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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4627 dell'anno 2019, di appello avverso la sentenza n.
8165/2019 pubbl. il 17/09/2019,
TRA
p. iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Nuova S. Rocco 62, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Cosomati (CF:
), dal quale é rappresentata e difesa;
C.F._1
APPELLANTE
E
, C.F. rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stefano Patti del Foro di Napoli, C.F. ; C.F._3
APPELLATO
conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 10.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 05.03.18, la Pt_1
chiedeva ingiungersi ad il pagamento in suo
[...] Controparte_1 favore della complessiva somma di euro 50.561,63 ( euro 50.000,00 per residuo capitale + euro 561,63 per spese di protesto), oltre spese di lite, sulla base della scrittura privata sottoscritta in data 13.10.17, nella quale il predetto, ricevuta in prestito infruttifero e senza interessi la somma di euro
35.000,00, si era impegnato a restituirla entro e non oltre il termine del
30.11.17 e, in caso di inadempimento del detto termine, a cedere i canoni di locazione da lui percepibili - in qualità di proprietario e procuratore speciale di altri comproprietari di unità immobiliari - fino a concorrenza della somma di euro 70.000,00, offrendo a garanzia dell'adempimento due assegni di pari importo ( euro 35.000,00), privi di data.
Attesa la mancata la restituzione delle somme, se non per il minore importo di euro 20.000,00 e l'impossibilità a vario titolo di ottenere i canoni di locazione come ceduti per il caso di inadempimento, la Parte_1 rappresentava di aver tentato invano di ottenere la restituzione delle somme dovute, azionando i due titoli, che erano stati protestati.
Il Tribunale di Napoli emetteva il richiesto provvedimento monitorio (n.
2938/18 del 27.03.18), notificato al in data 03.04.18. CP_1
Quest'ultimo proponeva rituale opposizione, chiedendo la revoca del detto decreto ingiuntivo.
Deduceva, in particolare, di aver restituito l'importo di euro 20.000,00 e di poter essere, al più, considerato debitore della sola restante somma di euro 15.000,00, sebbene avesse restituito, come pure dichiarava, anche le ulteriori somme dovute, pro manibus, al legale rappresentante dell'opposta o a suoi delegati in varie tranches, ma senza alcuna quietanza.
Rappresentava, altresì, che la cessione dei crediti da canoni di locazione a maturarsi in suo favore era stata prevista proprio per scongiurare il rischio di inadempimento, che non poteva essergli tuttavia contestato in mancanza della riscossione dei canoni stessi da parte della opposta. Inoltre, il preteso patto di restituire, in caso di inadempimento al 30.11.17, la somma raddoppiata di euro 70.000,00, in luogo di quella di euro
35.000,00, era da considerarsi usurario e vessatorio, in considerazione dell'espressa menzione del carattere infruttifero del mutuo e della mancata rendicontazione di “spese, tasse e imposte”, come menzionate nella scrittura a giustificazione dell'ammontare complessivo del debito. Laddove poi il raddoppio delle somme fosse interpretabile come una penale per inadempimento, la stessa non avrebbe potuto essere considerata come chiaramente espressa nell'atto, né assolutamente pattuita.
Chiedeva, poi, attesa la nullità del patto di garanzia, la restituzione del secondo degli assegni in possesso della società opposta.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto dell'opposizione, Parte_1 evidenziando lo scorretto comportamento del , il quale aveva CP_1 falsamente dichiarato di essere proprietario degli immobili oggetto di cessione del credito, offrendo in garanzia assegni senza provvista. Lo stesso, inoltre, oltre a rimanere inadempiente all'obbligo di restituzione delle somme entro il 30.11.17, non aveva consentito la riscossione dei canoni di locazione ceduti, falsamente denunciando, altresì, lo smarrimento dei titoli dati in pagamento alla di cui, Parte_1 contraddittoriamente, aveva poi chiesto in giudizio la restituzione.
L'ulteriore somma di euro 35.000,00 era da imputarsi, poi, alle imposte connesse alla tassazione da redditi da locazione di notevole importo per una società di grosse dimensioni ed era il frutto di una valutazione forfetaria.
Alla prima udienza, la parte opponente offriva pro manibus e con assegno l'ulteriore somma di euro 15.000,00 a tacitazione della controversia e la parte opposta accettava le somme a deconto della maggior somma dovuta.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: <Accoglie
l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 2938/18 del 27.03.18; Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da di restituzione Controparte_1 dell'assegno di euro 35.000,00 tratto sul conto dell'opponente c/c 3843 acceso presso la Banca Nuova Carife n. 0049020642 a sua firma;
Compensa per ½ le spese di lite e condanna per la restante parte la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 160,00 per spese vive ed euro 2.677,50
[...] per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge con attribuzione agli avv.ti Ermanno Restucci e D'Alessandro Pietro dichiaratisene antistatari>>.
2. Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza, ha proposto impugnazione Parte_1 con atto di citazione notificato in data 16.10.2019, per i motivi di seguito indicati, rassegando le seguenti conclusioni: “1) sospendere con provvedimento immediato l'esecutività della sentenza di primo grado
n.8165/2019, pubblicata il 17.09.2019 e con rgn 15877/2018; 2) riformare la sentenza di primo grado n.8165/2019, pubblicata il 17.09.2019 e con rgn 15877/2018; resa e letta in udienza ex art. 281 sexies dal Tribunale di
Napoli nella persona del dott. Maria Carolina De Falco in data 17.09.2019;
3) Decidere ed accogliere integralmente l'appello fondato sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni in fatto e diritto di cui sopra;
accertare
l'astratta validità in toto della scrittura privata tra le parti;
4) con condanna al pagamento di € 35.000,00 così come specificati nelle memorie di parte quali spese ad integrazione di quanto occorso per il recupero del credito;
5) con condanna dell'appellato al pagamento delle competenze di lite, spese generali del 15% oltre iva e cpa come per legge, del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato anticipatario;
6) In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'On Corte d'Appello adita ritenesse di non accogliere il presente appello, si chiede che venga annullata la condanna della alle spese così come statuito in Parte_1 sentenza e ripartire la liquidazione delle spese in favore di e per Pt_1
l'effetto condannando il sig. al pagamento di 7254,00 euro oltre CP_1 spese iva e cpa, in considerazione della particolarità del caso e dell'infondatezza delle pretese di parte appellata. 7) Si Controparte_1 chiede in ogni caso la condanna del sig. al pagamento Controparte_1 delle spese in quanto la domanda riconvenzionale da lui proposta nel primo grado è stata rigettata in toto”. Si è costituito in giudizio , chiedendo a questa Corte di Controparte_1 accertare e dichiarare: “
1. la nullità, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del proposto appello e, comunque, l'infondatezza nel merito, rigettandolo;
2. rilevare, comunque, d'ufficio: a) la nullità della clausola contrattuale che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e/o usurai;
b) la nullità della clausola di cui al patto di garanzia assunto nella richiamata scrittura privata, in virtù dei due assegni sui quali si fonda la pretesa monitoria 3. il tutto con vittoria di spese e competenze e con attribuzione al sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
3. L'esame della sentenza impugnata e dei motivi di appello
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per “inesistenza/nullità dell'atto di appello per mancata sottoscrizione”. Invero, l'atto di gravame in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non necessita della firma digitale del difensore (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo pec), perché basta che la copia telematica sia corredata dall'attestazione di conformità redatta in ossequio alle disposizioni vigenti "ratione temporis", essendo irrilevante, peraltro, il fatto che il file digitale sia in formato "pdf" anziché "p7m” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11222 ,Cass. 23951/ 2020; Cass.
19434/ 2019; Cass. N. 30927/2018, Cass. Sez. U. n. 10266/2018).
Nel caso in esame, l'atto di impugnazione, in formato cartaceo, è stato sottoscritto dal difensore, in via autografa e la copia informatica di tale atto
è stata notificato via pec all''appellato, privo di sottoscrizione digitale, ma con attestazione di conformità all'originale (cfr. sul punto Cass. n.
14338/2017) e con modalità che permettono di indentificare l'impugnante ed il proprio avvocato.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata, ex art. 342 c.p.c.,
l'ammissibilità dell'appello che, nonostante l'evidente prolissità del relativo atto, le lungaggini e le ripetizioni (che appaiono a tratti incongrue rispetto all'entità delle censure e delle questioni proposte) - contiene, comunque,
l'indicazione delle parti del provvedimento specificamente gravate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui derivano le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Sebbene, dunque, la tecnica espositiva inutilmente ridondante dell'atto di impugnazione ne renda difficoltosa la lettura, deve ritenersi che lo stesso, nel suo complesso, superi il vaglio di ammissibilità. Come è noto, infatti, nella sentenza n.
27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di
Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte.
Deve essere, infine, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto superata dalla raggiunta fase decisoria (cfr.,
Cass. 15 aprile 2019, n. 10422), non essendo stata ravvisata nel caso di specie la manifesta infondatezza delle censure.
L'appello deve, dunque, essere delibato nel merito.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale, premetteva che “la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente”( cfr. tra le tante Cassazione civile sez. I, 13/06/2014, n.13506).
Osservava altresì che, in mancanza di una condanna definitiva relativa all'imputazione di usura rivolta al legale rappresentante della parte opposta, non fosse stata fornita la prova civilistica della usurarietà del patto di restituzione del doppio della somma pattuita ( euro 70.000,00 in luogo di euro 35.000,00), in assenza di una comparazione tra tasso fissato legislativamente ed eventuale tasso di interesse dissimulato nella pattuizione tra le parti (si legge nella sentenza:<la scrittura era costruita nel senso che all'inadempimento al 30.11.17, sarebbe seguita comunque
– a mezzo della concordata cessione dei crediti – una restituzione delle somme in un ampio arco temporale (se solo si fa una proporzione tra somme mensili cedute a titolo di canoni e complessivi importi da restituire), che impedisce di ritenere così rilevante il fattore temporale galvanizzato dal Giudice penale>>).
Rilevava, tuttavia, il Tribunale come l'ulteriore somma di euro 35.000,00 fosse stata causalmente determinata, in sede di scrittura del 13.10.17, quale attribuibile a “spese e tassazione” e determinata specificamente nella comparsa di costituzione, testualmente, quale “prevista tassazione per la locazione degli immobili di una società con fatturato superiore ai
3.000.000,00 di euro pari al 54%”.
Riteneva, dunque, la invalidità di tale patto, osservando che in caso di cessione di credito riguardante canoni di locazione, rimaneva soggetto all'imposizione fiscale il proprietario dell'immobile “quale titolare del reddito, seppur figurativo, e non piuttosto il percettore del flusso finanziario, frutto di un patto a latere di natura civilistica e non fiscale, che peraltro non risulta neanche portato a conoscenza del fisco”.
Conseguentemente, secondo la ricostruzione del giudice di primo grado, in presenza dell'esplicita convenzione di non redditività del prestito dell'iniziale somma di euro 35.000,00 (evincibile dalla locuzione: “prestito infruttifero e senza interessi”), del tutto ingiustificata si rivelasse, a titolo di imposte, la considerevole somma di euro 35.000,00, risultando peraltro pacifico che i canoni di locazione oggetto di cessione non erano stati neanche percepiti dalla Priva di giustificazione sul piano Parte_1 giuridico era ritenuta dunque, dal primo giudice, la pattuizione relativa alla restituzione dell'ulteriore somma di euro 35.000,00, che veniva pertanto dichiarata nulla con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, attesa la percezione da parte dell'odierna appellante della residua somma di euro 15.000,00 in corso di lite a tacitazione dell'unica valida richiesta di restituzione.
Il giudice di primo grado rigettava altresì la domanda del di CP_1 condanna del legale rappresentante dell'opposta, alla restituzione dell'assegno di euro 35.000,00 tratto sul conto dell'opponente c/c 3843 acceso presso la Banca Nuova Carife n. 0049020642, attesa la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto l'effettivo possesso del titolo e stante la dichiarazione dello stesso resa alla Polizia Giudiziaria CP_1 di smarrimento del titolo.
A fronte di tale chiara e logica motivazione, nell'atto di appello,
l'impugnante sostiene che:
- la mera traslazione d'imposta, fondata sull'autonomia negoziale e contrattuale prevista dall'ordinamento, non determina una violazione del principio di contribuzione al pagamento delle tasse in relazione alla propria capacità contributiva, previsto dall'articolo 53 Cost.;
- la scrittura privata sarebbe dunque “astrattamente” idonea a produrre effetti giuridici e, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, non sarebbe invalida, in quanto la pattuizione contenuta nel regolamento contrattuale non mirerebbe a neutralizzare gli effetti della capacità contributiva, ma semplicemente sarebbe finalizzata a regolare correttamente gli interessi economico-patrimoniali delle parti coinvolte;
- le spese inserite nella pattuizione contrattuale per giustificare l'aumento della somma da restituire, trarrebbero il proprio fondamento dall'aumento del reddito imponibile di essa appellante, a fronte degli incassi che, solo per il susseguirsi di eventi processuali e fattuali, non erano stati materialmente percepiti;
- la tassazione prevista in scrittura privata non sarebbe da applicare direttamente ai canoni, ma al reddito complessivo, in virtù di un ulteriore flusso economico in entrata, che nei fatti avrebbe dovuto generarsi in caso di inadempimento contrattuale del;
esponendola solo in tale CP_1 circostanza, ad un regime fiscale più oneroso.
Le suddette doglianze non si rivelano degne di nota e risultano del tutto infondate, se non, a tratti, inammissibili.
Il Collegio condivide pienamente le motivazioni espresse dal primo giudice che, con apprezzabile e logica chiarezza, pur non ritenendo, nella specie, sufficientemente dimostrata la usurarietà del patto di restituzione del doppio della somma pattuita ( euro 70.000,00 in luogo di euro 35.000,00), ha evidenziato come fosse del tutto ingiustificata, in presenza dell'esplicita convenzione di non redditività del prestito dell'iniziale somma di euro
35.000,00, la previsione della considerevole somma di euro 35.000,00 a titolo di imposte, risultando peraltro pacifico che i canoni di locazione oggetto di cessione non erano stati neanche percepiti dalla Parte_1
Né valgono ad incrinare tale lucido e valido argomentare le generiche ed inconsistenti asserzioni dell'impugnante circa la sussistenza, nella specie, di una non meglio definita “traslazione d'imposta”, convenzionalmente pattuita, che renderebbe “astrattamente” idonea a produrre effetti giuridici la pattuizione dichiarata nulla dal giudice di primo grado. Invero, proprio non si vede, in concreto, come potrebbe giustificarsi a titolo di “imposte e tasse” lo sproporzionato importo del doppio della somma pattuita, attesa la convenuta non redditività del prestito.
Sul punto, la sentenza di primo grado deve essere, dunque, senza dubbio, confermata.
L'impugnante si diffonde, poi, lungamente, nell'atto di impugnazione, in ordine all'asserita omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sulle richieste collaterali di pagamento -aventi ad oggetto le spese sostenute per ottenere la somma ancora dovuta dal mutuatario - da essa formulate nella prima memoria ex art. 183 co. 6 e in quelle successive.
In particolare, nella prima memoria, sarebbero state indicate le spese in cui essa impugnante era incorsa al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, con conseguente integrazione e ampliamento della causa petendi. Con il secondo termine, poi, essa avrebbe indicato testimoni e capitolati articolati di prova, ignorati dal giudice di primo grado.
A fronte di tali deduzioni ed allegazioni, il giudice di prime cure si sarebbe limitato, infatti, a dare atto dell'accettazione della somma di euro 15.0000
“a maggior deconto di quanto dovuto”, senza valutare la quantificazione della somma richiesta nella prima memoria e senza valutare le allegazioni giustificatrici inserite nella seconda memoria.
Sostiene l'impugnante che, sebbene la somma residua di 15.000,00 euro, prestata in maniera infruttifera e senza interessi, era stata effettivamente restituita il 02/10/2018, al fine di ottenere la stessa, erano state poste in essere svariate attività volte al recupero del detto credito e le relative spese, richieste e giustificate con allegazioni precise non avevano trovato alcun riscontro nella decisione adottata dal Tribunale, nonostante la mancata contestazione della controparte sul punto. Insomma, il giudice di primo grado avrebbe valutato esclusivamente l'offerta “pro manibus” effettuata dall'odierna appellata in prima udienza, senza considerare la reazione collegata alla stessa nella prima memoria ex 183 co.6., in cui era stato precisato quanto richiesto a deconto della somma fornita in proposta ed omettendo di pronunciarsi sulla relativa domanda.
Le doglianze dell'impugnante, ancora una volta, si rivelano del tutto destituite di fondamento, risultando le generiche richieste formulate dall'appellante tardivamente e genericamente proposte solo nella prima memoria 183 c.p.c..
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte a SS.UU. (cfr. sent. 15 ottobre 2024, n. 2672), <ogni domanda è atto difensivo;
pertanto, in un'ottica di parità e in correlato riferimento al canone della correttezza processuale di cui all'art. 88, primo comma, c.p.c. - includente anche, per logica, semplificazione - chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'"ultimo giro" offerto dall'art. 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest'ultimo, comunque, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali.
Fenomeno evolutivo del thema decidendum, questo, che d'altronde non deve "appesantire" di per sé la causa tramite inserimenti di quel che palesemente è estraneo/irrilevante: lo attesta, in ultima analisi, proprio la scelta ultima del legislatore, che ha rigorosamente bloccato alla fase pre- udienza "lo spazio di espansione" del thema decidendum. E alla scelta normativa posteriore - in stile "corsi e ricorsi" - non può certo non attribuirsi una qualche incidenza ermeneutica attuale.
Si configura pertanto una linea di corretta tempestività ai fini della introduzione, da parte dell'attore sostanziale che ha fruito del favor monitorio, di domande ulteriori/alternative: riversarle nella comparsa di risposta, e non attendere, qualora non vengano a rapportarsi a successive difese dell'opponente, di introdurle in sede posteriore>>.
Nel caso in esame, le intempestive domande dell'odierna appellante/opposta attengono a richieste di restituzione di esborsi (peraltro non adeguatamente documentati e provati) asseritamente sopportati al fine di soddisfare l'originaria pretesa azionata in monitorio, rivelatasi
(come detto, in gran parte infondata) e dunque l'offerta pro manibus e con assegno dell'unica somma (di euro 15.000,00) dovuta dal (il CP_1 quale aveva ammesso, già nell'atto di opposizione, di essere debitore solo di tale importo) non può costituire una “difesa” che giustifichi la proposizione delle domande dell'opposto nella prima memoria ex art. 183
c.p.c., anziché nella comparsa di risposta.
Ne consegue il rigetto del motivo di impugnazione in esame.
Del tutto inammissibile si rivela poi la generica doglianza dell'impugnante in ordine ad una non ben precisata, presunta “valutazione totalmente difforme rispetto alle ordinanze endoprocessuali” compiuta dal primo giudice nella sentenza impugnata, atteso che quanto confusamente dedotto dall'appellante non trova riscontro negli etti processuali e, in ogni caso, secondo il noto principio fondamentale del processo civile di cui all'art. 177 c.p.c., le ordinanze istruttorie, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Le stesse, infatti, non avendo efficacia di cosa giudicata, non possono acquistare alcun valore al di fuori del processo, né tantomeno possono in alcun modo precludere le ulteriori decisioni che verranno prese nel corso del processo stesso.
Con un'ultima censura, l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui, tenuto conto del parziale adempimento del debito da parte dell'opponente solo in corso di lite e stante il solo parziale accoglimento dell'opposizione, ha compensato le spese di lite per ½, ponendo la restante parte a suo carico.
Rileva l'impugnante che il pur parziale riconoscimento della sua pretesa creditoria, soddisfatta solo in corso di causa, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale del , renderebbero non condivisibile CP_1 la valutazione del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto la sua soccombenza in giudizio.
La revoca del decreto ingiuntivo sarebbe stata infatti determinata dal pagamento e quindi del “riconoscimento tacito o per facta ad opera del debitore”.
Anche in punto di quantum liquidato a titolo di spese, la decisione del giudice di primo grado sarebbe, poi, non corretta
Ritiene il Collegio che tale ultima censura sia fondata.
La responsabilità delle spese di causa si innesta sul principio della soccombenza, quale espressione naturale di una regola di causalità rispetto alla determinazione della lite. Di regola, al di là di casi di c.d. reciproca soccombenza, la causalità è unidirezionale e ricade, senza deviazioni, sul comportamento antigiuridico di chi si renda responsabile dell'instaurazione del processo per soddisfare una situazione giuridica altrui ingiustamente non soddisfatta ovvero per soddisfare una situazione giuridica propria giustamente non soddisfatta.
Ciò posto, appare evidente che l'odierna parte appellante, all'esito del procedimento di primo grado ha visto, solo in minima parte, soddisfatta la sua pretesa. Il ha, dunque, giustamente resistito in giudizio, CP_1 mostrando anche un comportamento collaborativo, atteso il pagamento effettuato alla prima udienza dell'unica somma dovuta (15.000,00 euro), a fronte della più ingente ed ingiustificata richiesta della controparte.
Sicuramente, tenuto conto anche del rigetto della domanda riconvenzionale del e della peculiarità della vicenda per cui è CP_1 causa (attesi anche i risvolti penalistici della vicenda per entrambe le parti in causa) sussistevano i presupposti per la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite;
tuttavia, il primo giudice, operata la compensazione per ½ delle spese di lite, non avrebbe potuto porre a carico dell'odierna appellante, la restante parte delle spese, essendo stata la pretesa di quest'ultima, seppur parzialmente, comunque riconosciuta come fondata ed essendo stato il decreto ingiuntivo revocato solo in forza del pagamento effettuato dall'opponente in corso di causa.
Sul punto, la sentenza di primo grado merita, dunque riforma.
La parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma
1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n.
6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Tenuto conto, dunque, dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento dell'odierna impugnazione solo in punto di regolazione delle spese processuali, si ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1 notificato in data 16.10.2019, avverso la sentenza n. 8165/2019 pubbl. il
17/09/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
- compensa integralmente le spese del presente grado del giudizio.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4627 dell'anno 2019, di appello avverso la sentenza n.
8165/2019 pubbl. il 17/09/2019,
TRA
p. iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Nuova S. Rocco 62, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Cosomati (CF:
), dal quale é rappresentata e difesa;
C.F._1
APPELLANTE
E
, C.F. rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stefano Patti del Foro di Napoli, C.F. ; C.F._3
APPELLATO
conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 10.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 05.03.18, la Pt_1
chiedeva ingiungersi ad il pagamento in suo
[...] Controparte_1 favore della complessiva somma di euro 50.561,63 ( euro 50.000,00 per residuo capitale + euro 561,63 per spese di protesto), oltre spese di lite, sulla base della scrittura privata sottoscritta in data 13.10.17, nella quale il predetto, ricevuta in prestito infruttifero e senza interessi la somma di euro
35.000,00, si era impegnato a restituirla entro e non oltre il termine del
30.11.17 e, in caso di inadempimento del detto termine, a cedere i canoni di locazione da lui percepibili - in qualità di proprietario e procuratore speciale di altri comproprietari di unità immobiliari - fino a concorrenza della somma di euro 70.000,00, offrendo a garanzia dell'adempimento due assegni di pari importo ( euro 35.000,00), privi di data.
Attesa la mancata la restituzione delle somme, se non per il minore importo di euro 20.000,00 e l'impossibilità a vario titolo di ottenere i canoni di locazione come ceduti per il caso di inadempimento, la Parte_1 rappresentava di aver tentato invano di ottenere la restituzione delle somme dovute, azionando i due titoli, che erano stati protestati.
Il Tribunale di Napoli emetteva il richiesto provvedimento monitorio (n.
2938/18 del 27.03.18), notificato al in data 03.04.18. CP_1
Quest'ultimo proponeva rituale opposizione, chiedendo la revoca del detto decreto ingiuntivo.
Deduceva, in particolare, di aver restituito l'importo di euro 20.000,00 e di poter essere, al più, considerato debitore della sola restante somma di euro 15.000,00, sebbene avesse restituito, come pure dichiarava, anche le ulteriori somme dovute, pro manibus, al legale rappresentante dell'opposta o a suoi delegati in varie tranches, ma senza alcuna quietanza.
Rappresentava, altresì, che la cessione dei crediti da canoni di locazione a maturarsi in suo favore era stata prevista proprio per scongiurare il rischio di inadempimento, che non poteva essergli tuttavia contestato in mancanza della riscossione dei canoni stessi da parte della opposta. Inoltre, il preteso patto di restituire, in caso di inadempimento al 30.11.17, la somma raddoppiata di euro 70.000,00, in luogo di quella di euro
35.000,00, era da considerarsi usurario e vessatorio, in considerazione dell'espressa menzione del carattere infruttifero del mutuo e della mancata rendicontazione di “spese, tasse e imposte”, come menzionate nella scrittura a giustificazione dell'ammontare complessivo del debito. Laddove poi il raddoppio delle somme fosse interpretabile come una penale per inadempimento, la stessa non avrebbe potuto essere considerata come chiaramente espressa nell'atto, né assolutamente pattuita.
Chiedeva, poi, attesa la nullità del patto di garanzia, la restituzione del secondo degli assegni in possesso della società opposta.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto dell'opposizione, Parte_1 evidenziando lo scorretto comportamento del , il quale aveva CP_1 falsamente dichiarato di essere proprietario degli immobili oggetto di cessione del credito, offrendo in garanzia assegni senza provvista. Lo stesso, inoltre, oltre a rimanere inadempiente all'obbligo di restituzione delle somme entro il 30.11.17, non aveva consentito la riscossione dei canoni di locazione ceduti, falsamente denunciando, altresì, lo smarrimento dei titoli dati in pagamento alla di cui, Parte_1 contraddittoriamente, aveva poi chiesto in giudizio la restituzione.
L'ulteriore somma di euro 35.000,00 era da imputarsi, poi, alle imposte connesse alla tassazione da redditi da locazione di notevole importo per una società di grosse dimensioni ed era il frutto di una valutazione forfetaria.
Alla prima udienza, la parte opponente offriva pro manibus e con assegno l'ulteriore somma di euro 15.000,00 a tacitazione della controversia e la parte opposta accettava le somme a deconto della maggior somma dovuta.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: <Accoglie
l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 2938/18 del 27.03.18; Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da di restituzione Controparte_1 dell'assegno di euro 35.000,00 tratto sul conto dell'opponente c/c 3843 acceso presso la Banca Nuova Carife n. 0049020642 a sua firma;
Compensa per ½ le spese di lite e condanna per la restante parte la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 160,00 per spese vive ed euro 2.677,50
[...] per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge con attribuzione agli avv.ti Ermanno Restucci e D'Alessandro Pietro dichiaratisene antistatari>>.
2. Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza, ha proposto impugnazione Parte_1 con atto di citazione notificato in data 16.10.2019, per i motivi di seguito indicati, rassegando le seguenti conclusioni: “1) sospendere con provvedimento immediato l'esecutività della sentenza di primo grado
n.8165/2019, pubblicata il 17.09.2019 e con rgn 15877/2018; 2) riformare la sentenza di primo grado n.8165/2019, pubblicata il 17.09.2019 e con rgn 15877/2018; resa e letta in udienza ex art. 281 sexies dal Tribunale di
Napoli nella persona del dott. Maria Carolina De Falco in data 17.09.2019;
3) Decidere ed accogliere integralmente l'appello fondato sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni in fatto e diritto di cui sopra;
accertare
l'astratta validità in toto della scrittura privata tra le parti;
4) con condanna al pagamento di € 35.000,00 così come specificati nelle memorie di parte quali spese ad integrazione di quanto occorso per il recupero del credito;
5) con condanna dell'appellato al pagamento delle competenze di lite, spese generali del 15% oltre iva e cpa come per legge, del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato anticipatario;
6) In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'On Corte d'Appello adita ritenesse di non accogliere il presente appello, si chiede che venga annullata la condanna della alle spese così come statuito in Parte_1 sentenza e ripartire la liquidazione delle spese in favore di e per Pt_1
l'effetto condannando il sig. al pagamento di 7254,00 euro oltre CP_1 spese iva e cpa, in considerazione della particolarità del caso e dell'infondatezza delle pretese di parte appellata. 7) Si Controparte_1 chiede in ogni caso la condanna del sig. al pagamento Controparte_1 delle spese in quanto la domanda riconvenzionale da lui proposta nel primo grado è stata rigettata in toto”. Si è costituito in giudizio , chiedendo a questa Corte di Controparte_1 accertare e dichiarare: “
1. la nullità, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del proposto appello e, comunque, l'infondatezza nel merito, rigettandolo;
2. rilevare, comunque, d'ufficio: a) la nullità della clausola contrattuale che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e/o usurai;
b) la nullità della clausola di cui al patto di garanzia assunto nella richiamata scrittura privata, in virtù dei due assegni sui quali si fonda la pretesa monitoria 3. il tutto con vittoria di spese e competenze e con attribuzione al sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
3. L'esame della sentenza impugnata e dei motivi di appello
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per “inesistenza/nullità dell'atto di appello per mancata sottoscrizione”. Invero, l'atto di gravame in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non necessita della firma digitale del difensore (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo pec), perché basta che la copia telematica sia corredata dall'attestazione di conformità redatta in ossequio alle disposizioni vigenti "ratione temporis", essendo irrilevante, peraltro, il fatto che il file digitale sia in formato "pdf" anziché "p7m” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11222 ,Cass. 23951/ 2020; Cass.
19434/ 2019; Cass. N. 30927/2018, Cass. Sez. U. n. 10266/2018).
Nel caso in esame, l'atto di impugnazione, in formato cartaceo, è stato sottoscritto dal difensore, in via autografa e la copia informatica di tale atto
è stata notificato via pec all''appellato, privo di sottoscrizione digitale, ma con attestazione di conformità all'originale (cfr. sul punto Cass. n.
14338/2017) e con modalità che permettono di indentificare l'impugnante ed il proprio avvocato.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata, ex art. 342 c.p.c.,
l'ammissibilità dell'appello che, nonostante l'evidente prolissità del relativo atto, le lungaggini e le ripetizioni (che appaiono a tratti incongrue rispetto all'entità delle censure e delle questioni proposte) - contiene, comunque,
l'indicazione delle parti del provvedimento specificamente gravate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui derivano le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Sebbene, dunque, la tecnica espositiva inutilmente ridondante dell'atto di impugnazione ne renda difficoltosa la lettura, deve ritenersi che lo stesso, nel suo complesso, superi il vaglio di ammissibilità. Come è noto, infatti, nella sentenza n.
27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di
Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte.
Deve essere, infine, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto superata dalla raggiunta fase decisoria (cfr.,
Cass. 15 aprile 2019, n. 10422), non essendo stata ravvisata nel caso di specie la manifesta infondatezza delle censure.
L'appello deve, dunque, essere delibato nel merito.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale, premetteva che “la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente”( cfr. tra le tante Cassazione civile sez. I, 13/06/2014, n.13506).
Osservava altresì che, in mancanza di una condanna definitiva relativa all'imputazione di usura rivolta al legale rappresentante della parte opposta, non fosse stata fornita la prova civilistica della usurarietà del patto di restituzione del doppio della somma pattuita ( euro 70.000,00 in luogo di euro 35.000,00), in assenza di una comparazione tra tasso fissato legislativamente ed eventuale tasso di interesse dissimulato nella pattuizione tra le parti (si legge nella sentenza:<la scrittura era costruita nel senso che all'inadempimento al 30.11.17, sarebbe seguita comunque
– a mezzo della concordata cessione dei crediti – una restituzione delle somme in un ampio arco temporale (se solo si fa una proporzione tra somme mensili cedute a titolo di canoni e complessivi importi da restituire), che impedisce di ritenere così rilevante il fattore temporale galvanizzato dal Giudice penale>>).
Rilevava, tuttavia, il Tribunale come l'ulteriore somma di euro 35.000,00 fosse stata causalmente determinata, in sede di scrittura del 13.10.17, quale attribuibile a “spese e tassazione” e determinata specificamente nella comparsa di costituzione, testualmente, quale “prevista tassazione per la locazione degli immobili di una società con fatturato superiore ai
3.000.000,00 di euro pari al 54%”.
Riteneva, dunque, la invalidità di tale patto, osservando che in caso di cessione di credito riguardante canoni di locazione, rimaneva soggetto all'imposizione fiscale il proprietario dell'immobile “quale titolare del reddito, seppur figurativo, e non piuttosto il percettore del flusso finanziario, frutto di un patto a latere di natura civilistica e non fiscale, che peraltro non risulta neanche portato a conoscenza del fisco”.
Conseguentemente, secondo la ricostruzione del giudice di primo grado, in presenza dell'esplicita convenzione di non redditività del prestito dell'iniziale somma di euro 35.000,00 (evincibile dalla locuzione: “prestito infruttifero e senza interessi”), del tutto ingiustificata si rivelasse, a titolo di imposte, la considerevole somma di euro 35.000,00, risultando peraltro pacifico che i canoni di locazione oggetto di cessione non erano stati neanche percepiti dalla Priva di giustificazione sul piano Parte_1 giuridico era ritenuta dunque, dal primo giudice, la pattuizione relativa alla restituzione dell'ulteriore somma di euro 35.000,00, che veniva pertanto dichiarata nulla con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, attesa la percezione da parte dell'odierna appellante della residua somma di euro 15.000,00 in corso di lite a tacitazione dell'unica valida richiesta di restituzione.
Il giudice di primo grado rigettava altresì la domanda del di CP_1 condanna del legale rappresentante dell'opposta, alla restituzione dell'assegno di euro 35.000,00 tratto sul conto dell'opponente c/c 3843 acceso presso la Banca Nuova Carife n. 0049020642, attesa la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto l'effettivo possesso del titolo e stante la dichiarazione dello stesso resa alla Polizia Giudiziaria CP_1 di smarrimento del titolo.
A fronte di tale chiara e logica motivazione, nell'atto di appello,
l'impugnante sostiene che:
- la mera traslazione d'imposta, fondata sull'autonomia negoziale e contrattuale prevista dall'ordinamento, non determina una violazione del principio di contribuzione al pagamento delle tasse in relazione alla propria capacità contributiva, previsto dall'articolo 53 Cost.;
- la scrittura privata sarebbe dunque “astrattamente” idonea a produrre effetti giuridici e, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, non sarebbe invalida, in quanto la pattuizione contenuta nel regolamento contrattuale non mirerebbe a neutralizzare gli effetti della capacità contributiva, ma semplicemente sarebbe finalizzata a regolare correttamente gli interessi economico-patrimoniali delle parti coinvolte;
- le spese inserite nella pattuizione contrattuale per giustificare l'aumento della somma da restituire, trarrebbero il proprio fondamento dall'aumento del reddito imponibile di essa appellante, a fronte degli incassi che, solo per il susseguirsi di eventi processuali e fattuali, non erano stati materialmente percepiti;
- la tassazione prevista in scrittura privata non sarebbe da applicare direttamente ai canoni, ma al reddito complessivo, in virtù di un ulteriore flusso economico in entrata, che nei fatti avrebbe dovuto generarsi in caso di inadempimento contrattuale del;
esponendola solo in tale CP_1 circostanza, ad un regime fiscale più oneroso.
Le suddette doglianze non si rivelano degne di nota e risultano del tutto infondate, se non, a tratti, inammissibili.
Il Collegio condivide pienamente le motivazioni espresse dal primo giudice che, con apprezzabile e logica chiarezza, pur non ritenendo, nella specie, sufficientemente dimostrata la usurarietà del patto di restituzione del doppio della somma pattuita ( euro 70.000,00 in luogo di euro 35.000,00), ha evidenziato come fosse del tutto ingiustificata, in presenza dell'esplicita convenzione di non redditività del prestito dell'iniziale somma di euro
35.000,00, la previsione della considerevole somma di euro 35.000,00 a titolo di imposte, risultando peraltro pacifico che i canoni di locazione oggetto di cessione non erano stati neanche percepiti dalla Parte_1
Né valgono ad incrinare tale lucido e valido argomentare le generiche ed inconsistenti asserzioni dell'impugnante circa la sussistenza, nella specie, di una non meglio definita “traslazione d'imposta”, convenzionalmente pattuita, che renderebbe “astrattamente” idonea a produrre effetti giuridici la pattuizione dichiarata nulla dal giudice di primo grado. Invero, proprio non si vede, in concreto, come potrebbe giustificarsi a titolo di “imposte e tasse” lo sproporzionato importo del doppio della somma pattuita, attesa la convenuta non redditività del prestito.
Sul punto, la sentenza di primo grado deve essere, dunque, senza dubbio, confermata.
L'impugnante si diffonde, poi, lungamente, nell'atto di impugnazione, in ordine all'asserita omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sulle richieste collaterali di pagamento -aventi ad oggetto le spese sostenute per ottenere la somma ancora dovuta dal mutuatario - da essa formulate nella prima memoria ex art. 183 co. 6 e in quelle successive.
In particolare, nella prima memoria, sarebbero state indicate le spese in cui essa impugnante era incorsa al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, con conseguente integrazione e ampliamento della causa petendi. Con il secondo termine, poi, essa avrebbe indicato testimoni e capitolati articolati di prova, ignorati dal giudice di primo grado.
A fronte di tali deduzioni ed allegazioni, il giudice di prime cure si sarebbe limitato, infatti, a dare atto dell'accettazione della somma di euro 15.0000
“a maggior deconto di quanto dovuto”, senza valutare la quantificazione della somma richiesta nella prima memoria e senza valutare le allegazioni giustificatrici inserite nella seconda memoria.
Sostiene l'impugnante che, sebbene la somma residua di 15.000,00 euro, prestata in maniera infruttifera e senza interessi, era stata effettivamente restituita il 02/10/2018, al fine di ottenere la stessa, erano state poste in essere svariate attività volte al recupero del detto credito e le relative spese, richieste e giustificate con allegazioni precise non avevano trovato alcun riscontro nella decisione adottata dal Tribunale, nonostante la mancata contestazione della controparte sul punto. Insomma, il giudice di primo grado avrebbe valutato esclusivamente l'offerta “pro manibus” effettuata dall'odierna appellata in prima udienza, senza considerare la reazione collegata alla stessa nella prima memoria ex 183 co.6., in cui era stato precisato quanto richiesto a deconto della somma fornita in proposta ed omettendo di pronunciarsi sulla relativa domanda.
Le doglianze dell'impugnante, ancora una volta, si rivelano del tutto destituite di fondamento, risultando le generiche richieste formulate dall'appellante tardivamente e genericamente proposte solo nella prima memoria 183 c.p.c..
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte a SS.UU. (cfr. sent. 15 ottobre 2024, n. 2672), <ogni domanda è atto difensivo;
pertanto, in un'ottica di parità e in correlato riferimento al canone della correttezza processuale di cui all'art. 88, primo comma, c.p.c. - includente anche, per logica, semplificazione - chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'"ultimo giro" offerto dall'art. 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest'ultimo, comunque, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali.
Fenomeno evolutivo del thema decidendum, questo, che d'altronde non deve "appesantire" di per sé la causa tramite inserimenti di quel che palesemente è estraneo/irrilevante: lo attesta, in ultima analisi, proprio la scelta ultima del legislatore, che ha rigorosamente bloccato alla fase pre- udienza "lo spazio di espansione" del thema decidendum. E alla scelta normativa posteriore - in stile "corsi e ricorsi" - non può certo non attribuirsi una qualche incidenza ermeneutica attuale.
Si configura pertanto una linea di corretta tempestività ai fini della introduzione, da parte dell'attore sostanziale che ha fruito del favor monitorio, di domande ulteriori/alternative: riversarle nella comparsa di risposta, e non attendere, qualora non vengano a rapportarsi a successive difese dell'opponente, di introdurle in sede posteriore>>.
Nel caso in esame, le intempestive domande dell'odierna appellante/opposta attengono a richieste di restituzione di esborsi (peraltro non adeguatamente documentati e provati) asseritamente sopportati al fine di soddisfare l'originaria pretesa azionata in monitorio, rivelatasi
(come detto, in gran parte infondata) e dunque l'offerta pro manibus e con assegno dell'unica somma (di euro 15.000,00) dovuta dal (il CP_1 quale aveva ammesso, già nell'atto di opposizione, di essere debitore solo di tale importo) non può costituire una “difesa” che giustifichi la proposizione delle domande dell'opposto nella prima memoria ex art. 183
c.p.c., anziché nella comparsa di risposta.
Ne consegue il rigetto del motivo di impugnazione in esame.
Del tutto inammissibile si rivela poi la generica doglianza dell'impugnante in ordine ad una non ben precisata, presunta “valutazione totalmente difforme rispetto alle ordinanze endoprocessuali” compiuta dal primo giudice nella sentenza impugnata, atteso che quanto confusamente dedotto dall'appellante non trova riscontro negli etti processuali e, in ogni caso, secondo il noto principio fondamentale del processo civile di cui all'art. 177 c.p.c., le ordinanze istruttorie, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Le stesse, infatti, non avendo efficacia di cosa giudicata, non possono acquistare alcun valore al di fuori del processo, né tantomeno possono in alcun modo precludere le ulteriori decisioni che verranno prese nel corso del processo stesso.
Con un'ultima censura, l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui, tenuto conto del parziale adempimento del debito da parte dell'opponente solo in corso di lite e stante il solo parziale accoglimento dell'opposizione, ha compensato le spese di lite per ½, ponendo la restante parte a suo carico.
Rileva l'impugnante che il pur parziale riconoscimento della sua pretesa creditoria, soddisfatta solo in corso di causa, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale del , renderebbero non condivisibile CP_1 la valutazione del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto la sua soccombenza in giudizio.
La revoca del decreto ingiuntivo sarebbe stata infatti determinata dal pagamento e quindi del “riconoscimento tacito o per facta ad opera del debitore”.
Anche in punto di quantum liquidato a titolo di spese, la decisione del giudice di primo grado sarebbe, poi, non corretta
Ritiene il Collegio che tale ultima censura sia fondata.
La responsabilità delle spese di causa si innesta sul principio della soccombenza, quale espressione naturale di una regola di causalità rispetto alla determinazione della lite. Di regola, al di là di casi di c.d. reciproca soccombenza, la causalità è unidirezionale e ricade, senza deviazioni, sul comportamento antigiuridico di chi si renda responsabile dell'instaurazione del processo per soddisfare una situazione giuridica altrui ingiustamente non soddisfatta ovvero per soddisfare una situazione giuridica propria giustamente non soddisfatta.
Ciò posto, appare evidente che l'odierna parte appellante, all'esito del procedimento di primo grado ha visto, solo in minima parte, soddisfatta la sua pretesa. Il ha, dunque, giustamente resistito in giudizio, CP_1 mostrando anche un comportamento collaborativo, atteso il pagamento effettuato alla prima udienza dell'unica somma dovuta (15.000,00 euro), a fronte della più ingente ed ingiustificata richiesta della controparte.
Sicuramente, tenuto conto anche del rigetto della domanda riconvenzionale del e della peculiarità della vicenda per cui è CP_1 causa (attesi anche i risvolti penalistici della vicenda per entrambe le parti in causa) sussistevano i presupposti per la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite;
tuttavia, il primo giudice, operata la compensazione per ½ delle spese di lite, non avrebbe potuto porre a carico dell'odierna appellante, la restante parte delle spese, essendo stata la pretesa di quest'ultima, seppur parzialmente, comunque riconosciuta come fondata ed essendo stato il decreto ingiuntivo revocato solo in forza del pagamento effettuato dall'opponente in corso di causa.
Sul punto, la sentenza di primo grado merita, dunque riforma.
La parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma
1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n.
6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Tenuto conto, dunque, dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento dell'odierna impugnazione solo in punto di regolazione delle spese processuali, si ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello Parte_1 notificato in data 16.10.2019, avverso la sentenza n. 8165/2019 pubbl. il
17/09/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
- compensa integralmente le spese del presente grado del giudizio.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio