TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4712 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2848/2025
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. GI Di PA Presidente dott.ssa AR IN Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI data di nascita Parte_1 C.F._1 Per_1
15/08/1978, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
FRACCHIOLLA GIOVANNA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto del 07/03/2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla in data 28/02/2025 e notificatogli il 03/03/2025 Controparte_1 con cui è stata rigettata per manifesta infondatezza la sua domanda reiterata di protezione internazionale. Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, di quella complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
, che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Con decreto del 27/03/2025, il Tribunale ha rigettato sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso.
Fissata per il giorno 19/11/2025 l'udienza di comparizione delle parti celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Il ricorrente, già ascoltato dalla Commissione Territoriale di Ragusa in data 14/01/2016, è stato nuovamente sentito da quella di Bari in data 27/02/2025 e ha sostanzialmente confermato quanto già esposto: nato a [...] e cresciuto nel villaggio di
JU insieme alla sua famiglia, composta dai genitori (oggi entrambi deceduti) e da una sorella, attualmente residente in [...], ha riferito di aver avuto due figli, nati nel 2003
e nel 2009, che ha affidato alla cura di una coppia di amici prima di lasciare il Paese, ma di aver appreso pochi mesi fa della morte del secondogenito per problemi cardiaci. Ha confermato di aver lasciato il Paese d'origine per il timore di essere arrestato, in quanto una Banca locale avrebbe avviato un procedimento giudiziario nei suoi confronti per non aver restituito il prestito di circa due milioni che gli era stato concesso. Ha ripetuto che ha lasciato il Paese d'origine con sua moglie, una donna senegalese sposata nel 2009, ed è giunto in Italia nel 2015, stabilendosi a Ragusa. Ha proseguito l'intervista dichiarando che la coppia ha avuto un figlio nel 2016 e che l'anno successivo si sarebbero trasferiti in
Germania per poi, a distanza di un solo anno, tornare in Sicilia. Nel 2019 si sarebbe separato dalla moglie e avrebbe deciso di trasferirsi a Napoli, alla ricerca di migliori opportunità lavorative. Ha concluso il proprio racconto chiarendo di non essere mai stato assunto regolarmente, di aver svolto diverse attività, tra cui il muratore e il commerciante abusivo, di essere stato condannato a pene detentive per alcuni reati commessi in Italia e di aver trascorso gli ultimi anni in carcere.
DIRITTO
Il giudice istr. AR IN Pag. 2 di 10 L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene esaminata attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma valorizzando ogni altro elemento idoneo ad accertare l'esistenza del diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3 (in tal senso anche di recente Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 09/05/2025, n. 123774 e Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/06/2024, n.
165115).
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte per ben due volte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che, infatti, emergono anche dal verbale dell'ultima audizione6.
Il provvedimento impugnato. La con il provvedimento del Controparte_1
28/02/2025 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente ritenendola manifestamente infondatezza in quanto “il timore in caso di rientro, mescolato a motivazioni di carattere economico, appare infondato”; l'amministrazione ha evidenziato che non risultano credibili le dichiarazioni rese in merito alla vicenda debitoria e al procedimento giudiziario a suo carico e ha concluso che “ad esito di protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
Lo scrutinio nel merito della domanda. Trattandosi di una domanda reiterata di protezione internazionale è necessario verificare l'allegazione e la prova di fatti nuovi che possano giustificare l'esame nel merito della protezione invocata, già in precedenza rigettata e sulla quale si è formato il giudicato rebus sic stantibus.
Ebbene, nonostante l'espresso invito rivolto del Giudice con decreto del 24/03/2025, il ricorrente non ha allegato agli atti la documentazione amministrativa relativa alla prima istanza di protezione internazionale;
pertanto, non è possibile operare alcun confronto tra quanto esposto in quella sede e quanto invece dedotto a sostegno della reiterata domanda amministrativa di protezione internazionale.
Ebbene sulla scorta della documentazione prodotta e, in particolare, tenendo conto delle dichiarazioni rese nel corso dell'ultima audizione amministrativa in cui il ricorrente ha riportato la propria vicenda migratoria, non può dirsi che vi siano elementi nuovi che consentano di riesaminare nel merito la domanda di protezione internazionale, in particolare in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato e alla concessione della protezione sussidiaria prevista delle lett.re a) e b) dell'art. 14 del D.Lgs. 251/2007.
Per quanto riguarda, invece, la protezione sussidiaria disciplinata dalla lett. c) della norma richiamata, la mera allegazione di una modifica in senso peggiorativo della situazione del
Paese di origine non è da sola sufficiente a far ritenere fondato il ricorso nella misura in cui, invece, dalla consultazione delle Country of Origin Information da parte dell'Ufficio,
giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020).
Il giudice istr. AR IN Pag. 4 di 10 risulta che la situazione è rimasta sostanzialmente invariata o comunque non presenta alcun profilo di rischio significativo ai sensi della disposizione in parola.
In particolare, dalle fonti consultate si apprende che, dalla caduta della dittatura avvenuta nel 2016, il Gambia ha intrapreso la transizione verso la democrazia e, secondo quanto riportato da BTI nel più recente country report sul Paese7, nel complesso è una società pacifica.
Invero gli occasionali episodi di violenza intracomunitaria vedono coinvolte bande di giovani che fanno uso di armi bianche e occasionalmente di armi da fuoco di produzione locale;
le cause sono in genere controversie sulla proprietà e l'uso del suolo e talvolta gli scontri sono caratterizzati da una componente etnica, sebbene tale elemento non rappresenti una costante8.
A ciò va aggiunto che nel Paese si registrano problemi di sicurezza legati all'agire di attori transnazionali;
il riferimento è al conflitto ancora in corso nella vicina Casamance, dove, il
13 marzo 2022, l'esercito senegalese ha lanciato un'operazione militare contro i ribelli del
Casamance; la presenza di circa 4.000 sfollati provenienti dal Senegal in Gambia è confermata dal report di aggiornamento redatto da UNHCR e aggiornato al 31 marzo
20229.
Secondo l'INFORM risk index (strumento per la valutazione del rischio globale per crisi e disastri umanitari), al 9 aprile 2022 non è stata rilevata una intensità di conflitto altamente violenta nel Paese: il valore assegnato al Gambia era, infatti, pari a zero10.
Secondo i dati forniti da ACLED, nel 2024 si sono verificati 3 episodi di violenza contro i civili che hanno causato un decesso11.
Tra il 1° gennaio 2025 e il 27 marzo 2025 ACLED ha registrato in Gambia 1 evento legato alla sicurezza, classificato come violenza politica, (identificato come rivolta (riot)12).
L'evento non ha causato vittime13. Nell'aprile 2025 non sono stati segnalati disordini nella sicurezza. La forza di stabilizzazione della CEDEAO (ECOMIG), composta principalmente da truppe senegalesi, è ancora presente in Gambia e ha una capacità limitata di sostenere le forze gambiane: il suo mandato è stato esteso per garantire la stabilità. Le sfide del Gambia sono principalmente legate alla criminalità organizzata e al controllo delle frontiere. Nel mese di marzo 2025, le autorità gambiane hanno collaborato con partner internazionali per interrompere una spedizione di cocaina, sequestrandone diversi chili al porto di
Banjul. Inoltre, il governo ha riformato le forze armate e i servizi segreti- NIA (si veda focus specifico) per rafforzarne la professionalità e garantire il rispetto della rule of law. A livello comunitario, le controversie territoriali nelle province causano occasionalmente tensioni. Il contesto generale della sicurezza in Gambia non presente elevate criticità ed è in miglioramento14 .
In definitiva, non è possibile ritenere che in Gambia sussista un conflitto armato caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera C) della Direttiva Qualifiche, né che sussista un rischio specifico per il ricorrente, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma
1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli
Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L.
20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato la seconda 12 Si veda in calce alla scheda la definizione della categoria “Political Violence” utilizzata da Controparte_6 (ACLED)
[...] 13 ACLED, strumento Explorer, Political Violence Events and Fatalities, 01/01/2025 – 27/06/2025, Gambia, https://acleddata.com/explorer/ , accesso del 30.06.2025 14 Security Challenges in West Africa – April 2025 Report Gambia, 01/05/2025 | Octopushttps://www.octopusintelligence.com/security-challenges-in-west-africa-april-2025-report/ , data ultima verifica 30 giugno 2025
Il giudice istr. AR IN Pag. 6 di 10 parte del comma sopra indicato per le domande amministrative successive alla data del
11/03/2023).
In ogni caso, pur in assenza di una disposizione ad hoc di rango primario15, la posizione personale del richiedente va esaminata in base agli artt. 7 Carta dei diritti dell'UE e 8
CEDU, applicabili sia direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., sia attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm.
Infatti, la parte può comunque subire una compromissione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, sicché “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”16.
Invero, di recente la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363bis c.p.c. proprio sulle conseguenze dell'abrogazione dell'art. 19, comma 1.1., terzo e quarto periodo, del testo unico immigrazione, approvato con il d.lgs.
n. 286 del 1998, affermando il principio secondo cui “La rivisitazione, a opera del decreto-legge
n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte
Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro” (Corte Cass., I sez. civ., sent.
29593/2025).
(Segue) Integrazione lavorativa. – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni negative in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
Va ricordato a questo riguardo che il dato rilevante ai fini della dimostrazione dell'integrazione lavorativa non è la percezione di un reddito, valutato quantitativamente, ma piuttosto l'inserimento lavorativo in sé considerato, tenendo conto che esso “non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”17; muovendo da tale premessa, va rilevato che il ricorrente, nonostante abbia fatto ingresso in Italia per la prima volta nel 2015, non ha prodotto alcuna documentazione in grado di attestare lo sforzo compiuto sul terreno dell'integrazione sociolavorativa, dando conto quantomeno di quali siano le sue attuali fonti di sostentamento.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana18, lo svolgimento di attività volontariato19, i legami sociali e familiari20; non è, invece, necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né con la stessa il giudizio comparativo. Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e alla presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute21.
Sul punto, il ricorrente ha depositato una copia del certificato di nascita del figlio del
Comune di Agrigento il 17/01/2017 e una dichiarazione di disponibilità all'accoglienza presso Casa di Accoglienza “Liberi di volare” di Napoli in data 02/12/2024.
La documentazione, già di per sé insufficiente, va anche analizzata unitamente agli altri elementi istruttori e in particolare, pur in assenza del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, di fatto mai trasmessi dalla Procura di è stato lo CP_1 stesso ricorrente a dare atto nel corso dell'audizione amministrativa di aver subito almeno due condanne penali, ragione per cui dal 2020 ad oggi avrebbe trascorso la maggior parte del proprio tempo in regime detentivo. Come si ricava dal verbale delle dichiarazioni rese alla per le pene inflitte, negli ultimi cinque anni il Controparte_1 ricorrente non sarebbe neanche riuscito a vedere il figlio né tantomeno a provvedere al suo sostentamento. Tale circostanza esclude in radice il rischio di una lesione della vita privata e familiare dell'interessato in caso di rimpatrio, considerato che, di fatto, quest'ultimo non ha mai realmente provveduto all'accudimento della prole, attualmente affidata solo alla madre, ad Agrigento.
Non va poi trascurata la rilevanza della condotta penale assunta, indicativa della mancanza di volontà del richiedente di adeguarsi all'ordinamento giuridico e sociale del Paese ospitante, motivo per cui non possono ritenersi integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 20 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 21 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400
Il giudice istr. AR IN Pag. 9 di 10 In conclusione, alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, non è possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pronunce accessorie. Non v'è pronuncia sulle spese nonostante il ricorrente sia soccombente in quanto la non si è costituita in giudizio. CP_1
Nessuna chance presentava il ricorso al momento in cui è stato proposto, in considerazione dell'incongruenza delle dichiarazioni rese in ordine alla richiesta di protezione internazionale e dell'assenza di elementi (allegati e provati) a sostegno dell'istanza di protezione speciale, domanda che è stata infatti integralmente rigettata. Da ciò discende l'insussistenza dei presupposti di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con conseguente revoca di quella già disposta in via provvisoria dal locale COA (delibera del
27 maggio 2025).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. REVOCA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato disposta in via Contr provvisoria dal in data 27 maggio 2025;
3. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice rel.
AR IN
Il Presidente
GI Di PA
Il giudice istr. AR IN Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento.
Il giudice istr. AR IN Pag. 1 di 10 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 “Nei giudizi in materia di protezione internazionale, in assenza della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla CP_1
, il giudice ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non quello di disporre l'audizione del richiedente, salvo che
[...] ca fatti nuovi, il giudice ritenga necessari chiarimenti su incongruenze rilevate o il richiedente precisi aspetti su cui intende fornire ulteriori chiarimenti, sempre se la domanda non sia manifestamente infondata o inammissibile”. 5 “Nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione e può disporre l'audizione del richiedente solo se ricorrono determinate condizioni, quali la deduzione di fatti nuovi a sostegno della domanda, la necessità di chiarimenti sulle incongruenze o contraddizioni delle dichiarazioni del richiedente o una specifica istanza da parte del richiedente stesso”. 6 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal
Il giudice istr. AR IN Pag. 3 di 10 7 : BTI 2022 Country Report Gambia, 23 febbraio 2022, pag. 28 Controparte_3 https://www.ecoi.net/en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf 8 Ibidem 9 UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: West & Central Africa;
Principal Refugees, IDPs and Stateless Reports;
Figures available as of 31 March 2022, 15 aprile 2022, https://www et/en/file/local/2071690/WCA+Main+PoCs_March+2022.pdf CP_4 10 European Commission, , Risk Mid -2022, 9 aprile 2022, CP_5 CP_5 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index 11 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2024 – 31/12/2024, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
Il giudice istr. AR IN Pag. 5 di 10 15 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 16 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400.
Il giudice istr. AR IN Pag. 7 di 10 17 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 18 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 19 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo
Il giudice istr. AR IN Pag. 8 di 10
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. GI Di PA Presidente dott.ssa AR IN Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI data di nascita Parte_1 C.F._1 Per_1
15/08/1978, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
FRACCHIOLLA GIOVANNA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto del 07/03/2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla in data 28/02/2025 e notificatogli il 03/03/2025 Controparte_1 con cui è stata rigettata per manifesta infondatezza la sua domanda reiterata di protezione internazionale. Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, di quella complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
, che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Con decreto del 27/03/2025, il Tribunale ha rigettato sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso.
Fissata per il giorno 19/11/2025 l'udienza di comparizione delle parti celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Il ricorrente, già ascoltato dalla Commissione Territoriale di Ragusa in data 14/01/2016, è stato nuovamente sentito da quella di Bari in data 27/02/2025 e ha sostanzialmente confermato quanto già esposto: nato a [...] e cresciuto nel villaggio di
JU insieme alla sua famiglia, composta dai genitori (oggi entrambi deceduti) e da una sorella, attualmente residente in [...], ha riferito di aver avuto due figli, nati nel 2003
e nel 2009, che ha affidato alla cura di una coppia di amici prima di lasciare il Paese, ma di aver appreso pochi mesi fa della morte del secondogenito per problemi cardiaci. Ha confermato di aver lasciato il Paese d'origine per il timore di essere arrestato, in quanto una Banca locale avrebbe avviato un procedimento giudiziario nei suoi confronti per non aver restituito il prestito di circa due milioni che gli era stato concesso. Ha ripetuto che ha lasciato il Paese d'origine con sua moglie, una donna senegalese sposata nel 2009, ed è giunto in Italia nel 2015, stabilendosi a Ragusa. Ha proseguito l'intervista dichiarando che la coppia ha avuto un figlio nel 2016 e che l'anno successivo si sarebbero trasferiti in
Germania per poi, a distanza di un solo anno, tornare in Sicilia. Nel 2019 si sarebbe separato dalla moglie e avrebbe deciso di trasferirsi a Napoli, alla ricerca di migliori opportunità lavorative. Ha concluso il proprio racconto chiarendo di non essere mai stato assunto regolarmente, di aver svolto diverse attività, tra cui il muratore e il commerciante abusivo, di essere stato condannato a pene detentive per alcuni reati commessi in Italia e di aver trascorso gli ultimi anni in carcere.
DIRITTO
Il giudice istr. AR IN Pag. 2 di 10 L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene esaminata attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma valorizzando ogni altro elemento idoneo ad accertare l'esistenza del diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3 (in tal senso anche di recente Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 09/05/2025, n. 123774 e Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/06/2024, n.
165115).
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte per ben due volte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che, infatti, emergono anche dal verbale dell'ultima audizione6.
Il provvedimento impugnato. La con il provvedimento del Controparte_1
28/02/2025 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente ritenendola manifestamente infondatezza in quanto “il timore in caso di rientro, mescolato a motivazioni di carattere economico, appare infondato”; l'amministrazione ha evidenziato che non risultano credibili le dichiarazioni rese in merito alla vicenda debitoria e al procedimento giudiziario a suo carico e ha concluso che “ad esito di protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
Lo scrutinio nel merito della domanda. Trattandosi di una domanda reiterata di protezione internazionale è necessario verificare l'allegazione e la prova di fatti nuovi che possano giustificare l'esame nel merito della protezione invocata, già in precedenza rigettata e sulla quale si è formato il giudicato rebus sic stantibus.
Ebbene, nonostante l'espresso invito rivolto del Giudice con decreto del 24/03/2025, il ricorrente non ha allegato agli atti la documentazione amministrativa relativa alla prima istanza di protezione internazionale;
pertanto, non è possibile operare alcun confronto tra quanto esposto in quella sede e quanto invece dedotto a sostegno della reiterata domanda amministrativa di protezione internazionale.
Ebbene sulla scorta della documentazione prodotta e, in particolare, tenendo conto delle dichiarazioni rese nel corso dell'ultima audizione amministrativa in cui il ricorrente ha riportato la propria vicenda migratoria, non può dirsi che vi siano elementi nuovi che consentano di riesaminare nel merito la domanda di protezione internazionale, in particolare in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato e alla concessione della protezione sussidiaria prevista delle lett.re a) e b) dell'art. 14 del D.Lgs. 251/2007.
Per quanto riguarda, invece, la protezione sussidiaria disciplinata dalla lett. c) della norma richiamata, la mera allegazione di una modifica in senso peggiorativo della situazione del
Paese di origine non è da sola sufficiente a far ritenere fondato il ricorso nella misura in cui, invece, dalla consultazione delle Country of Origin Information da parte dell'Ufficio,
giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020).
Il giudice istr. AR IN Pag. 4 di 10 risulta che la situazione è rimasta sostanzialmente invariata o comunque non presenta alcun profilo di rischio significativo ai sensi della disposizione in parola.
In particolare, dalle fonti consultate si apprende che, dalla caduta della dittatura avvenuta nel 2016, il Gambia ha intrapreso la transizione verso la democrazia e, secondo quanto riportato da BTI nel più recente country report sul Paese7, nel complesso è una società pacifica.
Invero gli occasionali episodi di violenza intracomunitaria vedono coinvolte bande di giovani che fanno uso di armi bianche e occasionalmente di armi da fuoco di produzione locale;
le cause sono in genere controversie sulla proprietà e l'uso del suolo e talvolta gli scontri sono caratterizzati da una componente etnica, sebbene tale elemento non rappresenti una costante8.
A ciò va aggiunto che nel Paese si registrano problemi di sicurezza legati all'agire di attori transnazionali;
il riferimento è al conflitto ancora in corso nella vicina Casamance, dove, il
13 marzo 2022, l'esercito senegalese ha lanciato un'operazione militare contro i ribelli del
Casamance; la presenza di circa 4.000 sfollati provenienti dal Senegal in Gambia è confermata dal report di aggiornamento redatto da UNHCR e aggiornato al 31 marzo
20229.
Secondo l'INFORM risk index (strumento per la valutazione del rischio globale per crisi e disastri umanitari), al 9 aprile 2022 non è stata rilevata una intensità di conflitto altamente violenta nel Paese: il valore assegnato al Gambia era, infatti, pari a zero10.
Secondo i dati forniti da ACLED, nel 2024 si sono verificati 3 episodi di violenza contro i civili che hanno causato un decesso11.
Tra il 1° gennaio 2025 e il 27 marzo 2025 ACLED ha registrato in Gambia 1 evento legato alla sicurezza, classificato come violenza politica, (identificato come rivolta (riot)12).
L'evento non ha causato vittime13. Nell'aprile 2025 non sono stati segnalati disordini nella sicurezza. La forza di stabilizzazione della CEDEAO (ECOMIG), composta principalmente da truppe senegalesi, è ancora presente in Gambia e ha una capacità limitata di sostenere le forze gambiane: il suo mandato è stato esteso per garantire la stabilità. Le sfide del Gambia sono principalmente legate alla criminalità organizzata e al controllo delle frontiere. Nel mese di marzo 2025, le autorità gambiane hanno collaborato con partner internazionali per interrompere una spedizione di cocaina, sequestrandone diversi chili al porto di
Banjul. Inoltre, il governo ha riformato le forze armate e i servizi segreti- NIA (si veda focus specifico) per rafforzarne la professionalità e garantire il rispetto della rule of law. A livello comunitario, le controversie territoriali nelle province causano occasionalmente tensioni. Il contesto generale della sicurezza in Gambia non presente elevate criticità ed è in miglioramento14 .
In definitiva, non è possibile ritenere che in Gambia sussista un conflitto armato caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera C) della Direttiva Qualifiche, né che sussista un rischio specifico per il ricorrente, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma
1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli
Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L.
20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato la seconda 12 Si veda in calce alla scheda la definizione della categoria “Political Violence” utilizzata da Controparte_6 (ACLED)
[...] 13 ACLED, strumento Explorer, Political Violence Events and Fatalities, 01/01/2025 – 27/06/2025, Gambia, https://acleddata.com/explorer/ , accesso del 30.06.2025 14 Security Challenges in West Africa – April 2025 Report Gambia, 01/05/2025 | Octopushttps://www.octopusintelligence.com/security-challenges-in-west-africa-april-2025-report/ , data ultima verifica 30 giugno 2025
Il giudice istr. AR IN Pag. 6 di 10 parte del comma sopra indicato per le domande amministrative successive alla data del
11/03/2023).
In ogni caso, pur in assenza di una disposizione ad hoc di rango primario15, la posizione personale del richiedente va esaminata in base agli artt. 7 Carta dei diritti dell'UE e 8
CEDU, applicabili sia direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., sia attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm.
Infatti, la parte può comunque subire una compromissione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, sicché “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”16.
Invero, di recente la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363bis c.p.c. proprio sulle conseguenze dell'abrogazione dell'art. 19, comma 1.1., terzo e quarto periodo, del testo unico immigrazione, approvato con il d.lgs.
n. 286 del 1998, affermando il principio secondo cui “La rivisitazione, a opera del decreto-legge
n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte
Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro” (Corte Cass., I sez. civ., sent.
29593/2025).
(Segue) Integrazione lavorativa. – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni negative in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
Va ricordato a questo riguardo che il dato rilevante ai fini della dimostrazione dell'integrazione lavorativa non è la percezione di un reddito, valutato quantitativamente, ma piuttosto l'inserimento lavorativo in sé considerato, tenendo conto che esso “non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”17; muovendo da tale premessa, va rilevato che il ricorrente, nonostante abbia fatto ingresso in Italia per la prima volta nel 2015, non ha prodotto alcuna documentazione in grado di attestare lo sforzo compiuto sul terreno dell'integrazione sociolavorativa, dando conto quantomeno di quali siano le sue attuali fonti di sostentamento.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana18, lo svolgimento di attività volontariato19, i legami sociali e familiari20; non è, invece, necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né con la stessa il giudizio comparativo. Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e alla presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute21.
Sul punto, il ricorrente ha depositato una copia del certificato di nascita del figlio del
Comune di Agrigento il 17/01/2017 e una dichiarazione di disponibilità all'accoglienza presso Casa di Accoglienza “Liberi di volare” di Napoli in data 02/12/2024.
La documentazione, già di per sé insufficiente, va anche analizzata unitamente agli altri elementi istruttori e in particolare, pur in assenza del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, di fatto mai trasmessi dalla Procura di è stato lo CP_1 stesso ricorrente a dare atto nel corso dell'audizione amministrativa di aver subito almeno due condanne penali, ragione per cui dal 2020 ad oggi avrebbe trascorso la maggior parte del proprio tempo in regime detentivo. Come si ricava dal verbale delle dichiarazioni rese alla per le pene inflitte, negli ultimi cinque anni il Controparte_1 ricorrente non sarebbe neanche riuscito a vedere il figlio né tantomeno a provvedere al suo sostentamento. Tale circostanza esclude in radice il rischio di una lesione della vita privata e familiare dell'interessato in caso di rimpatrio, considerato che, di fatto, quest'ultimo non ha mai realmente provveduto all'accudimento della prole, attualmente affidata solo alla madre, ad Agrigento.
Non va poi trascurata la rilevanza della condotta penale assunta, indicativa della mancanza di volontà del richiedente di adeguarsi all'ordinamento giuridico e sociale del Paese ospitante, motivo per cui non possono ritenersi integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 20 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 21 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400
Il giudice istr. AR IN Pag. 9 di 10 In conclusione, alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, non è possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pronunce accessorie. Non v'è pronuncia sulle spese nonostante il ricorrente sia soccombente in quanto la non si è costituita in giudizio. CP_1
Nessuna chance presentava il ricorso al momento in cui è stato proposto, in considerazione dell'incongruenza delle dichiarazioni rese in ordine alla richiesta di protezione internazionale e dell'assenza di elementi (allegati e provati) a sostegno dell'istanza di protezione speciale, domanda che è stata infatti integralmente rigettata. Da ciò discende l'insussistenza dei presupposti di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con conseguente revoca di quella già disposta in via provvisoria dal locale COA (delibera del
27 maggio 2025).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. REVOCA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato disposta in via Contr provvisoria dal in data 27 maggio 2025;
3. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice rel.
AR IN
Il Presidente
GI Di PA
Il giudice istr. AR IN Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento.
Il giudice istr. AR IN Pag. 1 di 10 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 “Nei giudizi in materia di protezione internazionale, in assenza della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla CP_1
, il giudice ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non quello di disporre l'audizione del richiedente, salvo che
[...] ca fatti nuovi, il giudice ritenga necessari chiarimenti su incongruenze rilevate o il richiedente precisi aspetti su cui intende fornire ulteriori chiarimenti, sempre se la domanda non sia manifestamente infondata o inammissibile”. 5 “Nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione e può disporre l'audizione del richiedente solo se ricorrono determinate condizioni, quali la deduzione di fatti nuovi a sostegno della domanda, la necessità di chiarimenti sulle incongruenze o contraddizioni delle dichiarazioni del richiedente o una specifica istanza da parte del richiedente stesso”. 6 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal
Il giudice istr. AR IN Pag. 3 di 10 7 : BTI 2022 Country Report Gambia, 23 febbraio 2022, pag. 28 Controparte_3 https://www.ecoi.net/en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf 8 Ibidem 9 UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: West & Central Africa;
Principal Refugees, IDPs and Stateless Reports;
Figures available as of 31 March 2022, 15 aprile 2022, https://www et/en/file/local/2071690/WCA+Main+PoCs_March+2022.pdf CP_4 10 European Commission, , Risk Mid -2022, 9 aprile 2022, CP_5 CP_5 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index 11 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2024 – 31/12/2024, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
Il giudice istr. AR IN Pag. 5 di 10 15 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 16 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400.
Il giudice istr. AR IN Pag. 7 di 10 17 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 18 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 19 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo
Il giudice istr. AR IN Pag. 8 di 10