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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2499/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]22/11 16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FABBRO PATRIZIA (C.F. , che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
E
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
02/01/1988, residente in [...]22/11 16035 RAPALLO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DIANA LUCA (C.F. ), che C.F._4
lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 11 e 19 giugno
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CHIAVARI il 14/09/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) la casa coniugale, sita in Rapallo (GE), Via Nino Bixio n. 22/11, di proprietà esclusiva del signor , così come la signora con la sottoscrizione del Parte_2 Parte_1
presente atto riconosce, dichiarando di non essere titolare di alcun diritto reale su di essa e comunque di rinunciare anche per il futuro a qualsiasi pretesa e/o richiesta sulla medesima, rimane assegnata in via esclusiva al marito che vi continuerà ad abitare con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, ad eccezione di tutti gli oggetti di proprietà della signora _1
(a mero titolo di esempio non esaustivo poltrona bianca, piatti, bicchieri, il tutto come
[...]
da elenco completo con fotografie che si allega al presente ricorso sub A). La signora _1
dovrà prelevare i beni di cui all'allegato A appena troverà nuova idonea abitazione,
[...]
e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, termine oltre il quale detti beni si intenderanno abbandonati e resteranno nella piena disponibilità e proprietà del sig. . Le parti convengono che dalla data di sottoscrizione del presente Parte_2
ricorso il sig. potrà sostituire le serrature della porta di accesso alla sua Parte_2 abitazione.
2) Il geom. , a titolo di rimborso degli importi versati dalla moglie al Parte_2 marito al momento dell'acquisto dell'abitazione coniugale ed in occasione della sua ristrutturazione, si impegna a corrispondere alla signora l'importo forfettario Parte_1
“una tantum” di euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) con le seguenti modalità: €
30.000,00 (trentamila/00) tramite assegno circolare intestato a la cui copia si Parte_1
allega al presente ricorso sub B, che la signora con la sottoscrizione del presente atto _1
dichiara di aver ricevuto e ne fornisce ampie liberatoria quietanza, salvo buon fine dello stesso;
€ 5.000,00 (cinquemila/00) da consegnare al momento del ritiro da parte della signora di tutti i suoi beni personali di cui all'allegato A, ovvero in subordine ad Parte_1 avvenuto decorso del termine semestrale di cui al precedente punto 1.
Quest'ultimo importo non potrà comunque essere consegnato prima che la signora _1
abbia adempiuto anche alle obbligazioni di cui al successivo articolo 5. L'importo
[...] complessivo di € 35.000,00 sopra indicato deve intendersi anche quale rimborso forfettario di ogni e qualsiasi altra pretesa economica della signora nei confronti del geom. Parte_1
; inoltre, a fronte del pagamento integrale dell'importo di cui sopra, la Parte_2 signora rinuncia, anche per il futuro, a qualsiasi provvidenza economica Parte_1
alimentare e di mantenimento nei confronti del geom. , essendo essa Parte_2
economicamente autosufficiente. Con il pagamento dell'importo suddetto pari ad €
35.000,00, pertanto, la signora non avrà più nulla a che pretendere dal geom. Parte_1
per nessun titolo o ragione, neppure in relazione all'immobile sopra Parte_2 descritto, dovendosi pertanto ritenere decaduti eventuali accordi prima d'ora intercorsi tra i coniugi relativamente alla proprietà della casa coniugale e/o alla restituzione dei conferimenti in denaro della signora o di suoi familiari per l'acquisto e la Parte_1
ristrutturazione della stessa.
3) L'autovettura Ford Fiesta targata FL662WD cointestata ad entrambi i coniugi resterà di proprietà del sig. , e la signora si dichiara sin da ora Parte_2 Parte_1 disponibile a fare quanto necessario per il definitivo trasferimento di proprietà della vettura in capo al sig. Analogamente lo scooter SYM HO 125cc targato FD61107 Pt_2
già di proprietà del sig. resterà a questi assegnato. Parte_2
Eventuali spese di trasferimento del veicolo resteranno in capo al sig. . Parte_2
4) La gatta LO rimarrà presso la casa di Rapallo, via Bixio 22/11, ove abita il geom.
. La signora potrà vedere una volta al mese per un'ora, la Parte_2 Parte_1 gatta, previa comunicazione ed accordo su data ed orario con il geom. . Parte_2
5) Entro il termine semestrale di cui al precedente articolo 1 la signora dovrà Parte_1
trasferire la propria residenza altrove rispetto alla casa coniugale, restando a suo carico, in caso di inadempimento, eventuali maggiori esborsi a carico del geom. Parte_2
connessi e conseguenti al permanere della residenza della moglie nella casa coniugale (es.
ISEE, TARI ed altro).
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2019, Numero 26, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]22/11 16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FABBRO PATRIZIA (C.F. , che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
E
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
02/01/1988, residente in [...]22/11 16035 RAPALLO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DIANA LUCA (C.F. ), che C.F._4
lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 11 e 19 giugno
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CHIAVARI il 14/09/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) la casa coniugale, sita in Rapallo (GE), Via Nino Bixio n. 22/11, di proprietà esclusiva del signor , così come la signora con la sottoscrizione del Parte_2 Parte_1
presente atto riconosce, dichiarando di non essere titolare di alcun diritto reale su di essa e comunque di rinunciare anche per il futuro a qualsiasi pretesa e/o richiesta sulla medesima, rimane assegnata in via esclusiva al marito che vi continuerà ad abitare con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, ad eccezione di tutti gli oggetti di proprietà della signora _1
(a mero titolo di esempio non esaustivo poltrona bianca, piatti, bicchieri, il tutto come
[...]
da elenco completo con fotografie che si allega al presente ricorso sub A). La signora _1
dovrà prelevare i beni di cui all'allegato A appena troverà nuova idonea abitazione,
[...]
e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, termine oltre il quale detti beni si intenderanno abbandonati e resteranno nella piena disponibilità e proprietà del sig. . Le parti convengono che dalla data di sottoscrizione del presente Parte_2
ricorso il sig. potrà sostituire le serrature della porta di accesso alla sua Parte_2 abitazione.
2) Il geom. , a titolo di rimborso degli importi versati dalla moglie al Parte_2 marito al momento dell'acquisto dell'abitazione coniugale ed in occasione della sua ristrutturazione, si impegna a corrispondere alla signora l'importo forfettario Parte_1
“una tantum” di euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) con le seguenti modalità: €
30.000,00 (trentamila/00) tramite assegno circolare intestato a la cui copia si Parte_1
allega al presente ricorso sub B, che la signora con la sottoscrizione del presente atto _1
dichiara di aver ricevuto e ne fornisce ampie liberatoria quietanza, salvo buon fine dello stesso;
€ 5.000,00 (cinquemila/00) da consegnare al momento del ritiro da parte della signora di tutti i suoi beni personali di cui all'allegato A, ovvero in subordine ad Parte_1 avvenuto decorso del termine semestrale di cui al precedente punto 1.
Quest'ultimo importo non potrà comunque essere consegnato prima che la signora _1
abbia adempiuto anche alle obbligazioni di cui al successivo articolo 5. L'importo
[...] complessivo di € 35.000,00 sopra indicato deve intendersi anche quale rimborso forfettario di ogni e qualsiasi altra pretesa economica della signora nei confronti del geom. Parte_1
; inoltre, a fronte del pagamento integrale dell'importo di cui sopra, la Parte_2 signora rinuncia, anche per il futuro, a qualsiasi provvidenza economica Parte_1
alimentare e di mantenimento nei confronti del geom. , essendo essa Parte_2
economicamente autosufficiente. Con il pagamento dell'importo suddetto pari ad €
35.000,00, pertanto, la signora non avrà più nulla a che pretendere dal geom. Parte_1
per nessun titolo o ragione, neppure in relazione all'immobile sopra Parte_2 descritto, dovendosi pertanto ritenere decaduti eventuali accordi prima d'ora intercorsi tra i coniugi relativamente alla proprietà della casa coniugale e/o alla restituzione dei conferimenti in denaro della signora o di suoi familiari per l'acquisto e la Parte_1
ristrutturazione della stessa.
3) L'autovettura Ford Fiesta targata FL662WD cointestata ad entrambi i coniugi resterà di proprietà del sig. , e la signora si dichiara sin da ora Parte_2 Parte_1 disponibile a fare quanto necessario per il definitivo trasferimento di proprietà della vettura in capo al sig. Analogamente lo scooter SYM HO 125cc targato FD61107 Pt_2
già di proprietà del sig. resterà a questi assegnato. Parte_2
Eventuali spese di trasferimento del veicolo resteranno in capo al sig. . Parte_2
4) La gatta LO rimarrà presso la casa di Rapallo, via Bixio 22/11, ove abita il geom.
. La signora potrà vedere una volta al mese per un'ora, la Parte_2 Parte_1 gatta, previa comunicazione ed accordo su data ed orario con il geom. . Parte_2
5) Entro il termine semestrale di cui al precedente articolo 1 la signora dovrà Parte_1
trasferire la propria residenza altrove rispetto alla casa coniugale, restando a suo carico, in caso di inadempimento, eventuali maggiori esborsi a carico del geom. Parte_2
connessi e conseguenti al permanere della residenza della moglie nella casa coniugale (es.
ISEE, TARI ed altro).
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2019, Numero 26, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba