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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore nella causa civile recante n.299/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Bondì. Parte_1
APPELLANTE Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Pasquale Passalacqua.
APPELLATO
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza n.3377/2022 il Tribunale di Palermo G.L. in accoglimento dell'opposizione proposta dall' ha revocato i decreti ingiuntivi CP_1
n.1549/2019 e n.102/2020, emessi dal medesimo Tribunale, rispettivamente, in data 14.11.2019 e 20.01.2019, aventi ad oggetto il pagamento all'avv. Pt_1 dell'importo complessivo di euro 14.027,79 a titolo di importi
[...] indebitamente trattenuti per recupero TF.S., sui ratei pensionistici erogati nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019 e gennaio 2020. Il Tribunale, premesso che l'opposto, già dipendente dell' con funzioni di CP_1
Avvocato, all'atto del collocamento in quiescenza (novembre 2009) aveva ricevuto la liquidazione del TFS in misura pari ad euro 583.560,50 al lordo, che successivamente l' aveva ricalcolato l'emolumento escludendo la “quota CP_2 onorario” del compenso e rideterminato lo stesso in euro 258.444,38 al lordo, che conseguentemente gli aveva chiesto la restituzione della somma indebita di euro 325.116,12 procedendo quindi alla compensazione del credito con il trattamento pensionistico mensile nei limiti di un quinto, ha qualificato la fattispecie come
Pag.1 ripetizione di indebito soggetta alla prescrizione decennale, ha escluso il potere dell' di operare la trattenuta sul trattamento pensionistico ai sensi CP_1 dell'art.69 L.n.153/69, al fine di recuperare importi relativi ad una eventuale indebita erogazioni di importi a titolo di trattamento di fine servizio, ha respinto le eccezioni preliminari relative alla asserita violazione dell'art.21-nonies l. n.241/91, alla decadenza ex art. 30 DPR n. 1032/73, al giudicato per effetto della sentenza n.711/91 del Consiglio di Stato e, nel merito, ha ritenuto fondata la pretesa restitutoria dell' perché, ai sensi dell'art.13 l n.70/75, la base di CP_1 calcolo del TFS doveva ritenersi circoscritta al solo “stipendio annuo”, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.7154/2010 e dalla giurisprudenza successiva. Avuto riguardo alla circostanza che l'avvocato percepisce mensilmente Pt_1
l'importo netto di euro 7.469,424 e rilevato che la trattenuta effettiva netta (euro 1.710,04) era stata superiore (euro 216,16) al quinto pignorabile (euro 1.493,88 mensili), dichiarava - previa revoca del decreto ingiuntivo opposto - “il credito azionato nella domanda di ingiunzione compensato sino alla concorrenza di euro 7.469,40 con il maggior credito dell' indicato in motivazione” e CP_1 condannava l' alla restituzione della differenza complessivamente CP_1 determinata in € 1.080,88. Avverso tale sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 7.04.2023,
affidando il gravame ai seguenti motivi: Parte_1
1) Il vizio di ultra petizione. L' aveva limitato le proprie difese alla sola CP_1 eccezione di compensazione ex art.1241 e ss cc senza formulare domanda di accertamento o di condanna al pagamento delle somme dell'asserito controcredito, sicché a fronte del difetto di certezza e liquidità dello stesso il Tribunale si sarebbe dovuto limitare a respingere il ricorso semplicemente valutando inammissibile l'eccezione senza ulteriori accertamenti che gli erano preclusi dall'art.112 cpc..
2) L'erroneità della statuizione che ha escluso l'applicabilità dell'art.30 DPR n.1032/1973, laddove la sua operatività nei riguardi della “generalità degli enti gestori dei fondi di previdenza” è stata, invece, riconosciuta dal Consiglio di Stato (sent. n.7925/06) e dallo stesso anche in via di autolimitazione, con CP_1 la circolare n.47/18. Decadenza che sarebbe, comunque, maturata ai sensi dell'art.21 nonies l. n. 241/90 come modificato dalla Legge n. 124/15 avuto riguardo alla natura provvedimentale dell'atto di liquidazione come individuata ai punti precedenti.
3) L'omessa affermazione della decorrenza quinquennale della prescrizione quinquennale dell'avversa istanza recuperatoria non vertendosi in un'ipotesi di indebito oggettivo ex art.2033 cod. civ..
Pag.2 4) La inesigibilità della pretesa creditoria dell' perché preclusa anche dal CP_1 giudicato della sent.n.711/91 del Consiglio di Stato che aveva accertato che nel concetto “di retribuzione utile” sono “ricompresi ai fini dell'indennità di fine lavoro
… tutti gli assegni ( ivi compresa la quota degli onorari legali) che costituiscono la retribuzione normale della prestazione lavorativa”.
5) La natura, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dell'atto di liquidazione della buonuscita quale provvedimento destinato ad avere “stabilità di effetti” se non revocato o ritirato, vincolante sul piano negoziale conformemente al suo contenuto;
cosicché errata era la decisione che aveva negato l'applicabilità della normativa dei vizi del consenso degli atti unilaterali (artt. 1428 e 1324 cod. civ.). L'annullamento che l' aveva sostanzialmente CP_1 disposto con la nota del 27/9/2018 trovava, quindi, insormontabile ostacolo nella intervenuta maturazione del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento secondo il disposto dell'art.1442, comma 2, cc. e nell'istituto della ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c. al quale doveva essere ricondotto l'atto finale di liquidazione dell'importo corrisposto a titolo di TFS con conseguente vincolatività del pagamento.
6) L'appellante ripropone il motivo involgente la violazione del principio della tutela dell'affidamento del quale si predica la lesione quale effetto del mutato assetto interpretativo di una disciplina fino a quel momento generalmente e consensualmente applicata.
7) La sentenza di primo grado è stata resa in violazione dell'art.13, comma1, l. n.70/1975. Infatti, premessa la non vincolatività della sentenza delle SU della Corte di Cassazione n.7154/2010 che non ha pronunciato sulla natura della c.d. “quota onorari”, tale componente economica fa parte dello stipendio del quale costituisce una quota integrativa la cui funzione stabilmente retributiva quale
“corrispettivo della prestazione resa” è preponderante rispetto allo stipendio tabellare. In aggiunta la verifica del quadro normativo non poteva prescindere dalle fonti di secondo livello e, primo tra tutti, dal Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell' del 1971 e la deliberazione del CDA dell' CP_1 CP_1
n.99 del 30/4/1982, mai modificata e anzi applicata nonostante l'arresto interpretativo fornito dalla Corte di Cassazione. Inoltre, soggiunge l'appellante, l'affermazione del primo giudice circa l'asserita non derogabilità dell'art.13 cit. da parte della contrattazione collettiva risulterebbe smentita dal legislatore che, all'art.69 comma 1° D.lgs. 165/2001 espressamente prevede che “In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art.2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto”.
Pag.3 In linea subordinata, avuto riguardo alla funzione retributiva ex art. 36 Cost. ed alla rilevante consistenza economica assunta dalla voce onorari nel complesso della remunerazione corrisposta agli avvocati dipendenti dell' l'appellante CP_1 chiede sospendersi il giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzione dell'art. 13 Legge n. 70/1975 nella interpretazione da ultimo avallata dalla S.C. per contrasto con i principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, come sollevata dalla Corte di Cassazione Sezione lavoro e dal Tribunale di Lecce.
8) Si assume poi l'erronea interpretazione dell'art.42 del CCNL del 21/7/2010 della dirigenza degli enti pubblici non economici la cui norma finale nello stabilire che: “(…) Per il medesimo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già instaurato alla data del 31/12/2000 e, quindi, non destinatario della disciplina del TFR di cui all'Accordo Nazionale quadro del 2977/1999, resta ferma la disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione della indennità di anzianità ex art.13 Legge n. 70/1975”, individuava nella “disciplina in atto” quella ricavabile dal complesso quadro normativo e regolamentare recepito ed accolto anteriormente al revirement della Corte di Cassazione, in guisa di ricomprendere, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, anche la quota onorari.
Ciò posto l'appello è infondato. La disamina dell'odierna controversia non può prescindere dalle considerazioni
- pure richiamate nella sentenza impugnata - sviluppate da questa Corte in altri analoghi contenziosi (sentenze n.489/2024 e n.1001/2021) le cui conclusioni, non efficacemente incise dai motivi di gravame, vanno ribadite con le integrazioni rese necessarie dalla peculiarità del caso concreto e da talune inedite ragioni di doglianza. 1.1 Con riferimento al primo motivo non sussiste la denunciata ultrapetizione. Diversamente da quanto affermato dall'appellante l' nel ricorso di primo CP_1 grado, aveva chiesto l'accertamento del proprio asserito credito avendo così concluso: accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato da parte opposta con il ricorso ex art. 633 c.p.c., in quanto estinto per compensazione con il superiore credito dell' di € 325.116,12, originato dalla indebita liquidazione dell'indennità CP_1 di anzianità, nella parte in cui è stata determinata assumendo nella base di calcolo elementi ulteriori rispetto allo stipendio tabellare;
conseguentemente, accertare il diritto dell' alla trattenuta operata sulla pensione del mese di ottobre 2019, nei limiti del CP_1 quinto del trattamento complessivo;
in ogni caso, anche ove si ritenesse che l'ente non avesse titolo per operare la suddetta trattenuta, accertare e dichiarare la insussistenza del credito azionato da parte opposta con ricorso ex art. 633 c.p.c., in accoglimento della eccezione di compensazione in questa sede sollevata dall' CP_1
Pag.4 Il ricorso in opposizione introduce, come è noto, il giudizio sull'accertamento del credito oggetto del monitorio nel cui ambito l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può fare valere anche i fatti estintivi o modificativi del credito oggetto della ingiunzione;
ciò è avvenuto nella specie dato che l'Istituto appellato per paralizzare la richiesta monitoria ha contrapposto una pretesa creditoria propria della quale ha anche chiesto l'accertamento. Orbene, se deve escludersi che la fattispecie possa essere ricondotta alla previsione dell'art.1243, comma 1, cod. civ., difettando, prima di ora, il titolo in base al quale si pretende di paralizzare il credito pensionistico dell'appellante, è, invece, ammissibile la domanda in questa sede in base all'art.1243, comma secondo, cod. civ.. Infatti, “alla facile e pronta liquidazione” non osta la semplice contestazione del credito (in termini tra le altre Cass. 9904/2003) quando, come nella specie, l'accertamento domandato [ che non richiede, come emerge dall'esame degli altri motivi, lo svolgimento di attività istruttoria] non rivesta il carattere della complessità [ tale dovendosi ritenere quello suscettibile di ritardare la decisione sul credito principale] idoneo a collocarlo fuori dal perimetro normato dalla previsione sopra richiamata, che va dunque applicata.
1.2 L'appellante invoca la decadenza in base all'art.30 DPR n.1032/1973 e, comunque, dell'art.21 nonies l. n.241/90 come modificato dalla l n.124/15. Il richiamo a tale ultima previsione normativa non è, a giudizio di questo collegio, pertinente. Infatti, nella specie non si verte in ipotesi di esercizio di potere amministrativo ma di adozione di atto di gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato rispetto al quale l'(ex) impiegato può agire per denunciarne la illegittimità senza però che possa negare la scelta datoriale di conformazione degli atti a norme imperative la cui violazione mette capo ad una ipotesi di nullità e consequenziale ingiustificatezza dello spostamento patrimoniale.
Inquadramento giuridico che preclude altresì l'operatività in materia del ventilato art.5 L.2248/1865 allegato E, non vertendosi, si ribadisce, in ipotesi di atti amministrativi o regolamenti general da disapplicare Con riferimento all'art.30 DPR 1032/1973 la decisione del Tribunale è condivisibile sulla base della lettera della legge. La norma citata ha ictu oculi un ambito di operatività circoscritto sia sul piano soggettivo sia sul piano oggettivo. Sotto il primo profilo i soggetti destinatari sono, in base all'art. 1 DPR 1032/1973
gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché' i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali> e non dunque i dipendenti degli altri enti pubblici, e quindi anche dell' i cui trattamenti economici sono CP_1
Pag.5 compiutamente regolati dalla l. n.70/1975; sotto il secondo profilo la previsione riguarda gli errori di fatto o di omessa considerazione di elementi risultanti dagli atti o di errore nel computo del servizio o nel calcolo del contributo di riscatto o della buonuscita. Nella specie non di questo si tratta vertendosi piuttosto in un'ipotesi di errore di diritto, avendo l' liquidato la buonuscita sulla base di una nozione di CP_1 stipendio tabellare difforme da quella delineata dall'art.13 l. n.70/75. Operando in materia di decadenza, la norma è di stretta interpretazione e non può darsi corso alla invocata applicazione analogica (cfr. in termini Cass. n.10915/05). Quanto alla circolare dell' n. 47/2018 è sufficiente rilevare che "le circolari CP_1 dell' non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono influire CP_1 nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente" ( cfr. Cass. 32/2020).
1.3 Il terzo motivo di appello deve essere disatteso Basti in proposito richiamare la sentenza n.7897/2014 della Corte di Cassazione per la quale “Va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale”. Ne consegue che il diritto alla restituzione di parte del TFS, per la parte che l' CP_1 assuma di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella breve, in quanto scaturente dall'indebito e non dal rapporto di lavoro.
1.4 Sostiene ancora l'appellante che la pretesa creditoria dell' sia preclusa CP_1 dal giudicato in base alla sentenza n.711/91 del Consiglio di Stato per avere tale decisione statuito, con effetto ormai vincolante tra le parti, che nella “retribuzione utile” sono “ricompresi ai fini dell'indennità di fine lavoro … tutti gli assegni ( ivi compresa la quota degli onorari legali) che costituiscono la retribuzione normale della prestazione lavorativa”. Tale motivo di appello non è fondato, tenuto conto che:
- la sentenza del Tar Lazio n.468/1985 e quella di conferma del Consiglio di Stato n.711/1991 originano dal contenzioso che era stato risolto con la sentenza del Consiglio di Stato n.120/80 che aveva annullato l'art.5 del Regolamento di previdenza e quiescenza dei dipendenti dell' nella parte in cui rimetteva CP_1 alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione il riconoscimento della utilità di un emolumento ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza;
- questa decisione aveva statuito: L'art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e Quiescenza del personale dell' nella parte in cui subordina a CP_1 deliberazione del consiglio di Amministrazione dell'Ente l'utilità degli assegni e delle
Pag.6 altre competenze ivi indicati ai fini del trattamento anzidetto, confligge irrimediabilmente con la sostanzialità dell'indagine circa il carattere che tali competenze devono avere, ai sensi dell'art. 2121 c.c., e dei principi generali della materia, i quali prevedono che l'utilità di un certo assegno o competenza ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza derivi ex se dalle intrinseche ed obbiettive caratteristiche dell'emolumento in relazione alla normazione legislativa primaria, senza essere subordinata alla emanazione di un provvedimento dell'ente pubblico interessato>;
- secondo il Consiglio di Stato, dunque, la computabilità degli onorari degli avvocati dell' nel loro trattamento di pensione e di quiescenza è questione CP_1 che va risolta sulla base della legge secondo la natura dell'emolumento, e, dunque, non può essere rimessa alla decisione dell' CP_1
- a seguito di tale decisione il CDA dell' , con deliberazione n.99 del CP_2
30.4.1982, stabilì la computabilità della quota onorari ai fini della indennità di buonuscita e avendo adottato uguale decisione per la pensione integrativa dispose il recupero della conseguente contribuzione a carico dei dipendenti per il periodo aprile 1971- dicembre 1981;
- avverso la suddetta pretesa contributiva insorsero alcuni lavoratori, fra i quali non vi era l'odierno appellante impugnando ..la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.4.1982 e i provvedimenti attuativi…con i quali è stato disposto,…., il recupero delle quote di contribuzione, relativa agli onorari …. percepiti nel periodo 1° aprile 1971- 31 dicembre 1981 , dovuta al Fondo integrativo di previdenza per effetto del riconoscimento degli onorari stessi sul trattamento di pensione integrativa erogata da detto Fondo >;
- il Tar, con la sentenza n.468/85 confermata dal Consiglio di Stato (sent. 711/91), in accoglimento del ricorso deliberò che la prescrizione di detti contributi era quinquennale a decorrere dalla data di adozione del Regolamento dell' (1971) e non da quella della sentenza del Consiglio di Stato (1980); CP_1
- il tenore delle citate decisioni postula, pertanto, che il giudice amministrativo non abbia in alcun modo scrutinato la questione concernente la computabilità della
“quota onorari” nella buonuscita perché non era necessario farlo, dato che era estranea all'oggetto di quel giudizio quale risulta dal petitum, sopra riportato, e non era ricollegabile alla res litigiosa neanche come presupposto logico perché la decisione, come sopra detto, era stata richiesta (ed è stata resa) sulle pretese contributive correlate alla pensione integrativa. Non ha, quindi, valenza vincolante nel senso preteso dall'appellante, l'excursus che il Consiglio di Stato ha dedicato, nella premessa in fatto, al precedente contenzioso (sent. n.120/1980) - al quale, tra l'altro, non risulta che l'Avvocato abbia preso parte - che aveva avuto ad oggetto la legittimità dell'art.5 Pt_1 del Regolamento di quiescenza e previdenza dell' CP_1
Come è noto, infatti, non solo il giudicato amministrativo non si estende anche ai vizi deducibili, ma solo a quelli dedotti, in relazione ai quali sia stata accertata la
Pag.7 legittimità (o illegittimità) dell'atto amministrativo impugnato ( Cass. 366/21), ma, in ogni caso, l'excursus riportato nella citata premessa in fatto non costituisce, all'evidenza, neanche una "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato" perché l'affermazione del giudice amministrativo qui invocata non riporta affatto una sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico (che qui si auspica con riferimento alla buonuscita), avendo solo riferito dell'esito di un precedente contenzioso con oggetto la norma regolamentare (l'art. 5 del Regolamento
che disciplina(va) oltre al trattamento di previdenza, oggetto di quel giudizio, CP_1 anche quello di quiescenza, che al giudizio era estraneo.
1.5 L'appellante ritiene ostativa alla ripetizione la disciplina dell'errore negli atti negoziali ed eccepisce la maturazione del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento. Reputa la Corte che la tesi non colga nel segno. Quello di liquidazione dell'indennità di buonuscita non è un negozio giuridico per la decisiva ragione che non si sostanzia in una manifestazione di volontà diretta ad ottenere una autoregolamentazione degli interessi. La liquidazione della buonuscita è piuttosto un atto dovuto in base alla legge (art. 13 l n.70/75), non è costitutivo del diritto patrimoniale che ne è oggetto ma è meramente attuativo del disposto normativo che ne vincola anche il contenuto in termini di determinazione del diritto patrimoniale che preesiste allo stesso, essendo già maturato secondo il disposto normativo;
l'atto è destinato ad infrangersi nel vizio della nullità laddove il suo contenuto violi le norme imperative che lo regolano. Pertanto esso non è riconducibile alla categoria degli “atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale” di cui all'art. 1324 cod. civ. riferibile ai soli negozi unilaterali. Tanto basta per escludere l'applicabilità della disciplina dell'annullamento del contratto, richiamata dal citato art. 1324 cod. civ., rimanendo la fattispecie circoscritta all'ambito della sussistenza o meno della ingiustificatezza dello spostamento patrimoniale;
conseguentemente, inconferente è anche il richiamo alla disciplina della prescrizione dell'azione di annullamento, operando qui il termine di prescrizione decennale per la ripetizione di indebito che, come è pacifico, non è ancora maturato.
1.6. E' infondato il sesto motivo. Anche tale aspetto è stato condivisibilmente scrutinato da questa Corte nelle sentenze sopra richiamate, laddove si è rilevato come non possa rinvenirsi nell'ordinamento un principio di necessaria tutela dell'affidamento tale da comportare effetti abdicativi dell'obbligo, da parte di una pubblica amministrazione, di recuperare somme erogate in base a titolo nullo.
Pag.8 La materia che occupa è regolata da norme imperative e pertanto l'eventuale tutela del destinatario dell'esborso, sotto il profilo dell'affidamento, va coniugata con l'inderogabilità delle norme che qui vengono in rilievo, di talché ritenere che l'opinione interpretativa e il conseguente spostamento patrimoniale (ancorché contra legem) siano vincolanti equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che è in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 Cost e con i principi del buon andamento e di imparzialità fissati dall'art. 97 della Costituzione.
Quanto alla pronuncia della Corte EDU ( c. Italia del giorno 11/2/2021), Pt_2 evocata a sostegno della supposta violazione dell'art.1 protocollo 1 alla
“Convenzione”, va detto che, diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, la proporzionalità e conseguente illegittimità dell'ingerenza è questione che rinvia all'accertamento del giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse pubblico generale , da una parte, e quelle di protezione del diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni dall'altra> ( cfr. sent. EDU citata) da valutarsi in concreto , come emerge dalla stessa sentenza citata, che imputa ai giudici nazionali di non avere considerato, nel decidere dell'azione di recupero, né la situazione economica né le condizioni di salute della ricorrente>. Tale accertamento passa, come è ovvio, attraverso oneri di allegazione e prova qui disattesi, non potendosi ravvisare un disequilibrio (e la conseguente illegittimità dell'ingerenza) in re ipsa ossia solo sulla base dell'importo, certamente notevole, della somma oggetto di ripetizione, specie se rapportato a quello, altrettanto considerevole, del complessivo TFS percepito dall'appellante e della pensione dallo stesso in atto goduta.
A sostegno di una diversa lettura dell'art.2033 cod. civ., alla luce del ditto vivente in correlazione con quello comunitario, l'appellante riprende l'ordinanza del 25 febbraio 2022, con il quale il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt.11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., «nella parte in cui non prevede, per i dipendenti pubblici, l'irripetibilità degli indebiti retributivi laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'Amministrazione datrice di lavoro abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita».
Nelle more del presente giudizio la Corte Costituzionale (sent. n.8/2023), nel dichiarare inammissibile la sollevata questione (così come quelle identiche sollevate dal medesimo Tribunale territoriale con altre due ordinanze e dalla Corte di
Cassazione Sezione lavoro con ordinanza del 14.12.2021) ha ritenuto che l'art. 2033 cod. civ., non presenti i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU..
Pag.9 1.7 Deduce altresì l'appellante che l'impugnata sentenza sia errata per avere negato, in violazione dell'art.13, comma 1, l. n.70/1975, che gli onorari vadano inclusi nella base di calcolo della buonuscita. La tesi che, per un verso, sostanzialmente evoca la nozione di retribuzione e non tiene conto delle specificità connotative del termine “stipendio”, utilizzato dal legislatore, che non può intendersi come sinonimo di retribuzione ma deve essere inteso nella sua specifica valenza nell'ambito del pubblico impiego> ( SU n. 7154/2010) e , per altro verso, ignora che la normativa di che trattasi ha natura imperativa con conseguente nullità degli atti di normazione secondaria ad essa contrari, è infondata. Al riguardo è sufficiente richiamare l'ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l'indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, della legge n. 88 del 1989, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l'indennità particolari compiti di vigilanza per i dipendenti dell' e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni CP_1 CP_ di regolamenti come quello dell' prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo> (Cass. SS.UU. n. 7154/2010; Cass. 4749/11; Cass. n. 5892/2020).
1.8 Quanto al richiamo all'art.2, comma 5, l. n.335/1995 e all'art.42 CCNL preme osservare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.7154/2010, i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data nr.7158, e successivamente applicati, con la sentenza 14/05/2014, n.10413, in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato) hanno affermato che l'art.13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto, rimasta in vigore dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego (per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art.2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti.
Pag.10 La Corte di Cassazione ha poi ribadito: < in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, che attesa la inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita, deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del DPR nr. 1032/1973, articolo 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita ( in termini, Cass. sez. lav. 17 ottobre 2017 nr. 24454 e giurisprudenza ivi citata). Il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva si estende, altresì, al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato. Il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva affermato con riferimento alla buonuscita dei dipendenti statali si estende al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato> ( cfr. Cass. 5892/2020) . Orbene le fonti richiamate dall'appellante non autorizzano quelle sindacali ad intervenire sulla disciplina della indennità di anzianità, non diversamente da quanto già affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata con specifico riguardo alla autonomia regolamentare degli enti pubblici. L'articolo 2, commi 5 e 7, legge 335/1995 demandava alla contrattazione collettiva le modalità per il passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del
TFR di cui all'articolo 2120 cod. civ., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 (termine poi differito al 31.12.2000 dal DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i.); non abilitava, invece, le parti collettive a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore. Ed in effetti l'invocato art. 42 CCNL si limita a richiamare l'art. 13 l. n. 70/75 per la determinazione in oggetto e questa è la disciplina in atto> ivi richiamata. Diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, infatti, il riferimento non può essere al Regolamento interno dell' come sopra detto violativo, in parte qua, CP_1 della normativa inderogabile, perché così interpretata la disposizione si infrangerebbe, come l'atto interno regolamentare, nel vizio di nullità. Né persuade un richiamo all'art. 5 comma 1° lett. g. ) della Legge n. 88/89 – nella parte in cui dispone che: “Spetta al consiglio di amministrazione (…) g) deliberare i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70”. Previsione che avallerebbe un'inammissibile applicazione diacronica del sistema normativo e regolamentare sopravvenuto rispetto a quello previgente quale interpretato e rivisitato dalla esegesi inaugurata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7154/2010.
Pag.11 A tacere del fatto che la delega normativa conferita al CDA di regolamentare il trattamento di fine servizio fa riferimento al necessario rispetto di criteri di economicità fissati dall'art.1 comma 2°, dei quali inevitabilmente la fonti regolamentari previgenti non hanno potuto tenere conto.
1.9 Manifestamente inaccoglibile infine si palesa la richiesta di sospensione del giudizio in attesa delle determinazione della Corte Costituzionale circa la sollevata, da diversa autorità giudiziaria, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 13 Legge n. 70/1975 in riferimento all'art. 36 della Costituzione, essendosi già pronunciato negativamente in proposito il Giudice delle Leggi (sentenza n.73/2024) che ha dichiarato l'infondatezza dell'eccezione e precisato che se, dunque, è innegabile che l'indennità di fine servizio debba essere «rapportata alla retribuzione e alla durata del rapporto e quindi, attraverso questi due parametri, alla quantità e alla qualità del lavoro» (sentenza n. 243 del 1993) e, pertanto, trovi nel trattamento economico di attività la sua base parametrica, tuttavia, affinché possano ritenersi rispettati i canoni di sufficienza e di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., non deve sussistere una corrispondenza pedissequa tra la composizione dei due emolumenti, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di quiescenza. (..) In un sistema siffatto, non è, dunque, sufficiente addurre la natura retributiva di un compenso per ritenere che la sua mancata considerazione ai fini del trattamento di fine servizio confligga con la garanzia della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Tale principio deve, invece, ritenersi osservato allorché detto trattamento esprima, in proporzione, il nucleo del profilo retributivo riconosciuto al dipendente, coincidente con il trattamento economico fondamentale. (..) Di tal che l 'interpretazione della Corte di cassazione, secondo la quale la "quota onorari", riconosciuta dall'art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 agli avvocati degli enti pubblici non economici, non rientra nella nozione di retribuzione fondamentale, non determina la violazione dell'art. 36 Cost. 1.10 Irrilevante è la questione di illegittimità costituzionalità dell'art.30 D.P.R. 1032/1972 sollevata dall'appellante per presunta contrarietà all'art.3 Cost.. Invero, come già condivisibilmente osservato dal Tribunale di prime cure, la fattispecie oggetto dell'odierna vicenda processuale “non è riconducibile già sotto il profilo oggettivo all'articolo 30 del D.P.R. 1032/1970, essendo infatti l' incorso in errore CP_2 di diritto, ipotesi non contemplata dall'articolo 30 del D.P.R. 1032/1970”. 1.11 Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita integrale conferma. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3377/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 21 ottobre 2022. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in euro 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a, come per legge.
Pag.12 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 20 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco
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