Articolo 75 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 74Articolo 76
Versione
6 maggio 1952
Art. 75.
(Prove di macchina sugli ormeggi)


Le navi non possono compiere prove di macchina sugli ormeggi senza averne ottenuta autorizzazione dal comandante del porto, che indica il posto nel quale deve essere eseguita la prova e prescrive le precauzioni da adottare.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952