Articolo 2181 del Codice civile
Articolo 2180Articolo 2135
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19 aprile 1942
Art. 2181.

(Prelevamento e divisione al termine del contratto).

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualita' e all'eta', sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di piu' si divide a norma dell'art. 2178.

Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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