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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2024, n. 16044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16044 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile NO ER UI nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: GR IS AN nato a [...] il [...] AU IS nato a [...] il [...] SO IS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita l'Avv. Alessia Egidi, anche in sostituzione dell'Avv. Ludovico Mangiarotti nell'interesse della parte civile ricorrente, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, annullarsi la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha riformato la condanna di RA IS NO, IE RI e SO Penale Sent. Sez. 2 Num. 16044 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 15/03/2024 RI pronunciata dal Tribunale di Milano in data 12 dicembre 2019, assolvendo gli imputati dal contestato delitto di tentata estorsione aggravata e revocando le statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., la difesa della parte civile NO RO IG deducendo, con unico articolato motivo, vizio della motivazione per l'errata valutazione dell'attendibilità del dichiarato della parte civile, oltre che per l'omessa valutazione dei riscontri a quelle dichiarazioni. Il ricorrente, dopo aver ricordato l'onere motivazionale richiesto al giudice di secondo grado per sovvertire il giudizio espresso in primo grado, in punto di specifica confutazione delle ragioni poste a base della prima decisione attraverso l'enunciazione dei profili critici, sia logici che di applicazione di diritto, e con illustrazione di un'alternativa motivazione idonea a fondare in modo maggiormente convincente un diverso esito processuale, ha censurato in dettaglio le valutazioni operate dalla sentenza rispetto ai singoli episodi storici oggetto di contestazione, in relazione ai tempi della denuncia sporta, alle ragioni logiche a base del lasso temporale intercorso tra il primo dei fatti (del 28 aprile 2015) e il momento della denuncia presentata dal NO (nel maggio 2017), all'esistenza di riscontri rappresentati dalle dichiarazioni degli altri testimoni, all'evidenza e alla consistenza delle minacce rivolte dagli imputati alla parte civile, circostanze corroborate dal complesso degli elementi di prova raccolti che, invece, la Corte territoriale aveva esaminato in modo selettivo e sganciato dal complessivo contesto delle vicende che avevano riguardato i rapporti tra le tifoserie e i loro vertici d'un lato, e la società calcistica dall'altro, così svalutando l'evidente finalità di profitto perseguita dagli imputati. 3. Fissata l'udienza del 3 maggio 2023 per la trattazione del ricorso, il processo veniva rinviato, in attesa della pronuncia a Sezioni unite sull'applicabilità del disposto dell'art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen. ai procedimenti già pendenti alla data del 30 dicembre 2022; alla successiva udienza del 21 settembre 2023 il processo veniva nuovamente rinviato per acquisire il fascicolo di primo grado e la relativa sentenza;
quindi, alla successiva udienza del 7 febbraio 2024, in ragione della proclamata astensione dei difensori dalla partecipazione alle udienze, cui aderivano i difensori che avevano richiesto la trattazione orale del ricorso, il processo veniva rinviato alla data odierna. 4. La difesa della parte civile in data 7 marzo 2024 ha depositato memoria con cui, ribaditi i vizi della motivazione della sentenza impugnata che non si era 2 puntualmente confrontata con la decisione di primo grado, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
in data 11 marzo 2024 l'Avv. Marco Ventura, nell'interesse degli imputati IE RI e SO RI, ha depositato tardivamente (il che impedisce di tenerne conto) memoria contenente le proprie conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il giudice d'appello, ove giunga alla riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149 - 01; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948 - 01); con la precisazione che in tale specifica ipotesi non occorre una forza persuasiva superiore della motivazione della sentenza di secondo grado, risultando sufficiente «che la diversa valutazione sia dotata di pari o addirittura minore plausibilità di quella operata dal primo giudice, perché l'assoluzione a differenza della condanna non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, Sisti Maroni, Rv. 281016 - 02). 1.2. La Corte territoriale, prendendo atto della centralità della prova dichiarativa della parte civile, ha sottoposto a verifica il giudizio espresso dal giudice di primo grado in punto di attendibilità del dichiarato del denunciante, sia apprezzando soggettivamente la portata delle dichiarazioni rese, che valutando l'esistenza di elementi di conferma a quelle dichiarazioni, mettendo in luce plurimi aspetti di criticità non superati dalla decisione di primo grado. 1.3. La struttura del ricorso mette in evidenza come, a fronte di una dichiarata censura del rispetto dell'obbligo motivazionale richiesto per il ribaltamento del verdetto di primo grado, la difesa non ha individuato i punti carenti dell'apparato argomentativo ma si è concentrata nel ripercorrere i fatti oggetto di imputazione e le prove dichiarative, riproponendo la lettura dei dati considerati in modo difforme da quanto affermato dalla Corte d'appello, riportando alcuni brani della decisione di primo grado, senza attaccare i passaggi che la Corte territoriale ha messo in rilievo per denunciare la scarsa affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa. 3 Così per la singolare condotta della parte civile, che aveva tardivamente (dopo circa due anni) presentato querela per i fatti oggetto del primo episodio in ordine di tempo, solo dopo aver denunciato l'ultima vicenda, dato obiettivamente influente nel giudizio di attendibilità e che non ha trovato logica giustificazione;
allo stesso modo, l'assenza di riscontri alle dichiarazioni della parte civile con riguardo a tutti gli episodi contestati, alla luce della valutazione riportata nella sentenza d'appello delle dichiarazioni dei testimoni escussi e delle prove documentali (videoregistrazioni ed intercettazioni), non è attaccata in modo specifico dal ricorrente (tanto da affermare che il riscontro, per i fatti di cui al capo A), era stato ottenuto "seppure con qualche fatica e solo a seguito di contestazioni", contestazioni che, al contrario, documentalmente non risultavano convergere nel senso auspicato dal ricorrente;
del tutto generiche, poi, le censure rivolte all'operata valutazione degli elementi dichiarativi riguardanti gli altri capi d'imputazione, a fronte di indicazioni della sentenza impugnata che riguardano non solo le dichiarazioni testimoniali, ma anche il contenuto del materiale acquisito attraverso le registrazioni di dialoghi che smentiscono le dichiarazioni della parte civile). In definitiva, il ricorso risulta assertivo nella denuncia del vizio motivazionale e, rispetto ai singoli capi d'imputazione, generico perché omette di confrontarsi con tutti gli elementi di prova considerati e valutati dalla sentenza impugnata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/3/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita l'Avv. Alessia Egidi, anche in sostituzione dell'Avv. Ludovico Mangiarotti nell'interesse della parte civile ricorrente, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, annullarsi la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha riformato la condanna di RA IS NO, IE RI e SO Penale Sent. Sez. 2 Num. 16044 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 15/03/2024 RI pronunciata dal Tribunale di Milano in data 12 dicembre 2019, assolvendo gli imputati dal contestato delitto di tentata estorsione aggravata e revocando le statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., la difesa della parte civile NO RO IG deducendo, con unico articolato motivo, vizio della motivazione per l'errata valutazione dell'attendibilità del dichiarato della parte civile, oltre che per l'omessa valutazione dei riscontri a quelle dichiarazioni. Il ricorrente, dopo aver ricordato l'onere motivazionale richiesto al giudice di secondo grado per sovvertire il giudizio espresso in primo grado, in punto di specifica confutazione delle ragioni poste a base della prima decisione attraverso l'enunciazione dei profili critici, sia logici che di applicazione di diritto, e con illustrazione di un'alternativa motivazione idonea a fondare in modo maggiormente convincente un diverso esito processuale, ha censurato in dettaglio le valutazioni operate dalla sentenza rispetto ai singoli episodi storici oggetto di contestazione, in relazione ai tempi della denuncia sporta, alle ragioni logiche a base del lasso temporale intercorso tra il primo dei fatti (del 28 aprile 2015) e il momento della denuncia presentata dal NO (nel maggio 2017), all'esistenza di riscontri rappresentati dalle dichiarazioni degli altri testimoni, all'evidenza e alla consistenza delle minacce rivolte dagli imputati alla parte civile, circostanze corroborate dal complesso degli elementi di prova raccolti che, invece, la Corte territoriale aveva esaminato in modo selettivo e sganciato dal complessivo contesto delle vicende che avevano riguardato i rapporti tra le tifoserie e i loro vertici d'un lato, e la società calcistica dall'altro, così svalutando l'evidente finalità di profitto perseguita dagli imputati. 3. Fissata l'udienza del 3 maggio 2023 per la trattazione del ricorso, il processo veniva rinviato, in attesa della pronuncia a Sezioni unite sull'applicabilità del disposto dell'art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen. ai procedimenti già pendenti alla data del 30 dicembre 2022; alla successiva udienza del 21 settembre 2023 il processo veniva nuovamente rinviato per acquisire il fascicolo di primo grado e la relativa sentenza;
quindi, alla successiva udienza del 7 febbraio 2024, in ragione della proclamata astensione dei difensori dalla partecipazione alle udienze, cui aderivano i difensori che avevano richiesto la trattazione orale del ricorso, il processo veniva rinviato alla data odierna. 4. La difesa della parte civile in data 7 marzo 2024 ha depositato memoria con cui, ribaditi i vizi della motivazione della sentenza impugnata che non si era 2 puntualmente confrontata con la decisione di primo grado, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
in data 11 marzo 2024 l'Avv. Marco Ventura, nell'interesse degli imputati IE RI e SO RI, ha depositato tardivamente (il che impedisce di tenerne conto) memoria contenente le proprie conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il giudice d'appello, ove giunga alla riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149 - 01; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948 - 01); con la precisazione che in tale specifica ipotesi non occorre una forza persuasiva superiore della motivazione della sentenza di secondo grado, risultando sufficiente «che la diversa valutazione sia dotata di pari o addirittura minore plausibilità di quella operata dal primo giudice, perché l'assoluzione a differenza della condanna non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, Sisti Maroni, Rv. 281016 - 02). 1.2. La Corte territoriale, prendendo atto della centralità della prova dichiarativa della parte civile, ha sottoposto a verifica il giudizio espresso dal giudice di primo grado in punto di attendibilità del dichiarato del denunciante, sia apprezzando soggettivamente la portata delle dichiarazioni rese, che valutando l'esistenza di elementi di conferma a quelle dichiarazioni, mettendo in luce plurimi aspetti di criticità non superati dalla decisione di primo grado. 1.3. La struttura del ricorso mette in evidenza come, a fronte di una dichiarata censura del rispetto dell'obbligo motivazionale richiesto per il ribaltamento del verdetto di primo grado, la difesa non ha individuato i punti carenti dell'apparato argomentativo ma si è concentrata nel ripercorrere i fatti oggetto di imputazione e le prove dichiarative, riproponendo la lettura dei dati considerati in modo difforme da quanto affermato dalla Corte d'appello, riportando alcuni brani della decisione di primo grado, senza attaccare i passaggi che la Corte territoriale ha messo in rilievo per denunciare la scarsa affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa. 3 Così per la singolare condotta della parte civile, che aveva tardivamente (dopo circa due anni) presentato querela per i fatti oggetto del primo episodio in ordine di tempo, solo dopo aver denunciato l'ultima vicenda, dato obiettivamente influente nel giudizio di attendibilità e che non ha trovato logica giustificazione;
allo stesso modo, l'assenza di riscontri alle dichiarazioni della parte civile con riguardo a tutti gli episodi contestati, alla luce della valutazione riportata nella sentenza d'appello delle dichiarazioni dei testimoni escussi e delle prove documentali (videoregistrazioni ed intercettazioni), non è attaccata in modo specifico dal ricorrente (tanto da affermare che il riscontro, per i fatti di cui al capo A), era stato ottenuto "seppure con qualche fatica e solo a seguito di contestazioni", contestazioni che, al contrario, documentalmente non risultavano convergere nel senso auspicato dal ricorrente;
del tutto generiche, poi, le censure rivolte all'operata valutazione degli elementi dichiarativi riguardanti gli altri capi d'imputazione, a fronte di indicazioni della sentenza impugnata che riguardano non solo le dichiarazioni testimoniali, ma anche il contenuto del materiale acquisito attraverso le registrazioni di dialoghi che smentiscono le dichiarazioni della parte civile). In definitiva, il ricorso risulta assertivo nella denuncia del vizio motivazionale e, rispetto ai singoli capi d'imputazione, generico perché omette di confrontarsi con tutti gli elementi di prova considerati e valutati dalla sentenza impugnata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/3/2024