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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 3459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3459 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa CL SE Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 256 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1
), C.F._1
(C.F. Parte_2
, C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Giacobbi, c.f.
PEC C.F._4 [...]
e fax 0437/455028 e Email_1
Stefano Zallot del foro di Belluno, c. f. , fax C.F._5
0437455028 e/o all'indirizzo PEC
ed elettivamente Email_2 domiciliati presso lo studio del difensore, in Belluno, Via G. Segato
n. 25/A; appellanti principali contro (C.F. Parte_1
) C.F._6 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Montecucco, C.F.
pec: C.F._7
e l'Avv. Emanuela Siffredi Email_3
C.F. , pec: C.F._8
fax 010 543665 ed Email_4 elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Genova – Torre San
Camillo - Via XII Ottobre 2/92°; appellato e appellante incidentale oggetto: appello avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di
Belluno pubblicata in data 1.2.2024;
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_2
Parte_2 Parte_3
- gli appellanti principali confermano di rinunciare, come da atto depositato in data 27/05/2024, all'appello principale proposto avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Belluno e chiedono che l'Ecc.ma Corte adita Voglia dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese relative al presente grado, restando salve le questioni oggetto dell'appello incidentale proposto dalla controparte;
- i signori Parte_1 Parte_2
e , per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita Parte_3 ritenga di dover comunque esaminare l'appello incidentale proposto dal convenuto con comparsa di risposta di data 14/05/2024, depositata il 22/05/2024, insistono per il rigetto, perché infondato in fatto ed in diritto, con compensazione delle spese del grado di giudizio.
Per Parte_1 - Prendere atto della rinuncia ai motivi di appello formulata dalle controparti appellanti e conseguentemente condannare le controparti al rimborso delle spese legali del presente grado di appello, ivi compresa la fase della sospensiva;
- In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza del
Tribunale di Belluno n. 53/2024 limitatamente alla regolamentazione delle spese processuali, dichiarando l'erroneità della compensazione disposta per violazione dell'articolo 92 c.p.c. e conseguentemente, dato atto della soccombenza di controparti, condannarli alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresa la fase della sospensiva.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio l'ex coniuge
[...] Parte_3
e i due figli nati dalla coppia, Parte_2 Parte_1
e chiedendo
[...] Parte_1 fosse accertata e dichiarata l'occupazione senza titolo da parte dei resistenti di un immobile di sua proprietà sito in Cortina d'Ampezzo
(BL), in Via del Castello n. 54, e la condanna degli stessi al rilascio immediato dell'abitazione. Il ricorrente esponeva che nel 2008, venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi,
aveva abbandonato la casa coniugale e si Parte_3 era trasferita presso la casa natale in Norvegia, portando con sé i figli, all'epoca minorenni. Pertanto, al fine di creare maggiori opportunità di incontro e frequentazione con i figli, il ricorrente aveva messo a disposizione degli stessi e della ex moglie, per i periodi di ferie, il proprio immobile sito in Cortina, prestando successivamente consenso al loro trasferimento presso l'appartamento, sebbene in via precaria, fino a quando non avesse avuto necessità di disporre nuovamente dell'immobile; precisava che la situazione non era stata formalizzata da alcun contratto in virtù dello strettissimo grado di parentela. Deduceva inoltre che i figli, ormai maggiorenni, vivevano stabilmente in altre regioni per motivi di studio e si recavano a
Cortina solo saltuariamente per sciare, mentre l'immobile era utilizzato da e dalla sua nuova famiglia (il Parte_3 nuovo compagno e la figlia avuta da questi) in modo esclusivo, nonostante la loro residenza risultasse formalmente a Badia (BZ). Il ricorrente aveva quindi intimato la liberazione dell'immobile ma, nonostante le varie richieste, la ex coniuge e i figli persistevano nel rifiutare la restituzione dell'abitazione.
1.1 Si costituivano in giudizio , Parte_3 Parte_2
e
[...] Parte_2 Parte_1 chiedendo rigettarsi la domanda di parte ricorrente
[...] poiché infondata in fatto e in diritto. Deducevano in particolare che dall'1.1.2009 l'immobile sito in Cortina era stato individuato come residenza familiare e che, da tale momento, i figli avevano vissuto presso tale abitazione, ivi permanendo anche successivamente, allorquando intervenivano la separazione dei coniugi nel 2010 e il divorzio nel 2011.
1.2 Il Tribunale di Belluno accoglieva la domanda di parte ricorrente, accertando l'occupazione senza titolo dell'appartamento sito in Cortina d'Ampezzo da parte dei resistenti e condannando gli stessi al rilascio dell'immobile nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ad avviso del primo giudice il caso in esame era riconducibile alla fattispecie di contratto di comodato precario senza determinazione di durata e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 1810 c.c., a seguito della formale richiesta di restituzione dell'immobile effettuata dal comodante, i resistenti erano tenuti al rilascio dell'immobile. Il Tribunale, infine, compensava le spese di giudizio, in ragione del vincolo familiare tra le parti e in virtù del fatto che non vi erano stati provvedimenti giudiziali disciplinanti i rapporti tra i genitori e la prole. 2. Avverso tale sentenza, Parte_1
e
[...] Parte_2 [...]
hanno proposto appello, affidato a due motivi. Parte_3
Si è costituito chiedendo dichiararsi Parte_1 inammissibile e rigettarsi l'appello con rifusione delle spese, nonché proponendo appello incidentale e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
3. Con ordinanza di questa Corte del 21.03.2024 è stata rigettata l'istanza di inibitoria presentata dagli appellanti principali, che, con atto del 27-5-2024, hanno dichiarato di rinunciare al gravame, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
4. La causa, rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del
Collegio all'udienza 17.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, all'esito di sostituzione della
, trasferita presso altro Ufficio, e riassegnazione Controparte_1 come da provvedimento organizzativo del 17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. I motivi di appello principale sono così rubricati: i) “Errata qualificazione del comodato come “precario” ex art. 1810 c.c. anziché come comodato finalizzato ad uno scopo determinato ex artt. 1803 -1809 c.c. - Errata e travisata ricostruzione dei fatti in punto: accertamento della qualificazione ex parte dell'immobile quale casa familiare”; ii) “Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto: - residenza anagrafica di Parte_3
; - disponibilità di alloggi universitari da parte dei figli
[...] Pt_1
e ”. Pt_2
I difensori degli appellanti principali, con atto depositato il
27.5.2024, in forza della procura speciale conferita in pari data anche all'avvocato Stefano Zallotti, hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dagli stessi proposta. Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio con riferimento alle censure di cui all'appello principale, rilevato che nel giudizio di appello la rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia all'azione e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex plurimis
Cass.821/2022), sicché non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato.
6. La parte appellata ha proposto Parte_1 appello incidentale tardivo (cfr. Cass.3129/2017, secondo cui la notifica dell'impugnazione principale fa decorrere il termine breve per impugnare nei confronti delle altre parti del grado precedente), che deve essere scrutinato in quanto non opera la sanzione di inefficacia in ipotesi di rinuncia all'appello principale.
In particolare, secondo costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il secondo comma dell'art. 334 c.p.c. non trova applicazione nel caso di rinuncia all'impugnazione principale “non avendo la parte destinataria della rinuncia alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario e implicando l'assimilazione di tale ipotesi
a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale la conclusione aberrante di rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale” (Cass. S.U. 8925/2011; Cass.
20686/2017).
Con l'unico motivo di appello incidentale, Parte_1 censura la compensazione delle spese effettuata dal primo
[...] giudice, che ha motivato detta statuizione “in ragione del vincolo familiare tra le medesime e del fatto che, secondo le allegazioni in atti, non risultano intervenuti provvedimenti giudiziali che disciplinino i rapporti tra i genitori e la prole”. Rileva che l'art. 92
c.p.c. non prevede ipotesi di compensazione riconducibili alla fattispecie de qua. Ad avviso dell'appellante incidentale, gli odierni appellanti principali sono rimasti, nel primo grado di giudizio, integralmente soccombenti e non ricorrevano affatto gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione.
7. Il motivo è fondato.
Ritiene il Collegio che la motivazione addotta dal Tribunale per giustificare la compensazione delle spese di lite di primo grado non sia corretta e condivisibile. Nella specie, la presenza di un vincolo familiare tra le parti, nonché la circostanza che non siano intervenuti provvedimenti giudiziali in ordine ai rapporti tra i genitori e la prole non integrano alcuna delle ipotesi previste dall'art.92 c.p.c., ed in particolare neppure le “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte
Costituzionale del 77/2018), proprio avuto riguardo alle circostanze di fatto evidenziate nella sentenza impugnata e, a seguito della rinuncia all'appello principale, ora incontrovertibili. Il Tribunale, in particolare, ha accertato, per un verso, che non era dimostrata la destinazione dell'immobile ad abitazione familiare per le esigenze dell'ex coniuge e dei figli maggiorenni (studenti universitari con alloggio presso le rispettive sedi universitarie) e, per altro verso, che in ogni caso quella destinazione era da tempo venuta meno, per avere l'ex moglie trasferito la propria residenza altrove e costituito dopo la separazione un nuovo nucleo familiare.
Considerate le risultanze di causa e l'integrale infondatezza, sotto ogni profilo, delle difese degli odierni appellanti principali dirette ad opporsi alla restituzione dell'immobile sito in Cortina dell'appellato e appellante incidentale, non ricorre, pertanto, alcun motivo per derogare al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, come nella specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius
(cfr. Cass. 2081/2025).
8. In conclusione, la sentenza resta confermata quanto alle statuizioni di merito oggetto di appello principale, stante la rinuncia all'impugnazione di cui si è detto, mentre va parzialmente riformata in punto di regolazione spese di lite per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale e Parte_1
e
[...] Parte_2 [...]
vanno condannati in solido al pagamento delle spese Parte_3 di lite del primo grado in favore di e Parte_1 così anche al pagamento di quelle del presente grado, liquidate come in dispositivo.
In considerazione della estrema semplicità delle questioni oggetto del contendere e della tipologia delle difese svolte, la liquidazione è effettuata secondo la tariffa minima dello scaglione di riferimento
(valore indeterminato come da dichiarazione degli appellanti principali – per compensi euro 3.809,00 quanto al primo grado ed euro 3.473,00 quanto al presente, importo, quest'ultimo, da ritenersi comprensivo delle prestazioni degli avvocati svolte con minima attività in unica udienza cartolare nel subprocedimento di cui all'art. 283 c.p.c. – cfr. Cass. 23897/2016).
Il compenso per il giudizio d'appello è riconosciuto solo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in quanto, secondo il più recente orientamento della Cassazione, che il Collegio condivide (Cass.
10206/2021; Cass. 29077/2024; Cass. 7343/2025), la voce di tariffa relativa alla fase istruttoria non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
Non sussistono a carico degli appellanti principali i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, atteso che l'impugnazione principale non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Belluno, così pronuncia:
1) dichiara l'estinzione del presente giudizio con riferimento alle censure di cui all'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale proposto da Parte_1
, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...] confermata nel resto, condanna in solido
[...]
Parte_1 Parte_2
e al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1 delle spese di lite di primo grado, liquidate in
[...] complessivi €3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
3) condanna in solido Parte_1
e Parte_2 Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore di delle
[...] Parte_1 spese di lite del presente grado, liquidate in complessivi €3.473,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% e oneri accessori, come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025
La Presidente est.
CL SE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa CL SE Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 256 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1
), C.F._1
(C.F. Parte_2
, C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Giacobbi, c.f.
PEC C.F._4 [...]
e fax 0437/455028 e Email_1
Stefano Zallot del foro di Belluno, c. f. , fax C.F._5
0437455028 e/o all'indirizzo PEC
ed elettivamente Email_2 domiciliati presso lo studio del difensore, in Belluno, Via G. Segato
n. 25/A; appellanti principali contro (C.F. Parte_1
) C.F._6 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Montecucco, C.F.
pec: C.F._7
e l'Avv. Emanuela Siffredi Email_3
C.F. , pec: C.F._8
fax 010 543665 ed Email_4 elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Genova – Torre San
Camillo - Via XII Ottobre 2/92°; appellato e appellante incidentale oggetto: appello avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di
Belluno pubblicata in data 1.2.2024;
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_2
Parte_2 Parte_3
- gli appellanti principali confermano di rinunciare, come da atto depositato in data 27/05/2024, all'appello principale proposto avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Belluno e chiedono che l'Ecc.ma Corte adita Voglia dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese relative al presente grado, restando salve le questioni oggetto dell'appello incidentale proposto dalla controparte;
- i signori Parte_1 Parte_2
e , per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita Parte_3 ritenga di dover comunque esaminare l'appello incidentale proposto dal convenuto con comparsa di risposta di data 14/05/2024, depositata il 22/05/2024, insistono per il rigetto, perché infondato in fatto ed in diritto, con compensazione delle spese del grado di giudizio.
Per Parte_1 - Prendere atto della rinuncia ai motivi di appello formulata dalle controparti appellanti e conseguentemente condannare le controparti al rimborso delle spese legali del presente grado di appello, ivi compresa la fase della sospensiva;
- In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza del
Tribunale di Belluno n. 53/2024 limitatamente alla regolamentazione delle spese processuali, dichiarando l'erroneità della compensazione disposta per violazione dell'articolo 92 c.p.c. e conseguentemente, dato atto della soccombenza di controparti, condannarli alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresa la fase della sospensiva.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio l'ex coniuge
[...] Parte_3
e i due figli nati dalla coppia, Parte_2 Parte_1
e chiedendo
[...] Parte_1 fosse accertata e dichiarata l'occupazione senza titolo da parte dei resistenti di un immobile di sua proprietà sito in Cortina d'Ampezzo
(BL), in Via del Castello n. 54, e la condanna degli stessi al rilascio immediato dell'abitazione. Il ricorrente esponeva che nel 2008, venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi,
aveva abbandonato la casa coniugale e si Parte_3 era trasferita presso la casa natale in Norvegia, portando con sé i figli, all'epoca minorenni. Pertanto, al fine di creare maggiori opportunità di incontro e frequentazione con i figli, il ricorrente aveva messo a disposizione degli stessi e della ex moglie, per i periodi di ferie, il proprio immobile sito in Cortina, prestando successivamente consenso al loro trasferimento presso l'appartamento, sebbene in via precaria, fino a quando non avesse avuto necessità di disporre nuovamente dell'immobile; precisava che la situazione non era stata formalizzata da alcun contratto in virtù dello strettissimo grado di parentela. Deduceva inoltre che i figli, ormai maggiorenni, vivevano stabilmente in altre regioni per motivi di studio e si recavano a
Cortina solo saltuariamente per sciare, mentre l'immobile era utilizzato da e dalla sua nuova famiglia (il Parte_3 nuovo compagno e la figlia avuta da questi) in modo esclusivo, nonostante la loro residenza risultasse formalmente a Badia (BZ). Il ricorrente aveva quindi intimato la liberazione dell'immobile ma, nonostante le varie richieste, la ex coniuge e i figli persistevano nel rifiutare la restituzione dell'abitazione.
1.1 Si costituivano in giudizio , Parte_3 Parte_2
e
[...] Parte_2 Parte_1 chiedendo rigettarsi la domanda di parte ricorrente
[...] poiché infondata in fatto e in diritto. Deducevano in particolare che dall'1.1.2009 l'immobile sito in Cortina era stato individuato come residenza familiare e che, da tale momento, i figli avevano vissuto presso tale abitazione, ivi permanendo anche successivamente, allorquando intervenivano la separazione dei coniugi nel 2010 e il divorzio nel 2011.
1.2 Il Tribunale di Belluno accoglieva la domanda di parte ricorrente, accertando l'occupazione senza titolo dell'appartamento sito in Cortina d'Ampezzo da parte dei resistenti e condannando gli stessi al rilascio dell'immobile nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ad avviso del primo giudice il caso in esame era riconducibile alla fattispecie di contratto di comodato precario senza determinazione di durata e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 1810 c.c., a seguito della formale richiesta di restituzione dell'immobile effettuata dal comodante, i resistenti erano tenuti al rilascio dell'immobile. Il Tribunale, infine, compensava le spese di giudizio, in ragione del vincolo familiare tra le parti e in virtù del fatto che non vi erano stati provvedimenti giudiziali disciplinanti i rapporti tra i genitori e la prole. 2. Avverso tale sentenza, Parte_1
e
[...] Parte_2 [...]
hanno proposto appello, affidato a due motivi. Parte_3
Si è costituito chiedendo dichiararsi Parte_1 inammissibile e rigettarsi l'appello con rifusione delle spese, nonché proponendo appello incidentale e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
3. Con ordinanza di questa Corte del 21.03.2024 è stata rigettata l'istanza di inibitoria presentata dagli appellanti principali, che, con atto del 27-5-2024, hanno dichiarato di rinunciare al gravame, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
4. La causa, rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del
Collegio all'udienza 17.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, all'esito di sostituzione della
, trasferita presso altro Ufficio, e riassegnazione Controparte_1 come da provvedimento organizzativo del 17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. I motivi di appello principale sono così rubricati: i) “Errata qualificazione del comodato come “precario” ex art. 1810 c.c. anziché come comodato finalizzato ad uno scopo determinato ex artt. 1803 -1809 c.c. - Errata e travisata ricostruzione dei fatti in punto: accertamento della qualificazione ex parte dell'immobile quale casa familiare”; ii) “Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto: - residenza anagrafica di Parte_3
; - disponibilità di alloggi universitari da parte dei figli
[...] Pt_1
e ”. Pt_2
I difensori degli appellanti principali, con atto depositato il
27.5.2024, in forza della procura speciale conferita in pari data anche all'avvocato Stefano Zallotti, hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dagli stessi proposta. Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio con riferimento alle censure di cui all'appello principale, rilevato che nel giudizio di appello la rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia all'azione e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex plurimis
Cass.821/2022), sicché non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato.
6. La parte appellata ha proposto Parte_1 appello incidentale tardivo (cfr. Cass.3129/2017, secondo cui la notifica dell'impugnazione principale fa decorrere il termine breve per impugnare nei confronti delle altre parti del grado precedente), che deve essere scrutinato in quanto non opera la sanzione di inefficacia in ipotesi di rinuncia all'appello principale.
In particolare, secondo costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il secondo comma dell'art. 334 c.p.c. non trova applicazione nel caso di rinuncia all'impugnazione principale “non avendo la parte destinataria della rinuncia alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario e implicando l'assimilazione di tale ipotesi
a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale la conclusione aberrante di rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale” (Cass. S.U. 8925/2011; Cass.
20686/2017).
Con l'unico motivo di appello incidentale, Parte_1 censura la compensazione delle spese effettuata dal primo
[...] giudice, che ha motivato detta statuizione “in ragione del vincolo familiare tra le medesime e del fatto che, secondo le allegazioni in atti, non risultano intervenuti provvedimenti giudiziali che disciplinino i rapporti tra i genitori e la prole”. Rileva che l'art. 92
c.p.c. non prevede ipotesi di compensazione riconducibili alla fattispecie de qua. Ad avviso dell'appellante incidentale, gli odierni appellanti principali sono rimasti, nel primo grado di giudizio, integralmente soccombenti e non ricorrevano affatto gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione.
7. Il motivo è fondato.
Ritiene il Collegio che la motivazione addotta dal Tribunale per giustificare la compensazione delle spese di lite di primo grado non sia corretta e condivisibile. Nella specie, la presenza di un vincolo familiare tra le parti, nonché la circostanza che non siano intervenuti provvedimenti giudiziali in ordine ai rapporti tra i genitori e la prole non integrano alcuna delle ipotesi previste dall'art.92 c.p.c., ed in particolare neppure le “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte
Costituzionale del 77/2018), proprio avuto riguardo alle circostanze di fatto evidenziate nella sentenza impugnata e, a seguito della rinuncia all'appello principale, ora incontrovertibili. Il Tribunale, in particolare, ha accertato, per un verso, che non era dimostrata la destinazione dell'immobile ad abitazione familiare per le esigenze dell'ex coniuge e dei figli maggiorenni (studenti universitari con alloggio presso le rispettive sedi universitarie) e, per altro verso, che in ogni caso quella destinazione era da tempo venuta meno, per avere l'ex moglie trasferito la propria residenza altrove e costituito dopo la separazione un nuovo nucleo familiare.
Considerate le risultanze di causa e l'integrale infondatezza, sotto ogni profilo, delle difese degli odierni appellanti principali dirette ad opporsi alla restituzione dell'immobile sito in Cortina dell'appellato e appellante incidentale, non ricorre, pertanto, alcun motivo per derogare al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, come nella specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius
(cfr. Cass. 2081/2025).
8. In conclusione, la sentenza resta confermata quanto alle statuizioni di merito oggetto di appello principale, stante la rinuncia all'impugnazione di cui si è detto, mentre va parzialmente riformata in punto di regolazione spese di lite per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale e Parte_1
e
[...] Parte_2 [...]
vanno condannati in solido al pagamento delle spese Parte_3 di lite del primo grado in favore di e Parte_1 così anche al pagamento di quelle del presente grado, liquidate come in dispositivo.
In considerazione della estrema semplicità delle questioni oggetto del contendere e della tipologia delle difese svolte, la liquidazione è effettuata secondo la tariffa minima dello scaglione di riferimento
(valore indeterminato come da dichiarazione degli appellanti principali – per compensi euro 3.809,00 quanto al primo grado ed euro 3.473,00 quanto al presente, importo, quest'ultimo, da ritenersi comprensivo delle prestazioni degli avvocati svolte con minima attività in unica udienza cartolare nel subprocedimento di cui all'art. 283 c.p.c. – cfr. Cass. 23897/2016).
Il compenso per il giudizio d'appello è riconosciuto solo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in quanto, secondo il più recente orientamento della Cassazione, che il Collegio condivide (Cass.
10206/2021; Cass. 29077/2024; Cass. 7343/2025), la voce di tariffa relativa alla fase istruttoria non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
Non sussistono a carico degli appellanti principali i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, atteso che l'impugnazione principale non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Belluno, così pronuncia:
1) dichiara l'estinzione del presente giudizio con riferimento alle censure di cui all'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale proposto da Parte_1
, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...] confermata nel resto, condanna in solido
[...]
Parte_1 Parte_2
e al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1 delle spese di lite di primo grado, liquidate in
[...] complessivi €3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
3) condanna in solido Parte_1
e Parte_2 Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore di delle
[...] Parte_1 spese di lite del presente grado, liquidate in complessivi €3.473,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% e oneri accessori, come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025
La Presidente est.
CL SE