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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/12/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3128 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: vendita di cose mobili;
promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MANCINI GIACOMO (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA DANTE ALIGHIERI 3 ASCIANO, giusta procura del
10.11.2023; attore-opponente nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. VERSARI STEFANO (C.F. ), domiciliato/a in V. G. C.F._2
REG. N. 34 47121 FORLÌ, in virtù di procura del 27.07.2023; convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Piaccia al Tribunale,
In via Principale, in accoglimento della presente opposizione, in applicazione dell'art. 1243 I° comma, compensare la somma di € 10.000,00, certa, liquida ed esigibile dovuta dalla alla con Controparte_1 Parte_1
l'importo ingiunto pari ad € 12.019,10, accertato altresì il già avvenuto pagamento della somma di € 2019,10;
In ogni caso dunque,
1 Revocare il decreto opposto Tribunale di Forli n° 1036 2023 - RG 2370 2023 e conseguentemente accertare
l'inesistenza di somme dovute dalla . Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari del procedimento con istanza di distrazione a favore dello scrivente quale procuratore antistatario».
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- nel merito: rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto ed ogni domanda in essa contenuta per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo 1036/2023 Rgn
2370/2023 e per l'effetto dichiarando tenuta e condannando la soc. in persona del Parte_1
l.r.p.t., al pagamento della somma di euro 10.000,00 al netto dell'acconto versato in corso di causa pari ad euro
2.019,10 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, e alle spese e compensi come liquidati nel decreto ingiuntivo, con condanna al pagamento delle spese di lite e compensi professionali anche della presente fase di opposizione, come per legge. Condannare, inoltre, la soc. Parte_1 al pagamento di una somma, da determinarsi in via equitativa, ex art. 96 c.p.c per le ragioni espresse
[...] in atti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società oppone il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1036/23 del 13/10/2023, in forza del quale ingiungeva il Controparte_1 pagamento dell'importo, pari ad € 12.019,10, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di corrispettivo per la prestazione di fornitura ed installazione di vetrate.
La parte attrice opponente non contesta i fatti costitutivi della domanda monitoria («la presente opposizione non intende contestare in alcun modo il quantum dovuto e risultante, in sé, dal decreto ingiunto ed opposto pari ad € 12.019,10»), bensì oppone la sussistenza di un proprio controcredito, pari ad € 10.000,00 (v. bonifico, all. 2, in fasc. opponente).
Nel replicare, la parte convenuta opposta fa presente, con riferimento ad € 10.000,00 versati a mezzo bonifico il giorno 14.02.2023, che tale importo (inizialmente versato a titolo di acconto per lavori da eseguirsi presso la “Vecchia Cantina Montepulciano”) sarebbe stato imputato, ai sensi dell'art. 1671, c.c., alla porzione di spese ed attività eseguite prima del recesso del committente (v. all. 14, 20-25, in fasc. opposta), come emerge dallo scambio di e-mail intercorso nella fase delle trattative, quando insisteva per l'inizio immediato dei lavori, Pt_1
2 stante l'urgenza, e poi mostrava disinteresse alle richieste dell'appaltatore di predisporre un progetto esecutivo (v. all. da 7 a 13, id.). Per tale ragione, la parte opposta tratteneva tale importo di € 10.000,00.
Con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., emessa in data 25 giugno 2024, veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo per la somma non contestata.
La causa veniva istruita sui capitoli n. 1, 2, 3, 5 e 6 della memoria di parte convenuta opposta n. 2 ex art. 171-ter, c.p.c., con l'escussione dei testi e, a Testimone_1 Testimone_2 prova contraria, , tutti sentiti all'udienza del 28 aprile 2025. Parte_1
Una volta conclusa l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.12.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Va ricordato che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto;
dunque, quest'ultimo ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Nel caso di specie, mentre la società convenuta documentava il proprio credito sia nell'an che nel quantum, la società opponente si limitava a formulare contestazioni generiche, scarsamente convincenti e inidonee a superare i fatti posti a fondamento del ricorso monitorio.
Nell'opporsi all'ingiunzione, infatti, l'attrice invoca la compensazione del credito azionato con la somma antecedentemente corrisposta (bonifico del 14.02.2023, v. doc. 2 attrice), pari ad €
10.000,00, che riferisce sia stata illegittimamente trattenuta dall'appaltatrice, costituendo un indebito oggettivo di cui l'opposta non avrebbe tenuto conto.
Tale ricostruzione, tuttavia, è superata sia dal comparto documentale (nello specifico, la corrispondenza intercorsa tra le parti, v. doc. 10 – 19 opposta), che dalle dichiarazioni testimoniali, da cui al contrario emerge come l'opposta avesse legittimamente incamerato la somma versata e l'avesse imputata ad altra partita creditoria, a titolo di indennizzo per il recesso della committente ex art. 1671 c.c.
3 Integra, difatti, una circostanza pacifica che le parti avevano concluso un contratto di appalto per fornitura e posa in opera di vetrate presso la “Vecchia Cantina Montepulciano”, perfezionatosi con e-mail del 14.02.23, mediante la quale la committente inviava il Parte_1 preventivo definitivo - sottoscritto per accettazione - unitamente alla contabile del versamento dell'acconto, pari ad € 10.000,00 (v. doc. 16, 16bis, 16ter).
È emerso, tuttavia, che l'appaltatrice avviava la fase di progetto (che coinvolgeva altresì la ditta terza, incaricata del rilievo e del progetto architettonico esecutivo) e procedeva CP_3 con l'espletamento di molteplici sopralluoghi, confermati non solo dalla corrispondenza e-mail prodotta ma anche dalle testimonianze di e (“io avevo effettuato alcuni sopralluoghi Tes_1 Pt_1 precedenti nel mese di novembre-dicembre 2022, ne avevo fatto diversi per capire il cantiere e per verificare eventuali problemi di montaggio, una parte dell'attività di studio, rilevazione e progettazione era stata completata per Co preparare il preventivo”; “confermo che, il giorno 13.03.23, si teneva un incontro presso il cantiere Vecchia
Cantina di Montepulciano, io ero presente insieme a tre professionisti dello studio di architettura per CP_3 eseguire una parte del rilievo esecutivo e veniva poi sviluppato il progetto esecutivo, a questo incontro, non era presente per la in seguito, si è tenuto un altro incontro cui partecipavo io e l'arch. incaricato Tes_3 Pt_1 Tes_3 da per visionare il campione dei vetri con la serigrafia” testimonianza “ricordo che, durante un Pt_1 Tes_1 incontro, venne NY GO, io e l'architetto portò due campioni, uno satinato Testimone_1 Tes_3 Tes_1
e un altro trasparente, doveva decidere se si dovesse utilizzare quello trasparente o quello satinato, Tes_3 rimanemmo però nel vago e non si decise niente” testimonianza v. verb. ud. 28.04.2025). Pt_1
Ad ogni modo, come documentato dalla corrispondenza tra le parti e confermato dalle prove orali, a fronte di un'inconciliabilità sulle modalità di esecuzione e sulle tempistiche, Pt_1 perdeva interesse nella prosecuzione del rapporto contrattuale;
pertanto, con mail del
[...]
13.04.2023, prendeva atto del recesso e comunicava alla committente la volontà CP_1 di trattenere l'acconto ricevuto a titolo di indennizzo per il recesso (doc. 23 convenuta).
Dunque, accertate tali circostanze, è evidente che la decisione dell'opposta di trattenere la somma ricevuta, imputandola a quella specifica causa, sia legittima.
In materia di recesso del committente, infatti, l'art. 1671 c.c. sancisce che: “il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
La norma contempla dunque l'ipotesi del recesso ad nutum del committente, che si qualifica come diritto potestativo, riservato alla libera determinazione del recedente e sottratto al
4 controllo di terzi e dell'appaltatore (v. ex multis Cass. civ. n. 8565/1993), il cui esercizio produce effetti ex nunc e fa sorgere in capo all'appaltatore il diritto a vedersi indennizzato sia delle spese sostenute che del mancato guadagno.
Diversamente dal risarcimento del danno, che mira ad una riparazione integrale del pregiudizio o della lesione subita a causa di un comportamento antigiuridico, l'obbligazione indennitaria assolve ad una finalità meramente compensativa della perdita sofferta a seguito di atto o fatto lecito, o comunque ammesso dalla legge, quale appunto l'esercizio del diritto di recesso.
L'indennizzo ex art. 1671 c.c. assume pertanto una duplice funzione: per un verso, permette il rimborso dei costi sostenuti per l'attività già eseguita, per altro verso consente di contenere entro un limite di tollerabilità il pregiudizio sofferto dall'appaltatore che aveva confidato nel buon esito del rapporto contrattuale e nel guadagno che ne sarebbe pervenuto.
Ebbene, la difesa di parte convenuta opposta ha provato l'espletamento dell'attività prodromica alla realizzazione delle opere (comprensiva di fase di rilevamento, l'esecuzione di sopralluoghi e la redazione del progetto esecutivo, v. doc 24 – 26 opposta) che giustifica la somma fatturata e risulta congrua rispetto alle attività eseguite, alla fase in cui interveniva il recesso e al valore complessivo dell'appalto (€ 162.835,20 oltre iva, come da preventivo del
14.02.2023).
Posto quanto sopra, stante l'assenza di un controcredito da opporre in compensazione, e in mancanza di prova di altre circostanze estintive-impeditive-modificative idonee a scalfire la pretesa monitoria, il decreto ingiuntivo va confermato, con integrale addebito delle spese di lite a carico di parte attrice opponente risultata soccombente.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1036/23 del 13/10/2023; condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 le spese di lite che quantifica in € 8.000,00, oltre spese a forfait Controparte_1 al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 24 dicembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
5
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3128 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: vendita di cose mobili;
promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MANCINI GIACOMO (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA DANTE ALIGHIERI 3 ASCIANO, giusta procura del
10.11.2023; attore-opponente nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. VERSARI STEFANO (C.F. ), domiciliato/a in V. G. C.F._2
REG. N. 34 47121 FORLÌ, in virtù di procura del 27.07.2023; convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Piaccia al Tribunale,
In via Principale, in accoglimento della presente opposizione, in applicazione dell'art. 1243 I° comma, compensare la somma di € 10.000,00, certa, liquida ed esigibile dovuta dalla alla con Controparte_1 Parte_1
l'importo ingiunto pari ad € 12.019,10, accertato altresì il già avvenuto pagamento della somma di € 2019,10;
In ogni caso dunque,
1 Revocare il decreto opposto Tribunale di Forli n° 1036 2023 - RG 2370 2023 e conseguentemente accertare
l'inesistenza di somme dovute dalla . Controparte_2
Con vittoria di spese e onorari del procedimento con istanza di distrazione a favore dello scrivente quale procuratore antistatario».
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- nel merito: rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto ed ogni domanda in essa contenuta per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo 1036/2023 Rgn
2370/2023 e per l'effetto dichiarando tenuta e condannando la soc. in persona del Parte_1
l.r.p.t., al pagamento della somma di euro 10.000,00 al netto dell'acconto versato in corso di causa pari ad euro
2.019,10 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, e alle spese e compensi come liquidati nel decreto ingiuntivo, con condanna al pagamento delle spese di lite e compensi professionali anche della presente fase di opposizione, come per legge. Condannare, inoltre, la soc. Parte_1 al pagamento di una somma, da determinarsi in via equitativa, ex art. 96 c.p.c per le ragioni espresse
[...] in atti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società oppone il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1036/23 del 13/10/2023, in forza del quale ingiungeva il Controparte_1 pagamento dell'importo, pari ad € 12.019,10, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di corrispettivo per la prestazione di fornitura ed installazione di vetrate.
La parte attrice opponente non contesta i fatti costitutivi della domanda monitoria («la presente opposizione non intende contestare in alcun modo il quantum dovuto e risultante, in sé, dal decreto ingiunto ed opposto pari ad € 12.019,10»), bensì oppone la sussistenza di un proprio controcredito, pari ad € 10.000,00 (v. bonifico, all. 2, in fasc. opponente).
Nel replicare, la parte convenuta opposta fa presente, con riferimento ad € 10.000,00 versati a mezzo bonifico il giorno 14.02.2023, che tale importo (inizialmente versato a titolo di acconto per lavori da eseguirsi presso la “Vecchia Cantina Montepulciano”) sarebbe stato imputato, ai sensi dell'art. 1671, c.c., alla porzione di spese ed attività eseguite prima del recesso del committente (v. all. 14, 20-25, in fasc. opposta), come emerge dallo scambio di e-mail intercorso nella fase delle trattative, quando insisteva per l'inizio immediato dei lavori, Pt_1
2 stante l'urgenza, e poi mostrava disinteresse alle richieste dell'appaltatore di predisporre un progetto esecutivo (v. all. da 7 a 13, id.). Per tale ragione, la parte opposta tratteneva tale importo di € 10.000,00.
Con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., emessa in data 25 giugno 2024, veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo per la somma non contestata.
La causa veniva istruita sui capitoli n. 1, 2, 3, 5 e 6 della memoria di parte convenuta opposta n. 2 ex art. 171-ter, c.p.c., con l'escussione dei testi e, a Testimone_1 Testimone_2 prova contraria, , tutti sentiti all'udienza del 28 aprile 2025. Parte_1
Una volta conclusa l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 17.12.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Va ricordato che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto;
dunque, quest'ultimo ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Nel caso di specie, mentre la società convenuta documentava il proprio credito sia nell'an che nel quantum, la società opponente si limitava a formulare contestazioni generiche, scarsamente convincenti e inidonee a superare i fatti posti a fondamento del ricorso monitorio.
Nell'opporsi all'ingiunzione, infatti, l'attrice invoca la compensazione del credito azionato con la somma antecedentemente corrisposta (bonifico del 14.02.2023, v. doc. 2 attrice), pari ad €
10.000,00, che riferisce sia stata illegittimamente trattenuta dall'appaltatrice, costituendo un indebito oggettivo di cui l'opposta non avrebbe tenuto conto.
Tale ricostruzione, tuttavia, è superata sia dal comparto documentale (nello specifico, la corrispondenza intercorsa tra le parti, v. doc. 10 – 19 opposta), che dalle dichiarazioni testimoniali, da cui al contrario emerge come l'opposta avesse legittimamente incamerato la somma versata e l'avesse imputata ad altra partita creditoria, a titolo di indennizzo per il recesso della committente ex art. 1671 c.c.
3 Integra, difatti, una circostanza pacifica che le parti avevano concluso un contratto di appalto per fornitura e posa in opera di vetrate presso la “Vecchia Cantina Montepulciano”, perfezionatosi con e-mail del 14.02.23, mediante la quale la committente inviava il Parte_1 preventivo definitivo - sottoscritto per accettazione - unitamente alla contabile del versamento dell'acconto, pari ad € 10.000,00 (v. doc. 16, 16bis, 16ter).
È emerso, tuttavia, che l'appaltatrice avviava la fase di progetto (che coinvolgeva altresì la ditta terza, incaricata del rilievo e del progetto architettonico esecutivo) e procedeva CP_3 con l'espletamento di molteplici sopralluoghi, confermati non solo dalla corrispondenza e-mail prodotta ma anche dalle testimonianze di e (“io avevo effettuato alcuni sopralluoghi Tes_1 Pt_1 precedenti nel mese di novembre-dicembre 2022, ne avevo fatto diversi per capire il cantiere e per verificare eventuali problemi di montaggio, una parte dell'attività di studio, rilevazione e progettazione era stata completata per Co preparare il preventivo”; “confermo che, il giorno 13.03.23, si teneva un incontro presso il cantiere Vecchia
Cantina di Montepulciano, io ero presente insieme a tre professionisti dello studio di architettura per CP_3 eseguire una parte del rilievo esecutivo e veniva poi sviluppato il progetto esecutivo, a questo incontro, non era presente per la in seguito, si è tenuto un altro incontro cui partecipavo io e l'arch. incaricato Tes_3 Pt_1 Tes_3 da per visionare il campione dei vetri con la serigrafia” testimonianza “ricordo che, durante un Pt_1 Tes_1 incontro, venne NY GO, io e l'architetto portò due campioni, uno satinato Testimone_1 Tes_3 Tes_1
e un altro trasparente, doveva decidere se si dovesse utilizzare quello trasparente o quello satinato, Tes_3 rimanemmo però nel vago e non si decise niente” testimonianza v. verb. ud. 28.04.2025). Pt_1
Ad ogni modo, come documentato dalla corrispondenza tra le parti e confermato dalle prove orali, a fronte di un'inconciliabilità sulle modalità di esecuzione e sulle tempistiche, Pt_1 perdeva interesse nella prosecuzione del rapporto contrattuale;
pertanto, con mail del
[...]
13.04.2023, prendeva atto del recesso e comunicava alla committente la volontà CP_1 di trattenere l'acconto ricevuto a titolo di indennizzo per il recesso (doc. 23 convenuta).
Dunque, accertate tali circostanze, è evidente che la decisione dell'opposta di trattenere la somma ricevuta, imputandola a quella specifica causa, sia legittima.
In materia di recesso del committente, infatti, l'art. 1671 c.c. sancisce che: “il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
La norma contempla dunque l'ipotesi del recesso ad nutum del committente, che si qualifica come diritto potestativo, riservato alla libera determinazione del recedente e sottratto al
4 controllo di terzi e dell'appaltatore (v. ex multis Cass. civ. n. 8565/1993), il cui esercizio produce effetti ex nunc e fa sorgere in capo all'appaltatore il diritto a vedersi indennizzato sia delle spese sostenute che del mancato guadagno.
Diversamente dal risarcimento del danno, che mira ad una riparazione integrale del pregiudizio o della lesione subita a causa di un comportamento antigiuridico, l'obbligazione indennitaria assolve ad una finalità meramente compensativa della perdita sofferta a seguito di atto o fatto lecito, o comunque ammesso dalla legge, quale appunto l'esercizio del diritto di recesso.
L'indennizzo ex art. 1671 c.c. assume pertanto una duplice funzione: per un verso, permette il rimborso dei costi sostenuti per l'attività già eseguita, per altro verso consente di contenere entro un limite di tollerabilità il pregiudizio sofferto dall'appaltatore che aveva confidato nel buon esito del rapporto contrattuale e nel guadagno che ne sarebbe pervenuto.
Ebbene, la difesa di parte convenuta opposta ha provato l'espletamento dell'attività prodromica alla realizzazione delle opere (comprensiva di fase di rilevamento, l'esecuzione di sopralluoghi e la redazione del progetto esecutivo, v. doc 24 – 26 opposta) che giustifica la somma fatturata e risulta congrua rispetto alle attività eseguite, alla fase in cui interveniva il recesso e al valore complessivo dell'appalto (€ 162.835,20 oltre iva, come da preventivo del
14.02.2023).
Posto quanto sopra, stante l'assenza di un controcredito da opporre in compensazione, e in mancanza di prova di altre circostanze estintive-impeditive-modificative idonee a scalfire la pretesa monitoria, il decreto ingiuntivo va confermato, con integrale addebito delle spese di lite a carico di parte attrice opponente risultata soccombente.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1036/23 del 13/10/2023; condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 le spese di lite che quantifica in € 8.000,00, oltre spese a forfait Controparte_1 al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 24 dicembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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