Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2178.
(Accrescimenti, prodotti, utili e spese).
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
(Accrescimenti, prodotti, utili e spese).
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
Commentari • 10
- 1. Interpello del 18/06/2024 n. 134 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Piccole e Medie ImpreseAgenzia delle Entrate · 18 giugno 2024 · 10.789655
[…] dell'articolo 2178...» (articolo 2181 del codice civile). […] del combinato disposto degli articoli 2181, comma 2, e 2178 del codice civile. La relativa
Leggi di più…
Giurisprudenza • 34
- 1. Trib. Forli, sentenza 22/08/2025, n. 525Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 2178 c.c. gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalla convenzione (vale a dire dagli accordi contrattuali) o dagli usi, fermo restando che è nullo il patto in cui il soccidario debba partecipare alle perdite in misura maggiore rispetto a quella che gli spetta nel guadagno.Leggi di più...
- indebito arricchimento·
- forum destinatae solutionis·
- competenza territoriale·
- provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo·
- responsabilità solidale·
- art. 96 c.p.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- prova del credito·
- contratto di soccida