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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 1577/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CASIELLO Parte_1
MARIA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ORLANDO Controparte_1
AUGUSTO VINCENZO PIO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il presso il Tribunale di Taranto. Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 09/05/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 03/09/2022 avevano contratto matrimonio in
Francavilla Fontana (Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nell'allegato piano genitoriale, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e
[...] CP_1
nato a [...], il [...] uniti in
[...] matrimonio in Francavilla Fontana (Ta) il 03/09/2022 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Francavilla Fontana (Ta) dell'anno 2002, parte 2, serie A, numero 60;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_1 indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nell'allegato piano genitoriale, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Francavilla Fontana (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 1577/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CASIELLO Parte_1
MARIA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ORLANDO Controparte_1
AUGUSTO VINCENZO PIO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il presso il Tribunale di Taranto. Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 09/05/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 03/09/2022 avevano contratto matrimonio in
Francavilla Fontana (Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso e nell'allegato piano genitoriale, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e
[...] CP_1
nato a [...], il [...] uniti in
[...] matrimonio in Francavilla Fontana (Ta) il 03/09/2022 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Francavilla Fontana (Ta) dell'anno 2002, parte 2, serie A, numero 60;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_1 indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nell'allegato piano genitoriale, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Francavilla Fontana (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara