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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 4461/2023 R.G., promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Vito Sportelli;
Parte_1
appellante
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., contumace Controparte_1
appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 17.09.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. ha interposto appello avverso la sentenza n. 30/2023 resa dal Giudice di Pace di Parte_1 il 15.02.2023, depositata il 22.02.2023 a conclusione del giudizio rubricato al n. R.G. CP_1
259/2022, di accoglimento della opposizione avverso il verbale n. 27024/G Reg. n. 26782/2022 del
20.03.2022 elevato dagli Agenti del Corpo di Polizia Locale di con cui gli veniva CP_1 contestata la violazione dell'art. 145 co. 5 e 10 Codice della Strada, poiché “quale conducente del veicolo sopra indicato, percorrendo la via Cappuccini con direzione di marcia monti – mare, nell'immettersi nell'intersezione con via Oberdan, in presenza del segnale fermarsi e dare la precedenza (stop) ometteva di arrestarsi in corrispondenza della linea di arresto, impegnava l'intersezione citata e si scontrava con altro veicolo che percorreva la via Oberdan con direzione BR
– BA”.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice, pur accogliendo la domanda, compensava integralmente le spese del giudizio;
ha chiesto, dunque, la parziale riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'appellato Ente locale non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notificazione motivo per il quale, con ordinanza resa il 07.02.2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo d'Ufficio del primo grado giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito dell'udienza celebrata il 17.09.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies
c.p.c.
L'appello è fondato.
Con il verbale di contestazione n. 27024/G Reg. n. 26782/2022 del 30.03.2022 elevato dagli Agenti del Corpo di Polizia Locale di veniva contestata a conducente, CP_1 Parte_1 nell'occasione, del veicolo Nissan Micra tg. CG727EC di proprietà di , la Parte_2 violazione dell'art. 145 co. 5 e 10 Codice della Strada, poiché “quale conducente del veicolo sopra indicato, percorrendo la via Cappuccini con direzione di marcia monti – mare, nell'immettersi nell'intersezione con via Oberdan, in presenza del segnale fermarsi e dare la precedenza (stop) ometteva di arrestarsi in corrispondenza della linea di arresto, impegnava l'intersezione citata e si scontrava con altro veicolo che percorreva la via Oberdan con direzione BR – BA”. (cfr. verbale in atti). proponeva opposizione al suddetto verbale chiedendone l'annullamento e Parte_1 deducendone la illegittimità in quanto la ricostruzione del sinistro veniva effettuata ex post dagli accertatori, in assenza di rilievo diretto ed immediato dei fatti;
non poteva, pertanto, attribuirsi al contenuto dell'atto fede privilegiata in ordine alle modalità di verificazione del sinistro.
Il Giudice di Pace, pur accogliendo la domanda, compensava integralmente le spese di lite.
Orbene, non ricorrono motivi per la compensazione delle spese non ravvisandosi, nel caso in esame, alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 92 c.p.c.
La stessa motivazione adottata dal Giudice di pace [“(…) in considerazione della circostanza che solo a seguito del riesame della vicenda è emersa una diversa verosimile dinamica del sinistro”] comprova la conclusione.
La sentenza di primo grado ha, dunque, operato un generico richiamo alla particolarità della fattispecie. Con la pronuncia n. 26956/2019 la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire: deve escludersi la idoneità a configurare le "gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., delle giustificazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, le quali fanno riferimento alla peculiarità del caso concreto e alla oggettiva difficoltà di valutazione in fatto ed in diritto. La formula utilizzata, per la sua genericità, non è idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite e neppure dà contezza, con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie, che costituisce il nucleo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, presentava, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga al fondamentale criterio della soccombenza".
Da quanto premesso consegue l'accoglimento dell'appello con conseguente condanna del CP_1 alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio ex DM n. 55/2014 e ss.mm.ii.
[...]
(tabb. nn. 1 e 2 finca n. 1) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 ai compensi relativi al giudizio di appello stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 30/2023 resa dal Giudice di
Pace di il 15.02.2023 e depositata il 22.02.2023, condanna il in CP_1 Controparte_1 persona del Sindaco p.t., a rifondere in favore di le spese di lite del primo grado Parte_1 che liquida in euro 43,00 per esborsi documentati ed in euro 346,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Vito Sportelli ex art. 93 c.p.c. e del giudizio di appello che liquida in euro 91,50 per esborsi documentati ed in euro 331,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Vito
Sportelli ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 17.9.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco