Articolo 7 della Legge 28 dicembre 1989, n. 425
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 gennaio 1990
Art. 7. 1. Le misure dell'assegno di confine, indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, contengono le variazioni del costo della vita rilevato a tutto il 31 dicembre 1987.
2. Le variazioni dell'assegno di confine attribuite con decorrenza 1› gennaio 1988, ai sensi dell' articolo 2 della legge 20 dicembre 1977, n. 966 , vanno recuperate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le variazioni del costo della vita relative all'anno 1988 sono considerate, ai fini della maggiorazione dell'assegno di confine, alla fine del biennio 1989-1990 ed attribuite con decorrenza 1› gennaio 1991, in applicazione dell'articolo 2.
Nota all'art. 7:
Il testo dell' art. 2 della legge n. 966/1977 (per il titolo si veda la nota all'art. 3) e' il seguente:
"Art. 2. - L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e puo' essere maggiorato o ridotto, all'inizio di ciascun anno, con decreto del Ministro per il tesoro in relazione alle variazioni del costo della vita del Paese sede di servizio che abbiano determinato uno scarto non inferiore al 10 per cento.
Le variazioni di cui sopra, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascun Paese, al parametro 277, quale risulta dalle tabelle A e B.
Le variazioni del costo della vita inferiori, nell'anno, al 10 per cento si cumulano con quelle relative agli anni successivi".
Entrata in vigore il 28 gennaio 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente