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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/10/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 574/2023 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Antonio Campagna, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, via Carlo Cattaneo n. 7;
ATTORE
Contro
(C.F. e (C.F. ) CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Rosario Lo Monte con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, viale Dante n. 20;
CONVENUTI
e contro
P.IVA ) quale successore della già Controparte_3 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'avv. Carlo Gustavo Cioppa, con elezione di domicilio Controparte_4 presso il suo studio in Milano, via Besana n. 9;
TE AT
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 17.03.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c e di seguito riportate pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni opportuna declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, nel merito, accertata la responsabilità ex art. 2052 c.c. per i fatti di causa, condannare – in via tra loro solidale – i convenuti resistenti e/o a risarcire tutti i danni (lucro cessante CP_1 Controparte_2 incluso) arrecati alla persona e al patrimonio dell'attore ricorrente a opera del cane di Parte_1 proprietà della convenuta resistente – nella circostanza condotto dal coniuge Controparte_2 CP_1
– e così a pagare al ricorrente la somma di € 25.000,00 ovvero quella diversa
[...] Parte_1 somma maggiore o minore che risulta dovuta all'esito dell'istruttoria espletata, determinandone l'ammontare anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria – da calcolarsi sulla somma via via rivalutata – e interessi legali (al saggio scelto equitativamente dal Giudice in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto) fino alla data della domanda, nonché oltre successiva rivalutazione monetaria e successivi interessi legali ex art. 1284, 4° co. c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo. Col favore di anticipazioni, spese (incluse quelle forfetarie ex art. 13, 10° co., della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e art. 2, 2° co., del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55), e compensi del presente processo;
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge
CONCLUSIONI PER E CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare tutte le domande adverso formulate, in quanto infondati sia in fatto che in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di condanna dei sigg. e al pagamento di somme nei CP_1 Controparte_2 confronti del sig. dichiarare la (in quanto successore della Parte_1 Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_4
OG VE (TV) Via Marocchesa n°14, P.IVA , obbligata a manlevare sigg. P.IVA_1 CP_1
e per le somme dovute al sig. . Il tutto con vittoria di spese,
[...] Controparte_2 Parte_1 competenze e onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che nei primi mesi del 2018 ho sempre visto il sig. condurre il proprio cane con un CP_1 guinzaglio corto e rigido la cui tipologia è uguale a quello riprodotto nella fotografia che mi si rammostra denominata doc1;
pagina 2 di 10 2) Vero che, il sig. nel periodo dal giugno del 2017 al febbraio 2018 ha portato a lavare il suo CP_1 cane nel mio negozio e ha sempre comprato dei guinzagli, la cui lunghezza non supera m.1,5 come quello riprodotto nella fotografia che mi si rammostra denominata doc.1;
Si indicano a testi:
1) Sig. , residente in [...]; Testimone_1
2) , residente in [...]: Testimone_2
3) Sig. c/o Dogs Corner, Piazza Cappuccini, 2/2A Con riserva di meglio produrre e Testimone_3 dedurre.
CONCLUSIONI PER Controparte_3
Il difensore di precisa le seguenti Controparte_3
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE,
- disporre il mutamento da rito sommario a rito ordinario, per le motivazioni esposte in narrativa. NEL
MERITO,
- accertare, riconoscere e dichiarare la domanda proposta in giudizio dal Sig. , infondata in fatto Pt_1 ed in diritto, e per l'effetto respingere le domande del ricorrente;
- In ogni caso riconoscere nel comportamento del Sig. gli estremi del caso fortuito;
Pt_1
IN VIA SUBORDINATA in caso di accoglimento della domanda del Sig. , Pt_1
- ridurre il risarcimento in applicazione dell'art. 1227 c.c. accertare riconoscere e dichiarare l'operatività della franchigia contrattuale di euro 500,00 a carico dell'assicurato.
Con vittoria di spese e competenze di causa
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e per ottenere nei loro confronti la Parte_1 CP_1 Controparte_2 condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, occorsi a seguito dell'aggressione avvenuta in Lecco il 16.2.2018 allorquando il cane di proprietà di condotto al Controparte_2 guinzaglio da , si avventava, abbaiando, contro parte attrice, la quale per evitare di essere CP_1 morsa indietreggiava e, ponendo il piede oltre il ciglio del marciapiede, perdeva l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra. A seguito del sinistro, l'attore ha riportato “trauma contusivo spalla sx con pagina 3 di 10 limitazione funzionale”, per cui in Pronto Soccorso veniva diagnosticato “frattura sottotuberositaria dell'epifisi prossimale dell'omero” con prognosi di giorni 30 (doc. 1 fascicolo attoreo). Parte attrice quantificava il danno subito in € 23.500,00, (doc. 13 fascicolo attoreo) di cui:
• € 12.008,80 per invalidità permanente pari all'8%;
• € 2.940 per invalidità temporanea assoluta per 30 giorni;
• € 7.474,40 per danno morale;
• € 358,33 per spese mediche;
• € 745,65 per lucro cessante.
e si costituivano in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto sia CP_1 Controparte_2 con riferimento all' an che al quantum debeatur, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, previa chiamata in causa della compagnia di assicurazione Controparte_5 ai fini della manleva da ogni responsabilità.
[...]
Si costituiva in giudizio titolare del rapporto giuridico controverso a partire dal Controparte_3
01.07.2023, quale successore di come da atto unico di fusione e Controparte_4 scissione del 21.06.2023, contestando quanto ex adverso dedotto sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed in subordine eccependo gli estremi del caso fortuito dovuto al comportamento di parte attrice e chiedendo altresì il mutamento del rito da sommario di cognizione a rito ordinario di cognizione.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, delle prove orali e di c.t.u.. Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto
Giudice mediante trattazione scritta nei termini sopra riportati.
Ritiene questo Giudice che la domanda giudiziale attorea sia fondata e meriti accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Dall'esame del complessivo quadro probatorio raggiunto all'esito del giudizio, è emerso che il giorno
16.02.2018 parte attrice camminava lungo via ai Pini a Lecco, per poi giungere all'incrocio ad angolo cieco con la via Milazzo ove si imbatteva con , il quale conduceva il cane di proprietà della CP_1 moglie , indicato nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione della Regione Lombardia Controparte_2 come “nessuna razza prevalente”, “incrocio setter”. Il cane abbaiava contro parte attrice, la quale, per lo spavento, indietreggiava e, mettendo il piede oltre il ciglio del marciapiede, perdeva l'equilibrio cadendo a terra, urtando dapprima le dita della mani, poi il gomito, la spalla e il braccio sinistro.
Il cane non portava la museruola (circostanza pacifica) ed era tenuto al guinzaglio sul lato sinistro di ossia dalla parte del muro. Tale ultima circostanza è stata in particolare affermata dalla teste CP_1
escussa all'udienza del 21.5.2024, la quale ha dichiarato di trovarsi a piedi dietro al Testimone_4 pagina 4 di 10 sig. lungo la via Milazzo, pur non avendo assistito direttamente al sinistro essendo giunta CP_1 all'angolo con la via ai Pini quando già si era rialzato in piedi dopo la caduta e lamentava Pt_1 dolore, pur preferendo recarsi autonomamente nella propria abitazione sita nelle vicinanze anziché chiamare i soccorsi nell'immediatezza. Dal verbale di Pronto Soccorso prodotto sub doc. 1 fascicolo parte attrice si evince che ha fatto ingresso alle ore 12.16 del 16.2.2018, il che risulta Pt_1 compatibile con l'indicazione temporale del sinistro intorno alle ore 10.00 (così come precisato da parte attrice in sede di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.).
Quanto alla lunghezza del guinzaglio, non sono stati forniti elementi di giudizio idonei a dubitare che il guinzaglio utilizzato sia effettivamente quello di cui alla fotografia prodotta sub doc. 1 fascicolo parte convenuta di misura inferiore a 150 cm. In particolare non è emersa nel corso del giudizio la prova che il guinzaglio allentato per una lunghezza superiore a 150 cm, né la teste ricordava con Tes_4 precisione tale circostanza, essendosi sul punto limitata a dichiarare “non ricordo che tipo di guinzaglio fosse, ricordo che il cane non era proprio vicino ai piedi del sig. ma poco più avanti”. La CP_1 circostanza che il cane procedesse davanti a può comunque ritenersi non contestata in quanto CP_1 confermata da quest'ultimo in sede di interrogatorio formale all'udienza del 21.5.2024.
Ciò premesso, si osserva che l'art. 2052 c.c. descrive una responsabilità di tipo oggettivo a carico del proprietario dell'animale o chi lo ha in uso, richiedendo la sola presenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il fatto illecito verificatosi, il quale può essere interrotto solo dalla prova, a carico del proprietario dell'animale o di chi lo ha in uso, del caso fortuito. A tale proposito la
Suprema Corte ha chiarito che il caso fortuito rappresenta “un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare
l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 15895 del 20.07.2011).
Ritiene questo Giudice confermata la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'animale e il danno subito da parte attrice.
Risulta provato, alla luce di quanto sopra esposto, che il cane è sbucato improvvisamente dalla parte più stretta di un angolo cieco, ossia dal lato del muro, e si trovava davanti a ancorchè tenuto da CP_1 quest'ultimo ad un guinzaglio di circa 150 cm. Parimenti risulta provato che a causa di tale improvviso incontro il cane ha abbaiato e si è avventato contro , ancorchè lo scontro non è avvenuto in Pt_1
pagina 5 di 10 quanto è riuscito a tenere il cane al guinzaglio. Infine è indubbio che ha indietreggiato CP_1 Pt_1 fino a perdere l'equilibrio proprio a causa dello spavento determinato dal cane.
Ritiene questo Giudice che tali circostanze siano di per sé sufficienti e idonee a provare il nesso causale tra il comportamento del cane e la caduta dell'attore ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Ancorchè nel caso di specie sia mancato di fatto il contatto fisico tra il cane e il danneggiato, si configura ugualmente la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., posto che la caduta di non può Pt_1 che essere eziologicamente collegata alla tentata aggressione dell'animale, impedica unicamente dal fatto che ha tirato il guinzaglio (cfr. sul punto Trib. Milano 23.11.2004 secondo cui “l'art. 2052 CP_1
c.c. impone il risarcimento del danno cagionato da animali, anche in assenza di un contatto fisico tra questi ed il danneggiato, sempreché il danno sia comunque riconducibile all'azione dell'animale sul cui proprietario incombeva il dovere di custodia”).
Parti convenute e la terza chiamata hanno contestato la sussistenza del nesso causale tra il comportamento del cane e la conseguente caduta di parte attrice, in quanto i due non vennero mai a contatto, affermando per converso la sussistenza del caso fortuito determinato dal comportamento del danneggiato stesso il quale affrontava l'angolo cieco senza la dovuta diligenza e scivolava anche a causa della forte sconnessione del manto di asfalto.
Trattasi tuttavia di circostanze genericamente allegate, non provate e comunque non idonee ad interrompere il nesso causale. La condotta tenuta da parte attrice rientra invero nell'alveo delle normali condotte che vengono attuate dal “quisque de populo” in una situazione alla stregua di quella del caso di specie, non potendosi esigere in capo a parte attrice una condotta diversa da quella effettivamente tenuta.
Quanto alle lesioni subite, in sede di primo intervento è stata diagnosticata una “frattura sottotuberositaria dell'epifisi prossimale omero sx, lievemente ingranata”, che il c.t.u. ha qualificato come del tutto compatibili con la caduta accidentale oggetto di esame nel presente giudizio. La lesione
è stata trattata in via conservativa senza necessità di intervento chirurgico. Il c.t.u. ha ricostruito l'iter clinico: “per circa 30 giorni ha mantenuto il reggibraccio, rimuovendolo soltanto per effettuare
l'igiene personale e limitando pertanto al minimo gli spostamenti al di fuori del domicilio. Ha utilizzato inizialmente terapia analgesica quotidiana riducendola progressivamente nelle settimane successive. Alla rimozione del tutore ha poi effettuato numerose sedute di fisiochinesiterapia per il recupero articolare dell'arto superiore sinistro”. Il c.t.u. ha infine accertato che dalle lesioni subite sono derivati postumi permanenti: “residuano tuttavia disturbi algico disfunzionali alla spalla sinistra con accentuazione sotto sforzo e alle variazioni atmosferiche, lieve riduzione di forza. Tali menomazioni limitano alcune attività della vita quotidiana ( lavarsi, vestirsi, fare la spesa, ecc. ). pagina 6 di 10 Quindi la guarigione clinica nelle lesioni accertate non si è verificata con il completo recupero dell'integrità psicofisica anteriore delle persona dell'infortunato ma con le suddette alterazioni croniche anatomo-funzionali non più suscettibili di evoluzione migliorativa né spontanea né con cure medico-chirurgiche non rischiose o dal risulta-to sicuro e quindi da qualificarsi come menomazioni permanenti”.
Con riferimento al quantum debeatur e alla liquidazione del danno, ritiene questo Giudice di poter fare proprie le valutazioni svolte dal c.t.u. nominato, dott. il quale ha raggiunto le seguenti Persona_1 conclusioni:
• “l'invalidità temporanea biologica in considerazione della gradualità dei fenomeni biologici di guarigione delle lesioni riportare, dell'attenuazione e stabilizzazione del quadro clinico acuto traumatico iniziale e della progressiva ripresa funzionale, può essere suddivisa in: 1)
INVALIDITA' BIOLOGICA TEMPORANEA AL 75% PER 30 (TRENTA) GIORNI, durante i quali l'acuzie dei sintomi e delle alterazioni funzionali, le esigenze di immobilizzazione relativa per consentire la guarigione delle lesioni riportate costrinsero il periziando ad un riposo subtotale;
2) INVALIDITA' BIOLOGICA TEMPORANEA AL 50% PER 30 (TRENTA) Pt_2 nei quali la progressiva attenuazione del quadro clinico traumatico consentirono un'iniziale ripresa parziale delle ordinarie attività e occupazioni della vita quotidiana;
3) INVALIDITA'
BIOLOGICA TEMPORANEA AL 25% PER 30 (TRENTA) nei quali un ulteriore Pt_2 miglioramento del quadro clinico traumatico consentirono una ripresa quasi completa delle ordinarie attività e occupazioni della vita quotidiana.”
• “L'INVALIDITA' PERMANENTE NEL CASO IN ESAME RISULTA ESSERE PARI ALL'8%
(OTTO PER CENTO) DI DANNO BIOLOGICO PERMANENTE”;
• “il grado di sofferenza psicofisica, come da documento redatto dalla Società Italiana di
Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA 2016), computato sulla base dei riferimenti offerti dalla letteratura specialistica in una scala da 0 a 5 (ovvero assente/lievissima, lieve, media, grave e gravissima) risulta pari LIEVE/MEDIO per ciò che concerne i postumi permanenti.”
Tanto esposto, ai fini della liquidazione del danno, giova ricordare che “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (S.U. Cass. Civ. n.
26972/2008; cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 11950/2013).
pagina 7 di 10 Da ciò consegue che la liquidazione del danno alla salute deve essere integrale, ovvero rappresentare un effettivo soddisfacimento di tutte le utilità venute meno in conseguenza dell'evento dannoso.
Per tale ragione, è opportuno fare riferimento al metodo c.d. tabellare e in particolare alle tabelle del
Tribunale di Milano del 2024, che, innovando rispetto agli anni precedenti e in adesione ai recenti approdi giurisprudenziali in materia (v. da ultimo Cass. n. 7513/2018), hanno proposto una valutazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesioni permanenti dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, indicando a tal fine valori monetari medi, suscettibili di aumento personalizzato.
Quanto alle componenti del “danno dinamico-relazionale” e del “danno da sofferenza soggettiva interiore” caratterizzanti la quantificazione dell'invalidità temporanea, il parametro di riferimento è rappresentato dal valore monetario di un giorno di invalidità pari al 100% pari ad € 115,00 (€ 84,00 per la componente più strettamente biologica ed € 31,00 per la componente di sofferenza interiore), anch'essa suscettibile di un aumento personalizzato fino ad un massimo del 50%.
Di conseguenza, facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, con riferimento all'invalidità permanente si osserva che le tabelle milanesi per una persona di 76 anni (anni dell'attore alla data del sinistro) prevedono un risarcimento di € 14.151. Tale importo comprende altresì
l'ulteriore danno da sofferenza soggettiva, valutato dal c.t.u. come da intensità lieve/media.
Tale importo risulta congruo e idoneo a ristorare i pregiudizi di natura non patrimoniale subiti dall'attrice a causa del sinistro, non ricorrendo i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del danno, in mancanza di allegazione e prova di circostanze specifiche ulteriori non rientranti nel danno dinamico relazione e nella sofferenza soggettiva secondo i canoni ordinari, già ricompresi nella predetta liquidazione.
Con riferimento all'invalidità temporanea, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, viene riconosciuto a titolo di risarcimento l'importo complessivo di € 5.175,00, così suddiviso:
€ 2.587,50 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 75%;
€ 1.725,00 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 50%;
€ 862,50 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 25%.
L'importo complessivo per il danno non patrimoniale, da invalidità temporanea e permanente, risulta pertanto pari ad € 19.326, in moneta attuale.
Quanto al danno patrimoniale, devono essere considerate, in quanto causalmente connesse all'evento dannoso, le spese mediche documentate complessivamente pari ad € 355,00, così come accertate e ritenute congrue in sede di c.t.u. pagina 8 di 10 Il rimborso dell'importo di € 1.000 che l'attore assume di aver sostenuto per essere stato costretto a ricorrere all'assistenza da parte di persone estranee al nucleo familiare non può trovare accoglimento in quanto parte attrice non ha provato documentalmente la relativa spesa.
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni finora esposte, l'importo che deve essere riconosciuto a a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, subito a seguito dell'evento lesivo Parte_1 occorso in data 16.02.2018, è complessivamente pari ad € 19.681, in moneta attuale.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo sono dovuti gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo devalutato alla data del sinistro (16.02.2018) e rivalutato anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo capitale già rivalutato.
L'accoglimento della domanda risarcitoria attorea comporta l'esame della domanda di garanza proposta dai convenuti nei confronti della terza chiamata.
Tale domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
ha sottoscritto il contratto di assicurazione in forza di polizza n. CP_1 CP_6
000320.12.300471 (fascicolo convenuto) che assicura, tra le altre cose, “responsabilità da proprietà, possesso e uso di animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella, con il limite indicato nella scheda di polizza relativamente ai danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza dell'ordinanza del 3 marzo 2009
“ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (G.U. serie generale n° 68 del 23 marzo 2009) e successive integrazioni o modifiche” (pag. 8/11 certificato di polizza). In particolare il massimale è stabilito in € 500.000 a sinistro e la franchigia in €
500 (pag. 5/6 scheda riepilogativa). Il sinistro per cui è causa rientra senz'altro nel novero dei rischi assicurati, con conseguente operatività della polizza. L'impresa assicuratrice deve pertanto essere condannata a manlevare e tenere indenne le parti convenute dalle somme che devono essere tenuti a pagare all'attore in forza della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e spese, fatta salva la franchigia prevista e nei limiti del massimale.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/12 nella misura indicata in dispositivo, ridotta in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta. Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico del convenuto. Nel rapporto processuale tra parte convenuta e la terza chiamata le spese di lite sono poste a carico di quest'ultima in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di e ex art. 2052 c.c. CP_1 Controparte_2 nella causazione del sinistro occorso in data 16.02.2018 in danno di;
Parte_1
- per l'effetto, condanna in solido e al risarcimento dei danni, CP_1 Controparte_2 patrimoniali e non, subiti da , che quantifica in € 19.681 in moneta attuale, di cui Parte_1
€ 19.326 a titolo di danno non patrimoniale e € 355 a titolo di danno patrimoniale. Su tale importo decorrono gli interessi compensativi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (16.02.2018) e rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza, momento a partire dal quale sull'importo accertato decorrono gli interessi al tasso legale;
- condanna e a rifondere a le spese di lite relative al CP_1 Controparte_2 Parte_1 presente giudizio, che liquida in € 145,50 per anticipazioni e € 4.700 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di c.t.u. relative al presente giudizio definitivamente a carico di parte convenuta;
- condanna a manlevare e tenere indenne e da Controparte_3 CP_1 Controparte_2 ogni somma che questi ultimi dovranno versare a in forza della presente sentenza Parte_1
a titolo di capitale, interessi e spese, fatta salva la franchigia prevista e nei limiti del massimale;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_3 Controparte_2 giudizio, che liquida in € 145,50 per anticipazioni ed € 4.700 per compensi professionali, oltre
15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 2.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 574/2023 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Antonio Campagna, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, via Carlo Cattaneo n. 7;
ATTORE
Contro
(C.F. e (C.F. ) CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Rosario Lo Monte con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, viale Dante n. 20;
CONVENUTI
e contro
P.IVA ) quale successore della già Controparte_3 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'avv. Carlo Gustavo Cioppa, con elezione di domicilio Controparte_4 presso il suo studio in Milano, via Besana n. 9;
TE AT
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 17.03.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c e di seguito riportate pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni opportuna declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, nel merito, accertata la responsabilità ex art. 2052 c.c. per i fatti di causa, condannare – in via tra loro solidale – i convenuti resistenti e/o a risarcire tutti i danni (lucro cessante CP_1 Controparte_2 incluso) arrecati alla persona e al patrimonio dell'attore ricorrente a opera del cane di Parte_1 proprietà della convenuta resistente – nella circostanza condotto dal coniuge Controparte_2 CP_1
– e così a pagare al ricorrente la somma di € 25.000,00 ovvero quella diversa
[...] Parte_1 somma maggiore o minore che risulta dovuta all'esito dell'istruttoria espletata, determinandone l'ammontare anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria – da calcolarsi sulla somma via via rivalutata – e interessi legali (al saggio scelto equitativamente dal Giudice in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto) fino alla data della domanda, nonché oltre successiva rivalutazione monetaria e successivi interessi legali ex art. 1284, 4° co. c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo. Col favore di anticipazioni, spese (incluse quelle forfetarie ex art. 13, 10° co., della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e art. 2, 2° co., del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55), e compensi del presente processo;
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge
CONCLUSIONI PER E CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare tutte le domande adverso formulate, in quanto infondati sia in fatto che in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di condanna dei sigg. e al pagamento di somme nei CP_1 Controparte_2 confronti del sig. dichiarare la (in quanto successore della Parte_1 Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_4
OG VE (TV) Via Marocchesa n°14, P.IVA , obbligata a manlevare sigg. P.IVA_1 CP_1
e per le somme dovute al sig. . Il tutto con vittoria di spese,
[...] Controparte_2 Parte_1 competenze e onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che nei primi mesi del 2018 ho sempre visto il sig. condurre il proprio cane con un CP_1 guinzaglio corto e rigido la cui tipologia è uguale a quello riprodotto nella fotografia che mi si rammostra denominata doc1;
pagina 2 di 10 2) Vero che, il sig. nel periodo dal giugno del 2017 al febbraio 2018 ha portato a lavare il suo CP_1 cane nel mio negozio e ha sempre comprato dei guinzagli, la cui lunghezza non supera m.1,5 come quello riprodotto nella fotografia che mi si rammostra denominata doc.1;
Si indicano a testi:
1) Sig. , residente in [...]; Testimone_1
2) , residente in [...]: Testimone_2
3) Sig. c/o Dogs Corner, Piazza Cappuccini, 2/2A Con riserva di meglio produrre e Testimone_3 dedurre.
CONCLUSIONI PER Controparte_3
Il difensore di precisa le seguenti Controparte_3
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE,
- disporre il mutamento da rito sommario a rito ordinario, per le motivazioni esposte in narrativa. NEL
MERITO,
- accertare, riconoscere e dichiarare la domanda proposta in giudizio dal Sig. , infondata in fatto Pt_1 ed in diritto, e per l'effetto respingere le domande del ricorrente;
- In ogni caso riconoscere nel comportamento del Sig. gli estremi del caso fortuito;
Pt_1
IN VIA SUBORDINATA in caso di accoglimento della domanda del Sig. , Pt_1
- ridurre il risarcimento in applicazione dell'art. 1227 c.c. accertare riconoscere e dichiarare l'operatività della franchigia contrattuale di euro 500,00 a carico dell'assicurato.
Con vittoria di spese e competenze di causa
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e per ottenere nei loro confronti la Parte_1 CP_1 Controparte_2 condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, occorsi a seguito dell'aggressione avvenuta in Lecco il 16.2.2018 allorquando il cane di proprietà di condotto al Controparte_2 guinzaglio da , si avventava, abbaiando, contro parte attrice, la quale per evitare di essere CP_1 morsa indietreggiava e, ponendo il piede oltre il ciglio del marciapiede, perdeva l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra. A seguito del sinistro, l'attore ha riportato “trauma contusivo spalla sx con pagina 3 di 10 limitazione funzionale”, per cui in Pronto Soccorso veniva diagnosticato “frattura sottotuberositaria dell'epifisi prossimale dell'omero” con prognosi di giorni 30 (doc. 1 fascicolo attoreo). Parte attrice quantificava il danno subito in € 23.500,00, (doc. 13 fascicolo attoreo) di cui:
• € 12.008,80 per invalidità permanente pari all'8%;
• € 2.940 per invalidità temporanea assoluta per 30 giorni;
• € 7.474,40 per danno morale;
• € 358,33 per spese mediche;
• € 745,65 per lucro cessante.
e si costituivano in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto sia CP_1 Controparte_2 con riferimento all' an che al quantum debeatur, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, previa chiamata in causa della compagnia di assicurazione Controparte_5 ai fini della manleva da ogni responsabilità.
[...]
Si costituiva in giudizio titolare del rapporto giuridico controverso a partire dal Controparte_3
01.07.2023, quale successore di come da atto unico di fusione e Controparte_4 scissione del 21.06.2023, contestando quanto ex adverso dedotto sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed in subordine eccependo gli estremi del caso fortuito dovuto al comportamento di parte attrice e chiedendo altresì il mutamento del rito da sommario di cognizione a rito ordinario di cognizione.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, delle prove orali e di c.t.u.. Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto
Giudice mediante trattazione scritta nei termini sopra riportati.
Ritiene questo Giudice che la domanda giudiziale attorea sia fondata e meriti accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Dall'esame del complessivo quadro probatorio raggiunto all'esito del giudizio, è emerso che il giorno
16.02.2018 parte attrice camminava lungo via ai Pini a Lecco, per poi giungere all'incrocio ad angolo cieco con la via Milazzo ove si imbatteva con , il quale conduceva il cane di proprietà della CP_1 moglie , indicato nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione della Regione Lombardia Controparte_2 come “nessuna razza prevalente”, “incrocio setter”. Il cane abbaiava contro parte attrice, la quale, per lo spavento, indietreggiava e, mettendo il piede oltre il ciglio del marciapiede, perdeva l'equilibrio cadendo a terra, urtando dapprima le dita della mani, poi il gomito, la spalla e il braccio sinistro.
Il cane non portava la museruola (circostanza pacifica) ed era tenuto al guinzaglio sul lato sinistro di ossia dalla parte del muro. Tale ultima circostanza è stata in particolare affermata dalla teste CP_1
escussa all'udienza del 21.5.2024, la quale ha dichiarato di trovarsi a piedi dietro al Testimone_4 pagina 4 di 10 sig. lungo la via Milazzo, pur non avendo assistito direttamente al sinistro essendo giunta CP_1 all'angolo con la via ai Pini quando già si era rialzato in piedi dopo la caduta e lamentava Pt_1 dolore, pur preferendo recarsi autonomamente nella propria abitazione sita nelle vicinanze anziché chiamare i soccorsi nell'immediatezza. Dal verbale di Pronto Soccorso prodotto sub doc. 1 fascicolo parte attrice si evince che ha fatto ingresso alle ore 12.16 del 16.2.2018, il che risulta Pt_1 compatibile con l'indicazione temporale del sinistro intorno alle ore 10.00 (così come precisato da parte attrice in sede di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.).
Quanto alla lunghezza del guinzaglio, non sono stati forniti elementi di giudizio idonei a dubitare che il guinzaglio utilizzato sia effettivamente quello di cui alla fotografia prodotta sub doc. 1 fascicolo parte convenuta di misura inferiore a 150 cm. In particolare non è emersa nel corso del giudizio la prova che il guinzaglio allentato per una lunghezza superiore a 150 cm, né la teste ricordava con Tes_4 precisione tale circostanza, essendosi sul punto limitata a dichiarare “non ricordo che tipo di guinzaglio fosse, ricordo che il cane non era proprio vicino ai piedi del sig. ma poco più avanti”. La CP_1 circostanza che il cane procedesse davanti a può comunque ritenersi non contestata in quanto CP_1 confermata da quest'ultimo in sede di interrogatorio formale all'udienza del 21.5.2024.
Ciò premesso, si osserva che l'art. 2052 c.c. descrive una responsabilità di tipo oggettivo a carico del proprietario dell'animale o chi lo ha in uso, richiedendo la sola presenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il fatto illecito verificatosi, il quale può essere interrotto solo dalla prova, a carico del proprietario dell'animale o di chi lo ha in uso, del caso fortuito. A tale proposito la
Suprema Corte ha chiarito che il caso fortuito rappresenta “un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare
l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale” (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 15895 del 20.07.2011).
Ritiene questo Giudice confermata la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'animale e il danno subito da parte attrice.
Risulta provato, alla luce di quanto sopra esposto, che il cane è sbucato improvvisamente dalla parte più stretta di un angolo cieco, ossia dal lato del muro, e si trovava davanti a ancorchè tenuto da CP_1 quest'ultimo ad un guinzaglio di circa 150 cm. Parimenti risulta provato che a causa di tale improvviso incontro il cane ha abbaiato e si è avventato contro , ancorchè lo scontro non è avvenuto in Pt_1
pagina 5 di 10 quanto è riuscito a tenere il cane al guinzaglio. Infine è indubbio che ha indietreggiato CP_1 Pt_1 fino a perdere l'equilibrio proprio a causa dello spavento determinato dal cane.
Ritiene questo Giudice che tali circostanze siano di per sé sufficienti e idonee a provare il nesso causale tra il comportamento del cane e la caduta dell'attore ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Ancorchè nel caso di specie sia mancato di fatto il contatto fisico tra il cane e il danneggiato, si configura ugualmente la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., posto che la caduta di non può Pt_1 che essere eziologicamente collegata alla tentata aggressione dell'animale, impedica unicamente dal fatto che ha tirato il guinzaglio (cfr. sul punto Trib. Milano 23.11.2004 secondo cui “l'art. 2052 CP_1
c.c. impone il risarcimento del danno cagionato da animali, anche in assenza di un contatto fisico tra questi ed il danneggiato, sempreché il danno sia comunque riconducibile all'azione dell'animale sul cui proprietario incombeva il dovere di custodia”).
Parti convenute e la terza chiamata hanno contestato la sussistenza del nesso causale tra il comportamento del cane e la conseguente caduta di parte attrice, in quanto i due non vennero mai a contatto, affermando per converso la sussistenza del caso fortuito determinato dal comportamento del danneggiato stesso il quale affrontava l'angolo cieco senza la dovuta diligenza e scivolava anche a causa della forte sconnessione del manto di asfalto.
Trattasi tuttavia di circostanze genericamente allegate, non provate e comunque non idonee ad interrompere il nesso causale. La condotta tenuta da parte attrice rientra invero nell'alveo delle normali condotte che vengono attuate dal “quisque de populo” in una situazione alla stregua di quella del caso di specie, non potendosi esigere in capo a parte attrice una condotta diversa da quella effettivamente tenuta.
Quanto alle lesioni subite, in sede di primo intervento è stata diagnosticata una “frattura sottotuberositaria dell'epifisi prossimale omero sx, lievemente ingranata”, che il c.t.u. ha qualificato come del tutto compatibili con la caduta accidentale oggetto di esame nel presente giudizio. La lesione
è stata trattata in via conservativa senza necessità di intervento chirurgico. Il c.t.u. ha ricostruito l'iter clinico: “per circa 30 giorni ha mantenuto il reggibraccio, rimuovendolo soltanto per effettuare
l'igiene personale e limitando pertanto al minimo gli spostamenti al di fuori del domicilio. Ha utilizzato inizialmente terapia analgesica quotidiana riducendola progressivamente nelle settimane successive. Alla rimozione del tutore ha poi effettuato numerose sedute di fisiochinesiterapia per il recupero articolare dell'arto superiore sinistro”. Il c.t.u. ha infine accertato che dalle lesioni subite sono derivati postumi permanenti: “residuano tuttavia disturbi algico disfunzionali alla spalla sinistra con accentuazione sotto sforzo e alle variazioni atmosferiche, lieve riduzione di forza. Tali menomazioni limitano alcune attività della vita quotidiana ( lavarsi, vestirsi, fare la spesa, ecc. ). pagina 6 di 10 Quindi la guarigione clinica nelle lesioni accertate non si è verificata con il completo recupero dell'integrità psicofisica anteriore delle persona dell'infortunato ma con le suddette alterazioni croniche anatomo-funzionali non più suscettibili di evoluzione migliorativa né spontanea né con cure medico-chirurgiche non rischiose o dal risulta-to sicuro e quindi da qualificarsi come menomazioni permanenti”.
Con riferimento al quantum debeatur e alla liquidazione del danno, ritiene questo Giudice di poter fare proprie le valutazioni svolte dal c.t.u. nominato, dott. il quale ha raggiunto le seguenti Persona_1 conclusioni:
• “l'invalidità temporanea biologica in considerazione della gradualità dei fenomeni biologici di guarigione delle lesioni riportare, dell'attenuazione e stabilizzazione del quadro clinico acuto traumatico iniziale e della progressiva ripresa funzionale, può essere suddivisa in: 1)
INVALIDITA' BIOLOGICA TEMPORANEA AL 75% PER 30 (TRENTA) GIORNI, durante i quali l'acuzie dei sintomi e delle alterazioni funzionali, le esigenze di immobilizzazione relativa per consentire la guarigione delle lesioni riportate costrinsero il periziando ad un riposo subtotale;
2) INVALIDITA' BIOLOGICA TEMPORANEA AL 50% PER 30 (TRENTA) Pt_2 nei quali la progressiva attenuazione del quadro clinico traumatico consentirono un'iniziale ripresa parziale delle ordinarie attività e occupazioni della vita quotidiana;
3) INVALIDITA'
BIOLOGICA TEMPORANEA AL 25% PER 30 (TRENTA) nei quali un ulteriore Pt_2 miglioramento del quadro clinico traumatico consentirono una ripresa quasi completa delle ordinarie attività e occupazioni della vita quotidiana.”
• “L'INVALIDITA' PERMANENTE NEL CASO IN ESAME RISULTA ESSERE PARI ALL'8%
(OTTO PER CENTO) DI DANNO BIOLOGICO PERMANENTE”;
• “il grado di sofferenza psicofisica, come da documento redatto dalla Società Italiana di
Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA 2016), computato sulla base dei riferimenti offerti dalla letteratura specialistica in una scala da 0 a 5 (ovvero assente/lievissima, lieve, media, grave e gravissima) risulta pari LIEVE/MEDIO per ciò che concerne i postumi permanenti.”
Tanto esposto, ai fini della liquidazione del danno, giova ricordare che “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (S.U. Cass. Civ. n.
26972/2008; cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 11950/2013).
pagina 7 di 10 Da ciò consegue che la liquidazione del danno alla salute deve essere integrale, ovvero rappresentare un effettivo soddisfacimento di tutte le utilità venute meno in conseguenza dell'evento dannoso.
Per tale ragione, è opportuno fare riferimento al metodo c.d. tabellare e in particolare alle tabelle del
Tribunale di Milano del 2024, che, innovando rispetto agli anni precedenti e in adesione ai recenti approdi giurisprudenziali in materia (v. da ultimo Cass. n. 7513/2018), hanno proposto una valutazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesioni permanenti dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, indicando a tal fine valori monetari medi, suscettibili di aumento personalizzato.
Quanto alle componenti del “danno dinamico-relazionale” e del “danno da sofferenza soggettiva interiore” caratterizzanti la quantificazione dell'invalidità temporanea, il parametro di riferimento è rappresentato dal valore monetario di un giorno di invalidità pari al 100% pari ad € 115,00 (€ 84,00 per la componente più strettamente biologica ed € 31,00 per la componente di sofferenza interiore), anch'essa suscettibile di un aumento personalizzato fino ad un massimo del 50%.
Di conseguenza, facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, con riferimento all'invalidità permanente si osserva che le tabelle milanesi per una persona di 76 anni (anni dell'attore alla data del sinistro) prevedono un risarcimento di € 14.151. Tale importo comprende altresì
l'ulteriore danno da sofferenza soggettiva, valutato dal c.t.u. come da intensità lieve/media.
Tale importo risulta congruo e idoneo a ristorare i pregiudizi di natura non patrimoniale subiti dall'attrice a causa del sinistro, non ricorrendo i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del danno, in mancanza di allegazione e prova di circostanze specifiche ulteriori non rientranti nel danno dinamico relazione e nella sofferenza soggettiva secondo i canoni ordinari, già ricompresi nella predetta liquidazione.
Con riferimento all'invalidità temporanea, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, viene riconosciuto a titolo di risarcimento l'importo complessivo di € 5.175,00, così suddiviso:
€ 2.587,50 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 75%;
€ 1.725,00 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 50%;
€ 862,50 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 25%.
L'importo complessivo per il danno non patrimoniale, da invalidità temporanea e permanente, risulta pertanto pari ad € 19.326, in moneta attuale.
Quanto al danno patrimoniale, devono essere considerate, in quanto causalmente connesse all'evento dannoso, le spese mediche documentate complessivamente pari ad € 355,00, così come accertate e ritenute congrue in sede di c.t.u. pagina 8 di 10 Il rimborso dell'importo di € 1.000 che l'attore assume di aver sostenuto per essere stato costretto a ricorrere all'assistenza da parte di persone estranee al nucleo familiare non può trovare accoglimento in quanto parte attrice non ha provato documentalmente la relativa spesa.
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni finora esposte, l'importo che deve essere riconosciuto a a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, subito a seguito dell'evento lesivo Parte_1 occorso in data 16.02.2018, è complessivamente pari ad € 19.681, in moneta attuale.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo sono dovuti gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo devalutato alla data del sinistro (16.02.2018) e rivalutato anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo capitale già rivalutato.
L'accoglimento della domanda risarcitoria attorea comporta l'esame della domanda di garanza proposta dai convenuti nei confronti della terza chiamata.
Tale domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
ha sottoscritto il contratto di assicurazione in forza di polizza n. CP_1 CP_6
000320.12.300471 (fascicolo convenuto) che assicura, tra le altre cose, “responsabilità da proprietà, possesso e uso di animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella, con il limite indicato nella scheda di polizza relativamente ai danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza dell'ordinanza del 3 marzo 2009
“ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (G.U. serie generale n° 68 del 23 marzo 2009) e successive integrazioni o modifiche” (pag. 8/11 certificato di polizza). In particolare il massimale è stabilito in € 500.000 a sinistro e la franchigia in €
500 (pag. 5/6 scheda riepilogativa). Il sinistro per cui è causa rientra senz'altro nel novero dei rischi assicurati, con conseguente operatività della polizza. L'impresa assicuratrice deve pertanto essere condannata a manlevare e tenere indenne le parti convenute dalle somme che devono essere tenuti a pagare all'attore in forza della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e spese, fatta salva la franchigia prevista e nei limiti del massimale.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/12 nella misura indicata in dispositivo, ridotta in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta. Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico del convenuto. Nel rapporto processuale tra parte convenuta e la terza chiamata le spese di lite sono poste a carico di quest'ultima in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di e ex art. 2052 c.c. CP_1 Controparte_2 nella causazione del sinistro occorso in data 16.02.2018 in danno di;
Parte_1
- per l'effetto, condanna in solido e al risarcimento dei danni, CP_1 Controparte_2 patrimoniali e non, subiti da , che quantifica in € 19.681 in moneta attuale, di cui Parte_1
€ 19.326 a titolo di danno non patrimoniale e € 355 a titolo di danno patrimoniale. Su tale importo decorrono gli interessi compensativi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (16.02.2018) e rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza, momento a partire dal quale sull'importo accertato decorrono gli interessi al tasso legale;
- condanna e a rifondere a le spese di lite relative al CP_1 Controparte_2 Parte_1 presente giudizio, che liquida in € 145,50 per anticipazioni e € 4.700 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di c.t.u. relative al presente giudizio definitivamente a carico di parte convenuta;
- condanna a manlevare e tenere indenne e da Controparte_3 CP_1 Controparte_2 ogni somma che questi ultimi dovranno versare a in forza della presente sentenza Parte_1
a titolo di capitale, interessi e spese, fatta salva la franchigia prevista e nei limiti del massimale;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_3 Controparte_2 giudizio, che liquida in € 145,50 per anticipazioni ed € 4.700 per compensi professionali, oltre
15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 2.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
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