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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 4654/2017
RG n. 267/2018
RG n. 1651/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte, promossi da
Parte_1 parte ricorrente-
Avv. Mimmo Manfredi
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Lucia Orsingher E
Email_2
Avv. Manuela Varani E
Email_4
Avv. Umberto Ferrato
t Email_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 7/12/2017,
ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
33420160003462414000 con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 25.369,48 a titolo di contributi previdenziali in favore della Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi ed Associati per il periodo 01/2010 – 12/2015.
Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto opposto e del verbale di accertamento ispettivo verbale n. 2500004545760 -da cui il primo è scaturito- per carenza dei requisiti fondanti l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti.
L' convenuto si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con varie argomentazioni, CP_1 deducendo l'attendibilità del verbale ispettivo e la conseguente legittimità della pretesa contributiva.
Alla presente causa è stato riunito il procedimento RG n. 267/2018, instaurato dalla ricorrente per l'opposizione all'avviso di addebito n. 33420170004316070000, con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 3.092,56 a titolo di contributi previdenziali in favore della medesima
Gestione Agricola per l'anno 2016.
Alla causa, da ultimo, è stato altresì riunito il procedimento RG n. 1651/2025, instaurato per l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420259005020810000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'avviso di addebito n. 33420160003462414000, già oggetto del giudizio più risalente.
Le cause sono state istruite mediante acquisizione documentale ed escussione dei testi di parte ricorrente e Parte_2 Parte_3
Le controversie, incardinate dinanzi ai Giudici Istruttori titolari dei ruoli in precedenza, sono state assegnate, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente e decise con la presente sentenza.
***
È incontestato che gli avvisi di addebito oggetto dei presenti giudizi -relativi alle annualità dal 2010 al 2016- siano riconducibili alle risultanze del Verbale di Accertamento n. 25000004545760 del
17/2/2015 relativo al periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2014, a seguito del quale parte ricorrente è stata iscritta nella gestione agricola come coltivatrice diretta.
Occorre, pertanto, verificare se ricorrano o meno, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti e la conseguente insorgenza dell'obbligazione contributiva.
A tal fine, è opportuno riportare il quadro delineato dalla giurisprudenza di legittimità: “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto -rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge- deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2
e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati.”(Cass. Sez. U., sentenza n. 616/1999).
Ciò chiarito, nell'ambito delle opposizioni a ruolo esattoriale, a decreto ingiuntivo o ad avviso di addebito, che danno luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale che, nel giudizio di opposizione, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la veste sostanziale di attore, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
Nel caso di specie, deve ritenersi illegittima l'iscrizione della ricorrente alla gestione coltivatori diretti, in quanto non ha fornito la prova della sussistenza e della persistenza dei requisiti CP_2 descritti, nonostante vi fosse tenuto.
L' ha fondato la sua pretesa non su un accertamento condotto in concreto sull'attività svolta CP_1 dalla ricorrente, ma su meri elementi documentali, -quali i dati catastali per definire la consistenza dei terreni e i parametri Ha/coltura della Regione Calabria per la determinazione del fabbisogno annuo di manodopera agricola- e sulle dichiarazioni rese dall'opponente in sede ispettiva.
Ed invero, dalla lettura del verbale ispettivo sembra che l'iscrizione della ricorrente, quale coltivatrice diretta, sia avvenuta principalmente in esito alle proprie dichiarazioni, piuttosto che da una attenta disamina circa la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la realizzazione di siffatta iscrizione d'ufficio. L'Istituto previdenziale, infatti, ha attribuito a dette dichiarazioni natura confessoria e ha supportato le conclusioni cui è giunto mediante le stime astratte suindicate.
Al riguardo, non può ritenersi condivisibile la deduzione del resistente alla luce dell'arresto giurisprudenziale in materia per cui: “(…) gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti anche in senso processuale gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione (Cass., 2 aprile 1996, n. 3055). Pertanto, la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli che
l'imprenditore renda all'ispettore del lavoro, nell'esercizio dei suoi compiti di polizia amministrativo giudiziaria, non costituisce confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, sia perché detto ispettore agisce quale organo della pubblica amministrazione ma non
è il soggetto che rappresenta l'ente in senso sostanziale né, quindi, è il destinatario degli effetti favorevoli della dichiarazione, sia perché lo specifico scopo della dichiarazione, finalizzata all'inchiesta che svolge il funzionario, esclude la configurabilità dell'animus confitendi in capo al dichiarante. Tale dichiarazione fornisce tuttavia una prova liberamente apprezzabile” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 17702 del 2015).
Circoscritta la valenza probatoria del dato dichiarativo, non risulta che, nell'ipotesi che occupa, sia stata espletata alcuna ispezione sui terreni agricoli al fine di ricostruire le colture esistenti con le rispettive caratteristiche, di verificarne lo stato di conservazione e, conseguentemente, di stabilire l'effettivo fabbisogno di manodopera, né risultano delineate in concreto la natura e la consistenza dell'attività aziendale sulla base dei dati documentali disponibili, onde dedurne la reale funzionalità descrittiva.
Né, ancora, risulta accertato che la coltivazione dei fondi fosse riconducibile all'attività lavorativa svolta, in proprio e di persona, dalla ricorrente o da altri componenti del suo nucleo familiare con i caratteri dell'esclusività o della prevalenza e, soprattutto, che dalla stessa attività la parte abbia tratto la maggior fonte di reddito.
A rigore, appare sfornito di adeguati riscontri sia il requisito temporale sia quello reddituale.
Ed invero, quanto al primo, occorre evidenziare che l'impegno profuso nell'attività di coltivazione dei fondi non possa desumersi, in via presuntiva, dalla mancanza di un'attività di lavoro alternativa nell'arco temporale oggetto di indagine.
Peraltro, che la ricorrente abbia lavorato regolarmente quale bracciante agricola sino al 2009 e successivamente ha lavorato, sempre quale bracciante agricola, nel 2010 per 102 gg. e nel 2013 per CP_ 77 gg (pag. 4 della memoria di costituzione dell' è una circostanza emersa proprio dalla difesa del resistente istituto e attestata dall'estratto conto previdenziale in atti.
Quanto al presupposto reddituale, parte resistente ha dedotto che il volume d'affari riscontrato per gli anni 2011 (pari ad € 4.080), 2014 (pari ad € 8.547) e 2015 (pari ad € 1.668) sia idoneo ad attestare che l'azienda agricola rappresentasse, per la titolare, l'unica fonte di reddito o comunque superiore ai redditi da lavoro dipendente.
Anche tale assunto non può essere condiviso, facendo riferimento la norma ai redditi della persona fisica (il “volume d'affari” ai fini IVA è, infatti, cosa diversa dal reddito ed è formato dalla somma dell'imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi nonché degli altri ricavi e proventi ordinari di un'azienda registrati ai fini IVA in un anno solare;
come tale non rappresenta ex se reddito d'impresa se non decurtato dalle spese di gestione dell'azienda).
Peraltro, pur non essendovi tenuta, parte ricorrente ha dimostrato che negli anni in cui è stato registrato il volume d'affari sopra indicato, il valore della produzione è stato pari a zero (cfr. comunicazione avvenuto ricevimento Modelli Irap per i periodi d'imposta 2014 e 2015).
Inoltre, risultano comprovati, con riferimento all'anno 2011 un reddito da lavoro dipendente pari ad € 1.987 (il dato è fornito dallo stesso resistente nell' estratto Modello Unico Persone Fisiche 2012, CP_ in allegati , nonché, per l'anno 2013, un reddito da lavoro dipendente anche pari ad € 3.400 (cfr.
Unico 2014 in allegati al ricorso). CP_ Se ne evince, dunque, che, benché onerata sul punto di precisa allegazione e produzione, l' non abbia fornito prova che l'attività agricola esercitata per la coltivazione dei fondi predetti abbia costituito la maggiore fonte di sostentamento per la ricorrente e per la sua famiglia.
Le stesse risultanze testimoniali, sebbene carenti in ordine alla determinazione della tipologia e dell'entità delle colture, della presenza di parte ricorrente sui terreni riconducibili all'azienda e sulla titolarità della stessa, hanno introdotto, tuttavia, due circostanze rilevanti.
L'una, afferente all'attività di lavoro del coniuge della ricorrente e idonea ad incidere, sotto il profilo reddituale, sulla ricostruzione delineata dagli ispettori (cfr. deposizione di
[...]
all'udienza del 10/7/2024: “ADR: con il marito della ricorrente Parte_2
lavoravamo insieme nell'azienda confinante, di , Parte_4 Persona_1 eravamo braccianti agricoli.”).
L'altra, relativa, all'oliveto, che ne ha smentito la ricostruzione degli inquirenti in termini di coltura idonea a produrre fabbisogno di manodopera (cfr. deposizione di ll'udienza Parte_3 del 21/11/2024: “(…) So che c'è un frangivento intorno al terreno, le piante sono tipo siepe, non ad alberello.”). Tale testimonianza, oltre a confermare le relative allegazioni dell'opponente in merito alla mera funzione di siepe frangivento delle piante di ulivo, ha acclarato l'errore metodologico degli ispettori nella ricostruzione astratta dell'attività aziendale, priva di qualunque aderenza alla realtà fenomenica specifica della stessa.
A tanto consegue l'accoglimento delle domande promosse e l'annullamento degli avvisi di addebito emessi peraltro anche per annualità successive al periodo oggetto di accertamento, poiché se non sussistono i requisiti per l'iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti del ricorrente per gli anni di cui al verbale ispettivo, non sussistono neppure per gli anni successivi.
Ed invero, considerato che la pretesa creditoria è avanzata anche per annualità successive (2015 e
2016) rispetto al periodo oggetto di accertamento ispettivo (2010-2014), manca, altresì, la deduzione, oltre che la prova, della persistenza dei requisiti che la resistente ha assunto riscontrati nell'arco temporale coperto dall'ispezione.
In altri termini, l'istituto di previdenza aveva l'onere di dimostrare che anche per le annualità non oggetto di accertamento valessero le medesime ragioni critiche che avevano condotto all'accertamento per le annualità precedenti (Corte di Appello di Salerno, sentenza n. 587/2019; Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 582/2022). E anche sul punto, nel caso di specie, è del tutto carente la prova, né alcuna argomentazione logica è stata svolta dall'ente sulle cause della perdurante obbligatorietà di iscrizione nella Gestione previdenziale dei coltivatori diretti per la parte ricorrente: non è stata fornita per il periodo oggetto di giudizio alcuna dimostrazione documentale o contabile dell'attività di coltivazione diretta del fondo, non si conosce l'eventuale perdurante disponibilità dei terreni e con essa la stima in concreto del fabbisogno di manodopera.
Per tali ragioni, in accoglimento delle domande, deve dichiararsi infondata l'azione di riscossione CP_ dell' azionata con gli avvisi di addebito n. 33420160003462414000 -presupposto all'intimazione di pagamento n. 03420259005020810000- e n. 33420170004316070000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione dello scaglione compreso tra € 5.201 e € 26.000 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n.
147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie le opposizioni e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n. 33420160003462414000 e n. 33420170004316070000;
- condanna a rimborsare all'Avv. MIMMO MANFREDI, dichiaratosi procuratore CP_2 antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
RG n. 267/2018
RG n. 1651/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte, promossi da
Parte_1 parte ricorrente-
Avv. Mimmo Manfredi
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Lucia Orsingher E
Email_2
Avv. Manuela Varani E
Email_4
Avv. Umberto Ferrato
t Email_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 7/12/2017,
ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
33420160003462414000 con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 25.369,48 a titolo di contributi previdenziali in favore della Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi ed Associati per il periodo 01/2010 – 12/2015.
Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto opposto e del verbale di accertamento ispettivo verbale n. 2500004545760 -da cui il primo è scaturito- per carenza dei requisiti fondanti l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti.
L' convenuto si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con varie argomentazioni, CP_1 deducendo l'attendibilità del verbale ispettivo e la conseguente legittimità della pretesa contributiva.
Alla presente causa è stato riunito il procedimento RG n. 267/2018, instaurato dalla ricorrente per l'opposizione all'avviso di addebito n. 33420170004316070000, con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 3.092,56 a titolo di contributi previdenziali in favore della medesima
Gestione Agricola per l'anno 2016.
Alla causa, da ultimo, è stato altresì riunito il procedimento RG n. 1651/2025, instaurato per l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420259005020810000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'avviso di addebito n. 33420160003462414000, già oggetto del giudizio più risalente.
Le cause sono state istruite mediante acquisizione documentale ed escussione dei testi di parte ricorrente e Parte_2 Parte_3
Le controversie, incardinate dinanzi ai Giudici Istruttori titolari dei ruoli in precedenza, sono state assegnate, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente e decise con la presente sentenza.
***
È incontestato che gli avvisi di addebito oggetto dei presenti giudizi -relativi alle annualità dal 2010 al 2016- siano riconducibili alle risultanze del Verbale di Accertamento n. 25000004545760 del
17/2/2015 relativo al periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2014, a seguito del quale parte ricorrente è stata iscritta nella gestione agricola come coltivatrice diretta.
Occorre, pertanto, verificare se ricorrano o meno, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti e la conseguente insorgenza dell'obbligazione contributiva.
A tal fine, è opportuno riportare il quadro delineato dalla giurisprudenza di legittimità: “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto -rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge- deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2
e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati.”(Cass. Sez. U., sentenza n. 616/1999).
Ciò chiarito, nell'ambito delle opposizioni a ruolo esattoriale, a decreto ingiuntivo o ad avviso di addebito, che danno luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale che, nel giudizio di opposizione, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la veste sostanziale di attore, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
Nel caso di specie, deve ritenersi illegittima l'iscrizione della ricorrente alla gestione coltivatori diretti, in quanto non ha fornito la prova della sussistenza e della persistenza dei requisiti CP_2 descritti, nonostante vi fosse tenuto.
L' ha fondato la sua pretesa non su un accertamento condotto in concreto sull'attività svolta CP_1 dalla ricorrente, ma su meri elementi documentali, -quali i dati catastali per definire la consistenza dei terreni e i parametri Ha/coltura della Regione Calabria per la determinazione del fabbisogno annuo di manodopera agricola- e sulle dichiarazioni rese dall'opponente in sede ispettiva.
Ed invero, dalla lettura del verbale ispettivo sembra che l'iscrizione della ricorrente, quale coltivatrice diretta, sia avvenuta principalmente in esito alle proprie dichiarazioni, piuttosto che da una attenta disamina circa la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la realizzazione di siffatta iscrizione d'ufficio. L'Istituto previdenziale, infatti, ha attribuito a dette dichiarazioni natura confessoria e ha supportato le conclusioni cui è giunto mediante le stime astratte suindicate.
Al riguardo, non può ritenersi condivisibile la deduzione del resistente alla luce dell'arresto giurisprudenziale in materia per cui: “(…) gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti anche in senso processuale gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione (Cass., 2 aprile 1996, n. 3055). Pertanto, la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli che
l'imprenditore renda all'ispettore del lavoro, nell'esercizio dei suoi compiti di polizia amministrativo giudiziaria, non costituisce confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, sia perché detto ispettore agisce quale organo della pubblica amministrazione ma non
è il soggetto che rappresenta l'ente in senso sostanziale né, quindi, è il destinatario degli effetti favorevoli della dichiarazione, sia perché lo specifico scopo della dichiarazione, finalizzata all'inchiesta che svolge il funzionario, esclude la configurabilità dell'animus confitendi in capo al dichiarante. Tale dichiarazione fornisce tuttavia una prova liberamente apprezzabile” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 17702 del 2015).
Circoscritta la valenza probatoria del dato dichiarativo, non risulta che, nell'ipotesi che occupa, sia stata espletata alcuna ispezione sui terreni agricoli al fine di ricostruire le colture esistenti con le rispettive caratteristiche, di verificarne lo stato di conservazione e, conseguentemente, di stabilire l'effettivo fabbisogno di manodopera, né risultano delineate in concreto la natura e la consistenza dell'attività aziendale sulla base dei dati documentali disponibili, onde dedurne la reale funzionalità descrittiva.
Né, ancora, risulta accertato che la coltivazione dei fondi fosse riconducibile all'attività lavorativa svolta, in proprio e di persona, dalla ricorrente o da altri componenti del suo nucleo familiare con i caratteri dell'esclusività o della prevalenza e, soprattutto, che dalla stessa attività la parte abbia tratto la maggior fonte di reddito.
A rigore, appare sfornito di adeguati riscontri sia il requisito temporale sia quello reddituale.
Ed invero, quanto al primo, occorre evidenziare che l'impegno profuso nell'attività di coltivazione dei fondi non possa desumersi, in via presuntiva, dalla mancanza di un'attività di lavoro alternativa nell'arco temporale oggetto di indagine.
Peraltro, che la ricorrente abbia lavorato regolarmente quale bracciante agricola sino al 2009 e successivamente ha lavorato, sempre quale bracciante agricola, nel 2010 per 102 gg. e nel 2013 per CP_ 77 gg (pag. 4 della memoria di costituzione dell' è una circostanza emersa proprio dalla difesa del resistente istituto e attestata dall'estratto conto previdenziale in atti.
Quanto al presupposto reddituale, parte resistente ha dedotto che il volume d'affari riscontrato per gli anni 2011 (pari ad € 4.080), 2014 (pari ad € 8.547) e 2015 (pari ad € 1.668) sia idoneo ad attestare che l'azienda agricola rappresentasse, per la titolare, l'unica fonte di reddito o comunque superiore ai redditi da lavoro dipendente.
Anche tale assunto non può essere condiviso, facendo riferimento la norma ai redditi della persona fisica (il “volume d'affari” ai fini IVA è, infatti, cosa diversa dal reddito ed è formato dalla somma dell'imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi nonché degli altri ricavi e proventi ordinari di un'azienda registrati ai fini IVA in un anno solare;
come tale non rappresenta ex se reddito d'impresa se non decurtato dalle spese di gestione dell'azienda).
Peraltro, pur non essendovi tenuta, parte ricorrente ha dimostrato che negli anni in cui è stato registrato il volume d'affari sopra indicato, il valore della produzione è stato pari a zero (cfr. comunicazione avvenuto ricevimento Modelli Irap per i periodi d'imposta 2014 e 2015).
Inoltre, risultano comprovati, con riferimento all'anno 2011 un reddito da lavoro dipendente pari ad € 1.987 (il dato è fornito dallo stesso resistente nell' estratto Modello Unico Persone Fisiche 2012, CP_ in allegati , nonché, per l'anno 2013, un reddito da lavoro dipendente anche pari ad € 3.400 (cfr.
Unico 2014 in allegati al ricorso). CP_ Se ne evince, dunque, che, benché onerata sul punto di precisa allegazione e produzione, l' non abbia fornito prova che l'attività agricola esercitata per la coltivazione dei fondi predetti abbia costituito la maggiore fonte di sostentamento per la ricorrente e per la sua famiglia.
Le stesse risultanze testimoniali, sebbene carenti in ordine alla determinazione della tipologia e dell'entità delle colture, della presenza di parte ricorrente sui terreni riconducibili all'azienda e sulla titolarità della stessa, hanno introdotto, tuttavia, due circostanze rilevanti.
L'una, afferente all'attività di lavoro del coniuge della ricorrente e idonea ad incidere, sotto il profilo reddituale, sulla ricostruzione delineata dagli ispettori (cfr. deposizione di
[...]
all'udienza del 10/7/2024: “ADR: con il marito della ricorrente Parte_2
lavoravamo insieme nell'azienda confinante, di , Parte_4 Persona_1 eravamo braccianti agricoli.”).
L'altra, relativa, all'oliveto, che ne ha smentito la ricostruzione degli inquirenti in termini di coltura idonea a produrre fabbisogno di manodopera (cfr. deposizione di ll'udienza Parte_3 del 21/11/2024: “(…) So che c'è un frangivento intorno al terreno, le piante sono tipo siepe, non ad alberello.”). Tale testimonianza, oltre a confermare le relative allegazioni dell'opponente in merito alla mera funzione di siepe frangivento delle piante di ulivo, ha acclarato l'errore metodologico degli ispettori nella ricostruzione astratta dell'attività aziendale, priva di qualunque aderenza alla realtà fenomenica specifica della stessa.
A tanto consegue l'accoglimento delle domande promosse e l'annullamento degli avvisi di addebito emessi peraltro anche per annualità successive al periodo oggetto di accertamento, poiché se non sussistono i requisiti per l'iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti del ricorrente per gli anni di cui al verbale ispettivo, non sussistono neppure per gli anni successivi.
Ed invero, considerato che la pretesa creditoria è avanzata anche per annualità successive (2015 e
2016) rispetto al periodo oggetto di accertamento ispettivo (2010-2014), manca, altresì, la deduzione, oltre che la prova, della persistenza dei requisiti che la resistente ha assunto riscontrati nell'arco temporale coperto dall'ispezione.
In altri termini, l'istituto di previdenza aveva l'onere di dimostrare che anche per le annualità non oggetto di accertamento valessero le medesime ragioni critiche che avevano condotto all'accertamento per le annualità precedenti (Corte di Appello di Salerno, sentenza n. 587/2019; Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 582/2022). E anche sul punto, nel caso di specie, è del tutto carente la prova, né alcuna argomentazione logica è stata svolta dall'ente sulle cause della perdurante obbligatorietà di iscrizione nella Gestione previdenziale dei coltivatori diretti per la parte ricorrente: non è stata fornita per il periodo oggetto di giudizio alcuna dimostrazione documentale o contabile dell'attività di coltivazione diretta del fondo, non si conosce l'eventuale perdurante disponibilità dei terreni e con essa la stima in concreto del fabbisogno di manodopera.
Per tali ragioni, in accoglimento delle domande, deve dichiararsi infondata l'azione di riscossione CP_ dell' azionata con gli avvisi di addebito n. 33420160003462414000 -presupposto all'intimazione di pagamento n. 03420259005020810000- e n. 33420170004316070000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione dello scaglione compreso tra € 5.201 e € 26.000 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n.
147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie le opposizioni e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n. 33420160003462414000 e n. 33420170004316070000;
- condanna a rimborsare all'Avv. MIMMO MANFREDI, dichiaratosi procuratore CP_2 antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021