Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3402/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Paola Caserta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3402/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: promessa di pagamento - ricognizione di debito, e vertente
TRA
HAPPY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, (C.F.: 03938000613), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sinagra (CF:
[...]), presso il cui studio in Caserta al Vicolo Pietro Mascagni Parco Russo n. 18,
è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
E
COMUNE DI CASANDRINO (C.F.: 02528591213), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Lemmo (C.F.: [...]) e Orefice
Andrea (C.F.: [...]), presso il cui studio in Napoli al viale Antonio Gramsci n. 23,
è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
E
IA TA, (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Alesci, (C.F. [...]), presso il cui studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via
Mazzocchi n. 12, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Le parti, nelle note sostitutive dell'udienza del giorno 28.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., concludevano riportandosi ai propri atti;
la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Happy Società Cooperativa Sociale
Onlus, deducendo di aver svolto su incarico del Comune di Casandrino servizio di accoglienza ed assistenza in favore del nucleo familiare Maina, avviando un progetto di Tutoraggio domiciliare a sostegno in particolare della minore RT e della sua famiglia, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Comune Di Casandrino per ottenere la condanna del Comune di Casandrino al pagamento delle rette per il servizio e l'assistenza espletata a favore del nucleo dalla Happy Società Cooperativa Sociale
Onlus per gli anni 2019 e 2020, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c..
Nelle more del giudizio, con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., la
HAPPY Società Cooperativa Sociale Onlus ad integrazione e modifica delle conclusioni già formulate nell'atto di citazione, proponeva in subordine, domanda di pagamento in favore dell'attrice, delle somme sopra indicate, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Si costituiva in giudizio il Comune di Casandrino, il quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione, per carenza dei requisiti ex art. 163, c. 3 e 4 cpc, nonché il difetto di legittimazione passiva;
nel merito, deduceva la mancanza di prova in ordine al credito azionato per l'inesistenza di un impegno di spesa, di una determina a contrarre nonché di un valido contratto in forma scritta stipulato tra le parti. Concludeva, pertanto, per il rigetto.
Dal GOP precedente titolare del ruolo veniva accolta la richiesta avanzata da parte attrice di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, VE NZ, Funzionario del comune convenuto che avrebbe consentito la prestazione.
Si costituiva il terzo eccependo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata dal convenuto comune.
Infatti, leggendo il contenuto dell'atto di citazione nel suo complesso e tenendo conto dei documenti ad esso allegati, risulta chiaro ed esaustivo l'oggetto della domanda, il che ha consentito alla controparte di predisporre compiutamente le proprie idonee difese, anche nel merito.
Nel merito, le domande spiegate da parte attrice sono infondate e pertanto vanno rigettate per le ragioni che seguono.
Al riguardo, si osserva che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia civile che amministrativa, tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione devono rispettare il requisito della forma scritta quale adempimento necessario, a pena di nullità ex art. 1418, c.c., anche quando essa agisce iure privatorum (artt. 16 e 17, R.D. 2440/1923). Detto requisito formale rappresenta uno strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della Pubblica Amministrazione, sia nell'interesse del cittadino sia nell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr. ex multis Cass. Civ., n. 6555/2014). Inoltre, il richiamato requisito formale viene considerato espressione dei generali principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione (cfr. Cass. Civ., n. 9428/2001; Cass. Civ., n. 14099/2004; Cass. Civ., n.
20340/2010).
Orbene, la nullità del contratto di cui sia parte la P.A. privo della forma scritta ad substantiam è rilevabile anche d'ufficio dal giudice ed è insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, senza possibilità di ravvisarne la stipulazione per facta concludentia o in modo implicito da singoli atti (cfr. ex multis
Cass. Civ., n. 25631/2017; Cass. Civ., n. 1236/2015; Cass. Civ., n. 21477/2013).
Ne consegue, dunque, che non è sufficiente, ai fini dell'instaurazione di un valido rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, che da un atto o più atti scritti risultino comportamenti meramente attuativi di un accordo verbale, atteso che — in forza delle norme sopra richiamate — detto accordo deve essersi necessariamente perfezionato mediante uno scambio di consensi resi in forma scritta.
Orbene, nella fattispecie in esame, parte attrice non ha fornito prova del perfezionamento di un accordo in forma scritta.
Innanzitutto, non è stato versato in atti un contratto scritto stipulato con il Comune di
Casandrino.
Inoltre, sebbene l'effettiva esecuzione del servizio per cui è causa non sia stata specificamente contestata dalla controparte, non possono integrare un valido accordo in forma scritta le comunicazioni, le relazioni e le fatture, versate in atti da parte attrice, né le delibere di ammissione quali debiti fuori bilancio ai sensi del TUEL ( tra cui non è dato comunque rinvenire quelle qui azionate in giudizio), adottate dal Consiglio Comunale di Casandrino con delibera n. 72 del
21.11.2019, non potendosi considerare siffatti documenti atti implicitamente ammissivi del diritto di credito preteso nel presente giudizio. Tale deliberazione si riferisce, tra l'altro, all'ultimo trimestre del
2017, nonché al periodo che va dal gennaio al settembre 2018, antecedente dunque a quello oggetto di causa relativo agli anni 2019 e 2020, e pertanto, è che irrilevante e non può essere valutata ai fini della decisione.
Pertanto, il rapporto obbligatorio asseritamente intervenuto tra le parti in causa è affetto da nullità per difetto di forma scritta ad substantiam. Il rapporto obbligatorio asseritamente intervenuto è in ogni caso nullo per difetto di copertura finanziaria.
Invero, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, convertito, con modif., nella legge n. 144 del 1989 (poi trasfuso nell'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Nè i suddetti principi trovano deroga alcuna nell'ambito dei servizi socioassistenziali. Anzi, sul punto la Suprema Corte ha ribadito che “[…] in tema di servizi socioassistenziali, il citato art. 6 della legge n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza, infatti, benché previsto a tutela di un diritto costituzionalmente protetto (artt. 2, 32 e 38
Cost.), non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti (ed in tal senso va letta la norma laddove dispone che il comune debba essere "previamente informato"), ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione” (cfr.
Cass. 5869/2022).
Per le esposte argomentazioni, la domanda volta al pagamento delle somme indicate sulla base dell'asserito credito contrattuale, va rigettata.
A questo punto, occorre esaminare la domanda di ingiustificato arricchimento formulata da parte attrice in via subordinata.
Al riguardo, occorre premettere che l'articolo 191, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. TUEL), prevede che - ove vengano acquistati beni e servizi in violazione dell'iter prescritto dai primi tre commi della stessa norma - il rapporto obbligatorio deve intendersi instaurato, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Quanto appena rilevato esclude che si sia instaurato un valido rapporto contrattuale tra l'Ente comunale convenuto e la Happy onlus attrice, atteso che la violazione delle regole procedurali prescritte ha comportato il venir meno del rapporto di immedesimazione organica tra funzionario e Comune.
In virtù del chiaro disposto di cui all'art. 191, co. 4, del TUEL, dunque, ne consegue l'impossibilità di applicare la normativa residuale di cui all'art. 2041 c.c., invocata in subordine da parte attrice.
Al riguardo la S.C. ha affermato, infatti, che “Nel caso in cui un funzionario abbia commissionato i lavori, al di fuori del contratto e in violazione degli impegni di spesa, sorge una responsabilità diretta del funzionario stesso verso il prestatore, con esclusione di ogni rapporto obbligatorio tra quest'ultimo e l'ente. In tale circostanza, va esclusa la possibilità per il prestatore di beni e servizi di esperire l'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente, per mancanza di residualità e sussidiarietà dell'azione. Infatti, il creditore può aggredire direttamente il patrimonio del funzionario che ha ordinato la spesa” (cfr. Cass. 2020 n. 19958).
Per tali ragioni, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c..
Quanto all'ulteriore domanda di condanna del terzo chiamato in causa al pagamento delle somme, va chiarito che parte attrice ha chiesto, nel corso del presente giudizio, precisamente nelle note a trattazione scritta della prima udienza di comparizione, di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo funzionario dell'Ente comunale convenuto, VE CO, che avrebbe asseritamente consentito la prestazione. La richiesta che è stata accolta dal GOP precedente titolare del ruolo, secondo l'odierno Giudicante andava, invece, respinta, in quanto, pur sussistendo in astratto l'interesse alla chiamata in causa del terzo da parte della Happy, è da escludere che l'interesse alla chiamata in causa del terzo possa considerarsi sorto e derivato dalle difese del convenuto e dovendo la parte che si assume creditrice essere conscia all'atto della instaurazione del giudizio della fonte della pretesa azionata.
Difatti, gli stessi fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda e la totale assenza in atti del contratto scritto avente la necessaria forma scritta ad substantiam richiesta per legge (di cui l'istante era perfettamente conscio sin dall'instaurazione del processo, considerata anche la rilevabilità d'ufficio di una tale mancanza), portano radicalmente ad escludere che l'interesse alla chiamata in causa del terzo sia sorto esclusivamente a seguito delle difese spiegate dal convenuto con la propria costituzione in giudizio.
La richiesta di chiamata in causa, re melius perpensa, andava dunque respinta in quanto non rispondente ai requisiti di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (il quale espressamente subordina l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo formulata dall'attore — che sin dall'instaurazione del giudizio poteva citarlo — alla circostanza che l'esigenza sia sorta dalle difese del convenuto).
Le spese di lite, per quanto attiene ai rapporti tra l'attrice e l'ente comunale convenuto, seguono la soccombenza, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività espletata, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Per quanto attiene, invece, ai rapporti tra l'attrice e la terza chiamata in causa, tenuto conto della non ammissibilità della domanda di chiamata in causa e della condotta processuale della convenuta chiamata in causa che si è costituita, ma non è mai comparsa ad alcuna udienza, fatta eccezione per quella cartolare del 24/02/2022, deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3402/2021 RG, così provvede:
1) Rigetta la domanda principale di pagamento;
2) Dichiara inammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.;
3) Condanna Happy Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Comune di Casandrino, delle spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%, con attribuzione in favore degli avv.ti Orefice Andrea e Lemmo Gianluca, dichiaratisi antistatari;
4) Compensa integralmente tra l'attrice Happy Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la terza chiamata in causa VE NZ, le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 17.03.2025
IL GIUDICE dott.ssa Paola Caserta