Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 16989/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16989/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Portici alla Via Cardano 30 presso Parte_1
l'avv. Alfredo Franco, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata in calce all'atto di citazione
ATTORE E
, elettivamente domiciliato in Portici alla Via Diaz 16 presso l'avv. Controparte_1
Giuseppe Filosa, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua in immobile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
ha convenuto nel presente giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo di dichiarare il convenuto responsabile delle infiltrazioni d'acqua recentemente verificatesi nell'appartamento dell'attore sito in Portici alla Via Libertà 67 pagina 1 di 6
si è costituito il convenuto, chiedendo di dichiarare incompetente per valore il Tribunale essendo invece competente il Giudice di Pace di Napoli, di dichiarare nullo il procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi prima del presente giudizio, di rigettare la domanda nel merito, o subordinatamente “prevedere la costituzione di una fideiussione bancaria o deposito cauzionale su libretto bancario/postale intestato a Controparte_1 con somme sufficienti a ristorare i danni che subirà il convenuto per la prescritta osservanza delle disposizioni del tecnico di cui all'A.T.P.”, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, sono stati escussi i testi e NE
, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'arch. Tes_2 Persona_1 ora la causa va decisa. Il convenuto ha eccepito che a decidere della presente controversia sia competente, per valore, il Giudice di Pace;
in realtà, la sola domanda di condanna del convenuto ad eseguire le opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni, è sufficiente a rendere la causa di valore indeterminabile – valore che comunque l'attore ha contenuto in euro 5200, superiore al limite della competenza (all'epoca) del Giudice di Pace. Inoltre, il convenuto ha eccepito che il procedimento di accertamento tecnico preventivo svolto prima del presente giudizio sia nullo, per un duplice motivo. Il ricorso introduttivo dell'Atp ed il decreto di fissazione di udienza furono notificati all'odierno convenuto in modalità telematica in data 28/1/2021, ossia nel termine assegnato dal giudice dell'Atp, all'indirizzo PE , ma Email_1 _1 sostiene che tale notifica sia stata nulla, poiché quella casella PE non era iscritta in nessuno dei registri pubblici indicati dall'art. 16ter L. 179/2012; effettivamente l'attore non ha provato che quella casella PE fosse iscritta in uno dei pubblici registri, e nella relata di notifica non ha attestato che la casella pec cui vennero notificati il ricorso per l'Atp e il decreto di fissazione di udienza fossa stata estratta da un pubblico registro, e ciò rende nulla la notifica. L'art. 294 cpc stabilisce che “Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.”; costituendosi nel presente giudizio di merito, _1 avrebbe dovuto per lo meno dedurre che la nullità della notificazione del ricorso introduttivo dell'Atp gli avesse impedito di avere conoscenza di quel procedimento, e chiedere che venissero rinnovate le operazioni peritali, ma non lo ha fatto;
ciò è rilevante in quanto quella casella pec era correntemente utilizzata da , il quale da essa _1 inviò messaggi all'avv. Franco, odierno difensore dell'attore, nelle date 15/1/2021, 29/1/2021 e 1/2/2021 (con la quale rispondeva ad una comunicazione del 25/1), ossia pagina 2 di 6 immediatamente prima ed immediatamente dopo aver ricevuto il messaggio contenente il ricorso per Atp ed il decreto di fissazione di udienza, per cui è irragionevole ritenere che possa non avere preso visione di quel messaggio del 28/1, successivo a quello del
25/1 (in mancanza di specifiche deduzioni della parte convenuta sul punto). Inoltre,
[...]
notificò il ricorso per Atp ed il decreto di fissazione di udienza a Pt_1 _1 anche a mezzo posta, ex art. 140 cpc;
e se è vero che l'odierno attore non ha depositato l'avviso di ricevimento dell'avviso di deposito del plico presso l'Ufficio Postale, previsto dall'art. 140 cpc, lo stesso convenuto ha depositato documentazione dalla quale risulta che l'avviso ex art 140 cpc sia stato eseguito il 9/2/2021, ossia sempre nel termine assegnato). In ogni caso, nel presente giudizio di merito è stato conferito un incarico suppletivo al CTU dell'Atp, e nel rispondere a tale quesito suppletivo il CTU ha confermato quanto accertato con la relazione svolta nell'Atp – e parte convenuta non ha mosso alcuna osservazione tecnica, né ha chiesto di rinnovare accertamenti già svolti nel corso dell'Atp.
Secondo il convenuto, inoltre, non ricorrevano i presupposti perché potesse Parte_1 chiedere un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cpc;
in realtà, chi sta subendo infiltrazioni d'acqua nel proprio immobile ha interesse a farne verificare tecnicamente cause ed effetti, al fine di precostituirsi la prova per un futuro giudizio, dovendo nel frattempo provvedere ad eliminare urgentemente le cause del fenomeno ed a ripristinare il proprio immobile – come correttamente dedotto nel ricorso introduttivo – senza dover attendere l'esito del giudizio, e nemmeno i tempi di un procedimento cautelare;
rispetto a ciò, non è rilevante che poi effettivamente l'odierno attore abbia eseguito o no degli interventi di riparazione e ripristino, prima di instaurare il presente giudizio;
in ogni caso, una volta che l'accertamento tecnico è stato espletato, esso va contestato nel merito. Nell'atto di citazione l'attore ha dedotto che fosse proprietario Controparte_1 dell'immobile sito in Portici alla Via Libertà 67 scala A piano 4° int. 13, dal quale sosteneva provenissero le infiltrazioni nel suo appartamento all'int. 12; nel corso del giudizio la difesa di parte convenuta non ha mai contestato tale dedotta qualifica, e solo alla prima udienza di precisazione delle conclusioni del 23/1/2024 , Controparte_1 presentatosi personalmente in udienza, ha asserito di non essere proprietario dell'appartamento int. 12 dal quale proverrebbero le infiltrazioni;
la deduzione svolta dalla parte personalmente, però, non può essere presa in considerazione, e così deve ritenersi che, non essendo stata la titolarità passiva ritualmente contestata nel corso del giudizio, essa è pacifica e l'attore non era tenuta a provarla. In ogni caso, qualora si ritenesse che la contestazione della titolarità passiva sia stata ritualmente effettuata dal convenuto, allora si dovrebbe riconoscere il diritto dell'attore di provare tale qualità: e quindi ammissibile la produzione della visura presso la Conservatoria dei RR.II., dalla quale risulta che prima che iniziasse il presente giudizio alienò la Controparte_1 nuda proprietà dell'appartamento in questione, riservandosene l'usufrutto; ora, come afferma Cass. 20429/2022, l'usufruttuario che abbia la materiale disponibilità del bene (come certamente che abita nell'appartamento di cui è Controparte_1
pagina 3 di 6 usufruttuario) risponde dei danni provocati a terzi dall'insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso (nel caso esaminato da Cass. 20429/2022 si tratta proprio di infiltrazioni); quindi, convenuto in giudizio quale custode del bene che provocherebbe il danno, è effettivamente custode di tale bene, anche se non quale proprietario _1 bensì quale usufruttuario. Nel merito, i due testi escussi in questa sede sono stati , la cui zia NE abitava l'appartamento dell'attore, e , all'epoca amministratore del Tes_2 fabbricato in cui si trovano i due appartamenti coinvolti nei fatti di causa – i quali entrambi hanno confermato il verificarsi delle infiltrazioni. Il CTU dell'Atp e di questo giudizio di merito ha accertato che le infiltrazioni nell'immobile dell'attore, sono state causate da un gocciolamento d'acqua costante ed a bassa intensità nella parete che divide l'immobile da quello , proveniente da una tubazione idrica Parte_1 _1 proveniente da un contatore a servizio dell'immobile , ed a tale accertamento _1 il convenuto ha opposto costituendosi che invece la causa delle infiltrazioni lamentate dall'attore consisterebbe in perdite da una tubazione condominiale – ma non ha fornito documentazione tecnica che supporti tale argomentazione, essendosi limitato a produrre la sentenza 371/2003 di questo Tribunale, sezione distaccata di Portici, con la quale venne rigettata una domanda di risarcimento per infiltrazioni nel medesimo appartamento per cui oggi è causa proposta nei confronti di da Controparte_1 [...]
, padre dell'odierno attore, perché l'umidità all'epoca lamentata fu Testimone_3 attribuita a fenomeni di condensa;
a parte il fatto che non è provato che tale sentenza sia passata in giudicato, non è assolutamente possibile sulla base di tale sola sentenza stabilire se le infiltrazioni all'epoca lamentate dal padre dell'attore fossero le stesse di cui si discute oggi;
tra l'altro, la sentenza non menziona la tubazione condominiale di cui parla parte convenuta, che non ne dimostra l'esistenza. Nella relazione svolta nel presente giudizio di merito, il CTU ha accertato che nell'immobile dell'attore vi sono ancora “macchie d'umidità con distacco e sfarinatura della tinteggiatura, come ravvisati nei sopralluoghi del 2021, confermando, quindi, che le cause che hanno originato le lamentate macchie d'umidità sono a tutt' oggi presenti”; come già detto, in questo modo il CTU ha fatto proprio anche in questa sede l'accertamento svolto nell'Atp, e parte convenuta non ha svolto alcuna osservazione tecnica. Il nuovo accertamento del CTU non contrasta colla circostanza dedotta dalla parte attrice nei capitoli di prova testimoniale e confermata dal teste , secondo cui Tes_2
“ a partire dal mese di aprile 2021 la parete è andata via via asciugandosi, permanendo le lesioni alla pittura ed all'intonaco e le muffe”: la parete si è asciugata, ma restano macchie di umidità, e danni a pittura ed intonaco. Pertanto, non essendovi motivi per discostarsi dall'accertamento del CTU dell'ATP e di questo giudizio di merito, il convenuto va condannato ad eseguire le opere indicate dal predetto CTU al punto 3 della risposta ai quesiti nella prima relazione, nonché a risarcire i danni subiti dall'immobile dell'attore, che si liquidano nella misura indicata dal CTU di euro 740.72 + Iva;
oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 1/11/2020 alla pronuncia (secondo quanto riferito dai testi, le infiltrazioni si sono verificate nel pagina 4 di 6 settembre/ottobre 2020); oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 1/11/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da mancato rinnovo del contratto di locazione in corso all'epoca dei fatti tra l'attore e la conduttrice Parte_2
i testi hanno riferito che “in considerazione dello stato dell'immobile e
[...] precisamente dell'ambiente destinato a camera da letto, la conduttrice ha rilasciato l'appartamento alla stessa concesso in locazione”; ma a quanto risulta documentalmente l'originario contratto di locazione scadeva il 31/3/2019 ed era prorogabile tacitamente 2 anni, dopodiché ciascuna delle parti avrebbe avuto diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni spedendo raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza per comunicare la propria intenzione;
le parti risolsero il contratto il 23/4/2021, ossia alla scadenza del rinnovo tacito, e non risultando che sia mai stata attivata la procedura per il rinnovo a nuove condizioni;
la conduttrice dunque ha rilasciato l'immobile perché era scaduto il contratto tacitamente prorogato, e le scarne deposizioni testimoniali non sono idonee a ritenere che in realtà fosse intenzione della conduttrice rinnovare il contratto (se non ci fossero state le infiltrazioni), non essendo stata prodotta la raccomandata prescritta dal contratto.
La domanda va accolta nei termini sopra esposti;
le spese dell'Atp e del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 16989/2021 RGAC tra:
[...]
, attrice;
, convenuto;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Condanna il convenuto ad eseguire le opere indicate dal CTU dell'Accertamento tecnico preventivo al punto 3 della risposta ai quesiti;
2) Condanna il convenuto a pagare all'attore a titolo di risarcimento la somma di € 740.72 + Iva;
oltre, sull'intera somma comprensiva di Iva, rivalutazione secondo indici Istat dal 1/11/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 1/11/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna il convenuto a rimborsare all'attore la somma di € 1.757,04 pagata al CTU dell'Atp;
4) Condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese dell'accertamento tecnico preventivo, che liquida in € 165,62 per esborsi, € 416 per compenso al CTP ed 846 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
pagina 5 di 6 5) Condanna il convenuto a rimborsare all'attore quanto dovuto al CTU per il presente giudizio di merito, liquidato in € 991,73 oltre Iva e Cp;
6) Condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in
€ 161,85 per esborsi ed € 2552 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 28/4/2025 Il giudice unico
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