Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2704
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Sentenza 11 settembre 2017
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CS
Sentenza 30 novembre 2022
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TAR
Decreto presidenziale 5 luglio 2023
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TAR
Ordinanza collegiale 16 febbraio 2024
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Sentenza 10 luglio 2024
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Sentenza 2 aprile 2026

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  • Accolto
    Vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere

    Il TAR ha ritenuto fondato il vizio di incompetenza della delibera n. 5/2007, in quanto non convalidata dal Corecom, e l'illegittimità della delibera n. 4/2007 per mancata verifica del requisito di regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda. La graduatoria valida è quella approvata con la delibera n. 3/2007.

  • Inammissibile
    Omessa notifica a tutti i controinteressati

    Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per omessa notifica a EL DI Immagine e Associazione Voce Viva di Calabria. Il Consiglio di Stato ha annullato tale statuizione, rimettendo la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.

  • Altro
    Mancata impugnazione del D.M. n. 292/2004

    La censura è assorbita dalla decisione di rinvio al primo giudice.

  • Altro
    Annullamento della delibera presidenziale n. 5 del 5 luglio 2007

    La censura è assorbita dalla decisione di rinvio al primo giudice.

  • Altro
    Erroneità della sentenza nella parte in cui sostiene che Edizioni GEC avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale avverso la prima delibera che la aveva esclusa dal finanziamento e nella parte in cui ritiene che la stessa era carente del requisito richiesto in ordine alla regolarità delle contribuzioni.

    La censura è assorbita dalla decisione di rinvio al primo giudice.

  • Altro
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene inefficace la delibera presidenziale Corecom per mancata ratifica da parte dell'organo collegiale, senza considerare gli effetti prodotti e l'intervenuta decadenza dell'organo consiliare.

    La censura è assorbita dalla decisione di rinvio al primo giudice.

  • Altro
    Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha considerato la “natura vincolata” del provvedimento, emesso su precisa direttiva del Ministero in merito alla interpretazione da dare all’avviso pubblico.

    La censura è assorbita dalla decisione di rinvio al primo giudice.

  • Altro
    Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della direttiva ministeriale.

    La censura è assorbita dalla decisione di rinvio al primo giudice.

  • Altro
    Errata applicazione dell’art.2 comma 3 del regolamento Corecom Regione Calabria con riferimento alla sanzione, non prevista, dalla norma della decadenza dell’atto deliberativo.

    La censura è assorbita dalla decisione di rinvio al primo giudice.

  • Altro
    Violazione dell’art. 21 octies L.241/90 in relazione alla violazione dell’annullabilità del provvedimento a causa della sua natura vincolata.

    La censura è assorbita dalla decisione di rinvio al primo giudice.

  • Altro
    Violazione di legge in relazione all’annullamento di atto deliberativo, assunto in esecuzione di norma e di parere ministeriale senza preventiva e/o contestuale impugnazione dell’atto vincolante e presupposto.

    La censura è assorbita dalla decisione di rinvio al primo giudice.

  • Accolto
    Violazione art. 27 d.lgs 104/2010 (codice processo amministrativo) per non aver ordinato la notifica al controinteressato.

    La censura è accolta, con conseguente rimessione al primo giudice.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 41 e dell’art.42 d.lgs. 104/2010 (codice processo amministrativo) per non aver ordinato la notifica al controinteressato.

    La censura è accolta, con conseguente rimessione al primo giudice.

  • Altro
    Violazione dell’art. 37 d.lgs 104/2010 (codice processo amministrativo) per non aver riconosciuto l’esistenza dell’errore scusabile e disposto la notifica del ricorso alla parte.

    La censura è assorbita dalla decisione di rinvio al primo giudice.

  • Altro
    Omessa motivazione in relazione al ricorso incidentale, non esaminato in quanto dichiarato inammissibile.

    La censura è assorbita dalla decisione di rinvio al primo giudice, in quanto il ricorso incidentale sarà riesaminato nel merito.

  • Altro
    Erroneità della sentenza per violazione dell’art. 42 del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 – Erronea valutazione del collegio circa la necessità per la Soc. Media Soc. Coop. di proporre ricorso incidentale avverso la delibera del Corecom Calabria n. 4 del 2 luglio 2007.

    La censura è assorbita dalla decisione di rinvio al primo giudice.

  • Altro
    Con riferimento al capo della sentenza impugnata che accoglie la richiesta di annullamento della delibera n. 5 del 16 luglio 2007 - Errata applicazione dell’art.2 comma 3 del Regolamento Corecom Regione Calabria con riferimento alla sanzione, non prevista, dalla norma della decadenza dell’atto deliberativo.

    La censura è assorbita dalla decisione di rinvio al primo giudice.

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Commentario1

  • 1Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/ · 21 aprile 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2704
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 2704
Data del deposito : 2 aprile 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo