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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 12588 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8610/13 del 23.12.13
TRA nata a [...], il [...] (C.F. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore Avv. Francesco
Faberi del foro di Roma (c.f. ; fax Email_1 C.F._2
0645200099 ; pec ) ed in subordine presso e nel suo studio Email_1
in Roma in Via Fabio Massimo 60, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura su atto separato da intendersi in calce ex art. 83 cpc
OPPONENTE
E nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia De Martino CodiceFiscale_3
giusto procura in atto separato da intendersi in calce ex art.83 cpc ai sensi CodiceFiscale_4
della normativa del processo civile telematico presso il cui studio in Napoli alla Via Raimondo de
Sangro di Sansevero,4 elegge domicilio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.03.25 le parti, invitate con provvedimento emesso fuori udienza del 16.01.25 ex art. 101 c.p.c. alla trattazione scritta, insistevano con note depositate tempestivamente per l'accoglimento delle proprie difese e istanze. Il GU all'esito, con ordinanza comunicata in data
24.03.25, assumeva la causa in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data del 6 novembre 2013 Controparte_1
per mezzo del suo procuratore generale e germano Dott. di CP_1 Controparte_2 CP_1 chiedeva al Tribunale di Napoli l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di , Parte_1 per l'importo di euro 244.000,00, quale residuo saldo di una obbligazione per garanzia prestata da quest'ultima, per un importo di euro 450.000,00 vantato dal ricorrente in virtù del rilascio di cambiali in data 30.11.07, parzialmente soddisfatta ( per euro 286.000,00) in sede esecutiva avendo la Pt_1 prestato in quell'occasione anche garanzia ipotecaria.
Avverso il corrispondente decreto ingiuntivo n. 8610/13, notificato alla all'estero ( Gran Pt_1
Bretagna) a mezzo di notifica consolare nel 2014 e successivamente nel 2015 presso il luogo di lavoro
( Studio Luminelli in Roma, ove la resistente svolgeva attività di costumista cinematografica), la resistente non proponeva opposizione, con conseguente dichiarazione di esecutorietà del decreto.
Notificato il decreto unitamente al precetto in data 08.04.23 alla trasferitasi in Italia, Pt_1 quest'ultima, che quivi affermava di non aver avuto alcuna notizia del titolo esecutivo in suo danno, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. evidenziando che alcuna delle notifiche asseritamente eseguite nei suoi confronti l'avevano raggiunta – con conseguente ammissibilità del rimedio ex art. 650 c.p.c. – e formulando le seguenti eccezioni :
1. Difetto di giurisdizione del Giudice
Italiano in favore dell'equivalente britannico, avendo avuto ella, nell'indicato rapporto qualità di consumatrice e risiedendo all'epoca in Gran Bretagna e ciò secondo le convenzioni internazionali;
2. in subordine, difetto di competenza del Tribunale di Roma, luogo di residenza dell'asserito creditore, di emissione delle cambiali nonché di esecuzione della prestazione (consegna del denaro);
3. prescrizione del diritto, sorto asseritamente nel 2007, parzialmente seguito nel 2011 e da quel momento mai più richiesto nè giudizialmente né stragiudizialmente per oltre un decennio, ovvero fino alla data di notifica del precetto l'08.04.23; 4. nel merito, deduceva che non vi fosse prova della preventiva escussione del debitore principale e che la fideiussione era nulla per violazione della normativa antitrust, in particolare con riguardo alla clausola relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c.;
5. in ogni caso, gli interessi applicati ( da euro 400.000,00 a euro 450.000,00 richiesti) erano da considerarsi usurari e dunque nulli, con conseguente incertezza del credito restitutori.
Chiedeva, dunque, in via cautelare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto concessa ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 25.03.16 e nel merito, dichiararsi, previa verifica dell'ammissibilità dell'opposizione, il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, in subordine la competenza del
Tribunale di Roma ed ancora l'infondatezza della pretesa con revoca del decreto opposto.
Si costituiva evidenziando e documentando l'inammissibilità del Controparte_1 rimedio ex art. 650 c.p.c. per essere le notifiche eseguite, prima all'estero per via consolare e
2 successivamente sul luogo di lavoro della efficaci e valide e, rigettando tutte le contestazioni Pt_1 dell'opponente ed, in primis, la qualifica di imprenditore, avendo egli accordato il prestito alla Pt_1
nel 2007 presso uno degli immobili in Napoli del suo procuratore generale, Controparte_3
non agendo in qualità di imprenditore e constatato che l'opponente si era artatamente resa
[...]
indisponibile a ricevere notifiche cambiando più volte residenza, insisteva per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e comunque per la conferma del decreto opposto.
Alla prima udienza, chiarito il rito da seguire (ante Cartabia) e accolta l'istanza di sospensione, sulla base dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, il GU concedeva termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c.
All'esito delle stesse, il GU ritenuto di poter decidere la controversia in ordine alle eccezioni preliminari sollevate, con ordinanza del 30.09.24 assumeva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 16.01.25, rilevata d'ufficio la possibile improcedibilità dell'opposizione stante la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa, rimetteva la stessa sul ruolo concedendo alle parti termini ex art. 101 c.p.c. per contraddire sulla questione e all'esito delle note depositate all'udienza del
21.03.25, celebrata a mezzo della trattazione scritta, la causa con ordinanza comunicata in data
24.03.25 veniva assunta in decisione.
In via del tutto preliminare, va fugato - alla luce dei chiarimenti resi dalla parte opponente con le note sollecitate ai sensi dell'art. 101 c.p.c. - ogni dubbio relativo alla procedibilità della domanda.
Invero, dichiarata la stessa ammissibile, essendo stato rispettato il termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo unitamente al precetto ( 08.04.23) e la notifica dell'opposizione
(16.05.23) ed in disparte ogni valutazione in ordine alla proponibilità del rimedio ex art. 650 c.p.c.
(su cui infra), va evidenziato che, in effetti, applicando il combinato disposto dell'art. 147 c.p.c. come modificato alla luce della cd. riforma Cartabia e l'art. 645 c.p.c., nonché tenuto conto dello slittamento del dies ad quem dal sabato ( 27.05.23) al primo giorno utile ( 29.05.23), l'opposizione va dichiarata procedibile.
Invero, da un lato, va ribadito il disposto dell'art. 147 c.p.c. secondo e terzo comma in forza del quale
“Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari; Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna.
Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7”, e, dall'altro, la corretta interpretazione della
3 norma alla luce della giurisprudenza costituzionale ( cfr. sentenza n. 75 del 2019), che ha dichiarato in parte qua, illegittima costituzionalmente la precedente versione della norma.
Di fatto, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità in una recentissima decisione, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine per la costituzione dell'opponente non inizia a decorrere dalla consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, bensì dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario di essa, non operando al riguardo il principio della scissione degli effetti, che rileva quando dal protrarsi dei tempi del procedimento di notifica possano derivare conseguenze negative per il notificante e non quando, per converso, dal perfezionamento della notifica decorra a suo carico un termine per il compimento di altro adempimento processuale”( Cassazione civile sez. II, 30/10/2023, n.30038).
Ne consegue che nel caso di specie, essendosi perfezionatasi la notifica nei confronti del destinatario
(notifica pec dell'opposizione al legale di parte opposta ) alle ore 23,38 del giorno 16.05.23, con efficacia a partire dalle ore 07,00 del giorni 17.05.23, il termine ultimo per l'iscrizione a ruolo della controversia era il 29.05.25, tenuto conto che il decimo giorno cadeva nella giornata del sabato
27.05.23, con slittamento al primo giorno utile ( art. 155 c.p.c., co. 2 e 3).
Ciò premesso, va altresì sgombrato il campo dall'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice
Italiano nella presente controversia.
Invero, allo stato non è contestata la residenza della in Italia ( il precetto unitamente al decreto Pt_1
è stato notificato a Siracusa) e, benchè, il giudizio di opposizione si qualifichi come una prosecuzione in contraddittorio del procedimento monitorio e benchè viga nel nostro ordinamento il principio per cui il momento preciso in cui giurisdizione e competenza vanno cristallizzati è, come si legge nella norma dell'art. 5 c.p.c., quello della proposizione della domanda, esso soffre una deroga allorquando la giurisdizione ( o la competenza) sopravvengano nel corso del giudizio.
Invero, una prima forma di deroga ad esso è stata dalla giurisprudenza prevista per il caso di c.d. competenza sopravvenuta, ovvero per tutte quelle ipotesi in cui, seppure al momento di proposizione della domanda si debba ravvisare una carenza di giurisdizione e competenza del giudice adito, tale carenza in corso di giudizio potrebbe venir meno per sopravvenute ragioni di fatto o di diritto;
ebbene, in questi casi si è affermato che la competenza debba rimanere egualmente radicata dinanzi al giudice originariamente adito, facendosi in tal modo assumere rilevanza alle circostanze di fatto o di diritto sopravvenute (in tal senso, tra le altre, si segnala Cass. n. 19833/2014).
Anche di recente le SSU della Suprema Corte di Cassazione ( n. 514/2023 del 21.11.2023, pubblicata in data 24.02.24) hanno infatti affermato che il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis, non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito,
4 non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda.
Passando, poi, alla contestazione relativa al difetto di competenza del Giudice adito, l'eccezione è infondata, in quanto non risulta provato il presupposto dell'invocato foro del cd. consumatore, ovvero la qualifica di imprenditore di come rappresentato nel corso del Controparte_1
procedimento monitorio dal germano CP_2
Invero, non risulta provato in atti, che l'obbligazione contratta con la di natura cambiaria Pt_1
(emissione di cambiali del valore complessivo di euro 450.000,00) sia stata assunta nell'esercizio di attività 'attività professionale od imprenditoriale e per soddisfare esigenze connesse all'esercizio di dette attività.
L'onere di provare tali circostanze, che avrebbero potuto dimostrare lo squilibrio tra le parti e far scattare la tutela ( anche processuale ) della parte meno favorita, era in capo alla che non è Pt_1 riuscita nell'intento, esclusivamente depositando visure camerali di società in cui il fosse CP_1 all'epoca socio anche totalitario o articolando una prova inammissibile ( volta cioè volta a provare per testi la causa contrattuale, in dispregio all'art. 2721 c.c. ed in assenza di cause eccezionali di ammissibilità).
Invero, come insegna anche la giurisprudenza comunitaria, essendo finalizzata a tutelare la parte ritenuta debole del rapporto, la disciplina in tema di contratti con i consumatori si applica nell'ipotesi di “contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo” ovvero “per un uso non professionale del bene o del servizio di cui trattasi (sentenza 3 ottobre 2019, C-208/18, EU:C:2019:825, punto 44 e giurisprudenza ivi citata)”. Persona_1
Pertanto, questo non vale “in caso di contratto avente come finalità un'attività professionale, anche se prevista in futuro (v., in tal senso, sentenza 14 febbraio 2019, C-630/17, CP_4
EU:C:2019:123, punti 88 e 89, e giurisprudenza ivi citata)” ed anche se l'attività professionale viene svolta mediante rapporto di lavoro subordinato (v., in tal senso, sentenza 20 ottobre 2022, ROI Land
Investments, C-604/20, punti 54 e 55).
Sotto il profilo istruttorio, il giudice deve, innanzitutto, verificare se gli elementi di prova consentano di stabilire, in modo oggettivo, la finalità del contratto.
In assenza di tali prove, ovvero della finalità anche solo parziale o futura del di inquadrare CP_1 il contratto di prestito alla nell'ambito della sua attività professionale e stante la natura astratta Pt_1 dell'obbligazione assunta da quest'ultima (ovvero nell'ambito di un rapporto cambiario), deve presumersi all'atto dell'acquisizione delle cambiali la sua qualifica di consumatore, con inoperatività della prevalenza del foro del consumatore.
5 Ciò detto, non essendo stata contestata l'esistenza di almeno un criterio di collegamento della controversia con l'adito foro (a Napoli sono state consegnate da Controparte_3
nella qualità di rappresentante del germano, le somme a prestito ed a questi, sempre nella qualità sarebbero dovute essere restituite), ex art. 1182 c.c. l'eccezione va disattesa.
Passando, ad altro profilo di rito (ammissibilità del rimedio ex art. 650 c.p.c.) fortemente contestato da parte opposta, non può mancare di rammentarsi che come è noto, (solo per citare una delle più recenti decisioni di legittimità in materia: cfr. Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, n. 6165) “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex articolo 650 del codice di procedura civile non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, occorrendo altresì la prova, da parte dell'opponente, che a causa di quella irregolarità non abbia avuto conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione, dovendo al riguardo tempestivamente allegare e provare circostanze specifiche che in relazione alla concrete circostanze del caso gli abbiano reso impossibile prendere cognizione dell'atto per reagirvi tempestivamente. La suindicata prova deve considerarsi raggiunta qualora, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario;
e laddove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'articolo
650 del codice di procedura civile in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla medesima ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile”.
In sintesi, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650
c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, bensì occorre anche la prova - di cui è onerato l'opponente - che a causa di detta irregolarità
l'ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto e non sia stato in grado di proporre tempestiva opposizione.
Ebbene, risulta in atti che la prima notifica del decreto del 23.12.13 n. 8610 eseguita dal ricorrente/odierno opposto, fu la notifica consolare alla in Gran Bretagna avvenuta secondo il Pt_1
disposto degli artt. 37 e 77 del d.lgs. 71/2011 ( che avevano all'epoca già abrogato il disposto del
DPR 200/67, artt. 20 e 75) e ciò a mezzo della consegna del plico all'Ufficiale Giudiziario del
Tribunale di Napoli in data 04.01.14 ( cfr. documento allegato alla comparsa di costituzione denominato “decreto opposto con mandato”).
La disciplina invocata – al di là della possibile irregolarità della notifica ai sensi del Reg. 1393/2007, allora vigente e fino al 01.01.21, che prevedeva la notifica consolare solo in casi eccezionali -
6 prevedeva che in Gran Bretagna la figura della “compiuta giacenza processuale” fosse regolata diversamente rispetto all'Italia. Secondo la normativa locale, infatti, qualora non fosse possibile notificare un atto personalmente al notificando, si sarebbe dovuta presentare istanza al Tribunale competente, che avrebbe potuto autorizzare la notifica dell'atto all'ultimo indirizzo noto del destinatario.
Orbene, nel caso di specie dalla relazione dell'organismo consolare britannico agli atti, datata
11.11.14 emerge che non vi fosse prova effettiva della ricezione del plico da parte della ( il Pt_1
plico non era stato consegnato personalmente ma inviato per posta), ma solo desumibile dal mancato reinvio dello stesso in assenza di perfezionamento di notifica.
E' evidente, allora, che non può aversi certezza della conoscenza del provvedimento a suo danno da parte della all'esito della notifica all'estero e prima della notifica del precetto in data 08.04.23. Pt_1
Ciò in parte è dimostrato anche dal secondo tentativo di notifica eseguito dal eseguito CP_1
“presso il luogo di lavoro”, ovvero la sede della Luminelli in Roma nel 2015 ( cfr. documento allegato alla comparsa di risposta denominato “notificato posto di lavoro”) per compiuta giacenza, attività di cui la parte creditrice ha sentito l'esigenza nonostante la prima notifica eseguita all'estero.
Ebbene, premesso che “In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione” (cfr.Cass.
02.09.2022 n.25885), la prova della presunzione di conoscenza del provvedimento a seguito di tale tipologia di notifica ( pervero, nulla in considerazione dell'assunto per cui “In tema di notificazioni,
l'art. 139 c.p.c. non dispone alcun ordine da seguire nelle ricerche del luogo, potendo scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o l'ufficio, purché si tratti di luogo situato nel
Comune di residenza del destinatario” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 9793/19) non è stata conseguita dal avendo questi prodotto esclusivamente un estratto internet da CP_1 cui risulterebbe che la tesse svolgendo l'attività di costumista per un film (“Unadiecimilalire”) Pt_1
il cui regista era Luminelli.
Invero, non risulta prova certa di alcun rapporto di lavoro della con il produttore del film in Pt_1
questione (non dovendo lo stesso corrispondere con il regista), né che le riprese si svolgessero presso
“Via Clementina n. 4, Roma” in data 21.09.15, né che quella fosse la sede del set cinematografico, né che il regista avesse una sede propria per tali attività.
7 Ne consegue che anche in questo caso, in presenza di una notifica nulla ( perché eseguita presso un presunto luogo di lavoro non corrispondente con la sede di residenza all'epoca tenuta dalla Pt_1 all'estero), non è stata vinta dal la prova che l'opponente abbia appreso dell'esistenza del CP_1
titolo a suo danno solo in data 08.04.23.
Ebbene, l'opposizione oltre ad essere ammissibile, è fondata, stante la prescrizione del diritto per essere decorso il termine decennale dalla data di scadenza delle cambiali (30.11.07), aventi valore di riconoscimento del debito in capo alla tenuto conto che il titolo giudiziale si è formato Pt_1 successivamente alla procedura esecutiva RGE 978/08 Tribunale di Roma, avviata dall'allora procuratore generale dell'odierno opposto sulle cambiali ipotecarie protestate ( cfr. allegati alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta ed in particolare ordinanza di assegnazione somme come da riparto pure allegato datata 05.10.11) e solo parzialmente soddisfatte con il ricavato della vendita, ma non risulta notificato all'opponente prima del 08.04.23.
Esclusa la prova della notifica del ricorso e del decreto oggetto di giudizio sia nel 2014 che nel 2015
( circostanze che hanno reso ammissibile l'opposizione tardiva), non può che ritenersi decorso un lasso temporale superiore ai dieci anni dalla scadenza ed esigibilità dei titoli cambiari alla prima e valida notifica del decreto opposto su di essi fondato, non potendosi in alcun modo riconoscere efficacia interruttiva al solo deposito o emissione del decreto ingiuntivo non notificato.
Invero, come è noto, (Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 27944 del 23/09/2022; Trib. Napoli n. 2573/2023 del 22/02/2023) “il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto”.
L'articolo 2943 cod. civ., infatti, disponendo che la prescrizione risulta interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, richiede che l'atto giudiziario entri nella sfera giuridica del destinatario non risultando, in caso contrario, funzionale a produrre l'effetto di interruzione della prescrizione connesso alla sua natura recettizia.
Ne consegue che, prescritto il diritto di credito della parte opposta, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. è fondata e merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto opposto.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 147/22 e calcolate sulla scorta del valore della lite e dell'impegno processuale che essa ha richiesto, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
8 1. Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 8610/13 del 23.12.13;
2. Condanna al pagamento in favore di così Controparte_1 Parte_1
come rappresentata in atti, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 264,00 per spese vive ed euro 11.268,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Napoli, 17.04.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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