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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 16/01/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 6326/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. MAZZARELLA PAOLA RICORRENTE contro nato ad [...] il [...], CP_1 con il patrocinio degli Avv.ti BERTELLI ENRICO e BERTELLI LEONESIO FRANCESCA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con ricorso del 24.5.24, ha chiesto di dichiarare che è il Parte_1 CP_1 padre del proprio figlio (nato a [...] il [...]). Persona_1
Il resistente si è costituito il 3.10.24, rimettendosi a giustizia.
Le parti sono comparse all'udienza del 3.12.24 (quando è stato ascoltato il minore), chiedendo un rinvio al fine di raggiungere un accordo, poi formalizzato nelle note per la trattazione scritta del 17.12.24.
Il P.M., cui è stata aperta la visibilità del fascicolo il 24.5.24, non ha formulato osservazioni.
2. Non sussistono dubbi in merito alla paternità del minore. I genitori e infatti, hanno Per_1 confermato che, nonostante il mancato riconoscimento, vi sono stati sempre rapporti assidui. Il minore ha inoltre espresso il proprio consenso all'azione, come prescritto dall'art. 273 co. 2 c.c.
Vi è accordo tra le parti anche sul cognome, nel senso che il ragazzo sostituirà l'attuale con quello del padre, chiamandosi d'ora in poi Persona_2
Quanto alle altre condizioni, le parti hanno congiuntamente proposto:
Pag. 1 di 2 Tribunale Ordinario di Brescia
«Disporre che corrisponda a a titolo di concorso nel mantenimento del figlio assegno mensile CP_1 Parte_1 di Euro 600,00, annualmente rivalutabile secondo i dati ISTAT.
Disporre che le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia.
Dichiarare e accertare che si obbliga ad accollarsi e ad estinguere fino a saldo il mutuo nr° 055-000- CP_1
4218908-000 contratto da con in data 22.11.2012, e tanto a fronte e quale corrispettivo Parte_1 CP_2 forfettario e onnicomprensivo di quanto anticipato da per il mantenimento pregresso del figlio comune. Parte_1
Disporre l'affidamento congiunto del figlio, con residenza prevalente presso la madre, e ampia facoltà per le parti di concordare di volta in volta modalità di visita, di permanenza, di vacanza».
Tali condizioni appaiono rispondere agli interessi della famiglia e quindi meritano di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Le spese di lite debbono essere compensate, stante l'accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva:
− dichiara che , nato a [...] il [...], è figlio di nato ad Persona_1 CP_1
Agnosine il 13.7.58;
− dispone che il figlio sostituisca il cognome materno con quello paterno, chiamandosi d'ora in poi Persona_2
− stabilisce che l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori, il mantenimento e gli arretrati siano disciplinati dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda la presente sentenza alla Cancelleria e all'Ufficiale dello Stato Civile, per gli adempimenti di loro competenza.
Brescia, 16/01/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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