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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N 4314/2019 RG
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1 rapp.to e difeso dall' avv Renna Valentina
RICORRENTE contro
rappr e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 difesi dall' avv Raffaele Benfatto
RESISTENTI
nonché
, rappr e difeso dall' avv Giuseppe Maggio CP_4
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.4.2019 parte ricorrente esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente full time con mansioni di intonacatore alle dipendenze della Ditta Individuale Salento Intonaci di Giaracuni Antonio dal
25 febbraio 2015; che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la predetta ditta cessava formalmente il 29 febbraio 2016 per dimissioni del lavoratore non volontarie ma indotte dalla forte pressione esercitata dal titolare della ditta;
che nelle stesse circostanze i rapporti di lavoro subordinato intercorsi dai signori Pt_2
e con la ditta individuale Salento Intonaci
[...] Parte_3 erano cessati con le medesime modalità; che sullo sfondo di tali vicende il 25 febbraio 2016 veniva costituita tra i signori CP_2
, , e la società
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_1 cooperativa qualificata come cooperativa Controparte_3 artigiana, ove il ricorrente assumeva all' Parte_1 apparenza la veste di socio artigiano;
che invero il ricorrente non aveva percepito alcun beneficio dalla partecipazione a tale forma organizzativa atteso che la cessazione del rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno con la ditta individuale e la partecipazione alla cooperativa in qualità di socio gli era stata imposta dai coniugi e quale condizioni per CP_2 Controparte_1 continuare a lavorare con gli stessi;
che la costituzione della società cooperativa rappresentava una pura formalità atteso che il ricorrente, unitamente agli altri soci e Parte_2 [...]
, avevano continuato a prestare la propria attività Pt_3 lavorativa alle dipendenze di e , uniti Controparte_1 CP_2 in società di fatto, con le stesse modalità con le quali avevano in precedenza prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta
Salento Intonaci;
che in particolare gli stessi coniugi e CP
avevano rassicurato il ricorrente (ma anche gli altri soci CP_2
e che avevano assunto la veste formale Parte_3 Parte_2 di soci) che nulla sarebbe cambiato rispetto al passato in quanto gli stessi avrebbero continuato a prestare attività lavorativa con le stesse modalità con le quali avevano lavorato in precedenza alle dipendenze della ditta individuale, osservando il medesimo orario e le stesse mansioni svolte precedentemente sui lavori e cantieri approvvigionati dai coniugi e e secondo le direttive CP_2 CP che sarebbero state dagli stessi impartite, percependo i consueti compensi laddove sarebbero stati tenuti indenni dagli oneri rinvenienti dalla costituzione della società anche in punto di contribuzione;
che invero a fronte della formale assunzione della qualità di socio il ricorrente non aveva mai partecipato alle assemblee dei soci in quanto mai convocato, non aveva concorso all' assunzione di delibere sociali, non aveva mai assunto la rappresentanza della società di fronte a terzi, non aveva mai partecipato ad alcuna determinazione sociale, non aveva ricevuto la liquidazione della propria quota alla cessazione della società; che l' assunzione della qualifica di socio era del tutto fittizia laddove il ricorrente aveva sempre prestato la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità alle dipendenze di Controparte_1 ovvero di e uniti in società di fatto Controparte_1 CP_2 sulla base delle direttive dagli stessi impartite;
che i convenuti e pur rassicurando il ricorrente che avrebbero CP_2 CP provveduto al pagamento dei contributi relativi alla sua apparente qualità di socio, non avevano adempiuto a tale onere sicchè medio tempore il ricorrente aveva ricevuto diverse cartelle relative alla propria qualità di socio artigiano.
Tanto premesso, previa verifica del carattere simulato del rapporto associativo in essere tra il ricorrente e la Società Parte_1 dal 25 febbraio 2016 al 31 dicembre 2017, Controparte_3 parte ricorrente chiede accertare la sussistenza ininterrotta dal 25 febbraio 2015 al 31 dicembre 2017 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con mansioni di intonacatore riconducibili al 2 livello CCNl Edilizia tra il ricorrente e la ditta individuale di Parte_1 [...]
quale effettivo datore di lavoro ovvero tra il ricorrente CP
e i coniugi e uniti Parte_1 Controparte_1 CP_2 in società di fatto e per l' effetto condannare Controparte_1 quale imprenditore individuale ovvero e Controparte_1 CP_2
uniti in società di fatto a corrispondere al ricorrente per
[...]
l' intero rapporto di lavoro l' importo di euro 35.705,89 a titolo di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, maggiorazioni cassa edile e permessi, oltre all' importo di euro
4467,24 a titolo di TFR;
condannare quale Controparte_1 imprenditore individuale ovvero i signori e Controparte_1 CP_2
uniti in società di fatto alla regolarizzazione della posizione
[...] assicurativa del ricorrente, condannare quale Controparte_1 imprenditore individuale ovvero e Controparte_1 CP_2 uniti in società di fatto al risarcimento del danno subito da
[...]
per la violazione della disciplina della contribuzione Parte_1 obbligatoria, danno che si quantifica nella misura di euro 5800,00; ovvero in ogni caso condannare l' ad annullare gli addebiti per CP_4 detta cifra imposti al ricorrente in quanto relativi a situazione fittizia o a restituire al le predette somme in quanto Pt_1 indebitamente percepite in relazione a rapporto associativo inesistente oltre accessori come per legge.
Con memoria di costituzione depositata il 4 gennaio 2021 si costituivano in giudizio gli odierni resistenti i quali contestavano in fatto e diritto gli avversi assunti e concludevano per il rigetto del ricorso evidenziando l' insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l' effettiva partecipazione del ricorrente alla vita sociale della cooperativa Italrestauri soc coop nella sua qualità di socio artigiano.
All'udienza del 12.12.2024 la causa veniva decisa con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed infatti, la prova testimoniale espletata ha consentito di accertare la simulazione del rapporto associativo in essere tra e la dal 25 febbraio 2016 Parte_1 Controparte_3 al dicembre 2017 così come provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con mansioni di intonacatore tra e la ditta individuale quale Parte_1 Controparte_1 effettivo datore di lavoro ininterrottamente dal 25 febbraio 2015 al 31 dicembre 2017.
A tal fine appare particolarmente rilevante la deposizione dei testi e entrambi lavoratori subordinati a Parte_3 Parte_2 tempo pieno della ditta individuale Salento Intonaci di CP
, i quali hanno confermato che le dimissioni dalla predetta
[...] ditta intervenute a febbraio 2016 non furono affatto volontarie, ma furono indotte dal titolare quale condizione per Controparte_1 continuare a lavorare;
che contestualmente i coniugi e CP_2
avevano assunto l' iniziativa di costituire la società CP cooperativa (per avere benefici di tipo fiscale) ma CP_3 la nuova veste formale di soci artigiani della cooperativa
[...]
non aveva portato alcun beneficio né cambiamento nell' CP_3 attività lavorativa del ricorrente e degli altri ex dipendenti della ditta i quali avevano continuato a lavorare alle Parte_4 dipendenze di ciascuno con le proprie mansioni Controparte_1 come quando erano dipendenti della ditta, con lo stesso compenso per otto ore al giorno da lunedì a venerdì e periodicamente anche il sabato, su lavori e cantieri approvvigionati da e Controparte_1 secondo le direttive dallo stesso impartite (il quale era il principale interlocutore dei lavoratori e che Pt_1 Pt_2 Pt_3
a lui facevano riferimento per ogni necessità lavorativa) laddove la moglie di -secondo quanto chiarito dal teste Controparte_1 aveva nessun ruolo. Tes_1
Quanto alla natura simulata del rapporto associativo, interamente subita dagli ex dipendenti , e i testi Pt_2 Pt_3 Pt_1 Pt_2
e hanno altresì chiarito che li aveva Pt_3 Controparte_1 rassicurati che gli oneri previdenziali relativi alla posizione di apparenti soci della sarebbero stati a Controparte_5 loro carico ma che il predetto impegno relativo al pagamento degli oneri previdenziali non fu rispettato dagli stessi.
I predetti testi hanno altresì riferito che nessuno dei soci aveva mai partecipato alla vita sociale della né Controparte_3 aveva ricevuto ristori o la liquidazione della propria quota.
In particolare il teste ha chiarito che né lui né il ricorrente Pt_3 avevano mai partecipato, nella loro qualità di soci, alle assemblee della Italrestauri soc coop, che non avevano mai ricevuto le relative convocazioni e che non avevano mai votato per l' approvazione dei bilanci (v deposizione dei testi al verbale di udienza Parte_3 del 19.01.2023 e al verbale di udienza del Parte_2
20.01.2022).
Tali risultanze non sono state smentite dal consulente della società il quale ha riferito di Controparte_6 Persona_1 non aver mai avuto a che fare con il ricorrente ma solo con i legali rappresentanti della società.
Nè appare attendibile infine la deposizione del teste
[...]
(figlio dei resistenti e Tes_2 Controparte_1 CP_2 atteso che la relativa deposizione, da valutare con particolare rigore in considerazione della vicinanza con i resistenti, appare generica e priva di riscontri.
*
Alla luce di siffatte dichiarazioni appare provata la natura simulata del rapporto associativo nonché la sussistenza tra parte ricorrente e anche per il periodo dal 23 Parte_1 Controparte_1 febbraio 2016 al dicembre 2017, di un rapporto di lavoro subordinato - connotato dalla continuità delle prestazioni, dall'obbligo dell'osservanza dell'orario, dall'erogazione di una retribuzione rapportata alle ore lavorative effettuate e dall'assoggettamento alle direttive del superiore gerarchico - e lo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni di intonacatore con l'osservanza di un orario di lavoro pari a quaranta ore settimanali (ovvero otto ore giornaliere da lunedì a venerdì), non essendo emersa prova certa circa l'espletamento di attività lavorativa per un maggior numero di ore giornaliere, per come pure dedotto in ricorso dalla parte ricorrente.
Parte convenuta è pertanto tenuto al pagamento Controparte_1 delle differenze retributive dovute al ricorrente per l' attività lavorativa subordinata prestata dal 23 febbraio 2016 al 31 dicembre
2017 con mansioni di intonacatore e orario lavorativo full time a titolo di differenze retributive ordinarie nonché a titolo di maggiorazione C.E, permessi edili e TFR.
In ordine al quantum richiesto, ricordando che l' onere della prova circa l' avvenuto pagamento della retribuzione incombe in capo al datore di lavoro e sottolineando che nel caso di specie non vi è alcuna risultanza documentale attestante il pagamento di somme superiori a quelle riconosciute dal ricorrente (nei conteggi allegati), i conteggi possono essere riformulati sulla scorta della retribuzione prevista dal CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili e affini con riferimento ad un lavoratore di livello
1 (inquadramento già riconosciuto al ricorrente quale lavoratore dipendente della Ditta Salento Intonaci come risulta dal modello UNILAV allegato) per un orario di lavoro full time dal 23.2.2016 al
31.12.2017.
Non può invece essere riconosciuto il superiore II livello attesa la genericità della prova sulle mansioni svolte.
Tanto premesso dalle tabelle retributive relative al ccnl applicabile risulta che nel 2017 la retribuzione mensile ordinaria per un lavoratore di 1 livello ccnl cit. è pari ad euro 1369,36.
La retribuzione mensile spettante a titolo di CE e permessi edili è pari ad euro 321,11 (euro 1369,36 x 23,45%= euro 321,11).
Ne consegue che a fronte di una retribuzione mensile spettante al ricorrente (comprensiva di CE e permessi edili) pari ad euro 1690,47
(euro 1369,36+ 321,11=1690,47) il ricorrente ha percepito mediamente una retribuzione mensile di euro 1.042,5 (con riferimento alle somme ammesse come percepite vedi conteggi allegati al ricorso) sicchè ha maturato differenze mensili non pagate pari ad euro 648,00 (euro
1690,47-euro 1042,5=648,00).
Rilevato che il ricorrente ha lavorato circa 22 mesi ha maturato per il periodo dal 23.2.2016 al 31.12.2017 il diritto ad una retribuzione per differenze retributive non pagate pari ad euro
14.256,00 (euro 648,00 x 22= 14.256,00) a cui va aggiunto l' importo di euro 2.231,54 a titolo di TFR (euro 1369,36 x 22: 13,5 = 2231,54).
Ne consegue che con riferimento al rapporto di lavoro dal 23.2.2016 al 31.12.2017 il ricorrente avrà diritto alla complessiva somma lorda di euro 16.487,54 (euro 14.256,00 differenze retributive ordinarie comprensive di CE e permessi + euro 2231,54 a titolo di TFR
- 16.487,54). va quindi condannato al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, della somma lorda di euro 16.487,54 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente previa imputazione da parte dell' CP_4 delle somme già pagate alla gestione artigiani.
*
Va infine accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente nella misura di euro 5.800,00 avendo lo stesso documentato di aver subito un danno pari agli oneri previdenziali richiesti dall' in relazione al fittizio rapporto associativo CP_4
(v. allegato 18 al fascicolo di parte ricorrente).
Va infine rilevato come dalla documentazione allegata risulta che in data 23.11.2023 la società Italrestauri soc coop è stata cancellata dal registro delle imprese e tuttavia non si è ritenuto disporre l' interruzione del giudizio attesa la mancanza di una domanda giudiziale nei confronti della predetta società.
Le spese di lite del presente giudizio e della fase cautelare unitariamente considerate vanno poste a carico della parte convenuta secondo la regola della soccombenza con Controparte_1 distrazione.
Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese tra le altre parti processuali.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 1.4.2019 da contro Parte_1 Controparte_1 CP_2
Italrestauri soc. coop., così decide: CP_4
Accerta il carattere simulato del rapporto associativo in essere tra e la dal 25 Parte_1 CP_7 Controparte_3 febbraio 2016 al 31 dicembre 2017 e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra e Parte_1 quale effettivo datore di lavoro con mansioni di Controparte_1 intonacatore riconducibili al I livello CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili e affini;
a)– Dichiara tenuto e condanna , a pagare in favore Controparte_1 del ricorrente la somma lorda di euro 16.487,54 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali giusta sentenza Cass. SS.UU. n 38/01 con decorrenza dalla maturazione del credito al soddisfo nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva previa imputazione da parte dell' delle somme già pagate alla gestione artigiani;
CP_4
b)- Condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_8 della somma di euro 5800,00 a titolo di risarcimento del danno subito da per la violazione della disciplina sulla Parte_1 previdenza obbligatoria. c) – Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali sostenute dal ricorrente che si liquidano in euro
3.500,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell' avv Renna Valentina.
Lecce, 20.1.2025 Il Tribunale - G.D.L.
Dr. ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1 rapp.to e difeso dall' avv Renna Valentina
RICORRENTE contro
rappr e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 difesi dall' avv Raffaele Benfatto
RESISTENTI
nonché
, rappr e difeso dall' avv Giuseppe Maggio CP_4
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.4.2019 parte ricorrente esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente full time con mansioni di intonacatore alle dipendenze della Ditta Individuale Salento Intonaci di Giaracuni Antonio dal
25 febbraio 2015; che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la predetta ditta cessava formalmente il 29 febbraio 2016 per dimissioni del lavoratore non volontarie ma indotte dalla forte pressione esercitata dal titolare della ditta;
che nelle stesse circostanze i rapporti di lavoro subordinato intercorsi dai signori Pt_2
e con la ditta individuale Salento Intonaci
[...] Parte_3 erano cessati con le medesime modalità; che sullo sfondo di tali vicende il 25 febbraio 2016 veniva costituita tra i signori CP_2
, , e la società
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_1 cooperativa qualificata come cooperativa Controparte_3 artigiana, ove il ricorrente assumeva all' Parte_1 apparenza la veste di socio artigiano;
che invero il ricorrente non aveva percepito alcun beneficio dalla partecipazione a tale forma organizzativa atteso che la cessazione del rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno con la ditta individuale e la partecipazione alla cooperativa in qualità di socio gli era stata imposta dai coniugi e quale condizioni per CP_2 Controparte_1 continuare a lavorare con gli stessi;
che la costituzione della società cooperativa rappresentava una pura formalità atteso che il ricorrente, unitamente agli altri soci e Parte_2 [...]
, avevano continuato a prestare la propria attività Pt_3 lavorativa alle dipendenze di e , uniti Controparte_1 CP_2 in società di fatto, con le stesse modalità con le quali avevano in precedenza prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta
Salento Intonaci;
che in particolare gli stessi coniugi e CP
avevano rassicurato il ricorrente (ma anche gli altri soci CP_2
e che avevano assunto la veste formale Parte_3 Parte_2 di soci) che nulla sarebbe cambiato rispetto al passato in quanto gli stessi avrebbero continuato a prestare attività lavorativa con le stesse modalità con le quali avevano lavorato in precedenza alle dipendenze della ditta individuale, osservando il medesimo orario e le stesse mansioni svolte precedentemente sui lavori e cantieri approvvigionati dai coniugi e e secondo le direttive CP_2 CP che sarebbero state dagli stessi impartite, percependo i consueti compensi laddove sarebbero stati tenuti indenni dagli oneri rinvenienti dalla costituzione della società anche in punto di contribuzione;
che invero a fronte della formale assunzione della qualità di socio il ricorrente non aveva mai partecipato alle assemblee dei soci in quanto mai convocato, non aveva concorso all' assunzione di delibere sociali, non aveva mai assunto la rappresentanza della società di fronte a terzi, non aveva mai partecipato ad alcuna determinazione sociale, non aveva ricevuto la liquidazione della propria quota alla cessazione della società; che l' assunzione della qualifica di socio era del tutto fittizia laddove il ricorrente aveva sempre prestato la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità alle dipendenze di Controparte_1 ovvero di e uniti in società di fatto Controparte_1 CP_2 sulla base delle direttive dagli stessi impartite;
che i convenuti e pur rassicurando il ricorrente che avrebbero CP_2 CP provveduto al pagamento dei contributi relativi alla sua apparente qualità di socio, non avevano adempiuto a tale onere sicchè medio tempore il ricorrente aveva ricevuto diverse cartelle relative alla propria qualità di socio artigiano.
Tanto premesso, previa verifica del carattere simulato del rapporto associativo in essere tra il ricorrente e la Società Parte_1 dal 25 febbraio 2016 al 31 dicembre 2017, Controparte_3 parte ricorrente chiede accertare la sussistenza ininterrotta dal 25 febbraio 2015 al 31 dicembre 2017 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con mansioni di intonacatore riconducibili al 2 livello CCNl Edilizia tra il ricorrente e la ditta individuale di Parte_1 [...]
quale effettivo datore di lavoro ovvero tra il ricorrente CP
e i coniugi e uniti Parte_1 Controparte_1 CP_2 in società di fatto e per l' effetto condannare Controparte_1 quale imprenditore individuale ovvero e Controparte_1 CP_2
uniti in società di fatto a corrispondere al ricorrente per
[...]
l' intero rapporto di lavoro l' importo di euro 35.705,89 a titolo di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, maggiorazioni cassa edile e permessi, oltre all' importo di euro
4467,24 a titolo di TFR;
condannare quale Controparte_1 imprenditore individuale ovvero i signori e Controparte_1 CP_2
uniti in società di fatto alla regolarizzazione della posizione
[...] assicurativa del ricorrente, condannare quale Controparte_1 imprenditore individuale ovvero e Controparte_1 CP_2 uniti in società di fatto al risarcimento del danno subito da
[...]
per la violazione della disciplina della contribuzione Parte_1 obbligatoria, danno che si quantifica nella misura di euro 5800,00; ovvero in ogni caso condannare l' ad annullare gli addebiti per CP_4 detta cifra imposti al ricorrente in quanto relativi a situazione fittizia o a restituire al le predette somme in quanto Pt_1 indebitamente percepite in relazione a rapporto associativo inesistente oltre accessori come per legge.
Con memoria di costituzione depositata il 4 gennaio 2021 si costituivano in giudizio gli odierni resistenti i quali contestavano in fatto e diritto gli avversi assunti e concludevano per il rigetto del ricorso evidenziando l' insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l' effettiva partecipazione del ricorrente alla vita sociale della cooperativa Italrestauri soc coop nella sua qualità di socio artigiano.
All'udienza del 12.12.2024 la causa veniva decisa con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed infatti, la prova testimoniale espletata ha consentito di accertare la simulazione del rapporto associativo in essere tra e la dal 25 febbraio 2016 Parte_1 Controparte_3 al dicembre 2017 così come provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con mansioni di intonacatore tra e la ditta individuale quale Parte_1 Controparte_1 effettivo datore di lavoro ininterrottamente dal 25 febbraio 2015 al 31 dicembre 2017.
A tal fine appare particolarmente rilevante la deposizione dei testi e entrambi lavoratori subordinati a Parte_3 Parte_2 tempo pieno della ditta individuale Salento Intonaci di CP
, i quali hanno confermato che le dimissioni dalla predetta
[...] ditta intervenute a febbraio 2016 non furono affatto volontarie, ma furono indotte dal titolare quale condizione per Controparte_1 continuare a lavorare;
che contestualmente i coniugi e CP_2
avevano assunto l' iniziativa di costituire la società CP cooperativa (per avere benefici di tipo fiscale) ma CP_3 la nuova veste formale di soci artigiani della cooperativa
[...]
non aveva portato alcun beneficio né cambiamento nell' CP_3 attività lavorativa del ricorrente e degli altri ex dipendenti della ditta i quali avevano continuato a lavorare alle Parte_4 dipendenze di ciascuno con le proprie mansioni Controparte_1 come quando erano dipendenti della ditta, con lo stesso compenso per otto ore al giorno da lunedì a venerdì e periodicamente anche il sabato, su lavori e cantieri approvvigionati da e Controparte_1 secondo le direttive dallo stesso impartite (il quale era il principale interlocutore dei lavoratori e che Pt_1 Pt_2 Pt_3
a lui facevano riferimento per ogni necessità lavorativa) laddove la moglie di -secondo quanto chiarito dal teste Controparte_1 aveva nessun ruolo. Tes_1
Quanto alla natura simulata del rapporto associativo, interamente subita dagli ex dipendenti , e i testi Pt_2 Pt_3 Pt_1 Pt_2
e hanno altresì chiarito che li aveva Pt_3 Controparte_1 rassicurati che gli oneri previdenziali relativi alla posizione di apparenti soci della sarebbero stati a Controparte_5 loro carico ma che il predetto impegno relativo al pagamento degli oneri previdenziali non fu rispettato dagli stessi.
I predetti testi hanno altresì riferito che nessuno dei soci aveva mai partecipato alla vita sociale della né Controparte_3 aveva ricevuto ristori o la liquidazione della propria quota.
In particolare il teste ha chiarito che né lui né il ricorrente Pt_3 avevano mai partecipato, nella loro qualità di soci, alle assemblee della Italrestauri soc coop, che non avevano mai ricevuto le relative convocazioni e che non avevano mai votato per l' approvazione dei bilanci (v deposizione dei testi al verbale di udienza Parte_3 del 19.01.2023 e al verbale di udienza del Parte_2
20.01.2022).
Tali risultanze non sono state smentite dal consulente della società il quale ha riferito di Controparte_6 Persona_1 non aver mai avuto a che fare con il ricorrente ma solo con i legali rappresentanti della società.
Nè appare attendibile infine la deposizione del teste
[...]
(figlio dei resistenti e Tes_2 Controparte_1 CP_2 atteso che la relativa deposizione, da valutare con particolare rigore in considerazione della vicinanza con i resistenti, appare generica e priva di riscontri.
*
Alla luce di siffatte dichiarazioni appare provata la natura simulata del rapporto associativo nonché la sussistenza tra parte ricorrente e anche per il periodo dal 23 Parte_1 Controparte_1 febbraio 2016 al dicembre 2017, di un rapporto di lavoro subordinato - connotato dalla continuità delle prestazioni, dall'obbligo dell'osservanza dell'orario, dall'erogazione di una retribuzione rapportata alle ore lavorative effettuate e dall'assoggettamento alle direttive del superiore gerarchico - e lo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni di intonacatore con l'osservanza di un orario di lavoro pari a quaranta ore settimanali (ovvero otto ore giornaliere da lunedì a venerdì), non essendo emersa prova certa circa l'espletamento di attività lavorativa per un maggior numero di ore giornaliere, per come pure dedotto in ricorso dalla parte ricorrente.
Parte convenuta è pertanto tenuto al pagamento Controparte_1 delle differenze retributive dovute al ricorrente per l' attività lavorativa subordinata prestata dal 23 febbraio 2016 al 31 dicembre
2017 con mansioni di intonacatore e orario lavorativo full time a titolo di differenze retributive ordinarie nonché a titolo di maggiorazione C.E, permessi edili e TFR.
In ordine al quantum richiesto, ricordando che l' onere della prova circa l' avvenuto pagamento della retribuzione incombe in capo al datore di lavoro e sottolineando che nel caso di specie non vi è alcuna risultanza documentale attestante il pagamento di somme superiori a quelle riconosciute dal ricorrente (nei conteggi allegati), i conteggi possono essere riformulati sulla scorta della retribuzione prevista dal CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili e affini con riferimento ad un lavoratore di livello
1 (inquadramento già riconosciuto al ricorrente quale lavoratore dipendente della Ditta Salento Intonaci come risulta dal modello UNILAV allegato) per un orario di lavoro full time dal 23.2.2016 al
31.12.2017.
Non può invece essere riconosciuto il superiore II livello attesa la genericità della prova sulle mansioni svolte.
Tanto premesso dalle tabelle retributive relative al ccnl applicabile risulta che nel 2017 la retribuzione mensile ordinaria per un lavoratore di 1 livello ccnl cit. è pari ad euro 1369,36.
La retribuzione mensile spettante a titolo di CE e permessi edili è pari ad euro 321,11 (euro 1369,36 x 23,45%= euro 321,11).
Ne consegue che a fronte di una retribuzione mensile spettante al ricorrente (comprensiva di CE e permessi edili) pari ad euro 1690,47
(euro 1369,36+ 321,11=1690,47) il ricorrente ha percepito mediamente una retribuzione mensile di euro 1.042,5 (con riferimento alle somme ammesse come percepite vedi conteggi allegati al ricorso) sicchè ha maturato differenze mensili non pagate pari ad euro 648,00 (euro
1690,47-euro 1042,5=648,00).
Rilevato che il ricorrente ha lavorato circa 22 mesi ha maturato per il periodo dal 23.2.2016 al 31.12.2017 il diritto ad una retribuzione per differenze retributive non pagate pari ad euro
14.256,00 (euro 648,00 x 22= 14.256,00) a cui va aggiunto l' importo di euro 2.231,54 a titolo di TFR (euro 1369,36 x 22: 13,5 = 2231,54).
Ne consegue che con riferimento al rapporto di lavoro dal 23.2.2016 al 31.12.2017 il ricorrente avrà diritto alla complessiva somma lorda di euro 16.487,54 (euro 14.256,00 differenze retributive ordinarie comprensive di CE e permessi + euro 2231,54 a titolo di TFR
- 16.487,54). va quindi condannato al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, della somma lorda di euro 16.487,54 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente previa imputazione da parte dell' CP_4 delle somme già pagate alla gestione artigiani.
*
Va infine accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente nella misura di euro 5.800,00 avendo lo stesso documentato di aver subito un danno pari agli oneri previdenziali richiesti dall' in relazione al fittizio rapporto associativo CP_4
(v. allegato 18 al fascicolo di parte ricorrente).
Va infine rilevato come dalla documentazione allegata risulta che in data 23.11.2023 la società Italrestauri soc coop è stata cancellata dal registro delle imprese e tuttavia non si è ritenuto disporre l' interruzione del giudizio attesa la mancanza di una domanda giudiziale nei confronti della predetta società.
Le spese di lite del presente giudizio e della fase cautelare unitariamente considerate vanno poste a carico della parte convenuta secondo la regola della soccombenza con Controparte_1 distrazione.
Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese tra le altre parti processuali.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 1.4.2019 da contro Parte_1 Controparte_1 CP_2
Italrestauri soc. coop., così decide: CP_4
Accerta il carattere simulato del rapporto associativo in essere tra e la dal 25 Parte_1 CP_7 Controparte_3 febbraio 2016 al 31 dicembre 2017 e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra e Parte_1 quale effettivo datore di lavoro con mansioni di Controparte_1 intonacatore riconducibili al I livello CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili e affini;
a)– Dichiara tenuto e condanna , a pagare in favore Controparte_1 del ricorrente la somma lorda di euro 16.487,54 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali giusta sentenza Cass. SS.UU. n 38/01 con decorrenza dalla maturazione del credito al soddisfo nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva previa imputazione da parte dell' delle somme già pagate alla gestione artigiani;
CP_4
b)- Condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_8 della somma di euro 5800,00 a titolo di risarcimento del danno subito da per la violazione della disciplina sulla Parte_1 previdenza obbligatoria. c) – Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali sostenute dal ricorrente che si liquidano in euro
3.500,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell' avv Renna Valentina.
Lecce, 20.1.2025 Il Tribunale - G.D.L.
Dr. ssa Francesca Costa