TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 9955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9955 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice EL CC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 11919 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Flavio Del Soldato, ricorrente Parte_1
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dott. Francesco Palese, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1° aprile 2025 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo di “accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al Controparte_2 pagamento dell'importo di € 29.305,02, oltre rivalutazione ed interessi, dalla scadenza dei singoli ratei sino al loro effettivo soddisfo, con la modalità contrattualmente pattuita, e, per l'effetto, condannare il
, a pagare il predetto importo, in favore di Controparte_1 Parte_1 mediante i bonifici domiciliati di ciascuno di importo fino a € 4.999,00, e fino a Controparte_3 concorrenza dell'importo totale dovuto”.
Ha assunto che aveva sempre riscosso la propria retribuzione tramite la modalità contrattualmente pattuita, ossia il bonifico domiciliato di eseguito dal MEF;
che Controparte_3
Contr ad agosto 2020 il le aveva comunicato il blocco del pagamento del cedolino del predetto mese, per l'importo di € 1.550,64, e di tutti i successivi stipendi netti superiori a € 1.000,00, a causa del limite Contr all'uso del contante imposto dal D.L. 201/2011; che la condotta del era ingiusta e illegittima, poiché il bonifico domiciliato era uno strumento tracciabile e gestito telematicamente, conforme alla pagina 1 di 4 ratio della legge;
che la condotta di parte convenuta era in chiara violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 del ricorso.
Ha dedotto che in data 1/10/2019 la ricorrente aveva optato per la modalità di riscossione dello stipendio tramite "Contanti posta"; che la condotta del Ministero era avvenuta in ottemperanza alla norma speciale (art. 12 del D.L. 201/2011), che imponeva l'uso di strumenti elettronici per i pagamenti
P.A. superiori a € 1.000,00, giustificando così il blocco automatico operato dal sistema NoiPA;
che la norma speciale applicabile ai rapporti di pubblico impiego prevaleva rispetto alla disciplina generale antiriciclaggio, che fissava la soglia del pagamento in contanti ad € 5.000,00; che il ritardo nel pagamento delle somme contestate era dipeso dall'inerzia della ricorrente, che non aveva mai indicato una modalità di pagamento elettronica alternativa al pagamento in contante.
All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter, co. 5 c.p.c.
Il ricorso è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
La domanda della ricorrente è fondata in punto di an e quantum del credito principale. Invero, il costituendosi in giudizio non ha contestato l'esistenza Controparte_5 del debito, riconoscendo il diritto della lavoratrice alla retribuzione maturata per la sola sorte capitale di
€29.305,52. Pertanto, il diritto di credito lamentato dalla ricorrente deve essere accertato in tali termini.
Di conseguenza, l'oggetto del contendere deve essere limitato esclusivamente alle modalità di erogazione degli emolumenti superiori alla soglia di € 1.000,00, maturati a partire da agosto 2020.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente in riferimento all'art. 36 Cost. Detto articolo tutela il diritto del lavoratore a una retribuzione "sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", diritto che, come già detto, non è stato negato dall'amministrazione. Pertanto, non essendovi contestazione sul diritto sostanziale alla retribuzione, viene meno la premessa per ravvisare la violazione del principio costituzionale.
Quanto alle modalità di erogazione degli emolumenti stipendiali, si deve osservare che, essendo la ricorrente dipendente presso il , la disciplina applicabile in Controparte_2 materia deroga rispetto alla normativa generale. Infatti, al caso di specie deve applicarsi quanto previsto dall'art. 12, comma 4-ter, lett. c) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in L. 22 dicembre 2011,
n. 214), che dispone che: "lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche pagina 2 di 4 amministrazioni centrali e locali [...] di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali". Ne consegue che il limite di € 1.000,00, essendo specifico per i pagamenti erogati dalla pubblica amministrazione, non contrasta con la disciplina generale antiriciclaggio, che stabilisce una soglia più elevata per il pagamento in contanti nelle transazioni tra privati.
Alla luce di detta disciplina, è evidente che il metodo di riscossione "Contanti posta", selezionato dalla ricorrente - e finalizzato al prelievo dello stipendio esclusivamente in contanti – non è più praticabile, in quanto non più conforme alla legge per gli importi superiori alla soglia. Pertanto, il blocco operato dal sistema NoiPA non può che essere inteso come una legittima e necessaria conseguenza automatica dell'applicazione della norma citata, che impedisce l'emissione di ordini di pagamento in violazione di legge.
Peraltro, si deve evidenziare che la necessità di garantire la piena tracciabilità dei pagamenti si àncora anche al più generale principio di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione. Non vi è dubbio, dunque, che l'amministrazione, nell'assicurare l'efficienza e la trasparenza del proprio operato, debba agire in accordo con le politiche economiche generali dello Stato, che, ormai da tempo, si muovono nel senso di disincentivare l'uso del denaro contante per contrastare l'evasione fiscale.
Tanto premesso, deve escludersi che il ritardo nel pagamento di parte degli emolumenti Contr stipendiali sia imputabile al L'amministrazione, infatti, ha puntualmente invitato la ricorrente a selezionare una modalità di accredito dello stipendio conforme alla legge tra quelle offerte dal portale
NoiPA, ma la ricorrente, non avendo mai optato per una modalità di pagamento alternativa al pagamento in contanti, ha di fatto impedito all'amministrazione di estinguere la propria posizione debitoria.
Osserva la Giudicante che il comportamento poco collaborativo della dipendente è emerso anche nel corso del giudizio, in quanto la benché invitata dalla Giudice all'udienza dell'11 giugno Pt_1
2025 a precisare una delle modalità di pagamento consentite dal sistema NoiPA come alternativa al pagamento in contanti, non si è mai resa parte diligente, omettendo di fornire le necessarie indicazioni per sbloccare l'erogazione delle somme dovute. Peraltro nessuna ragione ostativa a tale scelta è stata dedotta dalla parte ricorrente.
In definitiva, non essendo ascrivibile a parte convenuta alcuna responsabilità in merito al ritardo del pagamento, deve confermarsi il diritto della ricorrente a ottenere il pagamento di € 29.305,52 a titolo di sorte capitale, senza riconoscere su tale somma il diritto della stessa al percepimento di interessi moratori e rivalutazione monetaria. pagina 3 di 4 Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara il diritto della ricorrente al pagamento di euro € 29.305,52;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 8 ottobre 2025
La Giudice
EL CC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il processo, nella persona del Funzionario Prisca
Boggetti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice EL CC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 11919 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Flavio Del Soldato, ricorrente Parte_1
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dott. Francesco Palese, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1° aprile 2025 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo di “accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al Controparte_2 pagamento dell'importo di € 29.305,02, oltre rivalutazione ed interessi, dalla scadenza dei singoli ratei sino al loro effettivo soddisfo, con la modalità contrattualmente pattuita, e, per l'effetto, condannare il
, a pagare il predetto importo, in favore di Controparte_1 Parte_1 mediante i bonifici domiciliati di ciascuno di importo fino a € 4.999,00, e fino a Controparte_3 concorrenza dell'importo totale dovuto”.
Ha assunto che aveva sempre riscosso la propria retribuzione tramite la modalità contrattualmente pattuita, ossia il bonifico domiciliato di eseguito dal MEF;
che Controparte_3
Contr ad agosto 2020 il le aveva comunicato il blocco del pagamento del cedolino del predetto mese, per l'importo di € 1.550,64, e di tutti i successivi stipendi netti superiori a € 1.000,00, a causa del limite Contr all'uso del contante imposto dal D.L. 201/2011; che la condotta del era ingiusta e illegittima, poiché il bonifico domiciliato era uno strumento tracciabile e gestito telematicamente, conforme alla pagina 1 di 4 ratio della legge;
che la condotta di parte convenuta era in chiara violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 del ricorso.
Ha dedotto che in data 1/10/2019 la ricorrente aveva optato per la modalità di riscossione dello stipendio tramite "Contanti posta"; che la condotta del Ministero era avvenuta in ottemperanza alla norma speciale (art. 12 del D.L. 201/2011), che imponeva l'uso di strumenti elettronici per i pagamenti
P.A. superiori a € 1.000,00, giustificando così il blocco automatico operato dal sistema NoiPA;
che la norma speciale applicabile ai rapporti di pubblico impiego prevaleva rispetto alla disciplina generale antiriciclaggio, che fissava la soglia del pagamento in contanti ad € 5.000,00; che il ritardo nel pagamento delle somme contestate era dipeso dall'inerzia della ricorrente, che non aveva mai indicato una modalità di pagamento elettronica alternativa al pagamento in contante.
All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter, co. 5 c.p.c.
Il ricorso è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
La domanda della ricorrente è fondata in punto di an e quantum del credito principale. Invero, il costituendosi in giudizio non ha contestato l'esistenza Controparte_5 del debito, riconoscendo il diritto della lavoratrice alla retribuzione maturata per la sola sorte capitale di
€29.305,52. Pertanto, il diritto di credito lamentato dalla ricorrente deve essere accertato in tali termini.
Di conseguenza, l'oggetto del contendere deve essere limitato esclusivamente alle modalità di erogazione degli emolumenti superiori alla soglia di € 1.000,00, maturati a partire da agosto 2020.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente in riferimento all'art. 36 Cost. Detto articolo tutela il diritto del lavoratore a una retribuzione "sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", diritto che, come già detto, non è stato negato dall'amministrazione. Pertanto, non essendovi contestazione sul diritto sostanziale alla retribuzione, viene meno la premessa per ravvisare la violazione del principio costituzionale.
Quanto alle modalità di erogazione degli emolumenti stipendiali, si deve osservare che, essendo la ricorrente dipendente presso il , la disciplina applicabile in Controparte_2 materia deroga rispetto alla normativa generale. Infatti, al caso di specie deve applicarsi quanto previsto dall'art. 12, comma 4-ter, lett. c) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in L. 22 dicembre 2011,
n. 214), che dispone che: "lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche pagina 2 di 4 amministrazioni centrali e locali [...] di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali". Ne consegue che il limite di € 1.000,00, essendo specifico per i pagamenti erogati dalla pubblica amministrazione, non contrasta con la disciplina generale antiriciclaggio, che stabilisce una soglia più elevata per il pagamento in contanti nelle transazioni tra privati.
Alla luce di detta disciplina, è evidente che il metodo di riscossione "Contanti posta", selezionato dalla ricorrente - e finalizzato al prelievo dello stipendio esclusivamente in contanti – non è più praticabile, in quanto non più conforme alla legge per gli importi superiori alla soglia. Pertanto, il blocco operato dal sistema NoiPA non può che essere inteso come una legittima e necessaria conseguenza automatica dell'applicazione della norma citata, che impedisce l'emissione di ordini di pagamento in violazione di legge.
Peraltro, si deve evidenziare che la necessità di garantire la piena tracciabilità dei pagamenti si àncora anche al più generale principio di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione. Non vi è dubbio, dunque, che l'amministrazione, nell'assicurare l'efficienza e la trasparenza del proprio operato, debba agire in accordo con le politiche economiche generali dello Stato, che, ormai da tempo, si muovono nel senso di disincentivare l'uso del denaro contante per contrastare l'evasione fiscale.
Tanto premesso, deve escludersi che il ritardo nel pagamento di parte degli emolumenti Contr stipendiali sia imputabile al L'amministrazione, infatti, ha puntualmente invitato la ricorrente a selezionare una modalità di accredito dello stipendio conforme alla legge tra quelle offerte dal portale
NoiPA, ma la ricorrente, non avendo mai optato per una modalità di pagamento alternativa al pagamento in contanti, ha di fatto impedito all'amministrazione di estinguere la propria posizione debitoria.
Osserva la Giudicante che il comportamento poco collaborativo della dipendente è emerso anche nel corso del giudizio, in quanto la benché invitata dalla Giudice all'udienza dell'11 giugno Pt_1
2025 a precisare una delle modalità di pagamento consentite dal sistema NoiPA come alternativa al pagamento in contanti, non si è mai resa parte diligente, omettendo di fornire le necessarie indicazioni per sbloccare l'erogazione delle somme dovute. Peraltro nessuna ragione ostativa a tale scelta è stata dedotta dalla parte ricorrente.
In definitiva, non essendo ascrivibile a parte convenuta alcuna responsabilità in merito al ritardo del pagamento, deve confermarsi il diritto della ricorrente a ottenere il pagamento di € 29.305,52 a titolo di sorte capitale, senza riconoscere su tale somma il diritto della stessa al percepimento di interessi moratori e rivalutazione monetaria. pagina 3 di 4 Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara il diritto della ricorrente al pagamento di euro € 29.305,52;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 8 ottobre 2025
La Giudice
EL CC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il processo, nella persona del Funzionario Prisca
Boggetti
pagina 4 di 4