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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 23.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 11904/2024 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], e residente in [...], codice Parte_1 fiscale elettivamente domiciliato in Catania, Via Ughetti n. 26, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Carmelo Marzà che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' (cod. fisc. – partita iva Controparte_1 P.IVA_1
), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_2
p.t. elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale – presso l'avv. Livia Gaezza, che lo CP_1 rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM) Persona_1
Con ricorso depositato il 13.11.2024 il sig. esponeva di aver ricevuto in data Parte_1 CP_ 15.2.2024 comunicazione da parte dell' con cui l'Ente gli contestava l'indebita percezione della somma di € 15.166,55 per il periodo 1.1.21-31.1.24 sulla prestazione n. 044- CP_ 210007178795 cat. INV. di cui è titolare sin dal febbraio 2014; di aver proposto in data
21.5.2024 ricorso amministrativo, rigettato con delibera n. 2415977 del 17.7.24.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva l'asserita illegittimità del provvedimento redibitorio, sull'assunto che nel caso in esame trattandosi di indebito afferente prestazione di invalidità civile alla fattispecie in esame sarebbe applicabile, ai fini dell'accertamento della legittimità o meno dello stesso, il regime dell'indebito assistenziale, che presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. e ciò a causa dell'affidamento dell'assicurato e delle finalità cui le prestazioni assistenziali stesse sono dirette, e cioè a soddisfare i bisogni primari dei beneficiari;
affermava altresì che alcun obbligo di restituzione a carico dell'accipiens si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui detti redditi CP_ sarebbero conoscibili dall e deduceva l'irripetibilità dell'indebito, poiché la ripetizione sarebbe consentita solo a partire dal provvedimento che accerta l'indebito. Nel caso in esame, infatti, essendo il ricorrente titolare solo di trattamenti pensionistici CP_ erogati dall'ente previdenziale, la richiesta redibitoria dell' sarebbe a suo dire illegittima, ed infondata nel merito, essendo addebitabile unicamente all' che Controparte_3 nonostante i trattamenti previdenziali liquidati ha continuato a corrispondere la prestazione assistenziale invalidità civile divenuta, nelle more, incompatibile per motivi reddituali.
Tanto premesso il ricorrente concludeva chiedendo al Giudice adito di voler:“1. Dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'illegittimità della comunicazione del 15.2.2024 portante indebito per complessivi € 15.166,55 e per l'effetto che nulla deve parte ricorrente, per la CP_ superiore causale, all' 2. Condannare controparte al rimborso delle somme che, per la superiore causale, dovessero nelle more essere trattenute sulle prestazioni in godimento del ricorrente erogate dall' .
3. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da CP_1 distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi ex ar.t 93 c.p.c..”
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva l' per ivi rilevare l'assoluta infondatezza del ricorso che in quanto tale, va rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 23.06.2025 per discussione e decisione con termine per note conclusive, sostituita dal deposito di note ex art
127 ter c.p.c.; depositate dalle parti le note nel rispetto della normativa, il giudice ha deciso la causa con sentenza.
L'indebito oggetto di causa riguarda la prestazione di invalidità civile di cui è titolare parte ricorrente cat. INVCIV n. 044-210007178795, che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 118/1971,
è stata trasformata in assegno sociale al compimento del requisito di età per conseguire l'assegno sociale, derivante da una ricostituzione reddituale effettuata su Domanda dello stesso ricorrente del 13/02/2024 (in all.), a seguito sospensione ex art. 35 comma 10 bis d.l.
207/2008.
CP_ Dalle ampie difese spiegate dall' risulta che in tale occasione venivano dichiarati i redditi dal 2020 al 2024; più specificamente, dalla consultazione delle Campagne RED risulta presentato il Modello red relativo al 2020 in data 24.03.2023 in allegato;
per il 2022 il
20.02.2024, mentre i redditi del 2021 sono stati dichiarati con la suddetta ricostituzione del
13/02/2024. Dal ricalcolo della prestazione, sulla base dei redditi dichiarati e dei redditi da pensione, è derivato, fino al 31 marzo 2024, un debito di euro 15.166,55, per superamento dei limiti reddituali.
Non rileva nel caso di specie l'orientamento di legittimità relativo agli indebiti in subiecta materia, richiamato da parte ricorrente, secondo cui in assenza di dolo dell'accipiens e di legittimo affidamento da parte di quest'ultimo è esclusa la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore e soltanto dalla data della comunicazione del provvedimento, posto CP_ che il pagamento in eccesso operato dall' non è in alcun modo ricollegabile ad un errore dell'Istituto, in considerazione della specifica normativa che regola la materia all'esame.
Del tutto infondata è infatti l'affermazione di parte ricorrente secondo cui “… il ricorrente negli anni in oggetto ( 2021/22/23/24) ha percepito pensione di vecchiaia che di per se già non
Pag. 2 di 5 avrebbe consentito l'erogazione dell'assegno sociale per evidente superamento dei limiti reddituali...”; tale affermazione appare del tutto pretestuosa, dal momento che il superamento dei limiti reddituali non può che essere vagliato a consuntivo annuale, anche perché tale superamento potrebbe non verificarsi, per le vicende che, medio tempore, possono occorrere nel corso dell'annualità di riferimento (per es. il venir meno della pensione contributiva) e non in corso di erogazione della prestazione.
Inoltre, nel caso in esame, diversamente da quanto asserito in ricorso e nei successivi atti, alcuna indagine va effettuata in ordine all'atteggiamento psicologico del ricorrente, giacché la rideterminazione della prestazione è diretta conseguenza delle specifiche disposizioni previste per il recupero delle prestazioni a seguito della verifica dei requisiti reddituali previsti dall'art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, e dell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009, che specificano le modalità di verifica delle suddette condizioni reddituali, che non può che essere effettuata, non appena noti i redditi, dunque, ovviamente a consuntivo. Invero, in considerazione della normativa sopra citata, la liquidazione del trattamento assistenziale a suo tempo è stata effettuata sulla scorta dei dati reddituali presenti a quel momento, e considerato che la verifica non può che essere effettuata “a posteriori”, e la tempestività del recupero va vagliata con specifico riferimento a quanto previsto, dalla suddetta normativa. Nel caso in esame, non si è in presenza né di un formale, definitivo provvedimento, dal momento che, come già detto, trattasi di prestazione che per legge, soggiace a limiti reddituali, ed è soggetta periodicamente a variazioni, né di errore imputabile all'Ente erogatore, come ritenuto da Cass. n. 10634/2003. Invece, la norma che riguarda la fattispecie in esame ai fini della ripetibilità dell'indebito in questione sono le disposizioni sopra citate a tenore delle quali non rileva l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle da-te in cui la comunicazione dell'assicurato è avvenuta e la tempestività della richiesta dell'Istituto rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in motivazione;
Cass. nn.
15039 e 2802 del 2019). Ancora, la Corte di Cassazione (Cass. n.1228/2011; Cass. 2012, n. 953
e, più di recente, Cass. 26 luglio 2017, n. 18551), nel delineare il meccanismo di operatività proprio della fattispecie normativa dell'art. 13, c.2, l.n. 412/1991, ha precisato che essa non richiede l'accertamento del dolo dell'accipiens. Nella speculare materia dell'assegno sociale, prestazione, anch'essa, collegata ai redditi ed ai relativi obblighi di comunicazione, da ultimo la
Suprema Corte, nella pronuncia n. 3522/2024 ha avuto modo di affermare: “Il peculiare meccanismo di liquidazione dell'assegno sociale, scandito in una fase di erogazione provvisoria sulla base della dichiarazione reddituale prognostica rilasciata dal richiedente e in una successiva fase di conguaglio all'esito della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, esclude che possa esservi un affidamento meritevole di tutela circa l'irripetibilità della prestazione concessa, finchè il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi e legittima, pertanto, l'azione di ripetizione attivata dall' .” CP_1
Pertanto, la circostanza dell'eventuale avvenuta comunicazione da parte del pensionato dei fatti incidenti sulla misura e sul diritto a pensione, in ogni caso rimane del tutto irrilevante ai fini della ripetibilità dell'indebito, ove il recupero, come nel caso in esame, sia posto in essere, come nel caso di specie, tempestivamente.
Pag. 3 di 5 In ordine alla tempestività del recupero va altresì richiamato quanto disposto dall'art. 2, d.l. n.
145/2023, conv. in l. n. 191/2023, che testualmente dispone:“1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, converti-to, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 di-cembre 2024.” Peraltro, nel caso in esame non si è in presenza né di alcun provvedimento definitivo di liquidazione, giacché, come visto, trattasi di una verifica che si CP_ effettua soltanto allorquando l' viene a conoscenza dei dati reddituali “a consuntivo”, né, in conseguenza, di alcun errore imputabile all' . Tra l'altro, come evidenziato, CP_1
l'erogazione della prestazione di che trattasi, è, per sua natura provvisoria, poiché soggetta a modificazioni nell'an e nel quantum, non appena noti i dati reddituali.
Diversamente opinando, ed a voler ritenere che l'indebito non sarebbe recuperabile per la presunta buona fede del percettore, si perverrebbe all'aberrante conseguenza di legittimare l'erogazione di prestazioni indebite i cui redditi sono noti a consuntivo, e, di conseguenza, necessariamente dopo l'erogazione della prestazione, così vanificandosi e rendendosi nei fatti inoperativo il disposto di cui all'art. 13, l. n. 412/1991 e 35 comma 10 bis d.l. n. 207/2008.
In questo stesso senso orientamento di questo stesso Tribunale è stato seguito con sent n.
4715/2024 emessa in analoga fattispecie di superamento dei limiti reddituali, mentre, per converso, risulta incongrua la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente in quanto relativa a contenziosi ove non è stato affatto esaminata la disciplina regolante la tempistica del recupero dell'indebito, mentre, come detto, la ripetibilità, ove la suddetta tempistica sia rispettata, non soggiace ad alcuna verifica circa l'atteggiamento psicologico del percipiente;
diversamente opinando, poiché la verifica del superamento dei redditi non può che essere effettuata a posteriori, l'indebito non sarebbe mai ripetibile.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Ritiene, tuttavia, il decidente che avuto riguardo alla complessità e alla novità delle questioni trattate, ricorrono i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.sa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 11904/2024 R.G. disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 23.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Alesia Trovato
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 23.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 11904/2024 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], e residente in [...], codice Parte_1 fiscale elettivamente domiciliato in Catania, Via Ughetti n. 26, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Carmelo Marzà che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' (cod. fisc. – partita iva Controparte_1 P.IVA_1
), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_2
p.t. elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale – presso l'avv. Livia Gaezza, che lo CP_1 rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM) Persona_1
Con ricorso depositato il 13.11.2024 il sig. esponeva di aver ricevuto in data Parte_1 CP_ 15.2.2024 comunicazione da parte dell' con cui l'Ente gli contestava l'indebita percezione della somma di € 15.166,55 per il periodo 1.1.21-31.1.24 sulla prestazione n. 044- CP_ 210007178795 cat. INV. di cui è titolare sin dal febbraio 2014; di aver proposto in data
21.5.2024 ricorso amministrativo, rigettato con delibera n. 2415977 del 17.7.24.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva l'asserita illegittimità del provvedimento redibitorio, sull'assunto che nel caso in esame trattandosi di indebito afferente prestazione di invalidità civile alla fattispecie in esame sarebbe applicabile, ai fini dell'accertamento della legittimità o meno dello stesso, il regime dell'indebito assistenziale, che presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. e ciò a causa dell'affidamento dell'assicurato e delle finalità cui le prestazioni assistenziali stesse sono dirette, e cioè a soddisfare i bisogni primari dei beneficiari;
affermava altresì che alcun obbligo di restituzione a carico dell'accipiens si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui detti redditi CP_ sarebbero conoscibili dall e deduceva l'irripetibilità dell'indebito, poiché la ripetizione sarebbe consentita solo a partire dal provvedimento che accerta l'indebito. Nel caso in esame, infatti, essendo il ricorrente titolare solo di trattamenti pensionistici CP_ erogati dall'ente previdenziale, la richiesta redibitoria dell' sarebbe a suo dire illegittima, ed infondata nel merito, essendo addebitabile unicamente all' che Controparte_3 nonostante i trattamenti previdenziali liquidati ha continuato a corrispondere la prestazione assistenziale invalidità civile divenuta, nelle more, incompatibile per motivi reddituali.
Tanto premesso il ricorrente concludeva chiedendo al Giudice adito di voler:“1. Dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'illegittimità della comunicazione del 15.2.2024 portante indebito per complessivi € 15.166,55 e per l'effetto che nulla deve parte ricorrente, per la CP_ superiore causale, all' 2. Condannare controparte al rimborso delle somme che, per la superiore causale, dovessero nelle more essere trattenute sulle prestazioni in godimento del ricorrente erogate dall' .
3. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da CP_1 distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi ex ar.t 93 c.p.c..”
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva l' per ivi rilevare l'assoluta infondatezza del ricorso che in quanto tale, va rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 23.06.2025 per discussione e decisione con termine per note conclusive, sostituita dal deposito di note ex art
127 ter c.p.c.; depositate dalle parti le note nel rispetto della normativa, il giudice ha deciso la causa con sentenza.
L'indebito oggetto di causa riguarda la prestazione di invalidità civile di cui è titolare parte ricorrente cat. INVCIV n. 044-210007178795, che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 118/1971,
è stata trasformata in assegno sociale al compimento del requisito di età per conseguire l'assegno sociale, derivante da una ricostituzione reddituale effettuata su Domanda dello stesso ricorrente del 13/02/2024 (in all.), a seguito sospensione ex art. 35 comma 10 bis d.l.
207/2008.
CP_ Dalle ampie difese spiegate dall' risulta che in tale occasione venivano dichiarati i redditi dal 2020 al 2024; più specificamente, dalla consultazione delle Campagne RED risulta presentato il Modello red relativo al 2020 in data 24.03.2023 in allegato;
per il 2022 il
20.02.2024, mentre i redditi del 2021 sono stati dichiarati con la suddetta ricostituzione del
13/02/2024. Dal ricalcolo della prestazione, sulla base dei redditi dichiarati e dei redditi da pensione, è derivato, fino al 31 marzo 2024, un debito di euro 15.166,55, per superamento dei limiti reddituali.
Non rileva nel caso di specie l'orientamento di legittimità relativo agli indebiti in subiecta materia, richiamato da parte ricorrente, secondo cui in assenza di dolo dell'accipiens e di legittimo affidamento da parte di quest'ultimo è esclusa la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore e soltanto dalla data della comunicazione del provvedimento, posto CP_ che il pagamento in eccesso operato dall' non è in alcun modo ricollegabile ad un errore dell'Istituto, in considerazione della specifica normativa che regola la materia all'esame.
Del tutto infondata è infatti l'affermazione di parte ricorrente secondo cui “… il ricorrente negli anni in oggetto ( 2021/22/23/24) ha percepito pensione di vecchiaia che di per se già non
Pag. 2 di 5 avrebbe consentito l'erogazione dell'assegno sociale per evidente superamento dei limiti reddituali...”; tale affermazione appare del tutto pretestuosa, dal momento che il superamento dei limiti reddituali non può che essere vagliato a consuntivo annuale, anche perché tale superamento potrebbe non verificarsi, per le vicende che, medio tempore, possono occorrere nel corso dell'annualità di riferimento (per es. il venir meno della pensione contributiva) e non in corso di erogazione della prestazione.
Inoltre, nel caso in esame, diversamente da quanto asserito in ricorso e nei successivi atti, alcuna indagine va effettuata in ordine all'atteggiamento psicologico del ricorrente, giacché la rideterminazione della prestazione è diretta conseguenza delle specifiche disposizioni previste per il recupero delle prestazioni a seguito della verifica dei requisiti reddituali previsti dall'art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, e dell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009, che specificano le modalità di verifica delle suddette condizioni reddituali, che non può che essere effettuata, non appena noti i redditi, dunque, ovviamente a consuntivo. Invero, in considerazione della normativa sopra citata, la liquidazione del trattamento assistenziale a suo tempo è stata effettuata sulla scorta dei dati reddituali presenti a quel momento, e considerato che la verifica non può che essere effettuata “a posteriori”, e la tempestività del recupero va vagliata con specifico riferimento a quanto previsto, dalla suddetta normativa. Nel caso in esame, non si è in presenza né di un formale, definitivo provvedimento, dal momento che, come già detto, trattasi di prestazione che per legge, soggiace a limiti reddituali, ed è soggetta periodicamente a variazioni, né di errore imputabile all'Ente erogatore, come ritenuto da Cass. n. 10634/2003. Invece, la norma che riguarda la fattispecie in esame ai fini della ripetibilità dell'indebito in questione sono le disposizioni sopra citate a tenore delle quali non rileva l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle da-te in cui la comunicazione dell'assicurato è avvenuta e la tempestività della richiesta dell'Istituto rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in motivazione;
Cass. nn.
15039 e 2802 del 2019). Ancora, la Corte di Cassazione (Cass. n.1228/2011; Cass. 2012, n. 953
e, più di recente, Cass. 26 luglio 2017, n. 18551), nel delineare il meccanismo di operatività proprio della fattispecie normativa dell'art. 13, c.2, l.n. 412/1991, ha precisato che essa non richiede l'accertamento del dolo dell'accipiens. Nella speculare materia dell'assegno sociale, prestazione, anch'essa, collegata ai redditi ed ai relativi obblighi di comunicazione, da ultimo la
Suprema Corte, nella pronuncia n. 3522/2024 ha avuto modo di affermare: “Il peculiare meccanismo di liquidazione dell'assegno sociale, scandito in una fase di erogazione provvisoria sulla base della dichiarazione reddituale prognostica rilasciata dal richiedente e in una successiva fase di conguaglio all'esito della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, esclude che possa esservi un affidamento meritevole di tutela circa l'irripetibilità della prestazione concessa, finchè il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi e legittima, pertanto, l'azione di ripetizione attivata dall' .” CP_1
Pertanto, la circostanza dell'eventuale avvenuta comunicazione da parte del pensionato dei fatti incidenti sulla misura e sul diritto a pensione, in ogni caso rimane del tutto irrilevante ai fini della ripetibilità dell'indebito, ove il recupero, come nel caso in esame, sia posto in essere, come nel caso di specie, tempestivamente.
Pag. 3 di 5 In ordine alla tempestività del recupero va altresì richiamato quanto disposto dall'art. 2, d.l. n.
145/2023, conv. in l. n. 191/2023, che testualmente dispone:“1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, converti-to, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 di-cembre 2024.” Peraltro, nel caso in esame non si è in presenza né di alcun provvedimento definitivo di liquidazione, giacché, come visto, trattasi di una verifica che si CP_ effettua soltanto allorquando l' viene a conoscenza dei dati reddituali “a consuntivo”, né, in conseguenza, di alcun errore imputabile all' . Tra l'altro, come evidenziato, CP_1
l'erogazione della prestazione di che trattasi, è, per sua natura provvisoria, poiché soggetta a modificazioni nell'an e nel quantum, non appena noti i dati reddituali.
Diversamente opinando, ed a voler ritenere che l'indebito non sarebbe recuperabile per la presunta buona fede del percettore, si perverrebbe all'aberrante conseguenza di legittimare l'erogazione di prestazioni indebite i cui redditi sono noti a consuntivo, e, di conseguenza, necessariamente dopo l'erogazione della prestazione, così vanificandosi e rendendosi nei fatti inoperativo il disposto di cui all'art. 13, l. n. 412/1991 e 35 comma 10 bis d.l. n. 207/2008.
In questo stesso senso orientamento di questo stesso Tribunale è stato seguito con sent n.
4715/2024 emessa in analoga fattispecie di superamento dei limiti reddituali, mentre, per converso, risulta incongrua la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente in quanto relativa a contenziosi ove non è stato affatto esaminata la disciplina regolante la tempistica del recupero dell'indebito, mentre, come detto, la ripetibilità, ove la suddetta tempistica sia rispettata, non soggiace ad alcuna verifica circa l'atteggiamento psicologico del percipiente;
diversamente opinando, poiché la verifica del superamento dei redditi non può che essere effettuata a posteriori, l'indebito non sarebbe mai ripetibile.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Ritiene, tuttavia, il decidente che avuto riguardo alla complessità e alla novità delle questioni trattate, ricorrono i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.sa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 11904/2024 R.G. disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 23.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Alesia Trovato
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