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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 17/07/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.G. 114/2025
La Corte D'Appello di Trieste, prima sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Daniele Venier Presidente dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. v.g. 114/2025 promossa con ricorso depositato il 15.5.2025
da nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
17.7.1968, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia Urdan, del Foro di Gorizia, presso il cui studio in Gorizia, Via Mattioli n.21/A1, risultano elettivamente domiciliati, per procura allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Trieste
OGGETTO: ricorso per delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto dd.
17.6.2021 - domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte: Dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza resa tra le parti dal
Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto in data 17 giugno 2021 e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 10
Marzo 2025, con cui è stata accertata, in sede di giurisdizione ecclesiastica, la nullità del matrimonio celebrato nel Comune di Trieste il 9 luglio 1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, numero 214, parte due, Serie A del medesimo
Comune, tra il signor nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in località Precenicco 16, Duino-Aurisina (TS) e la C.F._1 signora , nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_2
, residente in [...]; C.F._2
- ordinare all'ufficiale di stato civile di provvedere alle prescritte trascrizioni e annotazioni a norma di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 15.5.2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto a questa Corte d'Appello di dichiarare efficace nell'ordinamento dello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario con effetti civili celebrato inter partes, e di disporre gli adempimenti conseguenti, esponendo che:
1) le parti avevano contratto matrimonio il giorno 9.7.1994 nel Comune di Trieste, come comprovato dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio contenuto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste dell'anno 1994, numero 214, parte 2, serie A (doc.2 parte ricorrente);
2) su ricorso di , il matrimonio era stato dichiarato nullo dal Tribunale Parte_2
Ecclesiastico Regionale Triveneto, con sentenza definitiva del 17.6.2021, per “grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can.
1095 n.2) e per incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can.
1095 n.3) da parte di entrambi i contraenti,” (doc.3) con decreto di esecutività del
10.3.2025 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica detta sentenza era divenuta esecutiva (doc. 4).
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 3) risulta inoltre che con provvedimento del Tribunale di Trieste del 29.9.2016 era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi.
pag. 2/6 2. Premesso che la domanda proposta congiuntamente dagli ex coniugi dispensa in questa sede da ulteriori incombenti di rito, non necessari ai fini del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa, e dato atto dell'avvenuta comunicazione degli atti al
P.M. onde consentirne l'intervento, sussistono le condizioni per l'accoglimento del ricorso di cui all'art.8, co. 2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa SE del
18.2.1984 (di seguito anche Accordo), ratificato dalla L. 25.3.1985, n. 121, e agli artt.
796 e 797 c.p.c. (disposizioni tuttora operanti nell'ambito regolato dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense – nonostante l'abrogazione disposta dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218 – per l'espresso richiamo, di natura materiale e non formale, contenuto alla lett. c dell'art. 8, secondo comma dell'Accordo, v. Cass. civ., ord., 03/09/2014, n. 18627), atteso che:
i) trattandosi di matrimonio concordatario (art.8, primo comma, dell'Accordo) regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile, il Giudice Ecclesiastico era competente a conoscere della causa di nullità;
ii) la sentenza ecclesiastica di cui si chiede la delibazione è esistente ed autentica ed è munita del decreto di esecutività, apposto in data 10.3.2025 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua funzione di superiore organo ecclesiastico di controllo;
iii) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato ad entrambe le parti il diritto di agire e di resistere in modo coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Dagli atti del giudizio canonico risulta, infatti, che il convenuto si è rimesso al giudizio dell'Autorità, e le parti sono state entrambe sentite ed esaminate da un perito. È stato dunque salvaguardato il diritto di difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato, diritto che non è compromesso dalla mera diversità di regolamentazione del procedimento avanti la giurisdizione ecclesiastica (Cass. n. 6686/2010), né, del resto, lesioni del diritto di difesa sono state concretamente lamentate dalle parti, che hanno proposto il presente ricorso in forma congiunta;
iv) non consta l'esistenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell'ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica, né la pendenza innanzi a giudice italiano di un giudizio con identità di parti ed oggetto, precedentemente instaurato;
pag. 3/6 v) la sentenza, nel rispetto di quanto stabilito all'art.797 c.p.c., comma 1, n. 7, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano: la nullità del matrimonio è stata dichiarata per i riscontrati gravi difetti di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n.2) e per incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n.3) da parte di entrambi gli odierni ricorrenti.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per difetto grave in uno dei coniugi della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno (nella specie, con una c.t.u.), poiché la ragione posta a fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all'incapacità naturale di cui all'art. 120 cod. civ., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico ed ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statuale.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1262 del
20/01/2011 (Rv. 616328 - 01). vi) non è, infine, di ostacolo alla declaratoria di esecutività della sentenza di nullità emessa dal Tribunale Ecclesiastico la circostanza che essa sia stata pronunciata successivamente alla intervenuta separazione consensuale tra le parti, poiché per consolidato orientamento giurisprudenziale il giudicato di separazione e quello di divorzio non impediscono la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità. Con la precisazione che, mentre con riferimento alla sentenza di divorzio, è da ritenersi pacifico che la sentenza di nullità non sia in grado di travolgere gli effetti di carattere economico-patrimoniale di quest'ultima (Cass. S.U. 31.03.2021, n. 9004), la più recente giurisprudenza ritiene che nell'ipotesi di giudicato di separazione la dichiarazione ecclesiastica di nullità del matrimonio comporti il venir meno dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato: “A fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) dell'assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra
i coniugi, contenute nella sentenza di loro separazione, benché divenuta cosa giudicata,
pag. 4/6 apparendo irragionevole - così dovendosi escludere qualsivoglia violazione del principio dell'intangibilità del giudicato - che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale queste dipendono”
(Cass. civ. sez. I, ord. 11/05/2018, n. 11553). vii) né, infine, rileva la circostanza che i coniugi abbiano convissuto per circa 22 anni prima della separazione, o che abbiano avuto ben 10 figli. Benché la convivenza come coniugi, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integri una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizio genetico del “matrimonio-atto”, essa deve qualificarsi come eccezione in senso stretto opponibile da un coniuge alla domanda proposta dall'altro, la quale non può essere sollevata dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione, né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità (Cass. S.U. n.
16379 del 2014 e successive). Pertanto, “la proposizione di un ricorso congiunto, volto
a ottenere il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciata dal tribunale ecclesiastico, esclude
l'interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza. Si tratta infatti di un'eccezione in senso stretto, rimessa esclusivamente alla disponibilità della parte che vuole farla valere e con la prevalenza da dare alla consapevole concorde manifestazione di volontà delle parti” (ex multis, Cass. civ., sez. I, sent., 27/01/2015, n.
1495).
3. Va pertanto dichiarata l'efficacia della sentenza e vanno ordinati gli adempimenti conseguenti.
Nulla per le spese del giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti, così provvede:
1) dichiara efficace nell'ordinamento italiano la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Triveneto pronunciata in data 17.06.2021, decretata definitivamente esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 10.03.2025, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio celebrato il giorno 9.7.1994 a Trieste tra
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2 Parte_1
pag. 5/6 31.7.1961, e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Trieste dell'anno 1994, numero 214, parte 2, serie A;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni conseguenti alla pronuncia.
Trieste, 15 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.G. 114/2025
La Corte D'Appello di Trieste, prima sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Daniele Venier Presidente dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. v.g. 114/2025 promossa con ricorso depositato il 15.5.2025
da nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
17.7.1968, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia Urdan, del Foro di Gorizia, presso il cui studio in Gorizia, Via Mattioli n.21/A1, risultano elettivamente domiciliati, per procura allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Trieste
OGGETTO: ricorso per delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto dd.
17.6.2021 - domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte: Dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza resa tra le parti dal
Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto in data 17 giugno 2021 e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto in data 10
Marzo 2025, con cui è stata accertata, in sede di giurisdizione ecclesiastica, la nullità del matrimonio celebrato nel Comune di Trieste il 9 luglio 1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, numero 214, parte due, Serie A del medesimo
Comune, tra il signor nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in località Precenicco 16, Duino-Aurisina (TS) e la C.F._1 signora , nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_2
, residente in [...]; C.F._2
- ordinare all'ufficiale di stato civile di provvedere alle prescritte trascrizioni e annotazioni a norma di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 15.5.2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto a questa Corte d'Appello di dichiarare efficace nell'ordinamento dello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario con effetti civili celebrato inter partes, e di disporre gli adempimenti conseguenti, esponendo che:
1) le parti avevano contratto matrimonio il giorno 9.7.1994 nel Comune di Trieste, come comprovato dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio contenuto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste dell'anno 1994, numero 214, parte 2, serie A (doc.2 parte ricorrente);
2) su ricorso di , il matrimonio era stato dichiarato nullo dal Tribunale Parte_2
Ecclesiastico Regionale Triveneto, con sentenza definitiva del 17.6.2021, per “grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can.
1095 n.2) e per incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can.
1095 n.3) da parte di entrambi i contraenti,” (doc.3) con decreto di esecutività del
10.3.2025 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica detta sentenza era divenuta esecutiva (doc. 4).
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 3) risulta inoltre che con provvedimento del Tribunale di Trieste del 29.9.2016 era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi.
pag. 2/6 2. Premesso che la domanda proposta congiuntamente dagli ex coniugi dispensa in questa sede da ulteriori incombenti di rito, non necessari ai fini del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa, e dato atto dell'avvenuta comunicazione degli atti al
P.M. onde consentirne l'intervento, sussistono le condizioni per l'accoglimento del ricorso di cui all'art.8, co. 2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa SE del
18.2.1984 (di seguito anche Accordo), ratificato dalla L. 25.3.1985, n. 121, e agli artt.
796 e 797 c.p.c. (disposizioni tuttora operanti nell'ambito regolato dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense – nonostante l'abrogazione disposta dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218 – per l'espresso richiamo, di natura materiale e non formale, contenuto alla lett. c dell'art. 8, secondo comma dell'Accordo, v. Cass. civ., ord., 03/09/2014, n. 18627), atteso che:
i) trattandosi di matrimonio concordatario (art.8, primo comma, dell'Accordo) regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile, il Giudice Ecclesiastico era competente a conoscere della causa di nullità;
ii) la sentenza ecclesiastica di cui si chiede la delibazione è esistente ed autentica ed è munita del decreto di esecutività, apposto in data 10.3.2025 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua funzione di superiore organo ecclesiastico di controllo;
iii) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato ad entrambe le parti il diritto di agire e di resistere in modo coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Dagli atti del giudizio canonico risulta, infatti, che il convenuto si è rimesso al giudizio dell'Autorità, e le parti sono state entrambe sentite ed esaminate da un perito. È stato dunque salvaguardato il diritto di difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato, diritto che non è compromesso dalla mera diversità di regolamentazione del procedimento avanti la giurisdizione ecclesiastica (Cass. n. 6686/2010), né, del resto, lesioni del diritto di difesa sono state concretamente lamentate dalle parti, che hanno proposto il presente ricorso in forma congiunta;
iv) non consta l'esistenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell'ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica, né la pendenza innanzi a giudice italiano di un giudizio con identità di parti ed oggetto, precedentemente instaurato;
pag. 3/6 v) la sentenza, nel rispetto di quanto stabilito all'art.797 c.p.c., comma 1, n. 7, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano: la nullità del matrimonio è stata dichiarata per i riscontrati gravi difetti di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n.2) e per incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n.3) da parte di entrambi gli odierni ricorrenti.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per difetto grave in uno dei coniugi della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno (nella specie, con una c.t.u.), poiché la ragione posta a fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all'incapacità naturale di cui all'art. 120 cod. civ., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico ed ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statuale.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1262 del
20/01/2011 (Rv. 616328 - 01). vi) non è, infine, di ostacolo alla declaratoria di esecutività della sentenza di nullità emessa dal Tribunale Ecclesiastico la circostanza che essa sia stata pronunciata successivamente alla intervenuta separazione consensuale tra le parti, poiché per consolidato orientamento giurisprudenziale il giudicato di separazione e quello di divorzio non impediscono la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità. Con la precisazione che, mentre con riferimento alla sentenza di divorzio, è da ritenersi pacifico che la sentenza di nullità non sia in grado di travolgere gli effetti di carattere economico-patrimoniale di quest'ultima (Cass. S.U. 31.03.2021, n. 9004), la più recente giurisprudenza ritiene che nell'ipotesi di giudicato di separazione la dichiarazione ecclesiastica di nullità del matrimonio comporti il venir meno dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato: “A fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) dell'assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra
i coniugi, contenute nella sentenza di loro separazione, benché divenuta cosa giudicata,
pag. 4/6 apparendo irragionevole - così dovendosi escludere qualsivoglia violazione del principio dell'intangibilità del giudicato - che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale queste dipendono”
(Cass. civ. sez. I, ord. 11/05/2018, n. 11553). vii) né, infine, rileva la circostanza che i coniugi abbiano convissuto per circa 22 anni prima della separazione, o che abbiano avuto ben 10 figli. Benché la convivenza come coniugi, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integri una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizio genetico del “matrimonio-atto”, essa deve qualificarsi come eccezione in senso stretto opponibile da un coniuge alla domanda proposta dall'altro, la quale non può essere sollevata dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione, né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità (Cass. S.U. n.
16379 del 2014 e successive). Pertanto, “la proposizione di un ricorso congiunto, volto
a ottenere il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciata dal tribunale ecclesiastico, esclude
l'interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza. Si tratta infatti di un'eccezione in senso stretto, rimessa esclusivamente alla disponibilità della parte che vuole farla valere e con la prevalenza da dare alla consapevole concorde manifestazione di volontà delle parti” (ex multis, Cass. civ., sez. I, sent., 27/01/2015, n.
1495).
3. Va pertanto dichiarata l'efficacia della sentenza e vanno ordinati gli adempimenti conseguenti.
Nulla per le spese del giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti, così provvede:
1) dichiara efficace nell'ordinamento italiano la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Triveneto pronunciata in data 17.06.2021, decretata definitivamente esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 10.03.2025, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio celebrato il giorno 9.7.1994 a Trieste tra
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2 Parte_1
pag. 5/6 31.7.1961, e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Trieste dell'anno 1994, numero 214, parte 2, serie A;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni conseguenti alla pronuncia.
Trieste, 15 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
pag. 6/6