Provvedimento: […] In effetti, il giudice di prime cure, secondo il proprio convincimento discrezionale concesso all'interno dei limiti imposti dalla legge, ha fondato la propria decisione essenzialmente sulla circostanza che la quota di accrescimento dovuta al soccidario in applicazione dell'art.2178 c.c. e del regolamento contrattuale sia stata corrisposta in denaro sicché, come statuito dall'art.19, comma terzo, del D.P.R. 633/72 l'indetraibilità dell'IVA stabilita dal secondo comma della stessa norma non si applica se le operazioni indicate siano costituite da cessioni che abbiano ad oggetto il denaro di cui all'art. 2, comma terzo, D.P.R. 633/72, costituendo detta corresponsione, afferma il primo giudice “suddivisione di utili conseguenti allo svolgimento di un'attività associativa,”.
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