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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio, così composto:
Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1708 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 7.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi, anche Parte_3 C.F._3 disgiuntamente tra loro, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore
Providenti e Marco Coluzzi entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati al domicilio digitale presso gli indirizzi PEC dei suddetti avvocati e domicilio fisico presso lo rtudio dei suddetti avvocati in Roma, Via di S. Valentino, n. 21. ricorrenti
E
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Roma, alla via G.B. Martini n. 3, in persona del P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Prof. con la CP_2
rappresentanza e la difesa in giudizio, anche disgiunte, dagli avv.ti Gianfranco Randisi
e Stefania Lopatriello della Consulenza Legale interna, elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, via G.B. Martini, n. 3 resistente avente ad OGGETTO: opposizione avverso la delibera CO n. 23010 del
14.02.2022, notificata il 22.02.2024
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per le parti ricorrenti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le opportune statuizioni e disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare e di merito:
- annullare la Delibera di irrogazione della sanzione pecuniaria;
in via subordinata:
- sollevare innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 193 TUF, comma 3, lett. a) per violazione dell'art. 3 della
Costituzione;
- rideterminare la quantificazione della Delibera di irrogazione della sanzione pecuniaria, applicando il minimo edittale di legge;
in via istruttoria, occorrendo:
- disporre l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei verbali delle riunioni della
Commissione nel corso delle quali è stata discussa e adottata la Delibera, nonché di ogni atto e/o documento relativo, strumentale e/o conseguente.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. per la resistente
“si conclude perché codesta ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza, voglia respingere il ricorso in opposizione per l'assoluta infondatezza delle motivazioni ivi addotte.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni, produzioni documentali ed istanze, anche istruttorie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.03.2024, gli intestati ricorrenti hanno proposto opposizione avverso la delibera indicata in epigrafe con la quale l'Autorità CP_1
aveva loro inflitto, quali componenti effettivi del Collegio Sindacale di LA S.p.A., la sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000,00 per la violazione dell'art. 149, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.
L'illecito riguardava l'omessa comunicazione alla di irregolarità di CP_1
gestione della tesoreria della Società, relative alla esecuzione di indebiti pagamenti, resi possibili da operazioni non conformi alle procedure, nonché delle significative carenze nel sistema di controllo interno della medesima società che avevano reso possibili tali indebiti flussi di denaro.
Nella prospettiva della Autorità, detta comunicazione sarebbe stata doverosa ai sensi dell'art. 149, comma 3, del TUF, secondo cui il Collegio sindacale “comunica senza indugio alla le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e CP_1
trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione”.
In particolare, era emerso che dal 22 ottobre al 27 dicembre 2021, la LA
S.p.A. aveva effettuato, tramite altrettanti bonifici, n. 11 pagamenti a favore della controllante indiretta per un controvalore complessivo di € Controparte_3
1.501.445,57, senza alcun contratto sottostante e, in via generale, senza causale e in assenza dell'applicazione dei presidi dettati dalla disciplina in materia di operazioni con parti correlate (dettata dall'art. 2391-bis c.c. e dal Regolamento Consob in materia di
Operazioni con Parti Correlate, di seguito “Regolamento OP”, adottato con delibera n.
17221/2010).
Successivamente, la stessa società aveva emesso a favore della LA spa un assegno bancario dell'importo di 1.501 migliaia di euro, a titolo di restituzione delle somme corrisposte da quest'ultima a mezzo degli 11 bonifici citati;
assegno mai portato all'incasso, poiché successivamente ceduto da LA alla controllante indiretta CP_4
nell'ambito di una ulteriore complessa operazione tra società collegate.
[...]
Inoltre, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 3 gennaio 2022, i
Sindaci avevano appreso che, sulla base di quanto risultava dal documento recante
“Rapporti crediti-debiti verso al 31.12.2021”, LA vantava nei _3 confronti di , alla data del 31.12.2021, “un credito pari a 1.891 migliaia di _3 euro”, di cui 1.750 migliaia di euro si riferiva a fatture emesse da in favore _3
di un cliente del settore assicurativo ( , ma relative a Controparte_5 corrispettivi di competenza di LA per i servizi resi da quest'ultima alla data del 31 dicembre 2021 ed afferenti ad un rapporto contrattuale trasferito alla Società a seguito dell'acquisizione da parte della stessa di un ramo d'azienda di titolarità della _3
; trasferimento efficace dal 1° luglio 2021 (in altri documenti acquisiti in sede
[...] istruttoria, è emerso che l'importo delle suddette fatture emesse a da CP_5 _3
, in luogo di LA, ammontava a euro 2.440.058,2).
[...] Infine, il 15 febbraio 2022, gli stessi opponenti erano venuti a conoscenza che nel mese di febbraio 2022 la Società aveva effettuato a un ulteriore Controparte_3 bonifico dell'importo di 380.000 euro, senza alcuna specifica causale.
Tutti i pagamenti erano stati effettuati, per conto della LA, da Controparte_4
cui era stato affidato, in outsourcing, il servizio di tesoreria.
I crediti che LA si era trovata a vantare nei confronti di per _3
effetto dei predetti pagamenti (ad eccezione della posizione derivante dall'indebita emissione dell'assegno bancario dell'importo di euro 380.000) erano stati successivamente ceduti alla stessa nell'ambito di una complessa Controparte_4
operazione che LA ha concluso, in data 31 gennaio 2022, con le parti correlate
, e (gli “outsourcer”); operazione avente Controparte_4 Controparte_6 CP_7
ad oggetto, oltre alla riferita cessione dei crediti a , la gestione in Controparte_4
outsourcing di alcuni servizi, come quello di tesoreria.
Tale operazione con parti correlate era, dunque, volta, tra l'altro, a “rimediare” ai citati indebiti flussi finanziari tra LA a;
si precisava infatti nel _3 documento informativo dell'8 febbraio 2022, che l'Operazione era stata motivata, tra le altre cose, con la decisione della Società di «giungere ad una tempestiva definizione sia della posizione creditoria vantata nei confronti della sia……»). _3
In particolare, per quanto qui di interesse, si era impegnata ad Controparte_4
acquistare pro soluto da LA i crediti di cui si è detto, vantati nei confronti di _3
(il c.d. “Credito LA Tech”), per un corrispettivo di pari importo, esigibile al
[...] momento di perfezionamento della cessione. Sul presupposto, poi, che l'intero “Credito
LA Tech” fosse effettivamente ceduto da LA a a fronte del Controparte_4
predetto corrispettivo, era previsto che il debito che LA avrebbe avuto nei confronti di riguardante, tra l'altro, il pagamento del corrispettivo dovuto per i Controparte_4
servizi di Outsourcing «si estinguesse per compensazione con il debito che CP_4
avrebbe avuto nei confronti di LA in relazione al Corrispettivo Cessione
[...]
Credito ». CP_8
La predetta operazione era stata oggetto del citato Documento informativo dell'8 febbraio 2022, pubblicato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento OP, in relazione al quale la aveva accertato carenze informative che sono state CP_1
sanzionate con la ulteriore delibera n. 20010 del 14 febbraio 2024, applicativa di sanzione amministrativa pecuniaria, a carico della Società, per violazione del combinato disposto dell'art. 114, comma 5, del TUF e del citato art. 5 del Regolamento OP). Tali irregolarità (consistenti negli indebiti pagamenti di cui si è detto effettuati da
LA a ), così come le gravi carenze del sistema di controllo interno della _3
Società - che avevano reso possibile detti trasferimenti di risorse senza intercettare in alcun modo le irregolarità nella gestione del servizio di tesoreria affidato in outsourcing
- non sono state comunicate alla dagli odierni opponenti, così come prescritto CP_1 dall'art. 149, comma 3, del TUF.
Il ricorso
A fondamento della opposizione, le parti ricorrenti hanno formulato sei motivi.
ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER
VIOLAZIONE DEL TERMINE DECADENZIALE DI CUI ALL'ART. 195,
COMMA 1, TUF
Premettono le parti che l'art. 4, comma 1, del Regolamento 18750 del 19 dicembre 2013
(e successive modifiche di cui alla delibera CO n. 19158 del 29 maggio 2015) dispone che “Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla secondo le rispettive competenze, con CP_1
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.”.
Tale termine dovrebbe decorrere, secondo le parti, non dall' accertamento formale, bensì dal momento in cui la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, e dunque nel momento in cui i funzionari della erano venuti a CP_1
conoscenza della pretesa consumazione di illeciti meritevoli di sanzione. Nel caso di specie, i fatti contestati erano già noti a poca distanza dal loro compimento: infatti, la prima richiesta di informazioni da parte dell'Autorità, in merito ai fatti oggetto di causa, era avvenuta con nota del 11 marzo 2022 cui la Società aveva fornito riscontro con nota
Prot. n. 0407892/22 del 23 marzo 2022, fornendo una notevole quantità di informazioni.
Tale ultimo doveva dunque considerarsi il dies a quo (con conseguente scadenza del termine per la notifica delle Contestazioni sarebbe il 20 ottobre 2022). Nel caso all'esame, ed in violazione del termine previsto ex artt. 195 comma 1 TUF, la contestazione era stata notificata il 9 giugno 2023, ovvero dopo 443 giorni.
Nella stessa prospettiva, erano da considerare irrilevanti le ulteriori richieste di informazioni e di chiarimenti, inviate successivamente dall'Autorità (in data 24 marzo 2022, 21 aprile 2022, 7 giugno 2022 e 21 novembre 2022) alle quali la Società, il
Collegio Sindacale, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e l'Organismo di
Vigilanza avevano comunque fatto puntualmente seguito (con note, rispettivamente, in data 29 marzo 2022, 24 aprile 2022, 13 giugno 2022 con prot. n. 0446281/22, 16 giugno
2022 con prot. n. 0448144/22, 12 agosto 2022 con prot. n. 0469231/22 e in data 28 novembre 2022 con prot.0497729/22).
Quanto, poi all'ultima richiesta inviata dalla al Collegio Sindacale in data 22 CP_1
dicembre 2022 - in replica alla comunicazione trasmessa dalla Società e dal Collegio
Sindacale in data 19 dicembre 2022 – alla quale era seguita la trasmissione della documentazione richiesta in data 12 gennaio 2023, gli opponenti eccepivano che i chiarimenti richiesti non erano proprio attinenti alle asserite irregolarità, posto che la prima comunicazione del 19 dicembre 2022 concerneva “gli esiti delle verifiche svolte dal RE OP (prot. 0503567/22), su iniziativa del Dirigente Preposto, su ulteriori operazioni con parti correlate, consistenti in contratti di appalto di servizi sottoscritti tra LA, quale committente, e e LA Digi, nonché in un contratto di _3 finanziamento sottoscritto tra la Società e ”. _3
Il motivo è infondato.
Le parti assumono che il dies a quo per computare il termine decadenziale di legge decorrerebbe dal 23.03.2022 (pag. 11 ricorso), ma la stessa affermazione è formulata in termini tautologici, dato che non si spiegano le ragioni per le quali, alla stessa data e per effetto di detta comunicazione, l'Amministrazione potesse dirsi effettivamente già in possesso di tutti gli elementi per poter procedere da quel momento, come affermato, alla contestazione nel termine prescritto.
Smentisce l'assunto, peraltro, il successivo richiamo della parte alla esecuzione di una serie di successive richieste di chiarimenti e di informazioni da parte della (pag. CP_1
12 ricorso), susseguitisi fino al 28.11.2022, di cui la parte neanche adombra il carattere pleonastico o dilatorio, così ammettendone implicitamente la rilevanza procedimentale.
Conviene, dunque, concentrarsi sulle più specifiche contestazioni relative all'ultima richiesta, inviata dalla in data 22.12.2022 - in replica alla comunicazione del CP_1
Consiglio sindacale del 19.12.2023 - infine evasa dal Collegio con la trasmissione di documenti in data 12.01.2023.
Secondo la parte, i chiarimenti richiesti dalla CO con detta nota non potevano dirsi attinenti alle asserite irregolarità, dato che la predetta comunicazione del 19 dicembre 2022 concerneva “gli esiti delle verifiche svolte dal RE OP (prot.
0503567/22), su iniziativa del Dirigente Preposto, su ulteriori operazioni con parti correlate, consistenti in contratti di appalto di servizi sottoscritti tra LA, quale committente, e e LA Digi, nonché in un contratto di finanziamento _3 sottoscritto tra la Società e ” (cfr. verbale di contestazione p. 5). _3
La deduzione, osserva il Collegio, non è dirimente e risente di una lettura selettiva delle predetta richiesta di chiarimenti del 22.12.2022, in cui la - preso atto del CP_1
contenuto della precedente nota del Collegio Sindacale del 19.12.2022 nella quale si evidenziavano alcune criticità del tutto compatibili con i contenuti della indagine in atto
– (in dettaglio: “la mancata comunicazione dei suddetti contratti al RE OP, secondo quanto richiesto dall'art. 5 della Procedura Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società in data 30 giugno 2021, circostanza che ha anche comportato, per il contratto di finanziamento, il mancato coinvolgimento del Comitato per le operazioni con parti correlate per il rilascio del parere motivato di competenza;
- la violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 2391 cod. civ. per avere il Dott.
sottoscritto i suddetti contratti da un lato per conto di LA, in Persona_1 qualità di Presidente, e dall'altro lato per conto di e Controparte_3 CP_9
, in qualità rispettivamente di Amministratore Unico e Amministratore Delegato) -
[...]
invitava pur sempre la società a fornire considerazioni sulle criticità riscontrate in relazione al sistema di controllo interno e sulle «misure di irrobustimento» di tale sistema, volte alla mitigazione del rischio, nonché la trasmissione di copia dei verbali delle eventuali riunioni tenutesi in argomento.
Ciò chiarito, non è dunque revocabile in dubbio come le informazioni acquisite fossero pienamente funzionali ad approfondire la portata e la gravità delle criticità relative al sistema di controllo interno della Società.
E' dunque giocoforza concludere come solo alla data del 12 gennaio 2023, una volta ottenute le predette informazioni, potesse dirsi completata l'attività acquisitiva e l'apprensione di tutti gli elementi oggetto di necessario vaglio per la verifica degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito successivamente contestato.
Tornando al rispetto del termine decadenziale, tra il 12 gennaio 2023 e il 9 giugno
2023 (data della notifica della contestazione), risultano decorsi 148 giorni, onde il rigetto della eccezione.
2. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 149, COMMA 3,
DEL TUF
A tale ipotetico vizio della delibera la parte dedica il secondo e il terzo motivo di opposizione.
Con un primo rilievo (punto 2) gli opponenti eccepiscono l'insussistenza della violazione ascritta, in quanto la comunicazione ex art. 149, comma 3, del TUF - da compiersi “senza indugio” in base alla norma, implicava comunque lo svolgimento di una attività istruttoria, strumentale alla esecuzione di preliminari verifiche richiedenti un tempo ragionevole;
peraltro, la stessa comunicazione era un atto di natura collegiale e non del singolo sindaco, richiedendo quindi l'adozione di una decisione comune.
Inoltre, adducono, non tutte le eventuali “irregolarità” occorse durante la gestione di una società dovevano essere oggetto di comunicazioni alla Autorità, ma dovevano essere comunicate solo le irregolarità idonee a riverberarsi sul mercato, non trovando l'art. 149, comma 3, del TUF diversamente applicazione per le ipotesi di irregolarità
“endosocietarie”.
Fonda tale conclusione sulla impraticabilità di una interpretazione eccessivamente ampia della nozione normativa di irregolarità tale da condurre ad effetti distorsivi, riducendo il Collegio Sindacale ad un mero “passacarte” della ovvero privo di CP_1
qualsiasi potere di controllo della gestione sociale;
inoltre, la stessa comporterebbe il rischio di investire la stessa di numerosissime comunicazioni trasmesse dai CP_1
collegi sindacali, di cui molte di queste effettuate solo per timore di poter essere soggetti ad un procedimento sanzionatorio da parte delle Autorità di Vigilanza. In definitiva, sostiene la parte, sarebbe preferibile ricorrere, per aversi “irregolarità” rilevante ai sensi dell'art. 149, comma 3, TUF, al criterio, di matrice dottrinale, di “consistenza” o di
“materialità” secondo cui si dovrebbe ritenere irrilevante l'irregolarità che abbia perso attualità perché già sanata prima, o comunque contestualmente, all'accertamento, sempreché ne siano stati scongiurati anche i conseguenti effetti dannosi.
Nella stessa prospettiva, sostengono come la comunicazione alla sarebbe CP_1 giustificata solo laddove “il sistema dei controlli interni non fosse in grado di rilevare ed eliminare prontamente l'irregolarità e le sue conseguenze pregiudizievoli” laddove, cioè, “l'irregolarità [abbia] assunto i connotati di un fatto certo e definitivo non sanabile o, comunque, non sanato”. In applicazione di tale principio, la irregolarità contestata afferiva ad una mera anomalia di natura tecnico-informatica che aveva causato dei disservizi nel corretto funzionamento del processo di gestione del ciclo tesoreria e finanza che aveva, a sua volta, determinato l'errato trattamento di alcune transazioni. Trattavasi, dunque, di “irregolarità” relative a episodi di inosservanza delle procedure in materia di ciclo finanziario a “problematiche tecniche” o “disallineamenti informativi” o ancora “disservizi” (cfr. Contestazioni, pp. 12 e 13). Secondo la parte, trattavasi di “irregolarità” non rilevanti ex art. 149, comma 3, TUF, episodi occasionali, non sintomatici di una violazione sistematica di una specifica norma. In altri termini, si era trattato di una sorta di “incidente” verso il quale la società aveva attivato linee di controllo interno tali da neutralizzare gli effetti delle supposte irregolarità.
A suffragio di questa impostazione, gli opponenti rilevano in fatto che:
- il 3 gennaio 2022 nel corso della riunione del CdA, il Collegio Sindacale ed i
Consiglieri Indipendenti avevano richiesto al Presidente del CDA alcuni chiarimenti in merito ai problemi tecnici intercorsi;
- il 4 gennaio 2022 il Collegio Sindacale aveva incontrato i componenti dell'Organismo di Vigilanza e nel corso della riunione era stato rappresentato che la
Società aveva programmato e in parte eseguito, degli interventi significativi finalizzati alla cessazione e prevenzione della contingente situazione relativa ai problemi tecnici;
- il 25 gennaio 2022 il Collegio Sindacale aveva richiesto alla Società di farsi prestare delle idonee garanzie dall'outsourcer responsabile della gestione dei flussi finanziari della Società, affinché i disservizi causati da disallineamenti nei sistemi informatici non si ripetessero in futuro;
- il 1° febbraio 2022 i Sindaci avevano svolto un incontro con l'Organismo di
Vigilanza, il Comitato controllo e rischi e l'Amministratore esecutivo e nel corso della seduta, l'Amministratore esecutivo aveva rappresentato che l'outsourcer responsabile della gestione dei flussi finanziari della Società si era impegnato a modificare il team dedicato alla Società e a adottare tutte le misure idonee a evitare che si ripetano problemi di natura informatica;
- in pari data veniva realizzata – rispettando la procedura per le operazioni con parti correlate – un'operazione con volta a regolarizzare il sistema dei _3
pagamenti (e dunque i disservizi tra la Società e le società appartenenti al medesimo gruppo;
- il 4 marzo 2022 il Collegio Sindacale ha nuovamente incontrato, su propria convocazione, l'Organismo di Vigilanza, il Comitato controllo rischi e l'Amministratore esecutivo al fine di ricevere dei chiarimenti in merito ai disservizi informatici che si erano verificati;
- l'8 marzo 2022 il Collegio Sindacale ha incontrato la società di revisione,
l'Organismo di Vigilanza e l'Amministratore esecutivo e nel corso della riunione la società di revisione è stata esortata a monitorare anch'essa la situazione dei disallineamenti informatici.
In conclusione, osservano, le “irregolarità” contestate erano state oggetto di un significativo controllo da parte dei Sindaci, i quali avevano svolto un attento monitoraggio anche sul piano delle iniziative tempo per tempo proposte e assunte dagli organi competenti nella prospettiva di porvi rimedio.
Nella stessa ottica - prosegue la parte al punto 3 - anche la locuzione normativa
“senza indugio” andrebbe interpretata nel senso della necessità di una prodromica attività istruttoria, preliminare alla comunicazione alla Autorità di vigilanza;
inoltre,
l'attività sindacale si traduceva in deliberati collegiali di per sé incompatibili con una decisione immediata;
era la stessa norma a prevedere che il Collegio sindacale effettuasse la comunicazione solo dopo aver “riscontrato” irregolarità e corredando la comunicazione con i “verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione”.
Applicata tale premessa alla vicenda in esame, con la contestazione di cui è processo, la aveva identificato la durata della supposta violazione dell'art. 149, comma 3, CP_1 del TUF “dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022” ; tanto in relazione al fatto che il comportamento ipoteticamente illecito avrebbe fatto “sì che la venisse a CP_1
conoscenza [delle irregolarità] solo dopo che le dimissioni del dirigente preposto erano state rese note al mercato […] e attraverso specifiche richieste all'ex dirigente preposto
[…]”. Nello specifico, sempre secondo la ricostruzione della i Sindaci CP_1
avrebbero dovuto effettuare la comunicazione entro il 22 febbraio 2022 ossia entro la data in cui la Società aveva diffuso un comunicato stampa in merito alle dimissioni dell'ex dirigente preposto.
Tuttavia, era stata la stessa a sostenere che, sulla base dei verbali del Collegio CP_1
Sindacale, questo avesse appreso delle asserite irregolarità tra il 31 dicembre 2021 ed il
3 gennaio 2022.
Con la conseguenza che, alla data del 22.02.2022, indicata dalla quale limite CP_1
temporale entro il quale i Sindaci avrebbero dovuto procedere alla comunicazione, gli stessi erano venuti a conoscenza da pochissime settimane delle supposte irregolarità ed inoltre, nello stesso periodo, si erano prontamente attivati ed erano costantemente rassicurati dagli amministratori e dall'Organismo di vigilanza della Società, continuando a svolgere le attività istruttorie. Gli stessi, pertanto, non erano rimasti inerti ma svolgevano tutte le attività di controllo di loro competenza.
Il motivo è infondato anche in questa parte.
In primo luogo, e quale premessa generale di ordine concettuale, non sussistono ragioni di carattere letterale o sistematico per aderire alla interpretazione estensiva del concetto normativo di irregolarità, sostenuta dalle parti ricorrenti, atteso che la disposizione - che reca un precetto di carattere ostativo - si limita a prescrivere che il Collegio sindacale debba riferire alla le irregolarità riscontrate nella propria attività di CP_1
vigilanza, senza alcuna distinzione di carattere qualitativo o quantitativo.
Nel merito, il vaglio del motivo implica ulteriormente di riepilogare, in via di massima sintesi, i fatti oggetto di contestazione.
Come già precisato, la violazione ascritta l'omessa comunicazione alla da parte CP_1
degli odierni ricorrenti, già componenti del Collegio sindacale della LA S.p.A., emittente quotato, di varie irregolarità relative alla gestione della tesoreria della Società, che hanno comportato l'esecuzione di indebiti pagamenti, tramite l'esecuzione di operazioni non conformi alle procedure, nonché di significative carenze nel sistema di controllo interno che avevano reso possibile tali indebiti flussi di denaro.
Di tali fatti, la comunicazione era doverosa ai sensi dell'art. 149, comma 3, del TUF, secondo cui il Collegio sindacale “comunica senza indugio alla le irregolarità CP_1 riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione”.
Traendo il riepilogo fattuale della vicenda (incontestato) dalla memoria difensiva della
- i cui passaggi sono incontestati - è emerso che dal 22 ottobre al 27 CP_1
dicembre 2021 la LA S.p.A. aveva effettuato n. 11 pagamenti (con altrettanti bonifici) a favore della controllante indiretta per un controvalore Controparte_3
complessivo di euro 1.501.445,57, senza alcun contratto sottostante e, in via generale, senza causale e in assenza dell'applicazione dei presidi dettati dalla disciplina in materia di operazioni con parti correlate (recata dall'art. 2391-bis c.c. e dal Regolamento
Consob in materia di Operazioni con Parti Correlate, di seguito “Regolamento OP”, adottato con delibera n. 17221/2010). Successivamente, la aveva emesso a _3 favore di LA un assegno bancario dell'importo di 1.501 migliaia di euro, a titolo di restituzione delle somme corrisposte da quest'ultima a mezzo degli 11 bonifici citati;
assegno mai portato all'incasso, poiché successivamente ceduto da LA alla controllante indiretta nell'ambito di una operazione di cui si dirà infra. Controparte_4
Dell'effettuazione di tali irregolari pagamenti gli odierni opponenti sono venuti a conoscenza in data 31 dicembre 2021. Inoltre, nella riunione del Consiglio di amministrazione del 3 gennaio 2022, i sindaci avevano appreso che, sulla base di quanto risultava dal documento recante “Rapporti crediti-debiti verso al _3
31.12.2021”, la LA vantava nei confronti di , alla data del 31.12.2021, _3
“un credito pari a 1.891 migliaia di euro”, di cui 1.750 migliaia di euro si riferiva a fatture emesse da in favore di un cliente del settore assicurativo _3
( , ma relative a corrispettivi di competenza di LA per i Controparte_5 servizi resi da quest'ultima alla data del 31 dicembre 2021 ed afferenti ad un rapporto contrattuale trasferito alla Società a seguito dell'acquisizione da parte della stessa di un ramo d'azienda di titolarità della;
trasferimento efficace dal 1° luglio _3
20211 (in altri documenti acquisiti in sede istruttoria, è emerso che l'importo delle suddette fatture emesse a da , in luogo di LA, ammontava a CP_5 _3
euro 2.440.058,2).
Da quanto fin qui sintetizzato in fatto, va fermamente respinto il tentativo dei ricorrenti di minimizzare la consistenza dell'addebito, riconducendo le irregolarità a mere anomalie contabili di natura tecnico-amministrativa, peraltro neanche dettagliate in ricorso nella loro natura e consistenza.
La sintesi dei fatti conforta, piuttosto, la tesi accusatoria della circa la CP_1
riconduzione delle irregolarità ascritte a indebiti drenaggi di denaro - non supportati da alcuna causale - dalla controllata LA alla controllante , che avevano _3
addirittura condotto la società di revisione incaricata di svolgere la revisione dei bilanci di LA al 31.12.2021 a dichiarare l'impossibilità a esprimere un giudizio proprio per la rilevazione di “operazioni non conformi alle specifiche procedure previste dai contratti di outsourcing”.
Né vi è luogo a dubitare della oggettiva gravità di detti indebiti trasferimenti di denaro, resi possibili da gravi carenze del sistema di controllo interno, destinate potenzialmente a produrre effetti pregiudizievoli per la tutela del mercato, essendo la disponente LA una società quotata.
La norma declina un precetto per cui qualsiasi irregolarità riscontrata dal collegio nell'attività di vigilanza è di interesse della al fine della tutela degli investitori e CP_1
del mercato. Conforta tale interpretazione l'affermazione di principio di legittimità secondo cui
In tema di controllo sulla legittimità della gestione delle società quotate in borsa, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla tutte le irregolarità riscontrate nell'attività di CP_1
vigilanza cui è tenuto, senza che l'adempimento sia subordinato ad una valutazione discrezionale circa la rilevanza delle stesse;
depongono in tal senso la formulazione letterale della norma che fa riferimento alle "irregolarità", senza ulteriori qualificazioni - e anche la sua "ratio", finalizzata a scongiurare le incertezze operative che deriverebbero dalla opposta soluzione.(Cass. 17.05.2018 n. 12110).
Chiariti i motivi per disattendere la interpretazione estensiva della norma, nella accezione proposta dagli opponenti, e passando all'ulteriore profilo formulato con il motivo e volto, nella sostanza, a configurare la possibilità, da parte dei Sindaci di poter disporre di uno spatium deliberandi per la acquisizione degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, si osservi quanto segue.
Risulta (ed è fatto incontestato) che in data 31 dicembre 2021, l'Organismo di
Vigilanza aveva informato il Collegio Sindacale di essere venuto a conoscenza (a seguito delle mail trasmesse dal Dirigente Preposto dimissionario della società, Dott.ssa dell'esecuzione di alcuni bonifici effettuati da LA a , tra Per_2 _3
ottobre e dicembre 2021, per un totale di euro 1.501,447, «apparentemente senza una precisa motivazione».
Nel corso della riunione consiliare del 3 gennaio 2022, presente il collegio sindacale, a proposito del Punto n. 4 («Analisi delle posizioni creditorie della Società nei confronti della LA deliberazioni inerenti e conseguenti»), il _3
Presidente del CDA, nel fare riferimento ai bonifici eseguiti in favore di _3
per un importo di euro 1.501 migliaia di euro, aveva dichiarato che «le rimesse oggetto di ripristino sono conseguenza di taluni problemi tecnici verificatisi nell'ambito di alcune società del gruppo che hanno comportato disallineamenti Controparte_4
informativi, probabilmente causati da strumenti non del tutto adeguati alle specifiche esigenze operative» e che erano stati programmati e parzialmente già eseguiti alcuni interventi volti a semplificare e uniformare l'operatività e le rendicontazioni quotidiane delle operazioni di tesoreria;
nel corso della medesima riunione del CdA, era stata rappresentata anche l'esistenza di un credito, pari a 1.891 migliaia di euro al 31 dicembre 2021, vantato dalla Società nei confronti di e che si riferiva, per _3
1.750 migliaia di euro, «a fatture da emettere per i corrispettivi di competenza di LA per i servizi resi alla data del 31 dicembre 2021 in favore di […] ma CP_5 fatturati da , conformemente alle modalità di fatturazione d'uso con il _3
cliente, nel periodo antecedente la cessione del Ramo Insurance da parte di quest'ultima»; in relazione a ciò, il Presidente riferiva che «alla Società non è ad oggi noto l'esatto importo fatturato e incassato dalla relativo a servizi resi da _3
LA a e che erano state avviate interlocuzioni con la per CP_5 _3 verificare l'entità degli importi e di «consentire la regolazione delle connesse partite dare avere».
Pertanto, durante la citata riunione congiunta del Collegio Sindacale e dell'OdV del 4 gennaio 2022, sulla base di quanto sino ad allora emerso, l'OdV concludeva nel senso che i fatti verificatisi dovessero essere «qualificati come inosservanza delle procedure previste dalla Legge 262 [Legge n. 262/05] in quanto non sono ammissibili pagamenti non previsti nello scadenziario e nel caso specifico, sulla base di quanto riferito dalla dott.ssa , i bonifici in questione non erano previsti dallo scadenziario»; in Per_2
concreto, era stata violata «la procedura 03 Ciclo Tesoreria e Finanza la quale recita che “Solo le fatture presenti nello scadenzario aggiornato ed autorizzate sul COGE possono essere messe in pagamento”».
Utile a confortare il dato temporale in ordine al momento della effettiva conoscenza dei fatti da parte dei Sindaci, tale da obbligare gli stessi ad una tempestiva comunicazione all'Autorità, è il verbale del collegio sindacale del 26 aprile 2022, acquisito agli atti, si legge “Ad oggi il Collegio non ha avuto aggiornamenti dalla società riguardo alla quantificazione dei crediti della stessa nei confronti di né Controparte_3
tantomeno su come la intenda rientrare nel suo debito. A riguardo il Controparte_3
Collegio si sofferma sul fatto che LA S.p.A., nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2021, evidenzia uno squilibrio tra attività correnti (per complessivi 8.288k) e passività correnti (per complessivi 10.997k di cui oltre 2000k nei confronti dell'Erario per Iva); un rientro in tempi brevi del credito verso pertanto, sarebbe _3
auspicabile al fine di poter riequilibrare la situazione sopra esposta, evitando pericolose ed onerose iniziative da parte dei creditori e in particolar modo dell'Erario.
Oltre a ciò, i sindaci rilevano altri due aspetti rilevanti: innanzitutto l'importanza del problema di come, in caso di rinnovo dei contratti con gli attuali outsourcer, la società possa acquisire garanzie sui disservizi accaduti (effettuazione di vari bonifici senza adeguata autorizzazione, spiegati con una generica “causa di disallineamenti nei sistemi informatici”) non si ripetano ancora in futuro. In secondo luogo, è di tutta evidenza che la società, trovandosi nell'imminenza della scadenza dei contratti, si potrebbe trovare in notevoli difficoltà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse trovare un accordo con gli attuali outsourcer per la prosecuzione del rapporto” – cfr. doc. 25 produzioni . CP_1
All'evidenza, tale verbale evoca con chiarezza il fatto della pregressa consapevolezza di vicende tali da far configurare l'insorgenza dell'obbligo di comunicazione delle irregolarità riscontrate sin dal 31.12.2021 (indicato in contestazione come “dal gennaio
2022”).
In dettaglio, si riporta di seguito la cronologia dei fatti come riassunti nella memoria difensiva della non contestati e comunque comprovati dai verbali CP_1
prodotti in atti.
In data 31 dicembre 2021, l'Organismo di Vigilanza aveva informato il Collegio
Sindacale di essere venuto a conoscenza (per mezzo delle mail trasmesse dal Dirigente
Preposto della Società, Dott.ssa – cfr. mail allegate alla nota di riscontro Per_2 inviata dalla stessa a in data 7 aprile 2022 – qui sub DOC. 20) dell'esecuzione CP_1
di alcuni bonifici effettuati da LA a , tra ottobre e dicembre 2021, per _3
un totale di euro 1.501,447, «apparentemente senza una precisa motivazione».
In data 4 gennaio 2022 il Collegio sindacale ha ritenuto opportuno svolgere una riunione con i componenti dell'Organismo di Vigilanza, anche in considerazione della circostanza che il giorno precedente si era tenuta la riunione del CdA avente all'ordine del giorno, tra l'altro, proprio l'analisi delle posizioni creditorie della Società nei confronti di . Infatti, nel corso della riunione consiliare del 3 gennaio _3
2022, alla presenza del Collegio sindacale, con riferimento al Punto n. 4 («Analisi delle posizioni creditorie della Società nei confronti della deliberazioni Controparte_3
inerenti e conseguenti»), il Presidente del CDA, nel fare riferimento ai bonifici eseguiti in favore di per un importo pari complessivamente ad euro 1.501 migliaia _3
di euro, aveva dichiarato che «le rimesse oggetto di ripristino sono conseguenza di taluni problemi tecnici verificatisi nell'ambito di alcune società del gruppo CP_4
che hanno comportato disallineamenti informativi, probabilmente causati da
[...]
strumenti non del tutto adeguati alle specifiche esigenze operative» e che erano stati programmati e parzialmente già eseguiti alcuni interventi volti a semplificare e uniformare l'operatività e le rendicontazioni quotidiane delle operazioni di tesoreria.
Nel corso della medesima riunione del CdA era stata rappresentata anche l'esistenza di un credito, pari a 1.891 migliaia di euro al 31 dicembre 2021, vantato dalla Società nei confronti di e che si riferiva, per 1.750 migliaia di euro, «a fatture da _3
emettere per i corrispettivi di competenza di LA per i servizi resi alla data del 31 dicembre 2021 in favore di […] ma fatturati da , CP_5 _3 conformemente alle modalità di fatturazione d'uso con il cliente, nel periodo antecedente la cessione del Ramo Insurance da parte di quest'ultima»; in relazione a ciò, il Presidente riferiva che «alla Società non è ad oggi noto l'esatto importo fatturato e incassato dalla relativo a servizi resi da LA a e che erano _3 CP_5 state avviate interlocuzioni con la per verificare l'entità degli importi e di _3
«consentire la regolazione delle connesse partite dare avere».
Pertanto, durante la citata riunione congiunta del 4 gennaio 2022, sulla base di quanto sino ad allora emerso, l'OdV concludeva nel senso che i fatti verificatisi dovessero essere «qualificati come inosservanza delle procedure previste dalla Legge 262 in quanto non sono ammissibili pagamenti non previsti nello scadenziario e nel caso specifico, sulla base di quanto riferito dalla dott.ssa , i bonifici in questione Per_2
non erano previsti dallo scadenziario»; in concreto, era stata violata «la procedura 03
Ciclo Tesoreria e Finanza la quale recita che “Solo le fatture presenti nello scadenzario aggiornato ed autorizzate sul COGE possono essere messe in pagamento”».
La consistenza delle irregolarità verificatesi emergeva, altresì, nelle seguenti ulteriori occasioni:
i) nel corso delle riunioni del Collegio Sindacale del 24 e del 25 gennaio 2022;
ii) durante l'incontro del Collegio Sindacale con l'OdV, il Comitato controllo e rischi e l'Amministratore esecutivo, Dott.ssa tenutosi il 1° febbraio 2022; CP_10
Part iii) nella riunione del 15 febbraio 2022 con i referenti della società di revisione
(nel corso della quale il Collegio Sindacale aveva appreso che nel mese di febbraio era stata rilevata l'effettuazione di un ulteriore bonifico, privo di specifica causale, da
LA a per euro 380.000) i sindaci hanno rappresentato che _3
«Sull'argomento, anche in considerazione di analoghi episodi accaduti nei mesi Part passati, sia gli esponenti di sia i Sindaci [hanno] sottolinea[to] ancora una volta
l'assoluta necessità di chiedere all'outsourcer un maggiore e miglior presidio della funzione di tesoreria». iv) nella riunione congiunta del Collegio sindacale e dell'ODV del 4 marzo 2022 nel corso della quale entrambi gli organi «hanno manifestato forti perplessità sulla corretta gestione della tesoreria». v) durante l'incontro del 21 marzo 2022 tra il Collegio Sindacale ed il responsabile della funzione di in cui venivano nuovamente evidenziate Parte_5
«alcune non conformità al processo di gestione del ciclo tesoreria e finanza, che hanno portato all'errato trattamento di alcune transazioni» e da cui derivava l'esigenza di
«rafforzare e monitorare costantemente l'aderenza alle procedure aziendali»; vi) nelle riunioni del 31 marzo 2022 e del 6 aprile 2022, in cui i Sindaci si confrontavano con i revisori relativamente alla inadeguatezza del sistema di controllo interno (si veda il verbale del 31 marzo 2022 in cui il dott. a nome dell'intero Pt_2
Collegio, ha affermato che “anche i Sindaci, proprio alla luce di quanto accaduto a cavallo della fine dell'anno, ritengono che il controllo interno debba essere assolutamente migliorato”);
Alla necessità di migliorare il sistema di controllo interno il Collegio Sindacale aveva fatto espresso riferimento anche nel comunicato stampa diffuso dalla Società, su richiesta della il 24 aprile 2022 e nel quale l'organo di controllo aveva CP_1
formulato le proprie considerazioni rilevando che «la maggior parte dei servizi sono affidati a terzi in base a contratti di outsourcing, e che nei mesi scorsi, proprio nello svolgimento di detti servizi, si sono verificati episodi di non perfetto svolgimento del lavoro. Ciò è stato evidenziato dal Collegio agli organi preposti nel corso delle numerose riunioni succedutesi nei mesi scorsi […]
Nel corso della riunione dell'11 maggio 2022, alla presenza dell'OdV e della società di revisione, se, per un verso, la presidente dell'OdV prendeva atto dei progetti di miglioramento del sistema di controllo interno, per l'altro, l'organo di controllo, a proposito della situazione finanziaria del Gruppo, osservava «una tensione finanziaria che desta perplessità».
Il complesso dei dati fin qui evidenziati - incontestati, lo si ripete, nella loro storicità - rivela dunque come, in diverse occasioni, il Collegio sindacale si fosse confrontato con la Società, l'OdV ed il revisore per esaminare le carenze emerse ed approfondirne le cause, senza mai attivarsi nei confronti dell'Autorità di Vigilanza per segnalare le gravi irregolarità rilevate, che richiedevano l'effettuazione di puntuali interventi per il miglioramento del sistema di controllo interno, in quanto rappresentavano indici sintomatici di serie criticità nella gestione in outsourcing della
Tesoreria della Società.
Non dirimente la ulteriore doglianza in ordine alla natura collegiale della decisione, poiché il lungo protrarsi della inerzia lungo l'intero arco temporale - fatto non vinto da alcuna prova contraria -, ben avrebbe potuto consentire una tempestiva convocazione dell'organo consiliare.
4. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PER
INSUSSISTENZA DELL'ELEMENTO OGGETTIVO E DELL'ELEMENTO
SOGGETTIVO SOTTO ALTRO PROFILO, CONNESSO ALLE RICHIESTA
RICEVUTA DALLA CP_1
Con tale censura, deducono gli opponenti che in data 24 marzo 2022, la CP_1
aveva richiesto al Collegio Sindacale di fornire nella relazione per l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2021 le proprie considerazioni sull'adeguatezza della “struttura amministrativa e contabile e del sistema di controllo interno dell' , tenuto Parte_6
conto della circostanza che tutte le funzioni di staff sono state delegate agli Outsourcer
e delle inefficienze riscontrate nelle prestazioni di tali servizi da parte degli Outsourcer stessi, con particolare riferimento alla prestazione dei servizi connessi alla tesoreria”;
a fronte di tale richiesta il Collegio Sindacale in data 7 aprile 2022 pubblicava la
“Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 153
D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2429, comma 2, c.c.” in vista dell'Assemblea del 28 aprile 2022 nella quale il Collegio Sindacale riferiva sui medesimi temi per i quali oggi gli viene contestata un'omissione di comunicazione, sottolineando che: alla chiusura dell'esercizio erano presenti “dei disallineamenti contabili tra la società e _3 che sono stati formalmente definiti prima della stesura della presente relazione”;
[...]
“il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi debba essere migliorato, al fine di garantire alla società il massimo controllo sulle attività affidate all'esterno ed evitare che quanto accaduto si possa ripetere”.
Da tale premessa, gli opponenti traggono la conseguenza di aver assolto all'obbligo di comunicazione e che la “fosse già a conoscenza di quanto CP_1
avvenuto e avesse già provveduto a qualificare i fatti come fatti che andassero trattati nella Relazione del Collegio Sindacale piuttosto che costituire oggetto di una comunicazione riservata tra i Sindaci e l'Autorità ex art. (149)” Conseguentemente, assumono, i Sindaci avevano adempiuto al proprio obbligo inserendo specifica informativa nella Relazione, con conseguente venir meno dell'elemento oggettivo della presunta violazione. Il motivo è infondato.
Come persuasivamente fatto rilevare dalla la richiesta inviata il 24 CP_1
marzo 2022 involgerebbe un ambito di applicazione del tutto diverso dall'obbligo di comunicazione ex art. 149 TUF, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 114, comma 5, del
TUF, in relazione, cioè, all'esercizio della vigilanza informativa per mezzo della quale la può chiedere “che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, CP_1 notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico”. Rileva l'Autorità come il canale informativo indicato nella citata richiesta, per ciò che attiene al Collegio sindacale, è stata la Relazione prevista dall'art. 153, comma 1, del TUF secondo cui “Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364 bis, comma 2, del codice civile”.
Precisa la come la relazione in questione assolva ad una finalità CP_1 completamente diversa dalla comunicazione di cui all'art. 149, comma 3, del TUF in quanto diretta a fornire ai soci e al mercato (prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'emittente quotato) informazioni generali sull'attività svolta dal collegio sindacale, nonché “sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati”. La stessa, dunque, risponderebbe ad una finalità meramente informativa.
In tale ordine di concetti, è consequenziale ritenere come la relazione ex art. 153 del
TUF non possa, su un piano sistematico, sostituire la comunicazione di cui all'art. 149, comma 3, del TUF, operando i due istituti su piani, anche sistematicamente, distinti.
Ad ogni buon conto, anche a voler ammettere la fondatezza della tesi dei ricorrenti, nel caso di specie la comunicazione da parte dei sindaci ai sensi dell'art. 149, comma 3, del
TUF avrebbe dovuto essere effettuata sin dal gennaio 2022 e, dunque, in ogni caso la relazione di cui all'art. 153 del TUF, pubblicata solo il 7 aprile 2022, non sarebbe stata idonea ad assolvere al precetto normativo, elidendo la responsabilità per l'omessa comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata, come detto, “senza indugio”.
5. IN SUBORDINE, ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE PER
MANCATO ACCERTAMENTO DEL PRESUPPOSTO DEL “GRAVE DANNO”
O, IN ULTERIORE SUBORDINE, ISTANZA PER DI CP_11
LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE INNANZI ALLA CORTE
COSTITUZIONALE DELL'ART. 193, COMMA 3, TUF, IN RELAZIONE ALL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE
Con tale censura, le parti adducono che la norma sanzionatoria applicata nei confronti dei sindaci, e di cui all'art. 193, comma 3, TUF per violazione dell'art. 149
TUF, sarebbe contraria al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto non prevede la previa verifica dell'effettiva sussistenza di un grave danno al mercato o alla società. Questo in quanto ai sindaci verrebbe applicata una sanzione senza la valutazione di quei presupposti che il sistema sanzionatorio vigente nel settore finanziario prevede per persone fisiche componenti di organi sociali di intermediari o emittenti quotati. Infatti, adducono, nel sistema delineato dal d. lgs 12 maggio 2015 n.
72, le sanzioni vengono applicate di regola agli enti e, soltanto quando l'inosservanza sia conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrano specifiche condizioni elencate agli artt. 144-ter TUB e 190-bis TUF, alle persone fisiche (esponenti aziendali e personale), quali la ricorrenza di condizioni di punibilità individuale consistenti, per quanto riguarda il settore degli emittenti quotati, a cui appartiene la previsione di cui all'art. 149, comma 3, TUF qui in rilievo, nel verificarsi di condotte che incidenti in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali (cfr. prima parte dell'art. 190 bis, comma 1, lett. a),
TUF), ovvero di condotte che abbiano provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità e il corretto funzionamento del mercato (cfr. seconda parte dell'art. 190 bis, comma 1, lett. a), TUF).
Di converso, la previsione sanzionatoria in tema di “Sanzioni amministrative in tema di … doveri dei sindaci” – dettata dall'art. 193, comma 3, lett. a), TUF in forza della quale, fra l'altro, “ai componenti del collegio sindacale” che “omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3” si applica “la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila” – non prevede affatto, per l'applicazione della sanzione, alcuna condizione di punibilità individuale.
In definitiva, solo tale sanzione nell'ambito dell'intero scenario di sanzioni amministrative applicabili dalla ad esponenti aziendali di società con azioni CP_1
quotate non prevede tale condizione, ed in particolare, non prevede che rilevi il presupposto del “grave danno” od uno degli elementi sopra indicati;
e tanto a differenza degli amministratori che vanno incontro a sanzione solo se la violazione dei relativi obblighi, compresi quelli informativi, abbia comportato un “grave pregiudizio”, con conseguente inammissibile disparità di trattamento e violazione del precetto costituzionale di uguaglianza.
Ad avviso del Collegio la questione, così come posta, non è fondata.
Il D.Lgs. n. 72/2015 prevede accanto alla responsabilità dell'autore della violazione, una responsabilità ulteriore ed “aggiuntiva” di determinati soggetti (esponenti amministrativi e aziendali di controllo e del personale), al ricorrere, effettivamente, di determinate condizioni tra le quali ( p.es art. 190 bis) la incidenza rilevante della condotta sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, o “con grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato”.
Tale responsabilità ha carattere concorrente, coesistendo con l'accertamento dell'illecito ascritto all'autore dello stesso, per l'integrazione del quale, invece non occorre la produzione dell'“evento danno”, trattandosi in prevalenza di illeciti di pura condotta e di pericolo per i quali l'ordinamento ravvisa già nell'inosservanza della regola una messa in pericolo del bene-interesse tutelato.
E tale, è, in definitiva, la fattispecie di cui è causa ex art. 149 TUF che ha come diretti destinatari i componenti del collegio sindacale, chiamati in prima persona ad adempiere agli obblighi ivi prescritti;
la violazione di tali obblighi, che integra la fattispecie di illecito di pura condotta e di pericolo di cui all'art. 193, comma 1, lett. a), del TUF, vede, dunque, nei sindaci gli autori materiali della violazione.
Chiariti, dunque, i motivi per ritenere non condivisibile l' incoerenza normativa nei termini segnalati con la censura, vi è anche da dire come il TUF contempli anche altre ipotesi in cui viene in questione la responsabilità diretta di persone fisiche a seguito della violazione degli obblighi alle medesime specificamente imputabili;
valga, tra tutti, il richiamo alla norma ex art. 191 TUF che riguarda la violazione degli obblighi informativi concernenti la pubblicazione del prospetto (sanzionati dall'art. 191 del TUF) ogni qual volta l'offerta non risulti promossa da una persona giuridica per la cui punibilità non è richiesto l'accertamento di alcun pregiudizio.
6. IN SUBORDINE, ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO IN RELAZIONE ALL'ERRONEA QUANTIFICAZIONE
DELLA SANZIONE PECUNIARIA E ACCESSORIA
Secondo i ricorrenti, la sanzione loro inflitta di € 40.000 sarebbe frutto di una non corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 194-bis, comma 1, TUF, che avrebbe dovuto condurre all'applicazione di una sanzione nel minimo edittale.
Con riferimento ai criteri della “gravità della violazione” e del “grado di responsabilità”, le parti evidenziano il carattere meramente formale per avere le stesse omesso di comunicare delle informazioni che – alla data da cui si fa decorrere l'inizio dell'asserito comportamento omissivo (22 febbraio 2022) – erano già nella piena cognizione della Peraltro, dalla violazione non erano emersi profili di danno, CP_1 come attestato nella stessa delibera impugnata ove si afferma espressamente che “non risultano in atti elementi che rendono determinabili eventuali pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione”. Peraltro, essi avevano adempiuto ai propri doveri di legge e di statuto con la diligenza richiesta dal proprio mandato, avendo richiesto agli amministratori e alle funzioni aziendali la trasmissione delle valutazioni tecniche di competenza ed hanno monitorato la correzione del problema tecnico emerso. In tale prospettiva, anche a voler ammettere la ricorrenza di colpa, trattavasi di colpa lievissima o colpa lieve.
La non gravità della violazione sarebbe anche evincibile dal fatto che le stesse irregolarità non erano state reputate tali dalla stessa Autorità nel parallelo procedimento amministrativo avviato – per i medesimi fatti, ma sotto il profilo della violazione del combinato disposto degli artt. 114, comma 5, TUF e 5, comma 1, del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate (delibera n. 17221 del 12 marzo CP_1
2010) – anche nei confronti della società e degli amministratori.
Tali elementi sarebbero idonei a svuotare di qualsiasi gravità il contenuto della violazione. Del resto, l'asserita irregolarità ha ad oggetto un semplice problema informatico che non ha avuto alcuna ripercussione per la Società, per i propri azionisti e per il mercato in generale. Di qui, la necessità di ridurre la sanzione al minimo edittale.
Tale primo rilievo è infondato.
Come efficacemente replicato dalla nella propria memoria, i nuclei fattuali CP_1
della delibera qui impugnata e nella delibera 23009/24 sono completamente diversi, con conseguente infondatezza del rilievo.
Da respingere, altresì, l'ulteriore rilievo circa la violazione del criterio della capacità finanziaria del responsabile della violazione sulla premessa per cui una sanzione di euro
40.000 risulterebbe del tutto sproporzionata in relazione alla capacità finanziaria degli obbligati, tenuto conto dei compensi rispettivamente percepiti da ciascun sindaco.
In particolare, il Presidente del Collegio Sindacale nell'anno in cui è stata comminata la sanzione ha percepito 24.000 euro lordi e gli altri Sindaci 16.000 euro lordi.
Quindi, e posto che per la determinazione delle violazioni, è opportuno tener conto delle capacità reddituali dell'incolpato (specialmente quando la sanzione comminata dall'Autorità è prossima al reddito annuo del sanzionato), ne deriva l'assoluta sproporzione della sanzione.
Con note depositate nel corso del giudizio, la difesa ha ulteriormente rappresentato, allagando correlativi documenti, che: i) il dott. ha percepito un reddito Pt_2
professionale lordo nel 2023 pari 135.208 euro (cfr. doc. 34), ii) la dott.ssa ha Pt_3
percepito un reddito professionale lordo nel 2023 pari 102.912 euro (cfr. doc. 35) e iii)
i) il dott. ha percepito un reddito professionale lordo nel 2023 pari 140.053 Parte_1
euro (cfr. doc. 36). Risulta, pertanto, del tutto evidente che una sanzione pecuniaria pari a 40.000 euro netti ciascuno possa dirsi pienamente proporzionata in razione della capacità finanziaria complessiva dei membri del Collegio Sindacale.
E' evidente in fatti, dagli stessi elementi forniti, come il quadro delle disponibilità economiche delle parti sia tutt'altro che inadeguato rispetto alla entità della sanzione, da ritenersi, giovi evidenziarlo, di entità contenuta. Non basta, peraltro soffermarsi sui redditi da lavoro, occorrendo valutare altresì anche il possesso di cespiti produttivi di reddito che non sono stati documentati adeguatamente.
Con riguardo poi all'ulteriore criterio della “durata della violazione”, la parte adduce la erroneità del rilievo della che la aveva ritenuta protratta “dal mese di gennaio CP_1
2022 al mese di giugno 2022”.
Tale determinazione di tempo sarebbe erronea per un duplice ordine di rilievi;
in primo luogo, la violazione non poteva decorrere da gennaio 2022 in quanto, come già rilevato,
i Sindaci, venuti a conoscenza delle operazioni oggetto delle contestazioni tra il 31 dicembre 2021 ed il 3 gennaio 2022, necessitavano di tempo per avviare le attività istruttorie finalizzate ad ottenere chiarimenti in merito ai rapporti tra la Società e _3
.
[...]
In secondo luogo, la al più tardi all'inizio del mese di marzo 2022 era a CP_1
conoscenza delle asserite irregolarità. Infatti, a partire dall'8 marzo 2022 in poi l'Autorità di Vigilanza aveva intrapreso delle interlocuzioni con
[...]
e con LA al fine di aver delle spiegazioni in Controparte_12
merito alle suddette operazioni. Le richieste formulate da (cfr. doc. 10) CP_1 risultavano già all'epoca parecchio circostanziate, con una descrizione dei fatti occorsi, al punto da poter ritenere che sin da tali richieste la fosse ben a conoscenza di CP_1
tutti gli avvenimenti che poi sarebbero stati oggetto delle Contestazioni.
Inoltre, che la violazione non sia proseguita fino a giugno (essendosi esaurita, al più, come detto, a marzo 2022) è evidente anche dal fatto che – come detto nel par.
4.1 sopra
– in data 7 aprile 2022 – a seguito della richiesta della del 24 marzo – era stata CP_1 pubblicata la “Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2429, comma 2, c.c.” in vista dell'Assemblea del
28 aprile 2022 (cfr. doc. 27 cit.) nella quale il Collegio Sindacale aveva riferito dell'esistenza delle irregolarità per le quali la contesta l'omessa comunicazione. CP_1
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non è sfuggita al Collegio la complessiva evasività della doglianza che omette di riportare, in termini circostanziati, i passaggi delle interlocuzioni e della relazione ex art. 153 che, in tesi, giustificherebbero la assimilazione degli stessi al contenuto delle contestazioni di cui è processo.
Ad ogni modo, la normativa non ammette equipollenti alla comunicazione di legge, di stretta interpretazione, né si può pertanto ipotizzare che l'Autorità di Vigilanza sia tenuta - nella vigenza dell'univoco precetto normativo - a verificare in quali altri modi l'obbligo sia stato assolto.
Il rilievo assorbe l'ulteriore spunto difensivo di cui ap punto 6.4 volto alla riduzione della sanzione in dipendenza del criterio del “livello di cooperazione” connesso alla pubblicazione della ridetta “Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli
Azionisti ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2429, comma 2, c.c.”, operando, come detto le due condotte su autonomi piani.
Al rigetto della opposizione per i profili sintetizzati, segue di onerare la parte opponente delle spese di lite che vengono liquidate, secondo quanto previsto dal D.M. 13.8.2022,
n. 147 tenuto conto del valore indeterminato della causa.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione ex art. 187 septies c. 4 d lgs 58/98, depositato da Marco MICHELLI, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore della
[...]
[...] al pagamento delle spese di lite, Controparte_13 che liquida in complessivi € 12.000 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al
15%
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.06.2025
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio, così composto:
Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1708 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 7.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi, anche Parte_3 C.F._3 disgiuntamente tra loro, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore
Providenti e Marco Coluzzi entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati al domicilio digitale presso gli indirizzi PEC dei suddetti avvocati e domicilio fisico presso lo rtudio dei suddetti avvocati in Roma, Via di S. Valentino, n. 21. ricorrenti
E
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Roma, alla via G.B. Martini n. 3, in persona del P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Prof. con la CP_2
rappresentanza e la difesa in giudizio, anche disgiunte, dagli avv.ti Gianfranco Randisi
e Stefania Lopatriello della Consulenza Legale interna, elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, via G.B. Martini, n. 3 resistente avente ad OGGETTO: opposizione avverso la delibera CO n. 23010 del
14.02.2022, notificata il 22.02.2024
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per le parti ricorrenti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le opportune statuizioni e disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare e di merito:
- annullare la Delibera di irrogazione della sanzione pecuniaria;
in via subordinata:
- sollevare innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 193 TUF, comma 3, lett. a) per violazione dell'art. 3 della
Costituzione;
- rideterminare la quantificazione della Delibera di irrogazione della sanzione pecuniaria, applicando il minimo edittale di legge;
in via istruttoria, occorrendo:
- disporre l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei verbali delle riunioni della
Commissione nel corso delle quali è stata discussa e adottata la Delibera, nonché di ogni atto e/o documento relativo, strumentale e/o conseguente.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. per la resistente
“si conclude perché codesta ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza, voglia respingere il ricorso in opposizione per l'assoluta infondatezza delle motivazioni ivi addotte.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni, produzioni documentali ed istanze, anche istruttorie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.03.2024, gli intestati ricorrenti hanno proposto opposizione avverso la delibera indicata in epigrafe con la quale l'Autorità CP_1
aveva loro inflitto, quali componenti effettivi del Collegio Sindacale di LA S.p.A., la sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000,00 per la violazione dell'art. 149, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.
L'illecito riguardava l'omessa comunicazione alla di irregolarità di CP_1
gestione della tesoreria della Società, relative alla esecuzione di indebiti pagamenti, resi possibili da operazioni non conformi alle procedure, nonché delle significative carenze nel sistema di controllo interno della medesima società che avevano reso possibili tali indebiti flussi di denaro.
Nella prospettiva della Autorità, detta comunicazione sarebbe stata doverosa ai sensi dell'art. 149, comma 3, del TUF, secondo cui il Collegio sindacale “comunica senza indugio alla le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e CP_1
trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione”.
In particolare, era emerso che dal 22 ottobre al 27 dicembre 2021, la LA
S.p.A. aveva effettuato, tramite altrettanti bonifici, n. 11 pagamenti a favore della controllante indiretta per un controvalore complessivo di € Controparte_3
1.501.445,57, senza alcun contratto sottostante e, in via generale, senza causale e in assenza dell'applicazione dei presidi dettati dalla disciplina in materia di operazioni con parti correlate (dettata dall'art. 2391-bis c.c. e dal Regolamento Consob in materia di
Operazioni con Parti Correlate, di seguito “Regolamento OP”, adottato con delibera n.
17221/2010).
Successivamente, la stessa società aveva emesso a favore della LA spa un assegno bancario dell'importo di 1.501 migliaia di euro, a titolo di restituzione delle somme corrisposte da quest'ultima a mezzo degli 11 bonifici citati;
assegno mai portato all'incasso, poiché successivamente ceduto da LA alla controllante indiretta CP_4
nell'ambito di una ulteriore complessa operazione tra società collegate.
[...]
Inoltre, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 3 gennaio 2022, i
Sindaci avevano appreso che, sulla base di quanto risultava dal documento recante
“Rapporti crediti-debiti verso al 31.12.2021”, LA vantava nei _3 confronti di , alla data del 31.12.2021, “un credito pari a 1.891 migliaia di _3 euro”, di cui 1.750 migliaia di euro si riferiva a fatture emesse da in favore _3
di un cliente del settore assicurativo ( , ma relative a Controparte_5 corrispettivi di competenza di LA per i servizi resi da quest'ultima alla data del 31 dicembre 2021 ed afferenti ad un rapporto contrattuale trasferito alla Società a seguito dell'acquisizione da parte della stessa di un ramo d'azienda di titolarità della _3
; trasferimento efficace dal 1° luglio 2021 (in altri documenti acquisiti in sede
[...] istruttoria, è emerso che l'importo delle suddette fatture emesse a da CP_5 _3
, in luogo di LA, ammontava a euro 2.440.058,2).
[...] Infine, il 15 febbraio 2022, gli stessi opponenti erano venuti a conoscenza che nel mese di febbraio 2022 la Società aveva effettuato a un ulteriore Controparte_3 bonifico dell'importo di 380.000 euro, senza alcuna specifica causale.
Tutti i pagamenti erano stati effettuati, per conto della LA, da Controparte_4
cui era stato affidato, in outsourcing, il servizio di tesoreria.
I crediti che LA si era trovata a vantare nei confronti di per _3
effetto dei predetti pagamenti (ad eccezione della posizione derivante dall'indebita emissione dell'assegno bancario dell'importo di euro 380.000) erano stati successivamente ceduti alla stessa nell'ambito di una complessa Controparte_4
operazione che LA ha concluso, in data 31 gennaio 2022, con le parti correlate
, e (gli “outsourcer”); operazione avente Controparte_4 Controparte_6 CP_7
ad oggetto, oltre alla riferita cessione dei crediti a , la gestione in Controparte_4
outsourcing di alcuni servizi, come quello di tesoreria.
Tale operazione con parti correlate era, dunque, volta, tra l'altro, a “rimediare” ai citati indebiti flussi finanziari tra LA a;
si precisava infatti nel _3 documento informativo dell'8 febbraio 2022, che l'Operazione era stata motivata, tra le altre cose, con la decisione della Società di «giungere ad una tempestiva definizione sia della posizione creditoria vantata nei confronti della sia……»). _3
In particolare, per quanto qui di interesse, si era impegnata ad Controparte_4
acquistare pro soluto da LA i crediti di cui si è detto, vantati nei confronti di _3
(il c.d. “Credito LA Tech”), per un corrispettivo di pari importo, esigibile al
[...] momento di perfezionamento della cessione. Sul presupposto, poi, che l'intero “Credito
LA Tech” fosse effettivamente ceduto da LA a a fronte del Controparte_4
predetto corrispettivo, era previsto che il debito che LA avrebbe avuto nei confronti di riguardante, tra l'altro, il pagamento del corrispettivo dovuto per i Controparte_4
servizi di Outsourcing «si estinguesse per compensazione con il debito che CP_4
avrebbe avuto nei confronti di LA in relazione al Corrispettivo Cessione
[...]
Credito ». CP_8
La predetta operazione era stata oggetto del citato Documento informativo dell'8 febbraio 2022, pubblicato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento OP, in relazione al quale la aveva accertato carenze informative che sono state CP_1
sanzionate con la ulteriore delibera n. 20010 del 14 febbraio 2024, applicativa di sanzione amministrativa pecuniaria, a carico della Società, per violazione del combinato disposto dell'art. 114, comma 5, del TUF e del citato art. 5 del Regolamento OP). Tali irregolarità (consistenti negli indebiti pagamenti di cui si è detto effettuati da
LA a ), così come le gravi carenze del sistema di controllo interno della _3
Società - che avevano reso possibile detti trasferimenti di risorse senza intercettare in alcun modo le irregolarità nella gestione del servizio di tesoreria affidato in outsourcing
- non sono state comunicate alla dagli odierni opponenti, così come prescritto CP_1 dall'art. 149, comma 3, del TUF.
Il ricorso
A fondamento della opposizione, le parti ricorrenti hanno formulato sei motivi.
ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER
VIOLAZIONE DEL TERMINE DECADENZIALE DI CUI ALL'ART. 195,
COMMA 1, TUF
Premettono le parti che l'art. 4, comma 1, del Regolamento 18750 del 19 dicembre 2013
(e successive modifiche di cui alla delibera CO n. 19158 del 29 maggio 2015) dispone che “Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla secondo le rispettive competenze, con CP_1
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.”.
Tale termine dovrebbe decorrere, secondo le parti, non dall' accertamento formale, bensì dal momento in cui la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, e dunque nel momento in cui i funzionari della erano venuti a CP_1
conoscenza della pretesa consumazione di illeciti meritevoli di sanzione. Nel caso di specie, i fatti contestati erano già noti a poca distanza dal loro compimento: infatti, la prima richiesta di informazioni da parte dell'Autorità, in merito ai fatti oggetto di causa, era avvenuta con nota del 11 marzo 2022 cui la Società aveva fornito riscontro con nota
Prot. n. 0407892/22 del 23 marzo 2022, fornendo una notevole quantità di informazioni.
Tale ultimo doveva dunque considerarsi il dies a quo (con conseguente scadenza del termine per la notifica delle Contestazioni sarebbe il 20 ottobre 2022). Nel caso all'esame, ed in violazione del termine previsto ex artt. 195 comma 1 TUF, la contestazione era stata notificata il 9 giugno 2023, ovvero dopo 443 giorni.
Nella stessa prospettiva, erano da considerare irrilevanti le ulteriori richieste di informazioni e di chiarimenti, inviate successivamente dall'Autorità (in data 24 marzo 2022, 21 aprile 2022, 7 giugno 2022 e 21 novembre 2022) alle quali la Società, il
Collegio Sindacale, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e l'Organismo di
Vigilanza avevano comunque fatto puntualmente seguito (con note, rispettivamente, in data 29 marzo 2022, 24 aprile 2022, 13 giugno 2022 con prot. n. 0446281/22, 16 giugno
2022 con prot. n. 0448144/22, 12 agosto 2022 con prot. n. 0469231/22 e in data 28 novembre 2022 con prot.0497729/22).
Quanto, poi all'ultima richiesta inviata dalla al Collegio Sindacale in data 22 CP_1
dicembre 2022 - in replica alla comunicazione trasmessa dalla Società e dal Collegio
Sindacale in data 19 dicembre 2022 – alla quale era seguita la trasmissione della documentazione richiesta in data 12 gennaio 2023, gli opponenti eccepivano che i chiarimenti richiesti non erano proprio attinenti alle asserite irregolarità, posto che la prima comunicazione del 19 dicembre 2022 concerneva “gli esiti delle verifiche svolte dal RE OP (prot. 0503567/22), su iniziativa del Dirigente Preposto, su ulteriori operazioni con parti correlate, consistenti in contratti di appalto di servizi sottoscritti tra LA, quale committente, e e LA Digi, nonché in un contratto di _3 finanziamento sottoscritto tra la Società e ”. _3
Il motivo è infondato.
Le parti assumono che il dies a quo per computare il termine decadenziale di legge decorrerebbe dal 23.03.2022 (pag. 11 ricorso), ma la stessa affermazione è formulata in termini tautologici, dato che non si spiegano le ragioni per le quali, alla stessa data e per effetto di detta comunicazione, l'Amministrazione potesse dirsi effettivamente già in possesso di tutti gli elementi per poter procedere da quel momento, come affermato, alla contestazione nel termine prescritto.
Smentisce l'assunto, peraltro, il successivo richiamo della parte alla esecuzione di una serie di successive richieste di chiarimenti e di informazioni da parte della (pag. CP_1
12 ricorso), susseguitisi fino al 28.11.2022, di cui la parte neanche adombra il carattere pleonastico o dilatorio, così ammettendone implicitamente la rilevanza procedimentale.
Conviene, dunque, concentrarsi sulle più specifiche contestazioni relative all'ultima richiesta, inviata dalla in data 22.12.2022 - in replica alla comunicazione del CP_1
Consiglio sindacale del 19.12.2023 - infine evasa dal Collegio con la trasmissione di documenti in data 12.01.2023.
Secondo la parte, i chiarimenti richiesti dalla CO con detta nota non potevano dirsi attinenti alle asserite irregolarità, dato che la predetta comunicazione del 19 dicembre 2022 concerneva “gli esiti delle verifiche svolte dal RE OP (prot.
0503567/22), su iniziativa del Dirigente Preposto, su ulteriori operazioni con parti correlate, consistenti in contratti di appalto di servizi sottoscritti tra LA, quale committente, e e LA Digi, nonché in un contratto di finanziamento _3 sottoscritto tra la Società e ” (cfr. verbale di contestazione p. 5). _3
La deduzione, osserva il Collegio, non è dirimente e risente di una lettura selettiva delle predetta richiesta di chiarimenti del 22.12.2022, in cui la - preso atto del CP_1
contenuto della precedente nota del Collegio Sindacale del 19.12.2022 nella quale si evidenziavano alcune criticità del tutto compatibili con i contenuti della indagine in atto
– (in dettaglio: “la mancata comunicazione dei suddetti contratti al RE OP, secondo quanto richiesto dall'art. 5 della Procedura Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società in data 30 giugno 2021, circostanza che ha anche comportato, per il contratto di finanziamento, il mancato coinvolgimento del Comitato per le operazioni con parti correlate per il rilascio del parere motivato di competenza;
- la violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 2391 cod. civ. per avere il Dott.
sottoscritto i suddetti contratti da un lato per conto di LA, in Persona_1 qualità di Presidente, e dall'altro lato per conto di e Controparte_3 CP_9
, in qualità rispettivamente di Amministratore Unico e Amministratore Delegato) -
[...]
invitava pur sempre la società a fornire considerazioni sulle criticità riscontrate in relazione al sistema di controllo interno e sulle «misure di irrobustimento» di tale sistema, volte alla mitigazione del rischio, nonché la trasmissione di copia dei verbali delle eventuali riunioni tenutesi in argomento.
Ciò chiarito, non è dunque revocabile in dubbio come le informazioni acquisite fossero pienamente funzionali ad approfondire la portata e la gravità delle criticità relative al sistema di controllo interno della Società.
E' dunque giocoforza concludere come solo alla data del 12 gennaio 2023, una volta ottenute le predette informazioni, potesse dirsi completata l'attività acquisitiva e l'apprensione di tutti gli elementi oggetto di necessario vaglio per la verifica degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito successivamente contestato.
Tornando al rispetto del termine decadenziale, tra il 12 gennaio 2023 e il 9 giugno
2023 (data della notifica della contestazione), risultano decorsi 148 giorni, onde il rigetto della eccezione.
2. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 149, COMMA 3,
DEL TUF
A tale ipotetico vizio della delibera la parte dedica il secondo e il terzo motivo di opposizione.
Con un primo rilievo (punto 2) gli opponenti eccepiscono l'insussistenza della violazione ascritta, in quanto la comunicazione ex art. 149, comma 3, del TUF - da compiersi “senza indugio” in base alla norma, implicava comunque lo svolgimento di una attività istruttoria, strumentale alla esecuzione di preliminari verifiche richiedenti un tempo ragionevole;
peraltro, la stessa comunicazione era un atto di natura collegiale e non del singolo sindaco, richiedendo quindi l'adozione di una decisione comune.
Inoltre, adducono, non tutte le eventuali “irregolarità” occorse durante la gestione di una società dovevano essere oggetto di comunicazioni alla Autorità, ma dovevano essere comunicate solo le irregolarità idonee a riverberarsi sul mercato, non trovando l'art. 149, comma 3, del TUF diversamente applicazione per le ipotesi di irregolarità
“endosocietarie”.
Fonda tale conclusione sulla impraticabilità di una interpretazione eccessivamente ampia della nozione normativa di irregolarità tale da condurre ad effetti distorsivi, riducendo il Collegio Sindacale ad un mero “passacarte” della ovvero privo di CP_1
qualsiasi potere di controllo della gestione sociale;
inoltre, la stessa comporterebbe il rischio di investire la stessa di numerosissime comunicazioni trasmesse dai CP_1
collegi sindacali, di cui molte di queste effettuate solo per timore di poter essere soggetti ad un procedimento sanzionatorio da parte delle Autorità di Vigilanza. In definitiva, sostiene la parte, sarebbe preferibile ricorrere, per aversi “irregolarità” rilevante ai sensi dell'art. 149, comma 3, TUF, al criterio, di matrice dottrinale, di “consistenza” o di
“materialità” secondo cui si dovrebbe ritenere irrilevante l'irregolarità che abbia perso attualità perché già sanata prima, o comunque contestualmente, all'accertamento, sempreché ne siano stati scongiurati anche i conseguenti effetti dannosi.
Nella stessa prospettiva, sostengono come la comunicazione alla sarebbe CP_1 giustificata solo laddove “il sistema dei controlli interni non fosse in grado di rilevare ed eliminare prontamente l'irregolarità e le sue conseguenze pregiudizievoli” laddove, cioè, “l'irregolarità [abbia] assunto i connotati di un fatto certo e definitivo non sanabile o, comunque, non sanato”. In applicazione di tale principio, la irregolarità contestata afferiva ad una mera anomalia di natura tecnico-informatica che aveva causato dei disservizi nel corretto funzionamento del processo di gestione del ciclo tesoreria e finanza che aveva, a sua volta, determinato l'errato trattamento di alcune transazioni. Trattavasi, dunque, di “irregolarità” relative a episodi di inosservanza delle procedure in materia di ciclo finanziario a “problematiche tecniche” o “disallineamenti informativi” o ancora “disservizi” (cfr. Contestazioni, pp. 12 e 13). Secondo la parte, trattavasi di “irregolarità” non rilevanti ex art. 149, comma 3, TUF, episodi occasionali, non sintomatici di una violazione sistematica di una specifica norma. In altri termini, si era trattato di una sorta di “incidente” verso il quale la società aveva attivato linee di controllo interno tali da neutralizzare gli effetti delle supposte irregolarità.
A suffragio di questa impostazione, gli opponenti rilevano in fatto che:
- il 3 gennaio 2022 nel corso della riunione del CdA, il Collegio Sindacale ed i
Consiglieri Indipendenti avevano richiesto al Presidente del CDA alcuni chiarimenti in merito ai problemi tecnici intercorsi;
- il 4 gennaio 2022 il Collegio Sindacale aveva incontrato i componenti dell'Organismo di Vigilanza e nel corso della riunione era stato rappresentato che la
Società aveva programmato e in parte eseguito, degli interventi significativi finalizzati alla cessazione e prevenzione della contingente situazione relativa ai problemi tecnici;
- il 25 gennaio 2022 il Collegio Sindacale aveva richiesto alla Società di farsi prestare delle idonee garanzie dall'outsourcer responsabile della gestione dei flussi finanziari della Società, affinché i disservizi causati da disallineamenti nei sistemi informatici non si ripetessero in futuro;
- il 1° febbraio 2022 i Sindaci avevano svolto un incontro con l'Organismo di
Vigilanza, il Comitato controllo e rischi e l'Amministratore esecutivo e nel corso della seduta, l'Amministratore esecutivo aveva rappresentato che l'outsourcer responsabile della gestione dei flussi finanziari della Società si era impegnato a modificare il team dedicato alla Società e a adottare tutte le misure idonee a evitare che si ripetano problemi di natura informatica;
- in pari data veniva realizzata – rispettando la procedura per le operazioni con parti correlate – un'operazione con volta a regolarizzare il sistema dei _3
pagamenti (e dunque i disservizi tra la Società e le società appartenenti al medesimo gruppo;
- il 4 marzo 2022 il Collegio Sindacale ha nuovamente incontrato, su propria convocazione, l'Organismo di Vigilanza, il Comitato controllo rischi e l'Amministratore esecutivo al fine di ricevere dei chiarimenti in merito ai disservizi informatici che si erano verificati;
- l'8 marzo 2022 il Collegio Sindacale ha incontrato la società di revisione,
l'Organismo di Vigilanza e l'Amministratore esecutivo e nel corso della riunione la società di revisione è stata esortata a monitorare anch'essa la situazione dei disallineamenti informatici.
In conclusione, osservano, le “irregolarità” contestate erano state oggetto di un significativo controllo da parte dei Sindaci, i quali avevano svolto un attento monitoraggio anche sul piano delle iniziative tempo per tempo proposte e assunte dagli organi competenti nella prospettiva di porvi rimedio.
Nella stessa ottica - prosegue la parte al punto 3 - anche la locuzione normativa
“senza indugio” andrebbe interpretata nel senso della necessità di una prodromica attività istruttoria, preliminare alla comunicazione alla Autorità di vigilanza;
inoltre,
l'attività sindacale si traduceva in deliberati collegiali di per sé incompatibili con una decisione immediata;
era la stessa norma a prevedere che il Collegio sindacale effettuasse la comunicazione solo dopo aver “riscontrato” irregolarità e corredando la comunicazione con i “verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione”.
Applicata tale premessa alla vicenda in esame, con la contestazione di cui è processo, la aveva identificato la durata della supposta violazione dell'art. 149, comma 3, CP_1 del TUF “dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022” ; tanto in relazione al fatto che il comportamento ipoteticamente illecito avrebbe fatto “sì che la venisse a CP_1
conoscenza [delle irregolarità] solo dopo che le dimissioni del dirigente preposto erano state rese note al mercato […] e attraverso specifiche richieste all'ex dirigente preposto
[…]”. Nello specifico, sempre secondo la ricostruzione della i Sindaci CP_1
avrebbero dovuto effettuare la comunicazione entro il 22 febbraio 2022 ossia entro la data in cui la Società aveva diffuso un comunicato stampa in merito alle dimissioni dell'ex dirigente preposto.
Tuttavia, era stata la stessa a sostenere che, sulla base dei verbali del Collegio CP_1
Sindacale, questo avesse appreso delle asserite irregolarità tra il 31 dicembre 2021 ed il
3 gennaio 2022.
Con la conseguenza che, alla data del 22.02.2022, indicata dalla quale limite CP_1
temporale entro il quale i Sindaci avrebbero dovuto procedere alla comunicazione, gli stessi erano venuti a conoscenza da pochissime settimane delle supposte irregolarità ed inoltre, nello stesso periodo, si erano prontamente attivati ed erano costantemente rassicurati dagli amministratori e dall'Organismo di vigilanza della Società, continuando a svolgere le attività istruttorie. Gli stessi, pertanto, non erano rimasti inerti ma svolgevano tutte le attività di controllo di loro competenza.
Il motivo è infondato anche in questa parte.
In primo luogo, e quale premessa generale di ordine concettuale, non sussistono ragioni di carattere letterale o sistematico per aderire alla interpretazione estensiva del concetto normativo di irregolarità, sostenuta dalle parti ricorrenti, atteso che la disposizione - che reca un precetto di carattere ostativo - si limita a prescrivere che il Collegio sindacale debba riferire alla le irregolarità riscontrate nella propria attività di CP_1
vigilanza, senza alcuna distinzione di carattere qualitativo o quantitativo.
Nel merito, il vaglio del motivo implica ulteriormente di riepilogare, in via di massima sintesi, i fatti oggetto di contestazione.
Come già precisato, la violazione ascritta l'omessa comunicazione alla da parte CP_1
degli odierni ricorrenti, già componenti del Collegio sindacale della LA S.p.A., emittente quotato, di varie irregolarità relative alla gestione della tesoreria della Società, che hanno comportato l'esecuzione di indebiti pagamenti, tramite l'esecuzione di operazioni non conformi alle procedure, nonché di significative carenze nel sistema di controllo interno che avevano reso possibile tali indebiti flussi di denaro.
Di tali fatti, la comunicazione era doverosa ai sensi dell'art. 149, comma 3, del TUF, secondo cui il Collegio sindacale “comunica senza indugio alla le irregolarità CP_1 riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione”.
Traendo il riepilogo fattuale della vicenda (incontestato) dalla memoria difensiva della
- i cui passaggi sono incontestati - è emerso che dal 22 ottobre al 27 CP_1
dicembre 2021 la LA S.p.A. aveva effettuato n. 11 pagamenti (con altrettanti bonifici) a favore della controllante indiretta per un controvalore Controparte_3
complessivo di euro 1.501.445,57, senza alcun contratto sottostante e, in via generale, senza causale e in assenza dell'applicazione dei presidi dettati dalla disciplina in materia di operazioni con parti correlate (recata dall'art. 2391-bis c.c. e dal Regolamento
Consob in materia di Operazioni con Parti Correlate, di seguito “Regolamento OP”, adottato con delibera n. 17221/2010). Successivamente, la aveva emesso a _3 favore di LA un assegno bancario dell'importo di 1.501 migliaia di euro, a titolo di restituzione delle somme corrisposte da quest'ultima a mezzo degli 11 bonifici citati;
assegno mai portato all'incasso, poiché successivamente ceduto da LA alla controllante indiretta nell'ambito di una operazione di cui si dirà infra. Controparte_4
Dell'effettuazione di tali irregolari pagamenti gli odierni opponenti sono venuti a conoscenza in data 31 dicembre 2021. Inoltre, nella riunione del Consiglio di amministrazione del 3 gennaio 2022, i sindaci avevano appreso che, sulla base di quanto risultava dal documento recante “Rapporti crediti-debiti verso al _3
31.12.2021”, la LA vantava nei confronti di , alla data del 31.12.2021, _3
“un credito pari a 1.891 migliaia di euro”, di cui 1.750 migliaia di euro si riferiva a fatture emesse da in favore di un cliente del settore assicurativo _3
( , ma relative a corrispettivi di competenza di LA per i Controparte_5 servizi resi da quest'ultima alla data del 31 dicembre 2021 ed afferenti ad un rapporto contrattuale trasferito alla Società a seguito dell'acquisizione da parte della stessa di un ramo d'azienda di titolarità della;
trasferimento efficace dal 1° luglio _3
20211 (in altri documenti acquisiti in sede istruttoria, è emerso che l'importo delle suddette fatture emesse a da , in luogo di LA, ammontava a CP_5 _3
euro 2.440.058,2).
Da quanto fin qui sintetizzato in fatto, va fermamente respinto il tentativo dei ricorrenti di minimizzare la consistenza dell'addebito, riconducendo le irregolarità a mere anomalie contabili di natura tecnico-amministrativa, peraltro neanche dettagliate in ricorso nella loro natura e consistenza.
La sintesi dei fatti conforta, piuttosto, la tesi accusatoria della circa la CP_1
riconduzione delle irregolarità ascritte a indebiti drenaggi di denaro - non supportati da alcuna causale - dalla controllata LA alla controllante , che avevano _3
addirittura condotto la società di revisione incaricata di svolgere la revisione dei bilanci di LA al 31.12.2021 a dichiarare l'impossibilità a esprimere un giudizio proprio per la rilevazione di “operazioni non conformi alle specifiche procedure previste dai contratti di outsourcing”.
Né vi è luogo a dubitare della oggettiva gravità di detti indebiti trasferimenti di denaro, resi possibili da gravi carenze del sistema di controllo interno, destinate potenzialmente a produrre effetti pregiudizievoli per la tutela del mercato, essendo la disponente LA una società quotata.
La norma declina un precetto per cui qualsiasi irregolarità riscontrata dal collegio nell'attività di vigilanza è di interesse della al fine della tutela degli investitori e CP_1
del mercato. Conforta tale interpretazione l'affermazione di principio di legittimità secondo cui
In tema di controllo sulla legittimità della gestione delle società quotate in borsa, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla tutte le irregolarità riscontrate nell'attività di CP_1
vigilanza cui è tenuto, senza che l'adempimento sia subordinato ad una valutazione discrezionale circa la rilevanza delle stesse;
depongono in tal senso la formulazione letterale della norma che fa riferimento alle "irregolarità", senza ulteriori qualificazioni - e anche la sua "ratio", finalizzata a scongiurare le incertezze operative che deriverebbero dalla opposta soluzione.(Cass. 17.05.2018 n. 12110).
Chiariti i motivi per disattendere la interpretazione estensiva della norma, nella accezione proposta dagli opponenti, e passando all'ulteriore profilo formulato con il motivo e volto, nella sostanza, a configurare la possibilità, da parte dei Sindaci di poter disporre di uno spatium deliberandi per la acquisizione degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, si osservi quanto segue.
Risulta (ed è fatto incontestato) che in data 31 dicembre 2021, l'Organismo di
Vigilanza aveva informato il Collegio Sindacale di essere venuto a conoscenza (a seguito delle mail trasmesse dal Dirigente Preposto dimissionario della società, Dott.ssa dell'esecuzione di alcuni bonifici effettuati da LA a , tra Per_2 _3
ottobre e dicembre 2021, per un totale di euro 1.501,447, «apparentemente senza una precisa motivazione».
Nel corso della riunione consiliare del 3 gennaio 2022, presente il collegio sindacale, a proposito del Punto n. 4 («Analisi delle posizioni creditorie della Società nei confronti della LA deliberazioni inerenti e conseguenti»), il _3
Presidente del CDA, nel fare riferimento ai bonifici eseguiti in favore di _3
per un importo di euro 1.501 migliaia di euro, aveva dichiarato che «le rimesse oggetto di ripristino sono conseguenza di taluni problemi tecnici verificatisi nell'ambito di alcune società del gruppo che hanno comportato disallineamenti Controparte_4
informativi, probabilmente causati da strumenti non del tutto adeguati alle specifiche esigenze operative» e che erano stati programmati e parzialmente già eseguiti alcuni interventi volti a semplificare e uniformare l'operatività e le rendicontazioni quotidiane delle operazioni di tesoreria;
nel corso della medesima riunione del CdA, era stata rappresentata anche l'esistenza di un credito, pari a 1.891 migliaia di euro al 31 dicembre 2021, vantato dalla Società nei confronti di e che si riferiva, per _3
1.750 migliaia di euro, «a fatture da emettere per i corrispettivi di competenza di LA per i servizi resi alla data del 31 dicembre 2021 in favore di […] ma CP_5 fatturati da , conformemente alle modalità di fatturazione d'uso con il _3
cliente, nel periodo antecedente la cessione del Ramo Insurance da parte di quest'ultima»; in relazione a ciò, il Presidente riferiva che «alla Società non è ad oggi noto l'esatto importo fatturato e incassato dalla relativo a servizi resi da _3
LA a e che erano state avviate interlocuzioni con la per CP_5 _3 verificare l'entità degli importi e di «consentire la regolazione delle connesse partite dare avere».
Pertanto, durante la citata riunione congiunta del Collegio Sindacale e dell'OdV del 4 gennaio 2022, sulla base di quanto sino ad allora emerso, l'OdV concludeva nel senso che i fatti verificatisi dovessero essere «qualificati come inosservanza delle procedure previste dalla Legge 262 [Legge n. 262/05] in quanto non sono ammissibili pagamenti non previsti nello scadenziario e nel caso specifico, sulla base di quanto riferito dalla dott.ssa , i bonifici in questione non erano previsti dallo scadenziario»; in Per_2
concreto, era stata violata «la procedura 03 Ciclo Tesoreria e Finanza la quale recita che “Solo le fatture presenti nello scadenzario aggiornato ed autorizzate sul COGE possono essere messe in pagamento”».
Utile a confortare il dato temporale in ordine al momento della effettiva conoscenza dei fatti da parte dei Sindaci, tale da obbligare gli stessi ad una tempestiva comunicazione all'Autorità, è il verbale del collegio sindacale del 26 aprile 2022, acquisito agli atti, si legge “Ad oggi il Collegio non ha avuto aggiornamenti dalla società riguardo alla quantificazione dei crediti della stessa nei confronti di né Controparte_3
tantomeno su come la intenda rientrare nel suo debito. A riguardo il Controparte_3
Collegio si sofferma sul fatto che LA S.p.A., nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2021, evidenzia uno squilibrio tra attività correnti (per complessivi 8.288k) e passività correnti (per complessivi 10.997k di cui oltre 2000k nei confronti dell'Erario per Iva); un rientro in tempi brevi del credito verso pertanto, sarebbe _3
auspicabile al fine di poter riequilibrare la situazione sopra esposta, evitando pericolose ed onerose iniziative da parte dei creditori e in particolar modo dell'Erario.
Oltre a ciò, i sindaci rilevano altri due aspetti rilevanti: innanzitutto l'importanza del problema di come, in caso di rinnovo dei contratti con gli attuali outsourcer, la società possa acquisire garanzie sui disservizi accaduti (effettuazione di vari bonifici senza adeguata autorizzazione, spiegati con una generica “causa di disallineamenti nei sistemi informatici”) non si ripetano ancora in futuro. In secondo luogo, è di tutta evidenza che la società, trovandosi nell'imminenza della scadenza dei contratti, si potrebbe trovare in notevoli difficoltà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse trovare un accordo con gli attuali outsourcer per la prosecuzione del rapporto” – cfr. doc. 25 produzioni . CP_1
All'evidenza, tale verbale evoca con chiarezza il fatto della pregressa consapevolezza di vicende tali da far configurare l'insorgenza dell'obbligo di comunicazione delle irregolarità riscontrate sin dal 31.12.2021 (indicato in contestazione come “dal gennaio
2022”).
In dettaglio, si riporta di seguito la cronologia dei fatti come riassunti nella memoria difensiva della non contestati e comunque comprovati dai verbali CP_1
prodotti in atti.
In data 31 dicembre 2021, l'Organismo di Vigilanza aveva informato il Collegio
Sindacale di essere venuto a conoscenza (per mezzo delle mail trasmesse dal Dirigente
Preposto della Società, Dott.ssa – cfr. mail allegate alla nota di riscontro Per_2 inviata dalla stessa a in data 7 aprile 2022 – qui sub DOC. 20) dell'esecuzione CP_1
di alcuni bonifici effettuati da LA a , tra ottobre e dicembre 2021, per _3
un totale di euro 1.501,447, «apparentemente senza una precisa motivazione».
In data 4 gennaio 2022 il Collegio sindacale ha ritenuto opportuno svolgere una riunione con i componenti dell'Organismo di Vigilanza, anche in considerazione della circostanza che il giorno precedente si era tenuta la riunione del CdA avente all'ordine del giorno, tra l'altro, proprio l'analisi delle posizioni creditorie della Società nei confronti di . Infatti, nel corso della riunione consiliare del 3 gennaio _3
2022, alla presenza del Collegio sindacale, con riferimento al Punto n. 4 («Analisi delle posizioni creditorie della Società nei confronti della deliberazioni Controparte_3
inerenti e conseguenti»), il Presidente del CDA, nel fare riferimento ai bonifici eseguiti in favore di per un importo pari complessivamente ad euro 1.501 migliaia _3
di euro, aveva dichiarato che «le rimesse oggetto di ripristino sono conseguenza di taluni problemi tecnici verificatisi nell'ambito di alcune società del gruppo CP_4
che hanno comportato disallineamenti informativi, probabilmente causati da
[...]
strumenti non del tutto adeguati alle specifiche esigenze operative» e che erano stati programmati e parzialmente già eseguiti alcuni interventi volti a semplificare e uniformare l'operatività e le rendicontazioni quotidiane delle operazioni di tesoreria.
Nel corso della medesima riunione del CdA era stata rappresentata anche l'esistenza di un credito, pari a 1.891 migliaia di euro al 31 dicembre 2021, vantato dalla Società nei confronti di e che si riferiva, per 1.750 migliaia di euro, «a fatture da _3
emettere per i corrispettivi di competenza di LA per i servizi resi alla data del 31 dicembre 2021 in favore di […] ma fatturati da , CP_5 _3 conformemente alle modalità di fatturazione d'uso con il cliente, nel periodo antecedente la cessione del Ramo Insurance da parte di quest'ultima»; in relazione a ciò, il Presidente riferiva che «alla Società non è ad oggi noto l'esatto importo fatturato e incassato dalla relativo a servizi resi da LA a e che erano _3 CP_5 state avviate interlocuzioni con la per verificare l'entità degli importi e di _3
«consentire la regolazione delle connesse partite dare avere».
Pertanto, durante la citata riunione congiunta del 4 gennaio 2022, sulla base di quanto sino ad allora emerso, l'OdV concludeva nel senso che i fatti verificatisi dovessero essere «qualificati come inosservanza delle procedure previste dalla Legge 262 in quanto non sono ammissibili pagamenti non previsti nello scadenziario e nel caso specifico, sulla base di quanto riferito dalla dott.ssa , i bonifici in questione Per_2
non erano previsti dallo scadenziario»; in concreto, era stata violata «la procedura 03
Ciclo Tesoreria e Finanza la quale recita che “Solo le fatture presenti nello scadenzario aggiornato ed autorizzate sul COGE possono essere messe in pagamento”».
La consistenza delle irregolarità verificatesi emergeva, altresì, nelle seguenti ulteriori occasioni:
i) nel corso delle riunioni del Collegio Sindacale del 24 e del 25 gennaio 2022;
ii) durante l'incontro del Collegio Sindacale con l'OdV, il Comitato controllo e rischi e l'Amministratore esecutivo, Dott.ssa tenutosi il 1° febbraio 2022; CP_10
Part iii) nella riunione del 15 febbraio 2022 con i referenti della società di revisione
(nel corso della quale il Collegio Sindacale aveva appreso che nel mese di febbraio era stata rilevata l'effettuazione di un ulteriore bonifico, privo di specifica causale, da
LA a per euro 380.000) i sindaci hanno rappresentato che _3
«Sull'argomento, anche in considerazione di analoghi episodi accaduti nei mesi Part passati, sia gli esponenti di sia i Sindaci [hanno] sottolinea[to] ancora una volta
l'assoluta necessità di chiedere all'outsourcer un maggiore e miglior presidio della funzione di tesoreria». iv) nella riunione congiunta del Collegio sindacale e dell'ODV del 4 marzo 2022 nel corso della quale entrambi gli organi «hanno manifestato forti perplessità sulla corretta gestione della tesoreria». v) durante l'incontro del 21 marzo 2022 tra il Collegio Sindacale ed il responsabile della funzione di in cui venivano nuovamente evidenziate Parte_5
«alcune non conformità al processo di gestione del ciclo tesoreria e finanza, che hanno portato all'errato trattamento di alcune transazioni» e da cui derivava l'esigenza di
«rafforzare e monitorare costantemente l'aderenza alle procedure aziendali»; vi) nelle riunioni del 31 marzo 2022 e del 6 aprile 2022, in cui i Sindaci si confrontavano con i revisori relativamente alla inadeguatezza del sistema di controllo interno (si veda il verbale del 31 marzo 2022 in cui il dott. a nome dell'intero Pt_2
Collegio, ha affermato che “anche i Sindaci, proprio alla luce di quanto accaduto a cavallo della fine dell'anno, ritengono che il controllo interno debba essere assolutamente migliorato”);
Alla necessità di migliorare il sistema di controllo interno il Collegio Sindacale aveva fatto espresso riferimento anche nel comunicato stampa diffuso dalla Società, su richiesta della il 24 aprile 2022 e nel quale l'organo di controllo aveva CP_1
formulato le proprie considerazioni rilevando che «la maggior parte dei servizi sono affidati a terzi in base a contratti di outsourcing, e che nei mesi scorsi, proprio nello svolgimento di detti servizi, si sono verificati episodi di non perfetto svolgimento del lavoro. Ciò è stato evidenziato dal Collegio agli organi preposti nel corso delle numerose riunioni succedutesi nei mesi scorsi […]
Nel corso della riunione dell'11 maggio 2022, alla presenza dell'OdV e della società di revisione, se, per un verso, la presidente dell'OdV prendeva atto dei progetti di miglioramento del sistema di controllo interno, per l'altro, l'organo di controllo, a proposito della situazione finanziaria del Gruppo, osservava «una tensione finanziaria che desta perplessità».
Il complesso dei dati fin qui evidenziati - incontestati, lo si ripete, nella loro storicità - rivela dunque come, in diverse occasioni, il Collegio sindacale si fosse confrontato con la Società, l'OdV ed il revisore per esaminare le carenze emerse ed approfondirne le cause, senza mai attivarsi nei confronti dell'Autorità di Vigilanza per segnalare le gravi irregolarità rilevate, che richiedevano l'effettuazione di puntuali interventi per il miglioramento del sistema di controllo interno, in quanto rappresentavano indici sintomatici di serie criticità nella gestione in outsourcing della
Tesoreria della Società.
Non dirimente la ulteriore doglianza in ordine alla natura collegiale della decisione, poiché il lungo protrarsi della inerzia lungo l'intero arco temporale - fatto non vinto da alcuna prova contraria -, ben avrebbe potuto consentire una tempestiva convocazione dell'organo consiliare.
4. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PER
INSUSSISTENZA DELL'ELEMENTO OGGETTIVO E DELL'ELEMENTO
SOGGETTIVO SOTTO ALTRO PROFILO, CONNESSO ALLE RICHIESTA
RICEVUTA DALLA CP_1
Con tale censura, deducono gli opponenti che in data 24 marzo 2022, la CP_1
aveva richiesto al Collegio Sindacale di fornire nella relazione per l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2021 le proprie considerazioni sull'adeguatezza della “struttura amministrativa e contabile e del sistema di controllo interno dell' , tenuto Parte_6
conto della circostanza che tutte le funzioni di staff sono state delegate agli Outsourcer
e delle inefficienze riscontrate nelle prestazioni di tali servizi da parte degli Outsourcer stessi, con particolare riferimento alla prestazione dei servizi connessi alla tesoreria”;
a fronte di tale richiesta il Collegio Sindacale in data 7 aprile 2022 pubblicava la
“Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 153
D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2429, comma 2, c.c.” in vista dell'Assemblea del 28 aprile 2022 nella quale il Collegio Sindacale riferiva sui medesimi temi per i quali oggi gli viene contestata un'omissione di comunicazione, sottolineando che: alla chiusura dell'esercizio erano presenti “dei disallineamenti contabili tra la società e _3 che sono stati formalmente definiti prima della stesura della presente relazione”;
[...]
“il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi debba essere migliorato, al fine di garantire alla società il massimo controllo sulle attività affidate all'esterno ed evitare che quanto accaduto si possa ripetere”.
Da tale premessa, gli opponenti traggono la conseguenza di aver assolto all'obbligo di comunicazione e che la “fosse già a conoscenza di quanto CP_1
avvenuto e avesse già provveduto a qualificare i fatti come fatti che andassero trattati nella Relazione del Collegio Sindacale piuttosto che costituire oggetto di una comunicazione riservata tra i Sindaci e l'Autorità ex art. (149)” Conseguentemente, assumono, i Sindaci avevano adempiuto al proprio obbligo inserendo specifica informativa nella Relazione, con conseguente venir meno dell'elemento oggettivo della presunta violazione. Il motivo è infondato.
Come persuasivamente fatto rilevare dalla la richiesta inviata il 24 CP_1
marzo 2022 involgerebbe un ambito di applicazione del tutto diverso dall'obbligo di comunicazione ex art. 149 TUF, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 114, comma 5, del
TUF, in relazione, cioè, all'esercizio della vigilanza informativa per mezzo della quale la può chiedere “che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, CP_1 notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico”. Rileva l'Autorità come il canale informativo indicato nella citata richiesta, per ciò che attiene al Collegio sindacale, è stata la Relazione prevista dall'art. 153, comma 1, del TUF secondo cui “Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364 bis, comma 2, del codice civile”.
Precisa la come la relazione in questione assolva ad una finalità CP_1 completamente diversa dalla comunicazione di cui all'art. 149, comma 3, del TUF in quanto diretta a fornire ai soci e al mercato (prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'emittente quotato) informazioni generali sull'attività svolta dal collegio sindacale, nonché “sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati”. La stessa, dunque, risponderebbe ad una finalità meramente informativa.
In tale ordine di concetti, è consequenziale ritenere come la relazione ex art. 153 del
TUF non possa, su un piano sistematico, sostituire la comunicazione di cui all'art. 149, comma 3, del TUF, operando i due istituti su piani, anche sistematicamente, distinti.
Ad ogni buon conto, anche a voler ammettere la fondatezza della tesi dei ricorrenti, nel caso di specie la comunicazione da parte dei sindaci ai sensi dell'art. 149, comma 3, del
TUF avrebbe dovuto essere effettuata sin dal gennaio 2022 e, dunque, in ogni caso la relazione di cui all'art. 153 del TUF, pubblicata solo il 7 aprile 2022, non sarebbe stata idonea ad assolvere al precetto normativo, elidendo la responsabilità per l'omessa comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata, come detto, “senza indugio”.
5. IN SUBORDINE, ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE PER
MANCATO ACCERTAMENTO DEL PRESUPPOSTO DEL “GRAVE DANNO”
O, IN ULTERIORE SUBORDINE, ISTANZA PER DI CP_11
LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE INNANZI ALLA CORTE
COSTITUZIONALE DELL'ART. 193, COMMA 3, TUF, IN RELAZIONE ALL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE
Con tale censura, le parti adducono che la norma sanzionatoria applicata nei confronti dei sindaci, e di cui all'art. 193, comma 3, TUF per violazione dell'art. 149
TUF, sarebbe contraria al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto non prevede la previa verifica dell'effettiva sussistenza di un grave danno al mercato o alla società. Questo in quanto ai sindaci verrebbe applicata una sanzione senza la valutazione di quei presupposti che il sistema sanzionatorio vigente nel settore finanziario prevede per persone fisiche componenti di organi sociali di intermediari o emittenti quotati. Infatti, adducono, nel sistema delineato dal d. lgs 12 maggio 2015 n.
72, le sanzioni vengono applicate di regola agli enti e, soltanto quando l'inosservanza sia conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrano specifiche condizioni elencate agli artt. 144-ter TUB e 190-bis TUF, alle persone fisiche (esponenti aziendali e personale), quali la ricorrenza di condizioni di punibilità individuale consistenti, per quanto riguarda il settore degli emittenti quotati, a cui appartiene la previsione di cui all'art. 149, comma 3, TUF qui in rilievo, nel verificarsi di condotte che incidenti in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali (cfr. prima parte dell'art. 190 bis, comma 1, lett. a),
TUF), ovvero di condotte che abbiano provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità e il corretto funzionamento del mercato (cfr. seconda parte dell'art. 190 bis, comma 1, lett. a), TUF).
Di converso, la previsione sanzionatoria in tema di “Sanzioni amministrative in tema di … doveri dei sindaci” – dettata dall'art. 193, comma 3, lett. a), TUF in forza della quale, fra l'altro, “ai componenti del collegio sindacale” che “omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3” si applica “la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila” – non prevede affatto, per l'applicazione della sanzione, alcuna condizione di punibilità individuale.
In definitiva, solo tale sanzione nell'ambito dell'intero scenario di sanzioni amministrative applicabili dalla ad esponenti aziendali di società con azioni CP_1
quotate non prevede tale condizione, ed in particolare, non prevede che rilevi il presupposto del “grave danno” od uno degli elementi sopra indicati;
e tanto a differenza degli amministratori che vanno incontro a sanzione solo se la violazione dei relativi obblighi, compresi quelli informativi, abbia comportato un “grave pregiudizio”, con conseguente inammissibile disparità di trattamento e violazione del precetto costituzionale di uguaglianza.
Ad avviso del Collegio la questione, così come posta, non è fondata.
Il D.Lgs. n. 72/2015 prevede accanto alla responsabilità dell'autore della violazione, una responsabilità ulteriore ed “aggiuntiva” di determinati soggetti (esponenti amministrativi e aziendali di controllo e del personale), al ricorrere, effettivamente, di determinate condizioni tra le quali ( p.es art. 190 bis) la incidenza rilevante della condotta sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, o “con grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato”.
Tale responsabilità ha carattere concorrente, coesistendo con l'accertamento dell'illecito ascritto all'autore dello stesso, per l'integrazione del quale, invece non occorre la produzione dell'“evento danno”, trattandosi in prevalenza di illeciti di pura condotta e di pericolo per i quali l'ordinamento ravvisa già nell'inosservanza della regola una messa in pericolo del bene-interesse tutelato.
E tale, è, in definitiva, la fattispecie di cui è causa ex art. 149 TUF che ha come diretti destinatari i componenti del collegio sindacale, chiamati in prima persona ad adempiere agli obblighi ivi prescritti;
la violazione di tali obblighi, che integra la fattispecie di illecito di pura condotta e di pericolo di cui all'art. 193, comma 1, lett. a), del TUF, vede, dunque, nei sindaci gli autori materiali della violazione.
Chiariti, dunque, i motivi per ritenere non condivisibile l' incoerenza normativa nei termini segnalati con la censura, vi è anche da dire come il TUF contempli anche altre ipotesi in cui viene in questione la responsabilità diretta di persone fisiche a seguito della violazione degli obblighi alle medesime specificamente imputabili;
valga, tra tutti, il richiamo alla norma ex art. 191 TUF che riguarda la violazione degli obblighi informativi concernenti la pubblicazione del prospetto (sanzionati dall'art. 191 del TUF) ogni qual volta l'offerta non risulti promossa da una persona giuridica per la cui punibilità non è richiesto l'accertamento di alcun pregiudizio.
6. IN SUBORDINE, ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO IN RELAZIONE ALL'ERRONEA QUANTIFICAZIONE
DELLA SANZIONE PECUNIARIA E ACCESSORIA
Secondo i ricorrenti, la sanzione loro inflitta di € 40.000 sarebbe frutto di una non corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 194-bis, comma 1, TUF, che avrebbe dovuto condurre all'applicazione di una sanzione nel minimo edittale.
Con riferimento ai criteri della “gravità della violazione” e del “grado di responsabilità”, le parti evidenziano il carattere meramente formale per avere le stesse omesso di comunicare delle informazioni che – alla data da cui si fa decorrere l'inizio dell'asserito comportamento omissivo (22 febbraio 2022) – erano già nella piena cognizione della Peraltro, dalla violazione non erano emersi profili di danno, CP_1 come attestato nella stessa delibera impugnata ove si afferma espressamente che “non risultano in atti elementi che rendono determinabili eventuali pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione”. Peraltro, essi avevano adempiuto ai propri doveri di legge e di statuto con la diligenza richiesta dal proprio mandato, avendo richiesto agli amministratori e alle funzioni aziendali la trasmissione delle valutazioni tecniche di competenza ed hanno monitorato la correzione del problema tecnico emerso. In tale prospettiva, anche a voler ammettere la ricorrenza di colpa, trattavasi di colpa lievissima o colpa lieve.
La non gravità della violazione sarebbe anche evincibile dal fatto che le stesse irregolarità non erano state reputate tali dalla stessa Autorità nel parallelo procedimento amministrativo avviato – per i medesimi fatti, ma sotto il profilo della violazione del combinato disposto degli artt. 114, comma 5, TUF e 5, comma 1, del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate (delibera n. 17221 del 12 marzo CP_1
2010) – anche nei confronti della società e degli amministratori.
Tali elementi sarebbero idonei a svuotare di qualsiasi gravità il contenuto della violazione. Del resto, l'asserita irregolarità ha ad oggetto un semplice problema informatico che non ha avuto alcuna ripercussione per la Società, per i propri azionisti e per il mercato in generale. Di qui, la necessità di ridurre la sanzione al minimo edittale.
Tale primo rilievo è infondato.
Come efficacemente replicato dalla nella propria memoria, i nuclei fattuali CP_1
della delibera qui impugnata e nella delibera 23009/24 sono completamente diversi, con conseguente infondatezza del rilievo.
Da respingere, altresì, l'ulteriore rilievo circa la violazione del criterio della capacità finanziaria del responsabile della violazione sulla premessa per cui una sanzione di euro
40.000 risulterebbe del tutto sproporzionata in relazione alla capacità finanziaria degli obbligati, tenuto conto dei compensi rispettivamente percepiti da ciascun sindaco.
In particolare, il Presidente del Collegio Sindacale nell'anno in cui è stata comminata la sanzione ha percepito 24.000 euro lordi e gli altri Sindaci 16.000 euro lordi.
Quindi, e posto che per la determinazione delle violazioni, è opportuno tener conto delle capacità reddituali dell'incolpato (specialmente quando la sanzione comminata dall'Autorità è prossima al reddito annuo del sanzionato), ne deriva l'assoluta sproporzione della sanzione.
Con note depositate nel corso del giudizio, la difesa ha ulteriormente rappresentato, allagando correlativi documenti, che: i) il dott. ha percepito un reddito Pt_2
professionale lordo nel 2023 pari 135.208 euro (cfr. doc. 34), ii) la dott.ssa ha Pt_3
percepito un reddito professionale lordo nel 2023 pari 102.912 euro (cfr. doc. 35) e iii)
i) il dott. ha percepito un reddito professionale lordo nel 2023 pari 140.053 Parte_1
euro (cfr. doc. 36). Risulta, pertanto, del tutto evidente che una sanzione pecuniaria pari a 40.000 euro netti ciascuno possa dirsi pienamente proporzionata in razione della capacità finanziaria complessiva dei membri del Collegio Sindacale.
E' evidente in fatti, dagli stessi elementi forniti, come il quadro delle disponibilità economiche delle parti sia tutt'altro che inadeguato rispetto alla entità della sanzione, da ritenersi, giovi evidenziarlo, di entità contenuta. Non basta, peraltro soffermarsi sui redditi da lavoro, occorrendo valutare altresì anche il possesso di cespiti produttivi di reddito che non sono stati documentati adeguatamente.
Con riguardo poi all'ulteriore criterio della “durata della violazione”, la parte adduce la erroneità del rilievo della che la aveva ritenuta protratta “dal mese di gennaio CP_1
2022 al mese di giugno 2022”.
Tale determinazione di tempo sarebbe erronea per un duplice ordine di rilievi;
in primo luogo, la violazione non poteva decorrere da gennaio 2022 in quanto, come già rilevato,
i Sindaci, venuti a conoscenza delle operazioni oggetto delle contestazioni tra il 31 dicembre 2021 ed il 3 gennaio 2022, necessitavano di tempo per avviare le attività istruttorie finalizzate ad ottenere chiarimenti in merito ai rapporti tra la Società e _3
.
[...]
In secondo luogo, la al più tardi all'inizio del mese di marzo 2022 era a CP_1
conoscenza delle asserite irregolarità. Infatti, a partire dall'8 marzo 2022 in poi l'Autorità di Vigilanza aveva intrapreso delle interlocuzioni con
[...]
e con LA al fine di aver delle spiegazioni in Controparte_12
merito alle suddette operazioni. Le richieste formulate da (cfr. doc. 10) CP_1 risultavano già all'epoca parecchio circostanziate, con una descrizione dei fatti occorsi, al punto da poter ritenere che sin da tali richieste la fosse ben a conoscenza di CP_1
tutti gli avvenimenti che poi sarebbero stati oggetto delle Contestazioni.
Inoltre, che la violazione non sia proseguita fino a giugno (essendosi esaurita, al più, come detto, a marzo 2022) è evidente anche dal fatto che – come detto nel par.
4.1 sopra
– in data 7 aprile 2022 – a seguito della richiesta della del 24 marzo – era stata CP_1 pubblicata la “Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2429, comma 2, c.c.” in vista dell'Assemblea del
28 aprile 2022 (cfr. doc. 27 cit.) nella quale il Collegio Sindacale aveva riferito dell'esistenza delle irregolarità per le quali la contesta l'omessa comunicazione. CP_1
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non è sfuggita al Collegio la complessiva evasività della doglianza che omette di riportare, in termini circostanziati, i passaggi delle interlocuzioni e della relazione ex art. 153 che, in tesi, giustificherebbero la assimilazione degli stessi al contenuto delle contestazioni di cui è processo.
Ad ogni modo, la normativa non ammette equipollenti alla comunicazione di legge, di stretta interpretazione, né si può pertanto ipotizzare che l'Autorità di Vigilanza sia tenuta - nella vigenza dell'univoco precetto normativo - a verificare in quali altri modi l'obbligo sia stato assolto.
Il rilievo assorbe l'ulteriore spunto difensivo di cui ap punto 6.4 volto alla riduzione della sanzione in dipendenza del criterio del “livello di cooperazione” connesso alla pubblicazione della ridetta “Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli
Azionisti ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2429, comma 2, c.c.”, operando, come detto le due condotte su autonomi piani.
Al rigetto della opposizione per i profili sintetizzati, segue di onerare la parte opponente delle spese di lite che vengono liquidate, secondo quanto previsto dal D.M. 13.8.2022,
n. 147 tenuto conto del valore indeterminato della causa.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione ex art. 187 septies c. 4 d lgs 58/98, depositato da Marco MICHELLI, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore della
[...]
[...] al pagamento delle spese di lite, Controparte_13 che liquida in complessivi € 12.000 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al
15%
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.06.2025
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto