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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 429/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 715/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Grezar 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 517/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210035657654000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2347/2025 depositato il 17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, con sentenza n. 517/2024, accoglieva il ricorso della società Resistente_1 s.r.l., dichiarando prescritta la pretesa recata dalla cartella di pagamento n. 29920210035657654000 relativa alla tassa automobilistica 2016.
Agenzia delle Entrate – Riscossione propone appello deducendo:
– errata applicazione del termine prescrizionale triennale previsto per la tassa automobilistica;
– operatività della sospensione dei termini per effetto dell'emergenza OV-19, ai sensi dell'art. 4 D.L.
41/2021 e dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015;
– legittimità dell'iscrizione diretta a ruolo, ai sensi della normativa regionale (L.R. Sicilia n. 16/2015 e n.
24/2016), ritenuta conforme a Costituzione da Corte Cost. n. 152/2018.
Si è costituita l'appellata eccependo:
– l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento);
– la mancanza di titolo esecutivo, per assenza di sottoscrizione del ruolo ex art. 12, comma 4, DPR 602/1973;
– la prescrizione triennale già maturata al 31.12.2019, quindi prima dell'entrata in vigore della sospensione
OV.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sulla prescrizione della tassa automobilistica. Il tributo regionale in oggetto è disciplinato da:
art. 5, commi 32 e seguenti, D.L. 953/1982,
DPR 39/1953,
DM 18 settembre 1982, che stabiliscono la prescrizione triennale decorrente dal terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.La tassa automobilistica è regolata dal D.L. 30-12-1982 n. 953 con richiamo al D.
P.R. 5-2-1953 n. 39 e al D.M. 18-9-1962. L'art. 5 comma trentadue e segg. del D.L. 30-12-1982 n. 953 stabilisce che al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito dal D.M. 18-9-1982 risultano essere proprietari presso il registro pubblico automobilistico per i veicoli in esso iscritti;
la norma prevede altresì che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli.
La legge regionale dell'11.08.2015, ha stabilito la competenza della Regione Sicilia per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovuta dai residenti intestatari di veicoli nella regione considerata.
Tuttavia contrariamente a quanto affermato nella sentenza di pruno grado per l'anno 2016 era necessariasa la notifcia dell'atto prodromico La cartella è stata notificata in data 23.05.2022, quando il termine triennale era già decorso.
ADER non ha chiamato in giudizio nè in primo grado nè in secondo grado Regione Sicilia e pertanto non risulta prodotto alcun atto:
– di accertamento;
– di notifica;
– o comunque idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c..
2. SP OV.
L'appellante invoca la sospensione OV. Tuttavia:
l'art. 68 D.L. 18/2020,
l'art. 4 D.L. 41/2021,
e l'art. 12 D.Lgs. 159/2015 operano solo per i termini non ancora scaduti alla data di inizio sospensione (8 marzo 2020).
Poiché nel caso di specie la prescrizione era già maturata al 31.12.2019, la normativa emergenziale non può riattivare né prorogare termini già consumati. Questo principio coincide con quanto affermato anche dalla medesima Corte in altre pronunce (es. n. 213/2024, prodotta dall'appellata). L'eccezione dell'appellante deve quindi essere rigettata.
3. Sulla mancata prova dell'avviso di accertamento,
L'appellante in primo grado nelle sue controdeduzioni aveva sostenuto : “ MANCATA NOTIFICA DELL'ATTO PRODROMICO – DECADENZA La notifica della cartella di pagamento ha, comunque, interrotto i termini prescrizionali. La notifica dell'avviso di accertamento, peraltro non necessaria, potrà essere provata dall'ente impositore che, però, non è stato citato in giudizio. Sempre l'Ente impositore potrà provare la legittimità dell'iscrizione a ruolo in merito al rispetto dei termini decadenziali. In subordine, solo nell'ipotesi in cui la Corte adite ritenesse non sufficiente il primo motivo di rigetto del ricorso, si chiede che la resistente venga autorizzata alla chiamata in giudizio dell'Ente Impositore ai sensi dell'art. 39 del D.lgs n. 112/99
Il LE osserva:
a) per l'anno 2016 era necessario a cura della Regione Sicilia la notifica dell'atto prodromico b) ADER aveva l'onere di convenire direttamente in giudizio Tale ente, Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs.
546/1992, la cartella di pagamento costituisce atto impugnabile nella misura in cui incorpora un titolo presupposto legittimo. In mancanza dell'atto prodromico, il ruolo è viziato originariamente.
3. Sulla sottoscrizione del ruolo (art. 12, comma 4, DPR 602/1973)
Deve altresì ritenersi l'infondatezza della contestazione mossa in ordine alla mancata sottoscrizione del ruolo, esposta già nel ricorso di primo grado, prevista al comma IV dell'art 12 DPR 602/73 come condizione dell' esecutività del ruolo stesso. Si deve rilevare che a norma dell'ar. 1 comma 5 ter lettera e) del d.l. 15 giugno 2005 n. 106 conv. nella legge 156/2005, le disposizioni contenute nel comma IV, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E.
1.600,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il
Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 715/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Grezar 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 517/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210035657654000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2347/2025 depositato il 17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, con sentenza n. 517/2024, accoglieva il ricorso della società Resistente_1 s.r.l., dichiarando prescritta la pretesa recata dalla cartella di pagamento n. 29920210035657654000 relativa alla tassa automobilistica 2016.
Agenzia delle Entrate – Riscossione propone appello deducendo:
– errata applicazione del termine prescrizionale triennale previsto per la tassa automobilistica;
– operatività della sospensione dei termini per effetto dell'emergenza OV-19, ai sensi dell'art. 4 D.L.
41/2021 e dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015;
– legittimità dell'iscrizione diretta a ruolo, ai sensi della normativa regionale (L.R. Sicilia n. 16/2015 e n.
24/2016), ritenuta conforme a Costituzione da Corte Cost. n. 152/2018.
Si è costituita l'appellata eccependo:
– l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento);
– la mancanza di titolo esecutivo, per assenza di sottoscrizione del ruolo ex art. 12, comma 4, DPR 602/1973;
– la prescrizione triennale già maturata al 31.12.2019, quindi prima dell'entrata in vigore della sospensione
OV.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sulla prescrizione della tassa automobilistica. Il tributo regionale in oggetto è disciplinato da:
art. 5, commi 32 e seguenti, D.L. 953/1982,
DPR 39/1953,
DM 18 settembre 1982, che stabiliscono la prescrizione triennale decorrente dal terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.La tassa automobilistica è regolata dal D.L. 30-12-1982 n. 953 con richiamo al D.
P.R. 5-2-1953 n. 39 e al D.M. 18-9-1962. L'art. 5 comma trentadue e segg. del D.L. 30-12-1982 n. 953 stabilisce che al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito dal D.M. 18-9-1982 risultano essere proprietari presso il registro pubblico automobilistico per i veicoli in esso iscritti;
la norma prevede altresì che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli.
La legge regionale dell'11.08.2015, ha stabilito la competenza della Regione Sicilia per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovuta dai residenti intestatari di veicoli nella regione considerata.
Tuttavia contrariamente a quanto affermato nella sentenza di pruno grado per l'anno 2016 era necessariasa la notifcia dell'atto prodromico La cartella è stata notificata in data 23.05.2022, quando il termine triennale era già decorso.
ADER non ha chiamato in giudizio nè in primo grado nè in secondo grado Regione Sicilia e pertanto non risulta prodotto alcun atto:
– di accertamento;
– di notifica;
– o comunque idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c..
2. SP OV.
L'appellante invoca la sospensione OV. Tuttavia:
l'art. 68 D.L. 18/2020,
l'art. 4 D.L. 41/2021,
e l'art. 12 D.Lgs. 159/2015 operano solo per i termini non ancora scaduti alla data di inizio sospensione (8 marzo 2020).
Poiché nel caso di specie la prescrizione era già maturata al 31.12.2019, la normativa emergenziale non può riattivare né prorogare termini già consumati. Questo principio coincide con quanto affermato anche dalla medesima Corte in altre pronunce (es. n. 213/2024, prodotta dall'appellata). L'eccezione dell'appellante deve quindi essere rigettata.
3. Sulla mancata prova dell'avviso di accertamento,
L'appellante in primo grado nelle sue controdeduzioni aveva sostenuto : “ MANCATA NOTIFICA DELL'ATTO PRODROMICO – DECADENZA La notifica della cartella di pagamento ha, comunque, interrotto i termini prescrizionali. La notifica dell'avviso di accertamento, peraltro non necessaria, potrà essere provata dall'ente impositore che, però, non è stato citato in giudizio. Sempre l'Ente impositore potrà provare la legittimità dell'iscrizione a ruolo in merito al rispetto dei termini decadenziali. In subordine, solo nell'ipotesi in cui la Corte adite ritenesse non sufficiente il primo motivo di rigetto del ricorso, si chiede che la resistente venga autorizzata alla chiamata in giudizio dell'Ente Impositore ai sensi dell'art. 39 del D.lgs n. 112/99
Il LE osserva:
a) per l'anno 2016 era necessario a cura della Regione Sicilia la notifica dell'atto prodromico b) ADER aveva l'onere di convenire direttamente in giudizio Tale ente, Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs.
546/1992, la cartella di pagamento costituisce atto impugnabile nella misura in cui incorpora un titolo presupposto legittimo. In mancanza dell'atto prodromico, il ruolo è viziato originariamente.
3. Sulla sottoscrizione del ruolo (art. 12, comma 4, DPR 602/1973)
Deve altresì ritenersi l'infondatezza della contestazione mossa in ordine alla mancata sottoscrizione del ruolo, esposta già nel ricorso di primo grado, prevista al comma IV dell'art 12 DPR 602/73 come condizione dell' esecutività del ruolo stesso. Si deve rilevare che a norma dell'ar. 1 comma 5 ter lettera e) del d.l. 15 giugno 2005 n. 106 conv. nella legge 156/2005, le disposizioni contenute nel comma IV, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E.
1.600,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il
Presidente