Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 603
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione principio di proporzionalità e obbligo di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la normativa di riferimento (art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997) preveda un quadro sanzionatorio proporzionato, con una cornice edittale che oscilla tra il 10% e il 30% dell'importo non versato, e che tale sistema sia in linea con i principi di proporzionalità affermati dalla Corte Costituzionale e dalla CGUE. La motivazione dell'atto è ritenuta sufficiente in quanto basata su specifica previsione normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 603
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 603
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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