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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 22652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22652 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 30/06/2024 della CORTE DI APPELLO DI NA- POLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la nota dell’Avvocato LUCIANO FOTIOS MELETOPOULOS che, nell’inte- resse della costituita parte civile FABIO LAROCCA, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AN RE, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 30/06/2024 della Corte di appello di Napoli, che -per quello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 14/06/2024 del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. Deduce: Penale Sent. Sez. 2 Num. 22652 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 05/06/2025 2 2. Violazione di legge in relazione all’art. 350, commi 5 e 7, cod. proc. pen. Il ricorrente premette che la condanna di RE è stata confermata dalla Corte di appello sulla base delle spontanee dichiarazioni rese dal nonno dell’impu- tato, RE ES che, «presente in loco e prima di assumere formalmente la qualità di indagato dichiarava che il box auto che custodiva i beni oggetto di furto era del nipote, RE AN». Osserva che «dalla lettura della sentenza si desume, con assoluta chiarezza, che al momento in cui RE ES ha reso spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria operante era il soggetto dalla stessa polizia giudiziaria identificato come persona nei cui confronti erano in corso le indagini». Si deduce, quindi, che: «Il giudizio di responsabilità espresso dalla Corte di appello è reso in violazione dell’art. 350 cod. proc. pen. che, al comma 6, fa espresso divieto di documentazione ed utilizzazione delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto. Seppure vi sia stato un accordo acquisitivo che, ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen., ha avuto quale oggetto la comunicazione della notizia di reato, tale accordo non si è esteso anche all’utilizzazione delle dichiarazioni delle quali è vietata anche la documentazione». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. La Corte di appello ha dato risposta all’identica questione sollevata con il gravame e ha spiegato che la Comunicazione Notizia di Reato e l’annotazione di servizio ad essa allegata venivano acquisite sull’accordo delle parti, così che esse erano pienamente utilizzabili ai fini del giudizio. In particolare, l’annotazione di servizio dava atto che RE ES, nell’immediatezza del fatto, spontaneamente e prima di assumere la qualità di indagato, «dichiarava che il box, nel quale si notavano già dall’esterno i motoveicoli di provenienza delittuosa poi rinvenuti nello stesso, pur essendo di sua proprietà […] era da tempo nella disponibilità del nipote RE AN e che, pertanto, non era in possesso delle relative chiavi, tanto da imporre la forzatura della porta del box, non essendo in grado di contattare il nipote» (così riportate alla pagina 3 della sentenza impugnata). 1.2. I giudici della Corte di merito hanno evidenziato che tali dichiarazioni dovevano considerarsi pienamente utilizzabili, in quanto acquisite sull’accordo delle parti e a mente del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 44926 del 27/09/2023 (Bianchini, Rv. 285316 – 02) secondo cui «gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ostandovi neanche i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., salvo che 3 tali atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica", qual è quella deri- vante da una loro assunzione contra legem». 2. La motivazione della Corte di appello è conforme all’insegnamento di questa Corte di legittimità, che ha specificato che sono pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immedia- tezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, nel caso in cui l'atto che le include sia stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (cfr., Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, Cafarelli, Rv. 286187 – 02; Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Panetta, Rv. 270314 – 01; Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Di Stadio, Rv. 231689 – 01). Il ricorrente sostiene che, in realtà, l’accordo era limitato alla comunicazione notizia di reato, ma non anche all’annotazione di che trattasi. L’affermazione difensiva, però, per essere fondata, deve essere supportata dalla dimostrazione documentale dei limiti espressamente opposti in occasione dell’acquisizione concordata. Poiché nessuna condizione risulta formulata dalla difesa al momento dell'ac- quisizione dell'annotazione in esame, essa deve ritenersi utilizzabile in ogni sua parte. Ne consegue la manifesta infondatezza del contrario assunto difensivo e l’inammissibilità del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Va da ultimo osservato che la parte civile, pur costituendosi nel presente grado di giudizio, non ha formulato alcuna domanda di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute, così che non può procedersi alla liquidazione d'ufficio delle spese processuali sopportate dalla parte civile, difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto. Va ribadito, infatti, che «in tema di spese processuali, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presen- tato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a patteggiamento, in cui è stata ritenuta sufficiente la sola richiesta di 4 condanna alle spese contenuta nell'atto di costituzione della parte civile)» (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 05/06/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la nota dell’Avvocato LUCIANO FOTIOS MELETOPOULOS che, nell’inte- resse della costituita parte civile FABIO LAROCCA, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AN RE, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 30/06/2024 della Corte di appello di Napoli, che -per quello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 14/06/2024 del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. Deduce: Penale Sent. Sez. 2 Num. 22652 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 05/06/2025 2 2. Violazione di legge in relazione all’art. 350, commi 5 e 7, cod. proc. pen. Il ricorrente premette che la condanna di RE è stata confermata dalla Corte di appello sulla base delle spontanee dichiarazioni rese dal nonno dell’impu- tato, RE ES che, «presente in loco e prima di assumere formalmente la qualità di indagato dichiarava che il box auto che custodiva i beni oggetto di furto era del nipote, RE AN». Osserva che «dalla lettura della sentenza si desume, con assoluta chiarezza, che al momento in cui RE ES ha reso spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria operante era il soggetto dalla stessa polizia giudiziaria identificato come persona nei cui confronti erano in corso le indagini». Si deduce, quindi, che: «Il giudizio di responsabilità espresso dalla Corte di appello è reso in violazione dell’art. 350 cod. proc. pen. che, al comma 6, fa espresso divieto di documentazione ed utilizzazione delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto. Seppure vi sia stato un accordo acquisitivo che, ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen., ha avuto quale oggetto la comunicazione della notizia di reato, tale accordo non si è esteso anche all’utilizzazione delle dichiarazioni delle quali è vietata anche la documentazione». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. La Corte di appello ha dato risposta all’identica questione sollevata con il gravame e ha spiegato che la Comunicazione Notizia di Reato e l’annotazione di servizio ad essa allegata venivano acquisite sull’accordo delle parti, così che esse erano pienamente utilizzabili ai fini del giudizio. In particolare, l’annotazione di servizio dava atto che RE ES, nell’immediatezza del fatto, spontaneamente e prima di assumere la qualità di indagato, «dichiarava che il box, nel quale si notavano già dall’esterno i motoveicoli di provenienza delittuosa poi rinvenuti nello stesso, pur essendo di sua proprietà […] era da tempo nella disponibilità del nipote RE AN e che, pertanto, non era in possesso delle relative chiavi, tanto da imporre la forzatura della porta del box, non essendo in grado di contattare il nipote» (così riportate alla pagina 3 della sentenza impugnata). 1.2. I giudici della Corte di merito hanno evidenziato che tali dichiarazioni dovevano considerarsi pienamente utilizzabili, in quanto acquisite sull’accordo delle parti e a mente del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 44926 del 27/09/2023 (Bianchini, Rv. 285316 – 02) secondo cui «gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ostandovi neanche i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., salvo che 3 tali atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica", qual è quella deri- vante da una loro assunzione contra legem». 2. La motivazione della Corte di appello è conforme all’insegnamento di questa Corte di legittimità, che ha specificato che sono pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immedia- tezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, nel caso in cui l'atto che le include sia stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (cfr., Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, Cafarelli, Rv. 286187 – 02; Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Panetta, Rv. 270314 – 01; Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Di Stadio, Rv. 231689 – 01). Il ricorrente sostiene che, in realtà, l’accordo era limitato alla comunicazione notizia di reato, ma non anche all’annotazione di che trattasi. L’affermazione difensiva, però, per essere fondata, deve essere supportata dalla dimostrazione documentale dei limiti espressamente opposti in occasione dell’acquisizione concordata. Poiché nessuna condizione risulta formulata dalla difesa al momento dell'ac- quisizione dell'annotazione in esame, essa deve ritenersi utilizzabile in ogni sua parte. Ne consegue la manifesta infondatezza del contrario assunto difensivo e l’inammissibilità del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Va da ultimo osservato che la parte civile, pur costituendosi nel presente grado di giudizio, non ha formulato alcuna domanda di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute, così che non può procedersi alla liquidazione d'ufficio delle spese processuali sopportate dalla parte civile, difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto. Va ribadito, infatti, che «in tema di spese processuali, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presen- tato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a patteggiamento, in cui è stata ritenuta sufficiente la sola richiesta di 4 condanna alle spese contenuta nell'atto di costituzione della parte civile)» (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 05/06/2025