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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/11/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa NI MUSSA Presidente
Dott.ssa EL MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Scioglimento del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 596/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], ed entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Vassalli Eandi n. 10, presso lo studio dell'avv. Annunziatina Speranza che li rappresenta e difende, giusta delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
civile del Comune di Torino al n. 525, Uff. 2, parte 1, anno 2013 alle seguenti
CONDIZIONI 1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per
le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino;
2. confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale sita in Settimo Torinese (TO),
Via Fratelli Cervi n. 18 e condotta in locazione con contratto intestato alla signora
viene assegnata alla stessa con i beni e gli arredi ivi contenuti;
Pt_2
3. I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che
riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo
conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno
dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria
amministrazione quando avrà i figli con sé.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo desidereranno,
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e comunque, in
caso di disaccordo tra i coniugi, secondo il seguente calendario:
- un week end a settimane alternate dal venerdì sera dalle ore 19.00 sino alla domenica
alle ore 20.00;
- due giorni infrasettimanalmente, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da
scuola e sino alle ore 22.00, con accompagnamento presso la casa materna;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni e precisamente un anno dal 24
dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro
il 31.05 di ogni anno.
2 5. Il signor verserà in favore della moglie, entro il 5 di ogni mese, un contributo Pt_1
al mantenimento per i figli minori in misura pari ad Euro 150,00 per ciascun figlio e
così complessivamente Euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, ricreative, sportive, spese
necessitate o concordate e in ogni caso documentate. Il contributo al mantenimento così
determinato sarà oggetto di revisione qualora mutino le condizioni economiche e/o di
vita dei coniugi e/o della prole.
In caso di disaccordo, i coniugi espressamente dichiarano di voler regolamentare la
ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie in favore della prole, per tutto quanto
non espressamente previsto, secondo le indicazioni di cui al Protocollo di Intesa tra
Magistrati e Avvocati siglato in data 15.03.2016.
6. La signora percepirà integralmente l'assegno unico. Pt_2
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio
per sé stessi e per i figli.
Il P.M., così ha concluso: “Visto, nulla si oppone”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 12.03.2024,
e hanno premesso che: Parte_1 Parte_2
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in Torino (TO), in data
14.12.2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune
atto n.525, Parte I, Ufficio 2, Anno 2013;
- dall'unione matrimoniale sono nati due figli, entrambi in Torino: il Per_1
29.05.2014 e il 19.07.2016, ancora minorenni;
Per_2
- insanabili divergenze tra i coniugi hanno reso intollerabile la prosecuzione del rapporto e il venir meno dell'affectio coniugalis.
Tanto premesso, i ricorrenti nel presente procedimento, chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari
3 presupposti, e art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 16 ottobre 2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione,
le parti insistevano nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni, il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita,
può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015
n. 55 e quindi dal DL 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 16.12.2024 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 417/2025, passata in giudicato 12.05.2025 (come da attestazione del 12.05.2025 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
4 Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli e per la regolamentazione dei rapporti economico-
patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità”
viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato tra Pt_1
e in Torino (TO), in data 14.12.2013 con atto trascritto
[...] Parte_2
nei registri dello stato civile del medesimo Comune atto n.525, Parte I, Ufficio 2,
Anno 2013,
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D.
nr. 1238/38;
2. Dispone l'assegnazione della ex dimora coniugale sita in Settimo Torinese
(TO), Via Fratelli Cervi n. 18 e condotta in locazione con contratto intestato alla signora , alla stessa con i beni e gli arredi ivi contenuti. Pt_2
3. Dispone che figli minori e sono affidati in modo Per_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
5 I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo desidereranno, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e comunque, in caso di disaccordo tra i coniugi, secondo il seguente calendario:
- un week end a settimane alternate dal venerdì sera dalle ore 19.00 sino alla domenica alle ore 20.00;
- due giorni infrasettimanalmente, indicativamente il martedì e il giovedì,
dall'uscita da scuola e sino alle ore 22.00, con accompagnamento presso la casa materna;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni e precisamente un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno.
5. Dispone che il signor verserà in favore della moglie, entro il 5 di Pt_1
ogni mese, un contributo al mantenimento per i figli minori in misura pari ad
Euro 150,00 per ciascun figlio e così complessivamente Euro 300,00 mensili,
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, ricreative, sportive, spese necessitate o concordate e in ogni caso documentate. Il contributo al mantenimento così
6 determinato sarà oggetto di revisione qualora mutino le condizioni economiche e/o di vita dei coniugi e/o della prole.
Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che in caso di disaccordo, nel regolamentare la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie in favore della prole, per tutto quanto non espressamente previsto, procederanno secondo le indicazioni di cui al Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati
siglato in data 15.03.2016.
6. Dà atto che la signora percepirà integralmente l'assegno unico. Pt_2
7. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
8. Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il 19 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
EL PI NI SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori. (art. 52 codice privacy)
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