Sentenza 4 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 04/03/2022, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2022
N. 00371/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01544/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Leverano, via della Libertà n. 28;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso, Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.a. e 22 ss. l. 241/1990,
del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
per la conseguente condanna, ai sensi della norma stessa, del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. G. Zecca per la parte ricorrente e avv. R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso e R. Tedone, per l’INPS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che:
a) con la proposizione dell’odierno ricorso, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’INPS, sede di Campi Salentina, all’esibizione “ del provvedimento motivato di rigetto della domanda di disoccupazione agricola numero di protocollo -OMISSIS- ” (cfr. ricorso, p. 1), conformemente all’istanza in tal senso presentata in data 12.10.2021;
b) costituitasi in giudizio, l’INPS ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità, irricevibilità e improcedibilità del ricorso; nel merito, ne ha chiesto il rigetto, in considerazione del fatto che: “ non è stato ancora emesso alcun provvedimento in ordine alla domanda di disoccupazione agricola presentata da controparte per l’anno 2020, essendo in corso l’istruttoria per accertamenti ispettivi ” (cfr. memoria di costituzione, p. 3);
- rilevato che all’odierna udienza il difensore di parte ricorrente, preso atto della suddetta dichiarazione di parte resistente – non contestata nel merito – ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
- ritenuto che, non essendo la pretesa del ricorrente stata soddisfatta, non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; nondimeno, avuto riguardo alla suddetta dichiarazione di parte ricorrente, da valutarsi in termini di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, possa essere dichiarata l’improcedibilità del giudizio;
- ritenuto che la natura del giudizio e la qualità delle parti giustifichino la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO