pagamento della somma di
€ 14.732,40, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, in favore di . Controparte_1
Deduceva che le suindicate somme venivano ingiunte in forza della sentenza n. 530/2015 emessa dal Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto di parte opposta al trattamento stipendiale e giuridico corrispondente all'anzianità di servizio maturata nei periodi pre ruolo e, conseguentemente, condannato l'amministrazione scolastica al pagamento delle relative differenze retributive, nei limiti prescrizionali e tenuto conto del periodo effettivamente lavorato.
A fronte di ciò, lamentava, da un lato, l'insussistenza del credito ingiunto per mancanza del presupposto della liquidità, non essendo lo stesso determinato nel suo ammontare;
dall'altro,
l'erroneità del calcolo operato in sede di ricorso monitorio, atteso che il diritto alle differenze retributive della sarebbe stato riconosciuto per il solo periodo di servizio effettivamente CP_1 prestato e nei limiti della prescrizione quinquennale.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio con memoria del 24.03.2023, con la quale ribadiva la Controparte_1 sussistenza del credito fatto valere nella fase monitoria e dei presupposti per il ricorso allo strumento del procedimento monitorio.
Contestava la fondatezza della tesi avversaria, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, ove ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto, nella veste di attore sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore, nella veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione.
Tanto premesso, nel caso in esame, è pacifico e documentato il fatto che parte opposta, con sentenza n. 530/2015, emessa dal Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, abbia avuto il riconoscimento giudiziale del diritto al trattamento stipendiale e giuridico corrispondente all'anzianità di servizio maturata nei periodi pre ruolo, con il conseguente diritto alle relative differenze retributive. In via monitoria la lavoratrice ha pertanto agito per ottenere il pagamento della differenza economica sul trattamento retributivo che sarebbe maturata per l'applicazione degli scatti di anzianità, così come accertati nella suindicata sentenza.
Tanto premesso, è orientamento ormai costante in giurisprudenza l'opinione che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità costituisca valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza.
Qualora, di contro, la sentenza di condanna non consenta di determinare, nel loro ammontare specifico, le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo, ma è utilizzabile come prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti. Lo stesso principio è analogamente applicabile al caso di sentenza di condanna generica che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito (ex multis, Cass., Sez. Lav. n. 11677 del
01.06.2005).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, il ricorso monitorio attivato dalla parte opposta per la rivendicazione del proprio credito appare ammissibile, atteso che la sentenza emessa dal
Tribunale di Treviso, su cui si fondano le pretese creditorie, non contiene i necessari riferimenti numerici utili ad elaborare l'esatta quantificazione dell'importo da corrispondere al lavoratore in ragione del suo diritto ivi accertato.
Pertanto, parte opposta ha correttamente agito in sede monitoria per ottenere far valere il proprio credito.
Di contro, appare fondata l'eccezione di erroneità, sollevata dal opponente, in relazione al Parte_1 quantum ingiunto.
Ed infatti, la sentenza del Tribunale di Treviso ha condannato il , oggi opponente, al Parte_1 pagamento delle differenze retributive in favore dei ricorrenti dalla data di maturazione di ciascun credito, secondo la progressione contrattuale.
In particolare, tale pronuncia ha riconosciuto “il diritto dei ricorrenti ad ottenere le differenze retributive tra quanto percepito per l'attività svolta a seguito dei contratti a tempo determinato e quanto avrebbe percepito se fossero stati calcolati gli scatti di anzianità come da assunzione a tempo indeterminato e nei limiti delle prestazioni effettuate. Il diritto delle ricorrenti alla percezione delle somme a titolo di differenze retributive è soggetto a prescrizione quinquennale come eccepito dal;
la pretesa dei ricorrenti è, quindi, limitata alle differenze maturate per Parte_1 effetto del riconoscimento dell'anzianità di servizio nel quinquennio precedente il primo atto interruttivo, che corrisponde alla notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 32 l. 183/2010. Deve invece escludersi il pagamento dei mesi estivi in quanto mesi non lavorati e non constando che il lavoratore abbia messo in mora il datore di lavoro offrendo la propria prestazione in relazione a tali mesi”.
Sulla scorta di tale statuizione, il calcolo operato dall'odierna opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo non appare corretto, atteso che nella quantificazione complessiva dell'importo da ingiungere, la stessa ha tenuto conto anche delle somme retributive che avrebbe dovuto percepire per i mesi estivi (luglio e agosto), il cui pagamento, tuttavia, era stato esplicitamente escluso nella citata sentenza di condanna.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione come sopra proposta merita accoglimento e il decreto ingiuntivo n. 64/2022, emesso per una somma diversa da quella effettivamente dovuta, deve essere revocato.
Correlativamente, dovendo considerare l'odierno giudizio di opposizione un ordinario giudizio di cognizione, ove deve essere verificata la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria, tale accertamento è già stato effettuato sulla scorta delle predette osservazioni, laddove il diritto di credito di parte opposta deve ritenersi fondato in quanto deriva da una sentenza già emessa in suo favore.
In ordine al quantum debeatur, l'importo dovuto dal opponente è stato correttamente Parte_1 individuato dal CTU, il quale ha quantificato le differenze retributive spettanti alla lavoratrice opposta, tenendo conto delle indicazioni date nel quesito di conferimento dell'incarico, come evinte dalle statuizioni della sentenza del Tribunale di Treviso n. 530/2015 del 5.11.2015, e tenendo conto di quanto espressamente previsto nella motivazione del suddetto provvedimento e, segnatamente, della prescrizione quinquennale, della esclusione dei mesi di luglio e agosto e del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre
1994 n. 724.
Il CTU ha così quantificato l'importo di € 1.359,67, al cui pagamento in favore di Controparte_1 deve essere condannato il , per le causali di cui sopra. Parte_3
Avuto riguardo all'esito del giudizio, in cui il decreto ingiuntivo è stato revocato, essendo il credito accertato minore rispetto a quello ingiunto, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di due terzi;
di contro il deve essere condannato Parte_3
a pagare in favore di il rimanente terzo di tali spese che, tenuto conto dei Controparte_1 parametri del D.M. n. 147/22, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal , così provvede: Parte_3
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 64/2022, emesso in data 8.6.2022 dal Tribunale di Patti.
2) Condanna il al pagamento in favore di Parte_3 CP_1 della somma di € 1.359,67, dovuta per le causali meglio indicate in parte motiva.
[...]
3) Compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna il Parte_3
a pagare in favore di il rimanente terzo di tali spese che, tenuto
[...] Controparte_1 conto dei parametri del D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 700, per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 17/12/2024.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata