Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/03/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 12728/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G.12728/2021 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, Parte_1
dall'avv. Anna Boscaglia, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Ascanio n. 1, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Controparte_1
Campania, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Lorenzo Fusco, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via G. Melisurgo n. 4, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 14.10.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli, la compagnia assicurativa Controparte_1
quale impresa designata per il F.G.V.S., assumendo: che in data 16.7.2012, alle ore
[...]
21:00 circa, allorché si trovava alla guida del motociclo Honda SH 150 tg. CG55293, di proprietà di , in località Giugliano in Campania (Na), alla via Controparte_2
Madonna del Pantano, direzione Lago Patria, era stato investito da un'autovettura non identificata;
che il suddetto autoveicolo, effettuando una repentina manovra di retromarcia, al fine di uscire dal “Parco Francesca” per immettersi sulla strada via
Madonna del Pantano, aveva urtato lo scooter determinandone la caduta al suolo;
che subito dopo l'incidente l'autovettura investitrice si era allontanata repentinamente senza lasciare tracce e senza prestare i dovuti soccorsi;
che nelle predette circostanze di tempo e luogo non era stato possibile annotare il numero di targa dell'autoveicolo pirata;
che a causa del sinistro aveva riportato lesioni personali e, in particolare, la rottura LCU del pollice destro (la c.d. lesione di;
che a seguito dell'accaduto aveva riportato Pt_2
postumi invalidanti di natura temporanea e permanente quantificabili nella misura dell'8% di danno biologico;
che la responsabilità dell'incidente era attribuibile in via esclusiva al conducente dell'autoveicolo non identificato;
che erano stati vani i tentativi di bonario componimento della controversia espletati con la compagnia assicurativa
. Controparte_1
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la compagnia Controparte_3
in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, concludeva affinché la Compagnia assicurativa convenuta venisse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la compagnia che, contestando la fondatezza in fatto e Controparte_1
diritto della domanda, deduceva: in via preliminare, la prescrizione del diritto,
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda in quanto la richiesta risarcitoria non era stata inviata alla Consap in base a quanto previsto dall'art. 287 cod. ass.; nel merito, che non era stata provata la sussistenza del fatto storico e del nesso di causa tra l'evento dannoso per come descritto in citazione e le lesioni personali lamentate;
che non erano state dimostrate le iniziative assunte in sede penale per l'identificazione del presunto
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responsabile dell'incidente stradale.
Ciò posto, concludeva, in via preliminare, affinché fosse accertata e dichiarata la prescrizione del diritto, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda;
nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa attorea, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'audizione di un teste di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale.
Con sentenza n. 2870/2021, pubblicata in data 20.4.2021, il Giudice di Pace di Marano di Napoli, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione prodotta, aveva ritenuto adeguatamente provato il fatto storico e la riconducibilità delle lesioni personali riportate dall'attore all'investimento stradale causato da un autoveicolo rimasto non identificato. Tuttavia, il Giudice di prime cure aveva ritenuto di non poter escludere un addebito di responsabilità in capo all'attore per la mancata prova di circostanze relative alla velocità di marcia tenuta dal conducente del ciclomotore ed alla possibilità dello stesso di effettuare manovre di emergenza per evitare l'impatto, accertando, quindi, la sussistenza di un concorso di colpa della parte danneggiata nella causazione dell'incidente nella misura del 50%.
Pertanto, condannava la compagnia in qualità di FGVS a corrispondere a Controparte_1
un risarcimento pari ad € 2.602,62 (50% dell'importo complessivo Parte_1
pari ad € 5.205,25), oltre interessi e spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello , il quale Parte_1
censurava la decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., aveva riconosciuto in capo ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale una percentuale di colpa del 50%.
Sulla base di tale motivo di gravame concludeva affinché, in riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannasse l'appellata compagnia al risarcimento della somma di € 2.602.62, oltre rivalutazione Controparte_1
e interessi, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la compagnia che, contestando le ragioni poste a base Controparte_1
dell'impugnazione proposta, deduceva: in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, proposto dalla controparte in maniera non conforme alle previsioni normative di cui agli articoli 342 c.p.c. in quanto non erano state chiaramente indicate le parti della sentenza di
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cui veniva richiesta la modifica;
nel merito, che il Giudice di Pace aveva correttamente attribuito una corresponsabilità colposa in capo all'attore, il quale non aveva provato di aver tenuto una velocità di marcia commisurata allo stato dei luoghi, né tanto meno di aver effettuato una manovra di emergenza idonea ad evitare l'impatto con l'autoveicolo sconosciuto.
Ciò posto, concludeva per una declaratoria di inammissibilità dell'appello o che comunque questo fosse rigettato in quanto infondato nel merito, con vittoria di spese di lite.
Dopo vari rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado, dopo aver proceduto alla sua ricostruzione, con ordinanza del 17.10.2024 la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha rappresentato motivo di appello, né è stato oggetto di riproposizione o dipende dai capi impugnati della gravata sentenza ovvero rispetto al quale le parti hanno prestato acquiescenza (cfr. artt. 329, 336
e 346 cod. proc. civ.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via ulteriormente preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (cfr. Cass. civ. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le censure mosse dall'appellante consentono di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c.
Ciò posto, l'appello è fondato per quanto di ragione.
Per l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione del sinistro occorre richiamare l'art. 2054 c.c., quale diposizione volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente, con riguardo alla colpa dei conducenti e all'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo
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scontro.
Tuttavia, tale presunzione può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso;
essa svolge infatti una funzione sussidiaria operando soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro” (Cassazione civile sez. III, 26.07.2022, n.23300).
Sulla scorta di tale considerazione può quindi osservarsi che la pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., integri una c.d. presunzione relativa: essa, infatti, opera fino a prova contraria.
Sul piano probatorio può richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui la presunzione di colpa concorrente stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c. può ritenersi superata quando uno dei conducenti dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno osservando tutte le norme sulla circolazione stradale e quelle di comune prudenza, non essendo allo scopo sufficiente la sussistenza di un comportamento colposo dell'altro conducente (v. Cass. 3696/2018, Cass. 4130/2017, Cass. 124/2016, Cass. 23431/2014,
Cass. 21130/2013, Cass. 8409/2011, Cass. 10031/06 e Cass. 15434/04), salva la prova che tale comportamento colposo sia stato la causa esclusiva dell'evento dannoso (v. Cass.
14064/2010). In particolare, secondo il costante indirizzo interpretativo espresso dalla
Suprema Corte, il criterio presuntivo, può dirsi superato quando, “all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza” (cfr. Cass. civ.
22 settembre 2000, n. 12524),
In sostanza, si configura a carico di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro una responsabilità presunta, da cui essi possono liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando di avere osservato un comportamento diligente ed esente da colpa, conforme alle generali regole di prudenza e a quelle specifiche previste dal codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Se ne inferisce, in relazione alla misura della diligenza richiesta, che non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le
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norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 27.10.2004, n. 20814; Cass., 15.1.2003, n. 477;
Cass., 23.7.2002, n. 1075; Cass., 17 febbraio 1987, n. 1724).
In tal senso la Suprema Corte statuisce che: “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (cfr.
Cass. 4130 /2017).
Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. n. 4648/1999); il concorso di colpa può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente; tale situazione ricorre allorché l'altro conducente abbia compiuto una manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evitare l'impatto anche ove egli abbia violato una norma regolamentare non incidente sull'evento.
Nella fattispecie in esame, sulla base dell'istruttoria svolta in primo grado, emerge il comportamento colpevole dell'autovettura coinvolta, la quale si immetteva repentinamente in retromarcia sulla strada principale non rispettando innanzitutto le regole di comune prudenza e diligenza.
In punto di diritto costituisce principio pacifico che, in tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia vada eseguita con estrema cautela, lentamente, e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di
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terzi che lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (cfr. Cass. Sez. 4, n. 8591 del 7/11/2017, Rv.272485; Cass. Sez. 4, n.
35824 del 27/6/2013, Rv.256959); in tal senso, si precisa in giurisprudenza che “la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone” (cfr. Cass. civ. n.
3367/2015), chiarendosi che ove, per la particolarità del caso, ogni misura prudenziale dovesse risultare insufficiente, oppure non adottabile, al conducente si impone l'obbligo di rinunciare alla manovra, piuttosto che porre a repentaglio l'incolumità di terzi (Cass. civ. n. 6246/1989).
Nel caso in esame, sulla base della dinamica del sinistro così come emergente dalla deposizione del teste escusso nel giudizio di primo grado, non vi è dubbio che, nella esecuzione della manovra di retromarcia, il conducente dell'autovettura non identificata abbia violato anche le specifiche regole di condotta dettate dal Codice della Strada, ed in particolare, l'art. 154 c.d.s., norma secondo cui “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata”.
Quindi, considerato che chi effettua una manovra di retromarcia è tenuto a farlo in sicurezza, lentamente, adottando tutte le cautele necessarie e con il completo controllo dello spazio retrostante, nel caso di incidente in retromarcia sussiste - per effetto anche della regola generale di cui all'art. 2054 c.c. - una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale, nel compiere tale manovra deve prestare una maggiore prudenza rispetto a quella adottata durante la guida normale ed ha l'obbligo di adottare ogni
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possibile misura precauzionale al fine di evitare il prodursi di incidenti derivanti dalla rischiosa condizione di guida in retromarcia.
Pertanto, il verificarsi del sinistro da parte di un veicolo in retromarcia importa la prova presuntiva del mancato rispetto delle prescrizioni sullo stesso gravanti, e quindi, in difetto di prova contraria, la prova che il sinistro sia a ciò addebitabile.
Sul tema la giurisprudenza di merito ha precisato che il veicolo che esce in retromarcia e si immette su una strada pubblica con andamento rettilineo ed investe un veicolo, è da ritenersi responsabile dei danni causati allo stesso in quanto l'autista del veicolo avrebbe avuto ogni agio per avvistare il sopraggiungere di altri veicoli, in virtù dell'andamento rettilineo della strada, “ma mal calcolando il rapporto spazio/tempo, fa colposamente affidamento nella possibilità di immettersi indenne nel flusso della circolazione” e pertanto “la condotta della guida ha efficacia causale assorbente nella produzione del sinistro, tale da rendere superata ogni indagine circa l' osservanza, da parte dell'attore, delle norme di comune prudenza.” (Tribunale Roma sez. XII, 10/03/2004).
Nel corso del giudizio di primo grado l'unico teste escusso, , ha reso la Controparte_4
seguente descrizione della dinamica del sinistro, a cui dichiarava di aver personalmente assistito: “ricordo che era all'incirca la metà del mese di luglio del 2012 di sera verso le ore 21:00 21:30 ed io mi trovavo a bordo della mia auto e percorrevo la via Madonna del
Pantano con direzione Lago Patria. Preciso che detta strada è a doppio senso di marcia.
Dinanzi a me vi era un motociclo tipo Honda Sh di colore grigio con a bordo una persona che indossava il casco;
all'improvviso da una parco posto sulla nostra destra usciva una macchina che mi sembrava una fiat forse Tipo di colore blu che in retromarcia si immetteva sulla carreggiata senza avvedersi del passaggio del motociclo e lo impattava nel lato anteriore con la sua parte posteriore destra;
a seguito dell'urto il motociclo cadeva sul lato destro in uno al conducente mentre l'auto non si fermava e velocemente proseguiva la sua marcia ed io non riuscii a vedere la targa;
subito mi fermai per soccorrere il conducente del motociclo che si rialzava ma aveva dolore oltre che alla gamba destra soprattutto alla mano destra;
preciso che al momento del sinistro la strada non era trafficata e nell'auto investitrice vi era solo il conducente”
Dall'escussione testimoniale emerge una chiara rappresentazione delle modalità di verificazione dell'incidente in alcun modo smentita da emergenze istruttorie di segno contrario idonee a dimostrare imprudenza o inosservanza di norme sulla circolazione
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stradale da parte del conducente del motociclo al momento del sinistro.
Secondo la Cassazione l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte del conducente delle norme del Codice della Strada non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro utente della strada onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare quanto meno l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. Cass. civ., n. 12667/2013).
Sul punto le non ha fornito alcuna prova contraria o allegato circostanze in grado CP_1
di dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica del sinistro al punto tale da poter ritenere individuare in capo allo stesso una quota di responsabilità nella causazione dell'incidente stradale.
Alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado la Compagnia convenuta non ha dedotto elementi precisi e circostanziati da cui poter desumere che l'appellante tenesse una velocità di marcia non adeguata allo stato dei luoghi in violazione di specifiche regole di condotta del codice della strada o di norme di comune prudenza.
Parimenti, la in qualità di FGVS non ha provato che, in ragione delle Controparte_1
circostanze di tempo e luogo in cui si verificava il sinistro - orario notturno, ore 21:00 circa - e della velocità tenuta dal conducente del veicolo non identificato, il Parte_1
avesse la reale possibilità di effettuare una manovra di emergenza al fine di evitare lo scontro con l'autoveicolo che si immetteva repentinamente sulla strada principale uscendo da un luogo di privata dimora.
Tanto senza considerare che, in merito alla prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui al 2054 c.c., va evidenziato che essa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto, potendo anche risultare indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. civ. n. 18340/2013).
Alla luce del quadro probatorio così esaminato possono, dunque, individuarsi elementi idonei per un'attribuzione esclusiva di responsabilità per la verificazione del sinistro in capo al conducente dell'autoveicolo non identificato.
Da ciò discende l'erroneità della sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui si
è configurato un concorso di colpa dell'appellante in misura pari al 50% nella causazione
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dell'incidente stradale.
In riforma della sentenza appellata, la va allora condannata al Controparte_1
pagamento in favore della parte appellante dell'ulteriore somma di € 2.602,62, pari al
50% della quantificazione monetaria del danno biologico effettuata nella sentenza di primo grado sulla base delle risultanze della consulenza tecnica medico-legale espletata.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (16.7.2012) con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Quindi, l'appello, come anticipato, va accolto e, in riforma dell'appellata sentenza, va dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'ignoto conducente dell'autoveicolo non identificato per il sinistro per cui è causa e parte appellata va condannata al risarcimento,
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nei confronti di , dell'ulteriore somma di € 2.602,62 oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi come sopra chiarito.
Tenuto conto del nuovo risarcimento complessivo riconosciuto all'appellante (€
5.205,25), va riformato, come da dispositivo, il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, dovendosi procedere alla loro quantificazione sulla base dello scaglione relativo alle cause di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno poste definitivamente ed integralmente a carico di parte convenuta.
Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1
nella qualità di impresa designata nella gestione del FGVS per la Regione
[...]
Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...]
, dell'ulteriore somma di € 2.602,62, oltre rivalutazione ed interessi Parte_1
come in parte motiva;
• condanna la compagnia nella qualità di impresa designata nella Controparte_1
gestione del FGVS per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento delle spese del doppio grado di lite, che si liquidano:
➢ per il primo grado, in riforma di quanto già statuito dalla sentenza appellata, in €
150,00 per esborsi ed € 1.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Boscaglia Anna dichiaratasi antistataria;
➢ per il secondo grado, in € 147,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso forfettario
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delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Boscaglia Anna dichiaratasi antistataria;
• in riforma della sentenza appellata, le spese della C.T.U. espletata in primo grado vanno poste integralmente a carico di Controparte_1
Così deciso in Aversa in data 1.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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