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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2079/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61914 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7591/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso avviso di accertamento TARI n.61914, notificato in data 31.12.24, con il quale viene ingiunto il pagamento di euro 465,00 per l'anno 2024 in relazione all'immobile sito in Reggio Calabria alla
Indirizzo_1, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1 e domiciliata nel di lui studio, adiva il giudice tributario per l'annullamento dell'atto, sostenendo l'inesistenza del presupposto impositivo;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria rappresentando di aver operato lo sgravio della somma pretesa ritenendo fondata l'eccezione della ricorrente, e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza camerale la causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ai sensi dell'art. 46 D.lgv n. 546/1992 va dichiarata cessata la materia del contendere e quindi la causa estinta con compensazione delle spese processuali tra le parti. Il provvedimento di sgravio così come prodotto ed emesso dalla resistente società, attesta l'estinzione del debito tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^ giudice unico, preso atto dell'avvenuto sgravio del titolo, dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio. spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2079/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61914 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7591/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso avviso di accertamento TARI n.61914, notificato in data 31.12.24, con il quale viene ingiunto il pagamento di euro 465,00 per l'anno 2024 in relazione all'immobile sito in Reggio Calabria alla
Indirizzo_1, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1 e domiciliata nel di lui studio, adiva il giudice tributario per l'annullamento dell'atto, sostenendo l'inesistenza del presupposto impositivo;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria rappresentando di aver operato lo sgravio della somma pretesa ritenendo fondata l'eccezione della ricorrente, e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza camerale la causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ai sensi dell'art. 46 D.lgv n. 546/1992 va dichiarata cessata la materia del contendere e quindi la causa estinta con compensazione delle spese processuali tra le parti. Il provvedimento di sgravio così come prodotto ed emesso dalla resistente società, attesta l'estinzione del debito tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^ giudice unico, preso atto dell'avvenuto sgravio del titolo, dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio. spese compensate.