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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2171.
(Nozione).
Nella soccida semplice il bestiame e' conferito dal soccidante.
La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprieta' al soccidario.
La stima deve indicare il numero, la razza, la qualita', il sesso, il peso e l'eta' del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.
(Nozione).
Nella soccida semplice il bestiame e' conferito dal soccidante.
La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprieta' al soccidario.
La stima deve indicare il numero, la razza, la qualita', il sesso, il peso e l'eta' del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.
Commentari • 14
- 1. Circolare del 09/02/1995 n. 48 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VIMin. Finanze · 9 febbraio 1995 · 31.398502
[…] sia nella soccida semplice (art. 2171 c.c.) che nella soccida parziaria (art. […] laddove (art. 2171, 2 comma, c.c.) il conferimento del bestiame da parte del
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Giurisprudenza • 38
- 1. Trib. Foggia, sentenza 19/09/2024, n. 2155Provvedimento: […] pagina 2 di 3 Pertanto, difetta nel caso di specie una delle condizioni essenziali per l'operatività della garanzia assicurativa, vale a dire la proprietà del bestiame in capo all'assicurato. Ai sensi dell'art. 2170 c.c., nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio di attività connesse. Nella soccida semplice, ai sensi dell'art. 2171 c.c., il bestiame è conferito dal soccidante.Leggi di più...
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