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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/08/2025, n. 11808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11808 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35454/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35454/2024 promossa da su ricorso del PM ex. artt. 429 e 404 e ss. cod. civ., nonché ex art. 720 bis cod. proc. civ., nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1 12/07/1964, con inabilitato
OGGETTO: revoca di inabilitazione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto il 07.09.2024 il P.M. in sede, premesso che il Tribunale Civile di Roma, in data 24/04/2006 (procedimento n. 7607/2005 reg. curatele), aveva dichiarato l'inabilitazione di Controparte_1 nominando quale sua curatrice dapprima la di lui madre e, successivamente al decesso di costei, la di lui sorella, sig.ra (la quale ha chiesto di Persona_1 essere esonerata dall'incarico), e che in data 03.07.2023 il Giudice Tutelare aveva disposto la trasmissione degli atti al PM al fine di valutare l'opportunità di sostituire la misura dell'inabilitazione con quella dell'amministrazione di sostegno, sulla scorta della certificazione medica prodotta dalla curatrice (cfr. Relazione clinica a firma del dott. del 17/05/2024, in atti) chiedeva la revoca Persona_2 dell'inabilitazione e la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno a favore del sig. Controparte_1
A fondamento della domanda, il P.M. ricorrente adduceva che la misura in essere non risultava più adeguata alle condizioni psicofisiche dell'inabilitato, il quale, secondo quanto riferito anche dalla curatrice, non era più in grado di svolgere autonomamente le comuni attività quotidiane.
Secondo quanto si legge nella relazione clinica a firma della psichiatra che ha in cura da decenni il sig. costui è affetto da “Disturbo Borderline di CP_1 Personalità”, che comporta una elevata difficoltà sia nello svolgimento dei comuni compiti della vita quotidiana di relazione, che nelle scelte di fondo relative alla tutela della propria salute psico-fisica, con totale e permanente incapacità di gestione della propria situazione economica. In particolare, tale condizione comporta per il paziente: - instabilità delle relazioni interpersonali, dell'immagine di sé e dell'umore ed una elevatissima difficoltà nel controllo degli impulsi, sin dall'adolescenza; - paura dell'abbandono; - iperidealizzazione o svalutazione degli interlocutori nella propria vita sociale;
- gioco patologico, abuso di alcool, abbuffate;
- marcata reattività dell'umore, con intensa disforia, irritabilità ed ansia, con episodi frequenti e di breve durata;
- sentimenti cronici di vuoto;
- difficoltà a controllare la rabbia, con accessi di ira;
- spunti paranoidei, accentuati da situazioni di stress.
All'udienza del 28/01/2025 dinanzi al GOP delegato, dr.ssa compariva per Per_3 essere ascoltato l'inabilitato, il quale appariva cosciente della propria condizione e della ragione della sua presenza dinanzi al Giudice, dichiarava di essere ludopatico e, per tale motivo, di aver dilapidato il proprio patrimonio, di essere seguito dal e di recarsi volentieri in comunità in quanto desideroso di uscire dal CP_2
“dramma” che lo vede coinvolto;
ha dichiarato, ancora, di essere invalido al 100% e di percepire una pensione di euro 1.950,00 al mese, comprensiva dell'assegno di accompagno e della pensione di reversibilità della propria madre.
Veniva, altresì, ascoltata la curatrice nonché germana dell'inabilitato, sig.ra
[...]
la quale rappresentava di non poter più mantenere l'incarico di Persona_1 curatrice e/o amministratore di sostegno del fratello, in ragione dei propri problemi di salute.
Il P.M. ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni già svolte.
Tanto premesso, alla luce della documentazione in atti ed in particolare della nuova certificazione medica prodotta dalla curatrice, il Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda di revoca dell'inabilitazione del sig. Controparte_1 avanzata dal P.M. in sede, stante le riscontrate ed oggettive difficoltà dell'inabilitato di provvedere autonomamente ai propri interessi.
La particolare natura del procedimento nonché l'impossibilità di configurare una soccombenza, impongono la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 35454/2024 così dispone:
1) revoca l'inabilitazione di nato a [...] il [...], Controparte_1 disposta con disposta dal Tribunale di Roma con provvedimento del 24/04/2006;
2) dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare di Roma per l'apertura della procedura volta all'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno;
3) manda la Cancelleria di comunicare all'Ufficio dello Stato Civile per le conseguenti annotazioni di legge;
4) nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 13/08/2025.
IL PRESIDENTE rel.
dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35454/2024 promossa da su ricorso del PM ex. artt. 429 e 404 e ss. cod. civ., nonché ex art. 720 bis cod. proc. civ., nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1 12/07/1964, con inabilitato
OGGETTO: revoca di inabilitazione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto il 07.09.2024 il P.M. in sede, premesso che il Tribunale Civile di Roma, in data 24/04/2006 (procedimento n. 7607/2005 reg. curatele), aveva dichiarato l'inabilitazione di Controparte_1 nominando quale sua curatrice dapprima la di lui madre e, successivamente al decesso di costei, la di lui sorella, sig.ra (la quale ha chiesto di Persona_1 essere esonerata dall'incarico), e che in data 03.07.2023 il Giudice Tutelare aveva disposto la trasmissione degli atti al PM al fine di valutare l'opportunità di sostituire la misura dell'inabilitazione con quella dell'amministrazione di sostegno, sulla scorta della certificazione medica prodotta dalla curatrice (cfr. Relazione clinica a firma del dott. del 17/05/2024, in atti) chiedeva la revoca Persona_2 dell'inabilitazione e la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno a favore del sig. Controparte_1
A fondamento della domanda, il P.M. ricorrente adduceva che la misura in essere non risultava più adeguata alle condizioni psicofisiche dell'inabilitato, il quale, secondo quanto riferito anche dalla curatrice, non era più in grado di svolgere autonomamente le comuni attività quotidiane.
Secondo quanto si legge nella relazione clinica a firma della psichiatra che ha in cura da decenni il sig. costui è affetto da “Disturbo Borderline di CP_1 Personalità”, che comporta una elevata difficoltà sia nello svolgimento dei comuni compiti della vita quotidiana di relazione, che nelle scelte di fondo relative alla tutela della propria salute psico-fisica, con totale e permanente incapacità di gestione della propria situazione economica. In particolare, tale condizione comporta per il paziente: - instabilità delle relazioni interpersonali, dell'immagine di sé e dell'umore ed una elevatissima difficoltà nel controllo degli impulsi, sin dall'adolescenza; - paura dell'abbandono; - iperidealizzazione o svalutazione degli interlocutori nella propria vita sociale;
- gioco patologico, abuso di alcool, abbuffate;
- marcata reattività dell'umore, con intensa disforia, irritabilità ed ansia, con episodi frequenti e di breve durata;
- sentimenti cronici di vuoto;
- difficoltà a controllare la rabbia, con accessi di ira;
- spunti paranoidei, accentuati da situazioni di stress.
All'udienza del 28/01/2025 dinanzi al GOP delegato, dr.ssa compariva per Per_3 essere ascoltato l'inabilitato, il quale appariva cosciente della propria condizione e della ragione della sua presenza dinanzi al Giudice, dichiarava di essere ludopatico e, per tale motivo, di aver dilapidato il proprio patrimonio, di essere seguito dal e di recarsi volentieri in comunità in quanto desideroso di uscire dal CP_2
“dramma” che lo vede coinvolto;
ha dichiarato, ancora, di essere invalido al 100% e di percepire una pensione di euro 1.950,00 al mese, comprensiva dell'assegno di accompagno e della pensione di reversibilità della propria madre.
Veniva, altresì, ascoltata la curatrice nonché germana dell'inabilitato, sig.ra
[...]
la quale rappresentava di non poter più mantenere l'incarico di Persona_1 curatrice e/o amministratore di sostegno del fratello, in ragione dei propri problemi di salute.
Il P.M. ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni già svolte.
Tanto premesso, alla luce della documentazione in atti ed in particolare della nuova certificazione medica prodotta dalla curatrice, il Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda di revoca dell'inabilitazione del sig. Controparte_1 avanzata dal P.M. in sede, stante le riscontrate ed oggettive difficoltà dell'inabilitato di provvedere autonomamente ai propri interessi.
La particolare natura del procedimento nonché l'impossibilità di configurare una soccombenza, impongono la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 35454/2024 così dispone:
1) revoca l'inabilitazione di nato a [...] il [...], Controparte_1 disposta con disposta dal Tribunale di Roma con provvedimento del 24/04/2006;
2) dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare di Roma per l'apertura della procedura volta all'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno;
3) manda la Cancelleria di comunicare all'Ufficio dello Stato Civile per le conseguenti annotazioni di legge;
4) nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 13/08/2025.
IL PRESIDENTE rel.
dott.ssa Marta Ienzi