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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 603/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI RI, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3674/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240007335334000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320240007335334000,
a suo dire, notificata in data 12 marzo 2024, relativa a sole sanzioni per tardivo versamento IVA 2022 lamentando l'illegittimità della sanzione irrigoata (paril al 30% del ritardato versamento) poiché applicata in violazione del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione del procedimento sanzionatorio.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle entrate e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nell'unico motivo articolato, parte ricorrente ha richiamato il principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio come declinato dalle sentenze della Corte cost. n. 46/2023 e CGUE, 8 marzo 2022, C-205-20.
Tali richiami non sono conferenti nella fattispecie in esame, giacché la cartella di pagamento è stata emessa sulla base dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997, ratione temporis vigente, ove si prevede "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."
Giova preliminarmente evidenziarsi come già la norma preveda un massimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria (pari al 30% dell'importo non versato) per le condotte maggiormente offensive per l'erario, come nel caso in esame, riducibile della metà nel caso di ritardi non superiori ai novanta giorni.
Si aggiunga altresì che la proporzionalità del sistema è garantita altresì garantita dall'art. 16 del citato d.lgs. che prevede ulteriori riduzioni della sanzione (fino a due terzi, ossia pari al 10%) nel caso di definizione agevolata e pagamento della sanzioni richiesta entro il termine previsto dal ricorso.
Il sistema così delineato, quindi, prevede una cornice edittale della sanzione che oscilla dal 10% al 30% anche tenendo conto della condotta del contribuente.
Tale sistema appare perfettamente armonico con la sentenza Corte cost. n. 46/2023 che, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del citato art. 13, comma 1, del d.lgs., ma con riferimento alla sanzione per omessa dichiarazione, ha evidenziato che il test di proporzionalità della operare in concreto e non in astratto così verificando l'effettiva dosimetria della fattispecie sanzionatoria che nel caso in esame - oscillando dal
10% al 30% - non appare illogica o irrazionale anche alla luce del dictum della CGUE, 8 marzo 2022, C-205-20.
Il parametro edittale pertanto applicato dall'amministrazione finanziaria trova specifico fondamento normativo nella normativa sopraindicata e tanto è sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 1.000,00 (mille/00) e, in favore concessionario, in euro 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della
C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI RI, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3674/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240007335334000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320240007335334000,
a suo dire, notificata in data 12 marzo 2024, relativa a sole sanzioni per tardivo versamento IVA 2022 lamentando l'illegittimità della sanzione irrigoata (paril al 30% del ritardato versamento) poiché applicata in violazione del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione del procedimento sanzionatorio.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle entrate e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nell'unico motivo articolato, parte ricorrente ha richiamato il principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio come declinato dalle sentenze della Corte cost. n. 46/2023 e CGUE, 8 marzo 2022, C-205-20.
Tali richiami non sono conferenti nella fattispecie in esame, giacché la cartella di pagamento è stata emessa sulla base dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997, ratione temporis vigente, ove si prevede "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."
Giova preliminarmente evidenziarsi come già la norma preveda un massimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria (pari al 30% dell'importo non versato) per le condotte maggiormente offensive per l'erario, come nel caso in esame, riducibile della metà nel caso di ritardi non superiori ai novanta giorni.
Si aggiunga altresì che la proporzionalità del sistema è garantita altresì garantita dall'art. 16 del citato d.lgs. che prevede ulteriori riduzioni della sanzione (fino a due terzi, ossia pari al 10%) nel caso di definizione agevolata e pagamento della sanzioni richiesta entro il termine previsto dal ricorso.
Il sistema così delineato, quindi, prevede una cornice edittale della sanzione che oscilla dal 10% al 30% anche tenendo conto della condotta del contribuente.
Tale sistema appare perfettamente armonico con la sentenza Corte cost. n. 46/2023 che, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del citato art. 13, comma 1, del d.lgs., ma con riferimento alla sanzione per omessa dichiarazione, ha evidenziato che il test di proporzionalità della operare in concreto e non in astratto così verificando l'effettiva dosimetria della fattispecie sanzionatoria che nel caso in esame - oscillando dal
10% al 30% - non appare illogica o irrazionale anche alla luce del dictum della CGUE, 8 marzo 2022, C-205-20.
Il parametro edittale pertanto applicato dall'amministrazione finanziaria trova specifico fondamento normativo nella normativa sopraindicata e tanto è sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 1.000,00 (mille/00) e, in favore concessionario, in euro 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della
C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.