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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 352 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. RANIERI PIERLUIGI;
matrimonio celebrato in DOVADOLA il 14/06/1986 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
- i coniugi potranno vivere separati;
- la casa coniugale cointestata al Sig. e alla sorella di lui, in Viale Italia n. 30, CP_1
Forlì (FC), con gli arredi e le suppellettili che la compongono, rimane nella temporanea disponibilità della sig.ra fintanto che quest'ultima Parte_1 non reperirà altra idonea abitazione – per la quale è in corso una ricerca – nella quale a breve si trasferirà;
- nessun coniuge verserà alcun assegno di mantenimento, essendo le parti economicamente autosufficienti;
1 - nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio Persona_1 maggiorenne e autosufficiente economicamente;
- le spese legali tutte per l'assistenza professionale nel presente procedimento saranno a carico del Sig. . CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DOVADOLA (atto n. 18, P 2, S. A. Anno 1986). Forlì, 16/06/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
2
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. RANIERI PIERLUIGI;
matrimonio celebrato in DOVADOLA il 14/06/1986 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
- i coniugi potranno vivere separati;
- la casa coniugale cointestata al Sig. e alla sorella di lui, in Viale Italia n. 30, CP_1
Forlì (FC), con gli arredi e le suppellettili che la compongono, rimane nella temporanea disponibilità della sig.ra fintanto che quest'ultima Parte_1 non reperirà altra idonea abitazione – per la quale è in corso una ricerca – nella quale a breve si trasferirà;
- nessun coniuge verserà alcun assegno di mantenimento, essendo le parti economicamente autosufficienti;
1 - nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio Persona_1 maggiorenne e autosufficiente economicamente;
- le spese legali tutte per l'assistenza professionale nel presente procedimento saranno a carico del Sig. . CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DOVADOLA (atto n. 18, P 2, S. A. Anno 1986). Forlì, 16/06/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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