Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2025, proposto da
EL CE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli e Fabio Ganci, ed elettivamente domiciliato in Parma, borgo A. Ronchini n. 9, presso lo studio dell’avv. Irene Lo Bue, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 6/2025 in data 16 gennaio 2025 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 il dott. TA SO, nessuno presente per il ricorrente;
Considerato che il ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 6/2025 in data 16 gennaio 2025 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile;
che, in particolare, con tale pronuncia – provvedendo sulla causa proposta dal sig. EL CE – è stato dichiarato il “… diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in parte motiva, per l’importo di € 500,00 annui …” (ovvero per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025) con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a “… mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge …”;
che l’interessato assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, egli chiede che si ordini al “… Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 6/2025 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2025, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione al ricorrente della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e con accredito sulla Carta dell’importo di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 quale contributo alla sua formazione professionale …” e che si nomini “… sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 15 settembre 2025) della Cancelleria del Tribunale di Piacenza;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 22 gennaio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ uffgabinetto@postacert.istruzione.it ’;
che, pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 6/2025 in data 16 gennaio 2025 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
che, invece, circa gli invocati interessi legali, il Collegio rileva che nulla dispone in merito la pronuncia da eseguire e che, come è noto, il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario (v., ex multis , TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 14 febbraio 2018 n. 980), neppure peraltro essendo stata proposta la specifica «azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza» ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm. – per essere stati anzi chiesti espressamente gli “interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo” –, con conseguente rigetto di simile istanza;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 6/2025 in data 16 gennaio 2025 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta del ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00) oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA SO, Presidente, Estensore
Caterina TO, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA SO |
IL SEGRETARIO