Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3047/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
(C.F. ), come da procura a margine Parte_1 C.F._1
dell'atto di appello, rapp.tato e difeso dall'avv. Antonio Muto (C.F.
con il quale elett.te dom.lia in RZ Di LA (AV) alla C.F._2
Via Nazionale n. 40
APPELLANTE
E la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, (P. Iva ), come da procura in calce alla P.IVA_1
comparsa di costituzione in appello, rapp.tata e difesa dall'avv. Aniello Giugliano
(C.F. con il quale elett.te dom.lia in San Gennaro Vesuviano C.F._3
(NA) alla via LA n.19
APPELLATA
Nonché contro la società in persona del L.R.p.t. (C.F. E P.IVA ), come da P_ P.IVA_2
procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato, rapp.tata e difesa
Pag. 1 a 14
in LA alla Via Fonseca n. 48
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante : a) In via principale: Ritenuta l'ammissibilità del Parte_1
presente appello, accogliere lo stesso per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, previa declaratoria della responsabilità degli appellati, in via solidale fra loro ovvero chi di ragione, nella causazione dei danni dedotti in causa dall'istante, condannare gli stessi, in solido o chi di ragione, al risarcimento di tutti danni, patrimoniali non patrimoniali subiti dall'attore, come accertati dal CTU, Dott.
, all'esito del procedimento per consulenza tecnica preventiva ex Persona_1
art. 696 bis c.p.c. espletato ante causam innanzi a codesto On.le Tribunale (R.G.
2613/10), quantificati in €. 15.852,30 o nella diversa misura accertata in corso di causa, nonché al rimborso delle spese sostenute dall'istante nel suddetto procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. espletato ante causam per €. 191,42 (per contributo unificato, diritti di segreteria e notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza), per compenso del CTU pari a complessivi €, 450,00, nonché compenso per l'assistenza tecnica del CTP come da fattura in atti, il tutto da contenersi cumulativamente entro la somma di e,
26.000,00; ⁃ Condannare gli appellati, in solido fra loro o chi di ragione, al pagamento delle spese dei compensi del doppio grado di giudizio on attribuzione al sottoscritto difensore antistatario;
b) In via subordinata: - Nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, compensare quantomeno le spese processuali di entrambi gradi in ragione dei gravi danni sofferti dall'appellante per le lesioni scaturite dall'evento de quo,
Per la appellata : 1) rigettarsi Controparte_1
l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) in via meramente gradata, e nella denegata ipotesi che
l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere fondate le avverse impugnative, dichiarare
e condannare la per quanto motivato nella comparsa di costituzione ed in P_
Pag. 2 a 14 quella conclusionale, quale unica ed esclusiva responsabile dell'evento per cui è causa;
3) in via ancora più gradata dichiarare l'inopponibilità dell'ATP all'Ente comparente, con tutte le conseguenze di legge, sempre per quanto motivato nelle proprie comparse di costituzione e conclusionali. 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore, quale antistatario.
Per la appellata dichiarare la nullità, l'inammissibilità e/o P_
l'improcedibilità dell'appello proposto dal sig. e, comunque, rigettarlo Parte_1
perché del tutto infondato in fatto ed in diritto. Voglia l'adita Corte di Appello rigettare altresì ogni pretesa e/o domanda formulata dalla
[...]
nei confronti della concludente società perché assolutamente Parte_2
infondata in fatto ed in diritto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 08.09.2011 e 13.09/16.09.2011
convenne in giudizio la Parte_1 Controparte_1
(già ) e la innanzi al Controparte_3 P_
Tribunale di LA, al fine di sentirle condannare al risarcimento delle lesioni personali da lui riportate in seguito all'incedente occorso in data 16.7.2008 verso le ore 12,00 circa in via Liveri- RZ in località Visciano (NA).
1.1. Dedusse che mentre percorreva a piedi detta strada, interessata da lavori di rifacimento di un muro di cemento, nell'esercitare pressione sul manto stradale, apparentemente solido, questo d'improvviso cedeva, determinando la propria caduta;
che, al momento del sinistro, il predetto tratto stradale risultava aperto al transito pedonale e privo di segnaletica di divieto di transito pedonale o di avviso di pericolo;
che alla data del sinistro il tratto stradale risultava essere gestito e/o manutenuto dalla , poi confluita, nella Parte_3
, mentre i lavori -interessanti il predetto Parte_2
tratto stradale- risultavano in appalto alla società che, in conseguenza P_
del predetto sinistro, egli aveva riportato lesioni personali tali da dover ricevere cure presso il pubblico nosocomio di LA, cui erano seguite visite e cure specialistiche, all'esito delle quali erano residuati postumi invalidanti;
che la
Pag. 3 a 14 consulenza tecnica d'ufficio, espletata ante causam, nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. - cui avevano preso parte la e l'assicurazione di P_
quest'ultima, aveva accertato la piena compatibilità tra Controparte_4
l'incidente e le lesioni da lui riportate e quantificato i danni alla salute in gg.30 per
ITT, in gg. 30 per ITP al 50%, in gg. 30 per ITP al 25% e nella misura del 6% il D.B., oltre spese mediche per € 86.80.
Chiese, quindi - previo accertamento dei danni da lesioni, subiti in occasione del cedimento della superficie stradale e delle relative cause - che i convenuti venissero dichiarati responsabili del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 e 2053 c.c. o, in subordine e\o in alternativa, ex art. 2054 c.c., in solido o, comunque, per quanto di ragione e competenza, e fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti, per come accertati in sede di a.t.p., ovvero a seguito di una nuova consulenza tecnica eventualmente ritenuta necessaria.
1.2. Costituitasi, la contestò integralmente tutto quanto dedotto e P_
richiesto dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, nonché i presupposti di fatto e le motivazioni di diritto su cui l'attore aveva fondato la sua pretesa.
In particolare, la eccepì: che i “Lavori di completamento della strada P_
vicinale “Via per RZ” in Visciano”, oggetto dell'appalto del 16.04.2008 da parte della , si erano svolti nel pieno Controparte_3
rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza, previste dalla vigente normativa, nonché dettate dalla comune prudenza;
che – come risultava dalla foto depositata - alla data del 25.6.2008 la strada in questione era perfettamente praticabile e l'area interessata dai lavori, sita sull'estremo margine della carreggiata, era debitamente segnalata agli utenti e recintata;
che il transito era consentito solo per accedere ai fondi rustici che si trovavano ai bordi della strada;
che, già alla data del successivo 18.06.2008, il muretto di delimitazione della strada era stato interamente ultimato e la strada non presentava alcun pericolo derivante dalle lavorazioni eseguite;
che la vicenda non poteva essere ricondotta entro la previsione di cui all'art. 2051 c.c. e neppure in quella dell' “insidia o trabocchetto”; che, in ogni caso, sussisteva la responsabilità esclusiva dell'Ente
Pag. 4 a 14 proprietario della strada, in quanto onerato dell'obbligo di custodia e di vigilanza anche durante l'appalto di lavori a terzi.
Chiese, quindi, dichiararsi la nullità, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda spiegata da e, comunque, rigettarla perché del tutto Parte_1
infondata in fatto e in diritto.
1.3. Costituitasi, la impugnò tutte le avverse deduzioni e Controparte_1
richieste ed eccepì: che l'evento era imputabile esclusivamente all'imprudenza ed avventatezza dell'attore, in quanto egli, benchè perfetto conoscitore dei luoghi, perché abitante in quella zona, nonostante i lavori in corso fossero debitamente segnalati, con la consapevolezza del dissesto stradale, si era incamminato su via per RZ in Visciano, incurante del pericolo ed a spregio della propria sicurezza;
che, nella denegata ipotesi che fosse stato accertato il nesso eziologico tra i danni lamentati ed i lavori in corso, la responsabilità andava imputata esclusivamente alla ditta che le risultanze dell'a.t.p. non erano ad essa P_
opponibili, in quanto essa non era stata parte della predetta procedura.
Chiese, quindi, preliminarmente, il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto e, nella denegata ipotesi di un suo accoglimento, la condanna della quale unica ed esclusiva responsabile dei danni patiti P_
dall'attore, anche in forza di quanto pattuito nel contratto di appalto, al relativo risarcimento e di quant'altro dallo stesso richiesto.
1.4. Il Tribunale, raccolte le dichiarazioni rese dai testi indicati dalle parti, nonché rese dall'attore in sede di interrogatorio formale, rigettò la domanda per carenza di prova.
Ritenne il Tribunale – richiamando in maniera puntuale le dichiarazioni rese dai testimoni e dallo stesso attore in sede di interrogatorio - che “La domanda attorea va rigettata per carenza di prova. L'attore ha infatti dedotto, sia in citazione che nelle memorie di primo e secondo termine depositate a seguito della concessione dei termini di cui all'art 183 co VI cpc, che in data 16/7/2008, verso le ore 12.00, percorreva, in località Visciano, la via Liveri - RZ allorquando si verificava un cedimento della strada che a sua volta provocava la caduta dell'istante e le lesioni
Pag. 5 a 14 di cui oggi chiede il ristoro. Orbene, dall'istruttoria espletata, è emerso che la dinamica dei fatti è del tutto diversa da quella riferita. Infatti l'attore, nelle circostanze di luogo e di tempo su menzionate, non stava percorrendo la predetta via, ma camminava sul terreno di sua esclusiva proprietà, adiacente e sopraelevato rispetto alla strada e a franare non è stata la strada ma il fondo dell'attore.”
Il Tribunale specificò, altresì, che erano inconferenti al caso de quo i richiami effettuati dell'attore, in sede di memoria di replica, ai principi che sottendono la emendatio libelli, in quanto, nel caso di specie, sussisteva una discrepanza tra i fatti costitutivi, così come dedotti in citazione e non modificati nella memoria ex art 183 co. VI n.1 e n. 2 c.p.c., e le prove raccolte.
Il Tribunale ritenne, altresì, che l'attore aveva invocato l'art 2051 c.c.
(responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia), omettendo di rilevare che, a seguito di quanto emerso in sede istruttoria, il danno era derivato dallo smottamento, non dalla strada, ma del fondo in detenzione allo stesso danneggiato e del quale egli stesso era custode e, pertanto era onerato della sorveglianza e custodia del fondo, sia nei confronti di terzi che, a maggior ragione, nei propri confronti.
All'esito rigettò la domanda e condannò l'attore al pagamento delle spese di lite sia nei confronti di nella misura di euro 4835,00, che nei confronti di P_
, nella misura di euro 4835,00, oltre Parte_4
accessori di leggi.
§.
2. La sentenza del Tribunale di LA n.1120/2019 del 15/05/2019, e notificata il 22/05/2019 è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante lamenta: 1) l'omessa o errata motivazione in ordine alla modifica dei fatti costitutivi e errata interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 183
c.p.c.; 2) l'omessa o errata motivazione in ordine ai titoli di responsabilità invocati dall'appellante, con riferimento alla domanda formulata in via subordinata ex art. 2043 c.c., per violazione del principio del neminem laedere ed errata interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.p.c.; 3) errata
Pag. 6 a 14 interpretazione dei mezzi di prova acquisiti agli atti di causa;
4) esorbitanza delle spese processuali liquidate.
2.2. Costituitasi, la deduce che l'appello è infondato in fatto ed Controparte_1
in diritto, nonché palesemente temerario, in quanto in nessuno scritto difensivo dell'attore era rinvenibile una precisazione dei fatti costitutivi della domanda
(sconfessati dall'istruttoria espletata) e che solo nella comparsa conclusionale era presente una inammissibile mutatio libelli.
In via subordinata, laddove la caduta dell'attore sia ritenuta collegata al costruendo muretto di recinzione, la ribadisce le difese già Controparte_1
svolte in primo grado, eccependo che le lamentate lesioni sono comunque imputabili esclusivamente alla negligenza ed imperizia della per non P_
aver assunto tutte le misure atte ad evitare che potessero verificarsi danni a terzi, durante i lavori ad essa appaltati, e che la consulenza tecnica d'ufficio, redatta nell'ambito della procedura ex art. 669 bis c.p.c., non le è opponibile, per non essere stata parte della procedura.
Per ciò che attiene alle spese di lite, afferma che i parametri per la condanna alle spese legali del giudizio di primo grado erano stati correttamente applicati.
2.3. Costituitasi, la ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità ed P_
improcedibilità dell'appello, nonché la sua infondatezza. Sostiene che l'attore non era riuscito ad offrire al Tribunale il necessario riscontro probatorio al suo assunto, in quanto dai mezzi di prova raccolti era emersa una dinamica dell'evento completamente diversa da quella esposta in citazione, che riconduceva i danni patiti dall'attore alla sua esclusiva imprudenza e imperizia;
inoltre, ribadisce che non può esserle imputata alcuna responsabilità, in quanto la strada in questione (ovvero via Lieti-RZ ), al momento del sinistro, era perfettamente agibile, che non sussisteva alcuna documentazione ufficiale circa la asserita “frana” di un tratto di strada pubblica, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dall'attore; in via subordinata, ribadisce, altresì, che tutt'al più, doveva condannarsi l'Ente appaltante, per la lamentata omessa vigilanza dei beni sottoposti alla sua custodia;
che nessuna contestazione era stata mossa dalla
Pag. 7 a 14 in ordine all'asserita mancanza di segnalazione dei lavori in Controparte_1
corso.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 7/03/2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti (20+20).
3.1. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1.1. Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c., va rigettata. L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un.
n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n.
12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente, quindi, che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata»
(cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr Cass. n. 24262/2020).
3.2. L'appello, benché ammissibile è, tuttavia, infondato e va rigettato.
3.2.1. Con il primo motivo di appello sostiene che il primo giudice Parte_1
abbia errato nel ritenere che egli solo nella comparsa conclusionale abbia
Pag. 8 a 14 precisato i fatti posti a fondamento della propria domanda, in quanto afferma di avere effettuato la precisazione della propria domanda nella memoria difensiva ex art. 183 c.p.c. e nei termini di una mera ed ammissibile emendatio libelli.
Va premesso che il regime di preclusioni, introdotto nel rito civile ordinario riformato, è finalizzato a tutelare non solo l'interesse delle parti – quindi, a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito -, ma anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo.
Ebbene, le Sezioni Unite (Cass., S.U., 18-9-2018, n. 22404) hanno ritenuto ammissibili le domande fondate su fatti costitutivi diversi da quelli originariamente dedotti, purché si pongano in un rapporto di alternatività rispetto alle prime e purché vengano introdotte entro la prima memoria integrativa ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Pertanto, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, le modifiche al diritto originariamente inserito nell'atto introduttivo trovano una barriera temporale invalicabile nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nel caso di specie, i fatti dedotti dall'attore nella memoria ex art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c. -che l'attore riportava le lesioni lamentate mentre percorreva a piedi la strada via Liveri-RZ, allorquando, nell'esercitare la pressione sul manto stradale della predetta via, apparentemente solido, questo d'improvviso cedeva determinando la propria caduta-, sono i medesimi di quelli dedotti nell'atto di citazione.
Contrariamente a quanto affermato con l'atto di appello, soltanto nella propria comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. del primo grado di giudizio l'attore aveva dedotto i seguenti diversi fatti costitutivi: << L'attore aveva raggiunto il fondo di sua proprietà (non interessato dai lavori), liberamente accessibile proprio attraverso la Via Liveri – RZ sita nella Comunità percorribile sia a CP_1
piedi che con veicoli in ragione dell'assenza di recinzioni ed impedimento alla sua libera fruizione nonostante i lavori in corso (come confermato sia dai testi di parte attrice che dal teste di . Nel procedere sul proprio fondo, sul terrapieno P_
a ridosso della sede stradale, il terreno cedette imprevedibilmente ed
Pag. 9 a 14 improvvisamente facendo rovinare l'istante sulle fondamenta e la struttura apprestate dalla convenuta per la realizzazione del muro di P_
contenimento.>>.
Vale la pena evidenziare, ad abundantiam, che anche i capi di prova, articolati da parte attrice nelle proprie memorie ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c., sono corrispondenti ai fatti dedotti nella citazione e nella memoria ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c.
In definitiva la precisazione, fatta dal danneggiato, in merito alla dinamica del sinistro, sia che la si voglia qualificare come emendatio che, a maggior ragione, mutatio libelli, è tardiva.
Posto ciò, va altresì considerato che soltanto i fatti dedotti dall'attore e dai convenuti fino alle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. erano stati e potevano essere oggetto dei vari mezzi di prova acquisiti in giudizio.
Ebbene, dall'esame delle allegazioni rituali –cioè, di quelle formulate entro i termini di decadenza- e delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, non risulta provato il fatto storico, così come narrato dal danneggiato, pertanto va condivisa la valutazione del primo giudice che non possa ritenersi raggiunta la prova.
Dalle dichiarazioni rese dai due testi indicati da parte attrice, difatti, nonchè dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice in sede di interrogatorio formale, risulta provato che l'evento è avvenuto non sulla strada vicinale “Via per
RZ”, gestito e manutenuto dalla e sul quale si stavano Controparte_1
svolgendo i lavori di manutenzione da parte della ma nel terreno in P_
godimento esclusivo a . Parte_1
Va, quindi, condivisa l'argomentazione posta dal tribunale a fondamento del rigetto della domanda attorea, che “l'attore invoca l'art 2051 c.c., il danno cagionato da cosa in custodia, omettendo di rilevare che, a seguito di quanto emerso in sede istruttoria, il danno deriva non dalla strada, ma dal suo fondo che è smottato
e di cui era custode, lamentandosi che i convenuti non abbiano interdetto l'accesso al proprio fondo e non considerando che egli, in quanto custode del fondo di cui gode
Pag. 10 a 14 in maniera esclusiva, è onerato di doveri di sorveglianza e custodia dello stesso, sia nei confronti dei terzi che, a maggior ragione, nei confronti di sé stesso”.
A ciò si aggiunga che, sebbene nella responsabilità ex art. 2051 c.c. sul custode della cosa -che si asserisce dannosa- grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito -inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso causale tra la cosa e il danno- è, tuttavia, pur vero che tale caso fortuito ben può essere integrato dalla stessa condotta incauta della vittima, laddove essa interagisca con la cosa fino a farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente.
La giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha evidenziato che la prevedibilità ed evitabilità, per colui che interagisce con la cosa, della situazione potenzialmente dannosa, imponga di considerare in modo molto rigoroso l'efficienza causale della condotta del soggetto, fino a poterla ritenere non riconducibile a un criterio probabilistico di regolarità causale e, come tale, idonea a recidere il nesso eziologico (cfr., ex multis, Cass. ord. 20.07.2023 n. 21675: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali)”; v. anche Cass. 23.12.2020 n. 29465 e Cass. ord,
23.05.2022 n. 16568).
Ebbene, facendo applicazione degli illustrati principi al caso in esame, questa
Corte ritiene che la responsabilità per l'evento lesivo lamentato dal danneggiato - quand'anche l'allegazione della dinamica prospettata fosse stata tempestiva -
Pag. 11 a 14 sarebbe stata, comunque, da imputare, sotto il profilo causale, esclusivamente alla condotta dello stesso danneggiato.
La franabilità dell'estremo margine del fondo rustico in godimento a Parte_1
, infatti, non aveva certamente il carattere soggettivo della imprevedibilità,
[...]
in quanto egli era ben a conoscenza che erano in corso dei lavori, appaltati dalla aventi ad oggetto proprio la costruzione di un CP_1 Parte_5
muro di contenimento del fondo privato sovrastante. Infatti, nel certificato di
Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Pietà di LA, è riportato:
<<riferisce caduta nel terreno da lui condotto in vicinanza di un cantiere che stava>
costruendo un muro di recinzione del confine>>; il teste di parte attrice
[...]
specifica anche che <I lavori erano in corso da molto tempo>>. Tes_1
Pertanto, la comprovata conoscenza dei luoghi e delle condizioni della strada e la circostanza che egli avesse il godimento esclusivo del fondo, ove si è verificato il sinistro, avvalora e rafforza la valutazione di certa esigibilità di una condotta più cauta da parte del danneggiato.
Da quanto sopra dedotto scaturisce la infondatezza del primo motivo di gravame.
3.2.2. Con il secondo motivo di appello ritiene che il primo giudice Parte_1
abbia errato laddove ha ritenuto che l'unico titolo di responsabilità, fatto valere in giudizio, era quello di cui all'art. 2051 c.c. e non anche quello di cui all'art. 2043
c.c., pure invocato in via subordinata e/o alternativa.
Premesso che l'omessa pronuncia sulla riconducibilità della vicenda alla responsabilità ex art. 2043 c.c. non determina la nullità della sentenza, essendo il vizio denunciabile ed emendabile in sede di impugnazione, la domanda, anche sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., non può essere accolta, per difetto di allegazione e prova.
, infatti, sia nell'atto di citazione che nella memoria ex art. 183 co. 6 Parte_1
n. 1 c.p.c. ha chiesto il ristoro dei danni ex art. 2043 c.c. unicamente come
<inosservanza colposa del principio generale “neminem laedere”>>, senza chiarire la specifica condotta commissiva o omissiva contestata;
solo a pagina 7 della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. ha dedotto che la condotta
Pag. 12 a 14 contestata ex art. 2043 c.c. consisteva ne <la circostanza che i convenuti non hanno provveduto a predisporre le misure necessarie a scongiurare danni a terzi >>.
L'invocata responsabilità ex art. 2043 c.c. non risulta nemmeno provata.
, difatti, non ha fornito alcuna prova che proprio i lavori di Parte_1
consolidamento dei margini dei fondi agricoli, sovrastanti la strada pubblica, avessero determinato lo smottamento del fondo privato da lui detenuto in godimento e la sua conseguente caduta.
A tal proposito si rileva che il teste di parte attrice, , ha dichiarato Testimone_2
che: <In quel momento il muro non era ancora arrivato al terreno di mio suocero.>>, pertanto la funzione di contenimento del muro non era ancora stata completata.
A ciò si aggiunga che nel certificato di Pronto Soccorso non soltanto è riportato che è caduto “nel terreno da lui condotto”, senza alcun riferimento allo Pt_1
smottamento del margine e alla conseguente sua caduta sulla pubblica via, ma è riportata anche l'espressione “senza responsabilità di terzi”.
3.2.3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la erronea valutazione dell'esito dell'istruttoria acquisita nel corso del giudizio.
Tale censura è infondata in quanto le prove sono state idoneamente valutate e, condivisibilmente, il tribunale ha ritenuto che abbiano consentito di accertare che il fatto storico fosse diverso da quello dedotto in giudizio dalla parte attrice nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
Sia le dichiarazioni dei testi escussi che l'allegazione dello stesso danneggiato in sede di comparsa conclusionale, nonché l'indicazione della dinamica del sinistro riportata nella cartella clinica, convergono nel senso che la caduta di Parte_1
è avvenuta nel fono da lui detenuto e non nella pubblica via.
3.2.4. Con il quarto ed ultimo motivo, l'appellante contesta genericamente le spese liquidate dal primo giudice, in quanto non avrebbe considerato i gravi danni sofferti da quest'ultimo, per le lesioni occorse a causa ed in conseguenza dell'evento de quo, in quanto pacificamente accertato e provato.
Pag. 13 a 14 La doglianza è infondata in ragione dell'esito del giudizio che ha condotto al rigetto della domanda e, conseguentemente, le spese non potevano che essere poste a carico della parte soccombente.
§.
4. L'appello va, dunque, rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico degli appellanti, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1120/2019, emessa Parte_1
dal Tribunale di LA, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento, delle spese di lite che liquida, Parte_1
rispettivamente, in favore della in € 2.906,00 per compensi, oltre iva, P_
c.p.a. e spese generali al 15%, ed in favore della Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre iva, c.p.a.
[...]
e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 29.04.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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