Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00319/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2026, proposto da
IL NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot.n°74070 del 24.11.2025, notificato in data 15.01.2025, relativo alla irricevibilità della SCIA prot.n. 60224 del 30.09.2025, concernente lavori di manutenzione straordinaria con diversa distribuzione degli spazi interni di cui all'immobile sito in Scafati alla via della Resistenza trav. Navarrino 12, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente impugna il provvedimento n. 74070 del 24.11.2025, recante l’irricevibilità della SCIA prot. n. 60224 del 30.09.2025, per lavori di manutenzione straordinaria con diversa distribuzione degli spazi interni di un immobile sito in Scafati, via della Resistenza, traversa Navarrino n. 12, esponendo:
a) di avere chiesto al Comune resistente, con istanza prot. n. 76555 del 06.12.2024, un permesso di costruire in sanatoria ex art. 36- bis del D.P.R. n. 380/2001, per le seguenti opere realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 34 del 14.06.2013:
- piano seminterrato: frazionamento, cambi di destinazione d’uso, realizzazione di un locale interrato utilizzato come locale impianto tecnologico;
- piano terra: chiusura di una tettoia;
- primo piano: apertura di una porta all’interno di un bagno;
- area esterna: realizzazione di due manufatti pertinenziali in legno.
b) di avere comunicato all’amministrazione, con nota n. 11364 del 20.02.2025, la tacita formazione del titolo, stante l’avvenuto decorso del termine di 45 giorni dall’inoltro della pratica, senza avere riscontro a tal riguardo;
c) di avere denunciato, con SCIA prot. n. 60224 del 30.09.2025, ulteriori lavori di manutenzione straordinaria sullo stesso immobile.
Tuttavia, con il provvedimento impugnato, la SCIA è stata ritenuta irricevibile, atteso che sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 76555 del 06.12.2024 si sarebbe formato (non il silenzio assenso di cui all’art. 36- bis , ma) il silenzio rigetto di cui all’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001.
Resiste il Comune di Scafati.
Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, essendo dirimente rilevare che il diniego della SCIA prot. n. 60224 del 30.09.2025 non solo è intervenuto ben oltre il termine di 30 giorni prescritto dalla legge – ed in assenza di un previo procedimento di riesame –, ma muove dal presupposto che l’istanza prot. n. 76555 del 06.12.2024 sia stata presentata ai sensi dell’art. 36 e non dell’art. 36- bis del D.P.R. n. 380/2001, come invece si ricava dalle seguenti circostanze:
a) la detta istanza, a pag. 22, così recita: “si richiede permesso a costruire in sanatoria (accertamento di conformità) ai sensi dell’art. 36- bis del D.P.R. 380/2001, in combinato disposto di cui al decreto Salvacasa legge 105/2024 e s.m.i., al fine di sanare le opere abusive realizzate”;
b) la relazione tecnica allegata, a pag. 3, così recita: “in virtù delle ultime normative e leggi emanate, ovvero legge 105/2024 (legge Salvacasa ), è intenzione dell’istante regolarizzare quanto accertato con sopralluogo del 19.12.2019 da parte degli uffici comunali preposti”;
c) la medesima relazione dà atto che in data 12.11.2020 è stata presentata un’istanza ex art. 36, verosimilmente definita con silenzio rigetto, di tal che un nuovo procedimento ai sensi della stessa disposizione non poteva essere più replicabile senza la previa rimozione del silenzio stesso;
d) né prima, né dopo la definizione dell’istanza del 12.11.2020, risulta intervenuta un’ordinanza di demolizione rimasta inottemperata, con conseguente acquisizione del bene al patrimonio della P.A.
Né può condividersi la tesi del Comune secondo cui le opere oggetto dell’istanza di sanatoria non erano astrattamente suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 36- bis , in quanto non configurabili come difformità parziali o varianti essenziali al permesso di costruire n. 34 del 14.06.2013, il quale “autorizzava esclusivamente un intervento di ampliamento di un fabbricato residenziale esistente”.
Le dette opere, infatti, almeno in linea teorica, ben possono qualificarsi come interventi realizzati in difformità o in variante essenziale al predetto titolo edilizio, con la sola eccezione dei due manufatti allocati nell’area esterna, che sono gli unici manufatti fisicamente slegati dal fabbricato in costruzione, ma per i quali potrebbe applicarsi la disposizione per cui “in sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento … alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo”.
La particolarità della questione consente di compensare le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 74070 del 24.11.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO