TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/04/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14606/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 12 dicembre 2024 da difeso, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Parte_1
Francesca Lideo, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, elettivamente domiciliato in Verbania, Viale Azari, 9, presso il loro studio;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti
OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. 18 n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli
1 supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il al Controparte_1 risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 3.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
3) condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali;
4) spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL' E DEL MERITO: CP_1
1) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per gli anni scolastici trascorsi
2) accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione delle pretese relative agli anni 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 3) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
2 4) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa;
5) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 12 dicembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
. Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere un docente iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e attualmente in servizio con contratto a tempo determinato dal 02.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore “Argentia- Majorana di Gorgonzola. Il ricorrente riferiva di aver prestato servizio con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del : CP_1
- a.s. 2017/2018, contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 29.09.2017 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Superiore “Puecher Olivetti” di Rho;
- a.s. 2018/2019, contratto annuale (dal 14.09.2018 fino al 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Superiore “Giovanni Falcone- Augusto Righi” di Corsico;
- a.s. 2019/2020, contratto annuale (dal 11.09.2019 fino al 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Puecher Olivetti” di Rho;
- a.s. 2020/2021, contratto annuale (dal 21.09.2020 fino 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Puecher Olivetti” di Rho;
- a.s. 2021/2022, contratto annuale (dal 08.09.2021 fino 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Inveruno” di Inveruno;
- a.s. 2022/2023, contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 12.09.2022 fino 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “A. Bernocchi” di Legnano;
3 - a.s. 2023/2024, contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 28.09.2023 fino 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Inveruno” di Inveruno. Chiedeva l'accertamento del suo diritto ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, in subordine anche quale risarcimento del danno patito. Si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 28 aprile 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto. Parte_1
Il ricorrente, come già rilevato poco più sopra, è un insegnante precario iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e attualmente in servizio con contratto a tempo determinato dal 02.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore
“Argentia- Majorana” di Gorgonzola (docc. 1 e 1.1 fasc. ric.). Il ricorrente ha prestato servizio con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del (doc. 1.1): CP_1
- a.s. 2017/2018, contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 29.09.2017 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Superiore “Puecher Olivetti” di Rho;
- a.s. 2018/2019, contratto annuale (dal 14.09.2018 fino al 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Superiore “Giovanni Falcone- Augusto Righi” di Corsico;
- a.s. 2019/2020, contratto annuale (dal 11.09.2019 fino al 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Puecher Olivetti” di Rho;
- a.s. 2020/2021, contratto annuale (dal 21.09.2020 fino 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Puecher Olivetti” di Rho;
- a.s. 2021/2022, contratto annuale (dal 08.09.2021 fino 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Inveruno” di Inveruno;
- a.s. 2022/2023, contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 12.09.2022 fino 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “A. Bernocchi” di Legnano;
4 - a.s. 2023/2024, contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 28.09.2023 fino 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Inveruno” di Inveruno. Il ricorrente riferisce di non avere mai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
2. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_5
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
5 istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_6 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
3. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena,
6 in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
4. Vista l'attuale permanenza in servizio del ricorrente con contratto a tempo determinato (dal 02.09.2024 al 30.06.2025: doc. 1 fasc. ric.), il ricorrente va considerato come inserito nel sistema scolastico.
5. Quanto all'eccepita prescrizione, va rimarcato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961).
7 Il primo atto interruttivo che risulta dagli atti è la diffida notificata via pec il 27 settembre 2022 (doc. 7 fasc. ric.). La prescrizione, quindi, copre il periodo anteriore al 27 settembre 2017. L'azione per l'adempimento in forma specifica inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Il primo contratto a termine sottoscritto dal ricorrente (a.s. 2017/18) decorre dal 29 settembre 2017. Ne segue che nessuna prescrizione è maturata per quell'a.s. né ne i successivi, essendo stata l'azione proposta entro il quinquennio dalla citata notifica.
6. Va pertanto riconosciuto il diritto di ad ottenere Parte_1 la c.d. carta docente per gli anni scolastici di precariato: 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( Controparte_1
) a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro
[...] equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
7. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, all'art. 15 (la cui rubrica indica: “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) così dispone: “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.” La norma, dunque, regola l'assegnazione della c.d. carta docenti: a) per il solo anno 2023; b) per le supplenze annuali, cioè su posti vacanti e disponibili (fino al 31 agosto), e non per le supplenze fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno) su posti non vacanti ma di fatto disponibili. Quindi, in sostanza, tale norma non ha incidenza su questa causa per l'a.s. in questione, poiché ha una supplenza solo fino al termine Parte_1 delle attività didattiche.
8 8. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro strumento equipollente), per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei Difensori antistatari
[...]
Avv.ti Lideo, Rinaldi, Ganci, Miceli e Zampieri liquidate in € 1.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 28 aprile 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 12 dicembre 2024 da difeso, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Parte_1
Francesca Lideo, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, elettivamente domiciliato in Verbania, Viale Azari, 9, presso il loro studio;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti
OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. 18 n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli
1 supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il al Controparte_1 risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 3.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
3) condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali;
4) spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL' E DEL MERITO: CP_1
1) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per gli anni scolastici trascorsi
2) accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione delle pretese relative agli anni 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 3) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
2 4) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa;
5) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 12 dicembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
. Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere un docente iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e attualmente in servizio con contratto a tempo determinato dal 02.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore “Argentia- Majorana di Gorgonzola. Il ricorrente riferiva di aver prestato servizio con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del : CP_1
- a.s. 2017/2018, contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 29.09.2017 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Superiore “Puecher Olivetti” di Rho;
- a.s. 2018/2019, contratto annuale (dal 14.09.2018 fino al 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Superiore “Giovanni Falcone- Augusto Righi” di Corsico;
- a.s. 2019/2020, contratto annuale (dal 11.09.2019 fino al 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Puecher Olivetti” di Rho;
- a.s. 2020/2021, contratto annuale (dal 21.09.2020 fino 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Puecher Olivetti” di Rho;
- a.s. 2021/2022, contratto annuale (dal 08.09.2021 fino 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Inveruno” di Inveruno;
- a.s. 2022/2023, contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 12.09.2022 fino 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “A. Bernocchi” di Legnano;
3 - a.s. 2023/2024, contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 28.09.2023 fino 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Inveruno” di Inveruno. Chiedeva l'accertamento del suo diritto ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, in subordine anche quale risarcimento del danno patito. Si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 28 aprile 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto. Parte_1
Il ricorrente, come già rilevato poco più sopra, è un insegnante precario iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e attualmente in servizio con contratto a tempo determinato dal 02.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore
“Argentia- Majorana” di Gorgonzola (docc. 1 e 1.1 fasc. ric.). Il ricorrente ha prestato servizio con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del (doc. 1.1): CP_1
- a.s. 2017/2018, contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 29.09.2017 fino al 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Superiore “Puecher Olivetti” di Rho;
- a.s. 2018/2019, contratto annuale (dal 14.09.2018 fino al 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Superiore “Giovanni Falcone- Augusto Righi” di Corsico;
- a.s. 2019/2020, contratto annuale (dal 11.09.2019 fino al 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Puecher Olivetti” di Rho;
- a.s. 2020/2021, contratto annuale (dal 21.09.2020 fino 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Puecher Olivetti” di Rho;
- a.s. 2021/2022, contratto annuale (dal 08.09.2021 fino 31 agosto) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Inveruno” di Inveruno;
- a.s. 2022/2023, contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 12.09.2022 fino 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “A. Bernocchi” di Legnano;
4 - a.s. 2023/2024, contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 28.09.2023 fino 30 giugno) ai sensi dell'art. 4, comma primo, della L. n. 124 del 1999, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Inveruno” di Inveruno. Il ricorrente riferisce di non avere mai fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
2. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_5
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
5 istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_6 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
3. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena,
6 in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
4. Vista l'attuale permanenza in servizio del ricorrente con contratto a tempo determinato (dal 02.09.2024 al 30.06.2025: doc. 1 fasc. ric.), il ricorrente va considerato come inserito nel sistema scolastico.
5. Quanto all'eccepita prescrizione, va rimarcato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961).
7 Il primo atto interruttivo che risulta dagli atti è la diffida notificata via pec il 27 settembre 2022 (doc. 7 fasc. ric.). La prescrizione, quindi, copre il periodo anteriore al 27 settembre 2017. L'azione per l'adempimento in forma specifica inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Il primo contratto a termine sottoscritto dal ricorrente (a.s. 2017/18) decorre dal 29 settembre 2017. Ne segue che nessuna prescrizione è maturata per quell'a.s. né ne i successivi, essendo stata l'azione proposta entro il quinquennio dalla citata notifica.
6. Va pertanto riconosciuto il diritto di ad ottenere Parte_1 la c.d. carta docente per gli anni scolastici di precariato: 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( Controparte_1
) a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro
[...] equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
7. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, all'art. 15 (la cui rubrica indica: “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) così dispone: “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.” La norma, dunque, regola l'assegnazione della c.d. carta docenti: a) per il solo anno 2023; b) per le supplenze annuali, cioè su posti vacanti e disponibili (fino al 31 agosto), e non per le supplenze fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno) su posti non vacanti ma di fatto disponibili. Quindi, in sostanza, tale norma non ha incidenza su questa causa per l'a.s. in questione, poiché ha una supplenza solo fino al termine Parte_1 delle attività didattiche.
8 8. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro strumento equipollente), per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei Difensori antistatari
[...]
Avv.ti Lideo, Rinaldi, Ganci, Miceli e Zampieri liquidate in € 1.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 28 aprile 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
9