Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 75.
(Prove di macchina sugli ormeggi)
Le navi non possono compiere prove di macchina sugli ormeggi senza averne ottenuta autorizzazione dal comandante del porto, che indica il posto nel quale deve essere eseguita la prova e prescrive le precauzioni da adottare.
(Prove di macchina sugli ormeggi)
Le navi non possono compiere prove di macchina sugli ormeggi senza averne ottenuta autorizzazione dal comandante del porto, che indica il posto nel quale deve essere eseguita la prova e prescrive le precauzioni da adottare.
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- 1. Principio offensività nella sua connotazione praticaRedazione · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2018 · 0.89041096
Il principio di offensività, ovvero di necessaria lesività, corollario del principio di legalità, considera come condotte penalmente rilevanti quelle idonee ad offendere, o a porre in uno stato di pericolo, un bene giuridico tutelato dall'ordinamento, non essendo concepibile un reato senza offesa. Il principio non ha ricevuto uno specifico riconoscimento nella Costituzione, vista la difficoltà a codificare la vastità dei beni potenzialmente tutelabili, così da essere indirettamente ricavabile dall'art. 25 co. 2, in cui il fatto assume rilevanza penale quando viene esternalizzata una condotta materiale, lasciando impregiudicati i meri stati interiori; e dall'art. 27 co 1 e 2, per cui la …
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