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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/11/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Franca Di Mare per parte ricorrente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 960/2025 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Franca Di Parte_1 C.F._1
Mare;
- ricorrente -
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 15.5.2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 30.10.1993, in Civita, aveva contratto matrimonio con
; b) dall'unione erano nati 3 figli, tutti maggiorenni ed economicamente Controparte_1
autosufficienti ( nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2
1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] l'[...]); c) nel Persona_3
tempo, il rapporto di coniugio si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui si erano determinati a separarsi;
d) con decreto n. 4926/2019 del 21/5/2019, il Tribunale di Castrovillari aveva omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate;
e) da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta fino ad oggi, con definitiva preclusione di ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso, ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio tra il sig. Parte_1
e la sig.ra ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1
alla annotazione della sentenza;
2) confermare che entrambi i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno;
3) confermare che la casa coniugale, sita in
C/da Scariano n. 19 in Civita (Cs), di proprietà della sig.ra , con tutti gli Controparte_1
arredi, corredi, suppellettili e mobili vari, rimarrà assegnata alla stessa;
4) confermare che nessuna pretesa di natura economica e/o alimentare è stata avanzata reciprocamente dai coniugi in fase di separazione e pertanto nessun assegno divorzile venga riconosciuto agli stessi reciprocamente;
5) la figlia si è coniugata e vive a Frascineto (CS) la figlia Persona_2
vive a Civita e il figlio vive con la madre e sono tutti Persona_1 Per_3
economicamente indipendenti. 6) Il patrimonio immobiliare e mobiliare in comunione tra i sig.ri
e è stato diviso prima della separazione coniugale”. Pt_1 CP_1
Instaurato il contraddittorio, la resistente - benché ritualmente evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione celebrata il 12.9.2025 veniva esperito il tentativo di riconciliazione personale che non ha sortito esito positivo.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3,
n. 2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 283/2019
R.G., poi definito con decreto di omologa n. cronol. n. 4926/2019 del 21/5/2019.
D'altra parte, risultando pacifico che i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di
2 provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
2.1 Preso atto che i tre figli risultano tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che nessuna richiesta di riconoscimento di assegno divorzile è stata avanzata, alcuna statuizione può
essere resa in punto di assegnazione della casa coniugale, avendo l'odierna ricorrente dedotto che il figlio con lei convivente ( ) è anch'egli maggiorenne ed economicamente Per_3
indipendente. Costituisce jus receptum il principio secondo cui “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario” (Cassazione civile sez. I, 20/11/2023, n.
32151).
Detto altrimenti, l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 960/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_1
2) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 30.10.1993, in Civita, tra
(nato il [...] a [...] - c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] - c.f. ), trascritto Controparte_1 C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, Reg. P.2 S.A., anno 1993.
3 3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 13/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Franca Di Mare per parte ricorrente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 960/2025 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Franca Di Parte_1 C.F._1
Mare;
- ricorrente -
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 15.5.2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 30.10.1993, in Civita, aveva contratto matrimonio con
; b) dall'unione erano nati 3 figli, tutti maggiorenni ed economicamente Controparte_1
autosufficienti ( nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2
1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] l'[...]); c) nel Persona_3
tempo, il rapporto di coniugio si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui si erano determinati a separarsi;
d) con decreto n. 4926/2019 del 21/5/2019, il Tribunale di Castrovillari aveva omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate;
e) da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta fino ad oggi, con definitiva preclusione di ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso, ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio tra il sig. Parte_1
e la sig.ra ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1
alla annotazione della sentenza;
2) confermare che entrambi i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno;
3) confermare che la casa coniugale, sita in
C/da Scariano n. 19 in Civita (Cs), di proprietà della sig.ra , con tutti gli Controparte_1
arredi, corredi, suppellettili e mobili vari, rimarrà assegnata alla stessa;
4) confermare che nessuna pretesa di natura economica e/o alimentare è stata avanzata reciprocamente dai coniugi in fase di separazione e pertanto nessun assegno divorzile venga riconosciuto agli stessi reciprocamente;
5) la figlia si è coniugata e vive a Frascineto (CS) la figlia Persona_2
vive a Civita e il figlio vive con la madre e sono tutti Persona_1 Per_3
economicamente indipendenti. 6) Il patrimonio immobiliare e mobiliare in comunione tra i sig.ri
e è stato diviso prima della separazione coniugale”. Pt_1 CP_1
Instaurato il contraddittorio, la resistente - benché ritualmente evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione celebrata il 12.9.2025 veniva esperito il tentativo di riconciliazione personale che non ha sortito esito positivo.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3,
n. 2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 283/2019
R.G., poi definito con decreto di omologa n. cronol. n. 4926/2019 del 21/5/2019.
D'altra parte, risultando pacifico che i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di
2 provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
2.1 Preso atto che i tre figli risultano tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che nessuna richiesta di riconoscimento di assegno divorzile è stata avanzata, alcuna statuizione può
essere resa in punto di assegnazione della casa coniugale, avendo l'odierna ricorrente dedotto che il figlio con lei convivente ( ) è anch'egli maggiorenne ed economicamente Per_3
indipendente. Costituisce jus receptum il principio secondo cui “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario” (Cassazione civile sez. I, 20/11/2023, n.
32151).
Detto altrimenti, l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 960/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_1
2) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 30.10.1993, in Civita, tra
(nato il [...] a [...] - c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] - c.f. ), trascritto Controparte_1 C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, Reg. P.2 S.A., anno 1993.
3 3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 13/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
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