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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/09/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 342 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2015, vertente
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, VIA Colombo 20, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cerra, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE CONTRO 16 (P.IVA ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
Catanzaro piazza Roma 20, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Lazzaro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Ranaldi e Alessandra Lazzari, giusta procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
(P. IVA ), e per essa la mandataria Controparte_3 P.IVA_3
(già , (C.F e P. IVA Controparte_4 Controparte_5
), elettivamente domiciliata in Catanzaro via Francesco Crispi 73, presso P.IVA_4 lo studio dell'avv. Alessandra Lazzaro, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo
Blandino giusta procura in atti;
Intervenuta
E (C.F. P. IVA ), e per essa la procuratrice Controparte_6 P.IVA_5
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_7 P.IVA_6
Catanzaro via Francesco Crispi 73, presso lo studio dell'avv. Alessandra Lazzaro, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino giusta procura in atti;
Intervenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 454/2014 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 10.11.2014 e notificato il 23.01.2015
CONCLUSIONI: come da note di trattazione in atti.
++++++++++++ Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno
2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att.
c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nei modi di legge, , ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 454/2014, con il quale il Tribunale di
Lamezia Terme gli ingiungeva il pagamento, in favore della 16 di € Controparte_1
13.489,71, oltre interessi, nonché spese di procedura pari da € 685,00. Diritto di credito, derivante dal contratto di finanziamento n. 1395871 stipulato dall'opponente con
Controparte_3
A sostegno della spiegata opposizione deduceva la nullità del decreto ingiuntivo impugnato, per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione, in particolare l'illeggibilità delle clausole relative alla cessione del credito e alla misura degli interessi in caso di ritardato pagamento.
Si costituiva in giudizio 16 chiedendo, in via preliminare la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, nel merito il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di;
in via Parte_1 subordinata e nel merito, che venisse accertato che 16 è creditrice nei Controparte_1 confronti di della somma di € 13.489,71 oltre agli interessi moratori Parte_1 maturandi nella misura contrattualmente prevista dalla richiesta sino al saldo, e per l'effetto condannarlo al pagamento della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese documentate e compenso professionale.
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.5.2017 con provvedimento del 22.06.2017 rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e nominava CTU contabile.
In data 20.02.2018 si costituiva in forza di cessione pro-soluto da parte CP_3 di 16 divenendo titolare del credito derivante dal contratto di Controparte_1 finanziamento n. 1395871 del 31/03/2008, nei confronti di , e per Parte_1 effetto della suddetta cessione e con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale,
è succeduta a titolo particolare nel rapporto giuridico Controparte_3 oggetto della presente controversia.
In data 15.3.2018 veniva deposita CTU contabile.
Il 15.02.2019 si costituiva quale cessionaria pro-soluto del credito Controparte_6 già vantato da , riportandosi agli atti e alle produzioni Controparte_3 documentali già depositati dalla cedente, facendone proprie domande, eccezioni, deduzioni e istanze dalla stessa già formulate, e chiedendo, altresì, di acquisire nel proprio fascicolo gli atti e i documenti contenuti nei fascicoli depositati dalla cedente.
Dopo alcuni rinvii interlocutori in data 10/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di passare all'esame del merito va rammentato brevemente, ai fini del presente giudizio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. n. 17371/2003; v. anche Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n.
15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n.
20613/2011). Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, in cui l'opponente mette in discussione con l'opposizione, il credito oggetto della domanda monitoria della banca, particolare importanza assume, l'onere della prova gravante su parte opposta, il cui onere è assolto attraverso la produzione dei contratti, bancari, di cessione e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, necessari al fine di verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto. Occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in gazzetta ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264
c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Con la precisazione che se detto contratto richiami elenchi di crediti allegati all'accordo negoziale, l'onere della prova può dirsi assolto solamente se si deposita detto elenco, altrimenti il contratto da solo non è idoneo a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario. La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica quindi, l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda. La Suprema Corte con la recente sentenza n. 5478/2024 del
29.02.2024, ha in particolare osservato che, “nel giudizio di opposizione, spetta al cessionario l'onere di provare l'esistenza e la titolarità del credito in maniera rigorosa, differentemente da quanto avviene nella fase della richiesta di decreto ingiuntivo. In caso poi, di più cessioni di credito, la prova della titolarità del credito in capo all'ultimo cessionario richiede la dimostrazione di tutti i passaggi di cessione intermedi”.
È pertanto ormai chiaro, che non è sufficiente, di per sé, la produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale o la dichiarazione di cessione, ma è necessaria la prova documentale di ciascuna cessione, inclusi i contratti e la loro efficacia. Nel caso in esame, da quanto in atti, 16 titolare originaria del credito ha ceduto il Controparte_1 proprio credito a , e solo successivamente parte opposta Controparte_3
u.s. è succeduta con atto di cessione a Controparte_6 Controparte_3
.
[...]
Tanto premesso, risulta prodotto in giudizio solo la proposta e l'accettazione del credito intervenuta tra 16 e non risulta prodotto in giudizio Controparte_1 Controparte_3 il successivo atto di cessione del credito tra e u.s., Controparte_3 Controparte_6 né sono state fornite in merito a detta cessione, indicazioni, sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate per l'individuazione delle singole posizioni cedute, viene solo prodotta in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza su richiamata, e del fatto che vi sono state una pluralità di cessioni, la società opposta non ha assolto al proprio onere probatorio.
Invero, a fronte della contestazione specifica mossa da controparte, di mancanza di legittimazione attiva, era onere della cessionaria opposta, dimostrare in modo rigoroso non solo la legittimazione ad agire, ma anche la titolarità del credito controverso, prova che doveva essere resa mediante la produzione di tutti i contratti di cessione, nella specie omessi.
Il mancato assolvimento sul punto dell'onere probatorio, su di esso specificatamente gravante, priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca, nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Restano conseguentemente assorbite e disattese le ulteriori e diverse istanze.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite, non essendo la pronuncia entrata nel merito dei singoli rapporti. Relativamente alle spese di CTU, esse dovranno essere poste a carico di parte cessionaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, sulla opposizione in epigrafe, respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
485/2019 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 16.09.2019 e notificato il
18.10.2019;
2) Spese di lite compensate;
3) pone definitivamente a carico di parte cessionaria le già liquidate spese di CTU, detratto l'eventuale acconto corrisposto.
Lamezia Terme, 12.09.2025
Il GOP
Dott.ssa Anna Destito