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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 01/08/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 181/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
14.5.2024 da
(C.F./P.IVA n. , in persona del Direttore Generale e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante in carica pro tempore, Dott. rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. ROBERTO MAZZA, presso il cui studio in Gorizia, Corso Italia n. 36, risulta elettivamente domiciliata, come da delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore d.d. 04.11.2021
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, sig. rappresentato e difeso dall'avv. DARIO CP_2
OBIZZI, presso il cui studio in Gorizia, Corso Italia n. 17, risulta elettivamente domiciliato, come da delega rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 300/2023 del Tribunale di Gorizia, pubblicata il 14.11.2023, non notificata – “somministrazione”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 4.4.2025, e quindi:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in totale riforma della sentenza n. 300/2023 d.d. 13/11/2023 inter partes resa dal Tribunale di Gorizia, nella persona del Giudice Dott.ssa Francesca Di Donato, nel procedimento sub
n. 295/2020 R.G., pubblicata in data 14/11/2023, Rep. n. 538/2023, non notificata, per tutte le causali di cui in narrativa,
Nel merito, in via principale:
- Rigettare ogni domanda avversaria fatta valere dal Controparte_1
nei confronti della società in quanto infondata in fatto ed in diritto e, di
[...] Parte_1
conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata:
- Per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, in accoglimento del motivo di cui al punto 1.4 del presente atto, accertare e dichiarare dovuta dal appellato la somma di €. 30.146,29 (trentamilacentoquarantasei//29) dal CP_1
medesimo già riconosciuta in primo grado e, per l'effetto, condannare lo stesso
[...]
al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di €. Controparte_1
30.146,29 (trentamilacentoquarantasei//29);
- In ogni caso, condannare il alla restituzione della Controparte_1 somma €. 22.331,62 (ventiduemilatrecentotrentuno//62), già versate in esecuzione della sentenza di primo grado da a titolo di spese legali in favore dell'Avv. Dario Parte_1
Obizzi, nonché alla restituzione dell'importo di €. 3.690,00 (tremilaseicentonovanta//00) a titolo di onorari ed €. 364,98 (trecentosessantaquattro//98) per rimborso spese, oltre accessori di legge, già versati dall'appellante in favore del C.T.U. Arch. , Persona_1
in esecuzione del provvedimento di liquidazione del Giudice di primo grado.
- Con integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: come da note depositate il 28.3.2025, e quindi:
“Preliminarmente fissarsi l'udienza per la discussione orale ai sensi degli artt. 281sexies e
350bis c.p.c.; Nel merito rigettarsi l'appello proposto da e confermarsi, adversis reiectis, la Parte_1
sentenza n. 300/23 del Tribunale di Gorizia per i motivi esposti in narrativa, revocando quindi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando la inesistenza e/o insussistenza del credito di cui alle bollette n. 36499 dd. 15.04.2015, per € 17,00-, n. 30827 dd 04.04.2016, per € 27,00-, n.
43083 dd 10.04.2017, per € 55,00-, n. 128205 dd 10.10.2017, per € 4.896,00-, n. 47190 dd
20.04.2018, per € 20.262,00-, n. 131532 dd 10.10.2018, per € 18.541,00-, n. 49775 dd
23.04.2019, per € 18.045,00- e n. 133510 dd 08.10.2019, per € 20.316,00; in ogni caso con favore di spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 69/2020 depositato l'11.02.2020 il Tribunale di Gorizia ingiungeva al
(di seguito anche di pagare alla Controparte_1 CP_1 ricorrente (di seguito anche ) la somma di Euro 82.159,00 a titolo di Parte_1 Parte_1
corrispettivo portato da bollette emesse tra il 2015 e il 2019 e relative all'erogazione del servizio idrico1, oltre agli interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo e alle spese della procedura.
2. Il Condominio proponeva opposizione, eccependo in via preliminare la nullità della procura alle liti rilasciata al difensore della società ricorrente, per difetto di legittimazione del
Direttore Generale.
Nel merito, deduceva l'insussistenza del credito azionato, atteso che il non aveva CP_1
una fornitura d'acqua dedicata né un contatore a ciò preposto, e dunque non usufruiva di alcun servizio idrico, e che i singoli contratti di somministrazione per la fornitura dell'acqua erano stati stipulati direttamente dai singoli condomini, proprietari delle otto unità immobiliari costituenti il Condominio, ai quali pervenivano le relative bollette.
Rilevava come avesse imputato allo stesso i costi del servizio idrico Parte_1 CP_1
ritenendolo titolare di una utenza, individuata con il codice utente 615133 e la matricola contatore 635404, di cui non era stato mai esibito il relativo contratto di attivazione.
Evidenziava inoltre che aveva posizionato il contatore di tipo totalizzatore relativo Parte_1
a tale utenza ai margini della pubblica , al confine con la proprietà privata Controparte_1 sub pp.cc. 944/38 e PT 1358 (madre) in CC di Gorizia e riferibile ad altra unità condominiale;
che su tale proprietà privata si innestava una tubatura interrata che si dirigeva a valle attraversando altri terreni privati (pp.cc. 944/1 e 1223/1) e fornendo molteplici utenti (oltre venti) riferibili ai civici di via Duca d'Aosta 15, 17/a, 17/b, 19 21, 23, 23/c e 25 (oltre che
23/a 23/b) e che pertanto era irragionevole che la differenza tra i consumi che transitavano su tale tubatura e quelli dei singoli utenti privati fosse richiesta al Condominio via Duca d'Aosta
23/a 23/b (ubicato sulle pp.cc. 944/37 e 1223/2) invece che pro quota ai singoli somministrati.
Il Condominio allegava inoltre che, non essendo proprietario della condotta, non avrebbe avuto titolo per effettuare eventuali riparazioni sulla tubatura;
riparazioni invero necessarie, essendosi verificata ed essendo ancora in corso una perdita occulta che aveva generato nel tempo un aumento spropositato dei costi del servizio.
Insisteva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Si costituiva in giudizio , contestando l'eccezione avversaria di nullità della Parte_1 procura ad litem, ed eccependo a propria volta la carenza di legittimazione passiva dell'amministratore del in relazione all'oggetto della controversia, esulante dalle CP_1
sue attribuzioni specifiche previste dall'art. 1130 c.c..
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Rappresentava di essere una società in house a totale capitale pubblico costituita dai 25
Comuni della Provincia di Gorizia per la gestione del servizio idrico integrato;
che l'utenza oggetto di causa era di tipo totalizzatore, poiché vi era un contatore generale cui erano collegate in derivazione ventitré utenze di tipo divisionale;
che l'eventuale differenza tra l'importo dovuto per i consumi dell'utenza condominiale (ricavato dalla lettura del totalizzatore condominiale) e i consumi delle sottoutenze, i quali erano addebitati ai singoli condòmini con separata fatturazione, era fatturata al Condominio;
che, come da art. 17 del
Regolamento Servizio Idrico Integrato Acquedotto, il punto di consegna, in corrispondenza del quale viene generalmente posizionato il contatore dell'utenza, rappresenta il limite di proprietà ovvero il limite fra pubblica rete acquedottistica ed impianto idraulico privato;
che, dunque, era competente per qualsiasi intervento di normale manutenzione o di Parte_1
straordinaria riparazione fino al punto di consegna, rappresentato nel caso di specie dal contatore del Condominio opponente, identificato con codice utente 615133 e matricola contatore 635404, ubicato nel porticato d'ingresso dello stesso, al margine della pubblica
[...] e al confine con la proprietà privata;
che, invece, per la parte a valle del CP_1
contatore totalizzatore, ossia nelle aree di proprietà privata, a spettava unicamente Parte_1 il controllo e la manutenzione dei contatori divisionali, con la loro eventuale sostituzione, mentre la manutenzione delle valvole di intercettazione del flusso dell'acqua nonché delle condutture che forniscono le utenze divisionali era di pertinenza del , come da CP_1
art. 35, comma 6 del Regolamento Servizio Idrico Integrato Acquedotto;
che, pertanto, nel caso di perdita d'acqua tra il punto di consegna (contatore condominiale) e i contatori delle utenze in derivazione, spettava al Condominio provvedere alla riparazione della perdita.
Quanto alla richiesta, avanzata da controparte, del contratto di attivazione del contatore totalizzatore in questione, rilevava che lo stesso non era mai stato reperito ed era andato probabilmente smarrito in quanto assai risalente, ma che, in ogni caso, per il contratto di somministrazione non era necessaria la forma scritta essendo sufficiente che sia possibile ricavarne l'esistenza e l'attivazione dal comportamento delle parti, consistente – per l'utente
- nella fruizione della fornitura e – per il gestore - nell'emissione delle fatture;
e che, sul punto, era documentalmente provato che fin dall'anno 2007 avesse emesso bollette per la Parte_1
fornitura senza che nulla fosse mai stato opposto e/o contestato dal CP_1
Quanto, infine, alla lamentata perdita occulta, l'opposta negava che essa fosse ancora in corso, allegando che con pec dd 20.09.2019, il precedente difensore aveva comunicato l'avvenuta riparazione e che la stessa era confermata anche dall'estratto conto dd. 17.06.2020, che evidenziava consumi anomali dal 10.10.2017 all'8.10.2019.
4. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione e respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposta, all'esito dello scambio di memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c. la causa era istruita mediante C.T.U. volta a descrivere i luoghi di causa e a indicare precisamente il posizionamento dei contatori delle singole sotto utenze, del totalizzatore e delle condutture.
Respinte le ulteriori istanze istruttorie delle parti, nonché la richiesta dell'opponente di chiamata in causa ex art. 270 c.p.c. degli altri soggetti titolari delle singole utenze attive sulla condotta idrica individuata con matricola contatore 635404, poiché litisconsorti, la causa era decisa con la sentenza qui impugnata.
5. Il Tribunale di Gorizia, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalle parti, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 69/2020, condannando alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte. Parte_1 Riteneva il giudice che – pur non avendo alcun rilievo preclusivo alla deducibilità di un credito la mancanza di un contratto scritto inerente alla somministrazione relativa all'utenza oggetto del contenzioso non necessitando lo stesso di prova scritta né ad substantiam, né ad probationem – parte opposta non avesse soddisfatto l'onere probatorio volto a dimostrare la pretesa creditoria invocata nei confronti del Infatti, mentre le fatture possono CP_1
esaustivamente sostenere una domanda di pagamento in fase monitoria, nella successiva eventuale fase di opposizione a cognizione piena, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'istante/opposto debitamente allegare e dimostrare il credito addotto ed è tale onere che nella specie non risultava assolto da . Ciò in quanto, in buona sostanza, tale credito Parte_1 riguardava un'utenza il cui totalizzatore, come accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio, era funzionale alla fornitura di una pluralità di sottoutenze, di cui soltanto una parte
(otto) erano riferibili al opponente. CP_1
6. Con atto di citazione in appello notificato il 14.5.2024 ha proposto appello , Parte_1 affidandolo a due motivi.
6.1 Con il primo motivo la società appellante ha dedotto:
a) che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere della prova dell'esistenza credito, in quanto – in forza del principio dell'onere di contestazione specifica di cui agli artt. 167 e 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato – il credito indicato nelle bollette o fatture emesse da Parte_1 doveva considerarsi provato, stante l'assenza di specifiche contestazioni sull'an o sul quantum debeatur da parte del nell'atto introduttivo del giudizio la difesa CP_1
avversaria si era, infatti, limitata a riferire che l'ente condominiale non usufruiva di una fornitura d'acqua ad esso dedicata, e soltanto con la successiva memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. d.d. 27.01.2022, e dunque“in maniera tardiva, irrituale e, quindi, inammissibile, modificando integralmente la propria eccezione in termini assai generici e, come tale, violativa delle disposizioni di cui agli artt. 167 e 115 c.p.c.” (pag. 9), aveva contestato il quantum del credito azionato, deducendo l'esistenza di un errore di calcolo e comunque la mancata decurtazione degli oneri di fognatura e depurazione.
b) che il giudice di prime cure avrebbe “omesso di valutare le risultanze processuali e probatorie sia in punto an che in punto quantum” (pag. 11). In particolare, l'appellante ha eccepito di non aver mai attribuito il credito azionato a “perdite determinatesi dalla conduttura di impianto” (pagg.
3-4 della sentenza impugnata), ma di aver soltanto dato atto, nel corso dell'udienza del 26.05.2021, della presenza di una perdita tra il totalizzatore e i contatori dei singoli condomini, perdita che per regolamento idrico doveva gravare necessariamente sull'utente a cui appartiene il totalizzatore e non sul fornitore.
In secondo luogo, quanto alla mancata prova dell'an debeatur, nel corso del giudizio era stata dimostrata in modo pacifico e incontestato la riconducibilità del totalizzatore di cui è causa al
, la quale era comprovata sia dai documenti Controparte_3
allegati sub 7, 8, 9, 10, 11, 23 e 24 alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. (dai quali emergeva che in occasione di precedenti perdite occulte verificatesi sulla medesima conduttura era stato l'amministratore del Condominio appellato a denunciare la perdita a
, a chiedere la relativa copertura assicurativa, a compilare il modulo denuncia Parte_1
sinistro, a chiedere a una verifica di perdita e un successivo intervento di Parte_1 sopralluogo per l'installazione di più contatori, a ricevere la segnalazione di consumi anomali da parte della società appaltatrice del servizio lettura per conto di ), sia dalla CTU Parte_1
nella parte in cui, a pag. 9 e a pag. 11, aveva descritto la presenza e il posizionamento del totalizzatore, l'andamento delle condutture e il posizionamento degli altri singoli contatori.
Infine, in punto quantum, premesso che il giudice aveva omesso di valutare le difese di parte convenuta opposta nonché la relativa documentazione prodotta, l'appellante ha ribadito che in fase di fatturazione la somma dei consumi delle sottoutenze divisionali, riguardanti i singoli condomini, viene sottratta dall'importo dovuto per l'utenza condominiale, e che a quest'ultima viene fatturata esclusivamente l'eventuale differenza dei consumi, in conformità
a quanto disposto dall'art. 48 del Regolamento Acquedotto. E tale operazione di decurtazione era documentata nelle fatture allegate dall'opposta, dalle quali era possibile evincere la modalità di calcolo dei costi addebitati al pari alla differenza tra importo dovuto CP_1 per l'utenza condominiale e consumi delle sotto utenze divisionali, nonché le fatture emesse per le singole sottoutenze, con gli importi addebitati a ciascun condomino e il riepilogo delle letture storiche del totalizzatore condominiale, con l'indicazione dei relativi consumi effettivi.
L'appellante ha poi ribadito quanto già dedotto nel precedente giudizio in ordine al preteso errore di calcolo nella quantificazione del credito azionata in giudizio, rappresentando che la bolletta 2019/49775 del 23.04.2019 atteneva ai soli consumi per il periodo compreso dalla lettura del 24.09.2018 a quella del 22.03.2019 e la bolletta 133510 d.d. 08.10.2019 ai soli consumi per il periodo dal 23.03.2019 al 17.09.2019, e che i differenti periodi riportati nelle due fatture erano stati riportati, appunto, solamente per dare ossequio alla delibera
665/2017/R/IDR dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), con cui dal 1° gennaio 2018 era entrato in vigore – con applicazione retroattiva - il nuovo metodo tariffario idrico.
Inoltre, il giudice non aveva tenuto conto del fatto che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte avversa aveva riconosciuto come dovuto quantomeno l'importo di euro 30.146,29;
“ragione per la quale, in presenza di un simile riconoscimento processuale, il primo Giudice anche qualora, erroneamente, avesse ritenuto sfornita di prova la pretesa di Parte_1 avrebbe dovuto quantomeno condannare il Condominio opponente al pagamento dell'importo dallo stesso riconosciuto come dovuto” (pag. 19).
6.2 Con il secondo motivo l'appellante ha censurato il preteso difetto di allegazione e di prova del credito azionato in giudizio, lamentando che il primo giudice avrebbe “omesso di considerare tutta la documentazione prodotta in primo grado da parte convenuta opposta oggi appellante” (pag. 20) ed in particolare i docc. da 4 a 23, i quali recavano invero piena prova “della fornitura, della titolarità del totalizzatore in capo al , della CP_1 correttezza dei calcoli e quantità fatturate” (pag. 21) ed “altresì errato nell'analisi della relazione depositata dal C.T.U., omettendo all'uopo di accertare, conformemente alla stessa, che il totalizzatore per cui è causa era riconducibile al appellato” (pag. 20). CP_1
Ha censurato, inoltre, l'erroneo e immotivato rigetto delle istanze di prova per testi formulate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. di parte opposta, in violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., e dell'art. 2697 c.c., atteso che le stesse “avrebbe[ro] potuto apportare, qualora ve ne fosse stata ulteriore necessità, maggiori approfondimenti e specificazioni utili al tema del processo” (pag. 21).
Ha concluso chiedendo, nel merito, in via principale, “rigettare ogni domanda avversaria fatta valere dal […] e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo CP_1
opposto”; in via subordinata, condannare il al pagamento della somma di Euro CP_1
30.146,29, da questi già riconosciuta come dovuta e, in ogni caso, alla restituzione delle spese legali e di CTU già versate in esecuzione della sentenza di primo grado, con integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi.
7. Si è costituito in giudizio il appellato, il quale, ritenendo l'impugnazione CP_1
manifestamente infondata, ha chiesto, in via preliminare, la fissazione dell'udienza per la discussione orale ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza appellata.
7.1 Quanto al primo motivo, relativo all'onere della prova, parte appellata ha escluso la genericità delle proprie contestazioni in ordine all'an e al quantum del credito di controparte, evidenziando di aver contestato dettagliatamente le bollette emesse da sia nel Parte_1
proprio atto di citazione in opposizione, sia nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.
Ha rammentato, inoltre, che le bollette sono documenti unilaterali del creditore e, in quanto tali non possono costituire prova in favore dello stesso, né determinare un'inversione dell'onere probatorio, tanto meno qualora il credito sia contestato.
Con riferimento all'esistenza di una perdita nella condotta, che controparte avrebbe contestato nel proprio atto di appello, ha rilevato come l'esistenza di tale perdita risultasse provata sia dalla documentazione dimessa in atti (e in particolare dai docc. 22 e 23 ), sia dal Parte_1
riconoscimento effettuato dalla stessa nel corso dell'udienza del 26.5.2021. Parte_1
Con riferimento alla riconducibilità “certa ed incontrovertibile” (pag. 14 atto di appello) del contatore di tipo totalizzatore con matricola 635404 e codice utente 615133 al CP_1
appellato, ha richiamato le diverse risultanze della CTU, le quali hanno evidenziato come il totalizzatore in questione si trovi (non nel porticato d'ingresso del appellato, CP_1
come affermato da controparte, ma) all'interno della proprietà di terzi (pp.cc. 944/38), sia
"funzionale alle forniture multiple in corte interna su pp. cc. 944/37, 1223/2 [quella del
Condominio intimato/opponente], 1223/4, 1223/3, 1223/1", e allo stesso siano collegate in derivazione 23 utenze divisionali, e dunque come la condotta idrica su cui è posto il totalizzatore sia utilizzata per fornire l'acqua ai singoli appartamenti dei vari Condomini presenti in loco. Ragion per cui non vi sarebbe ragione di addebitare al solo CP_1 appellato l'eccedenza di consumi rispetto alla somma dei consumi delle 23 singole sottoutenze.
Ha smentito, inoltre, di non aver mai contestato la riconducibilità esclusiva del totalizzatore in capo al CP_1
In ordine al quantum, ha ribadito che il non può essere considerato “utenza CP_1 aggregata” – ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Acquedotto di Irisacqua2 - cui addebitare l'eccedenza di consumi rispetto ai consumi delle sottoutenze, e che in ogni caso tale
Regolamento è atto interno di Irisacqua, inapplicabile e non vincolante nei confronti del
Condominio appellato, il quale non lo aveva mai accettato, né aveva mai sottoscritto un contratto che lo richiamasse.
Ha ritenuto, inoltre, corretta la valutazione del primo giudice in ordine alla carenza di prova del quantum del credito (anche, eventualmente, nella misura inferiore di euro 30.146,29), non avendo né provato “il reale consumo d'acqua “anomalo”” e il corretto Parte_1 funzionamento del contatore, né prodotto le bollette delle sottoutenze.
Né – diversamente da quanto affermato – il Condominio avrebbe riconosciuto in giudizio l'esistenza del credito nella minor somma di Euro 30.146,29, essendosi lo stesso limitato a rideterminare l'importo richiesto sulla base di criteri di calcolo corretti.
7.2 Quanto al secondo motivo, il appellato ha rilevato l'inammissibilità della CP_1
doglianza in quanto generica e indeterminata, non avendo parte appellante illustrato in cosa sarebbe consistito l'errore di valutazione del giudice;
quali documenti tra quelli enumerati da
4 a 23 sarebbero stati decisivi per ottenere una sentenza di segno opposto, e per quali ragioni;
quanto alle prove per testi, su quali temi e circostanze sarebbero stati eventualmente necessari ulteriori chiarimenti e se tali chiarimenti erano o no effettivamente necessari.
8. All'udienza tenutasi il 3.12.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare costituzione in giudizio, ha fissato al 3.6.2025 l'udienza per la rimessione della causa in decisione, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., scaduti i quali la causa è stata infine riservata alla decisione del Collegio.
9. Con il primo motivo di appello sono sviluppate una serie di censure, che vanno separatamente esaminate.
9.1 Con la prima, ricondotta all'erronea motivazione e alla violazione degli artt. 115, 116
c.p.c. e 2697 c.c., ha lamentato che il giudice di primo grado non abbia considerato Parte_1
provato il credito azionato in via monitoria, pur a fronte della mancata contestazione specifica e tempestiva da parte del opponente, tardivamente articolata solo nella memoria CP_1 ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c..
9.1.1 Si osserva che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il contestò CP_1 espressamente la sussistenza del credito di in modo puntuale, deducendo (v. pagg. Parte_1
3-4) sia che “l'ente condominiale non ha una fornitura d'acqua dedicata né un contatore a ciò preposto e quindi non usufruisce di alcun servizio idrico”, sia che il rapporto di fornitura intercorrerebbe con i singoli condomini, sia la mancanza di un contratto di “attivazione”, sia infine la circostanza che la tubatura che accede al contatore totalizzatore identificabile con il codice utente 615133 e la matricola contatore 635404 fornisce una pluralità di utenze riferibili CP_ a molteplici edifici condominiali, e non solo a quello dei civici 23/A e , risultando conseguentemente “incomprensibile la pretesa di di ritenere il Parte_1 Controparte_1
23/a 23/b (ubicato sulle pp.cc. 944/37 e 1223/2) obbligato al pagamento della
[...] differenza dei consumi dell'acqua che transitano su tale tubatura e che non trovano corrispondenza negli oltre 20 divisionali riferibili a vari soggetti privati”.
In tal modo l'opponente ha contestato, in modo tempestivo e dettagliato, i fatti costitutivi del credito, determinando l'insorgere del relativo onere probatorio in capo alla società opposta, considerata l'inidoneità delle fatture a costituire, in caso di contestazione dell'ingiunto, prova dell'esistenza del credito, da dimostrarsi con gli ordinari mezzi di prova (v., tra le altre, Cass., ord. n. 19944/2023).
Correttamente quindi il Tribunale di Gorizia ha posto a carico della società opposta l'onere di provare altrimenti esistenza e ammontare del credito azionato in via monitoria.
9.2 La seconda censura attiene all'adempimento di tale onere, che il giudice di primo grado ha escluso.
, premesso di non avere ricollegato il proprio credito a perdite della conduttura di Parte_1
impianto, ha lamentata l'errata valutazione del materiale istruttorio, costituito sia dai documenti allegati in primo grado, sia dalle risultanze della c.t.u., materiale che, ove correttamente apprezzato, avrebbe dovuto condurre a ritenere la riconducibilità del contatore totalizzatore al solo opponente. CP_1
9.2.1 Si osserva come, al riguardo, dirimenti siano gli accertamenti compiuti dal c.t.u. in primo grado, ai quali entrambe le parti si sono richiamati, pur facendone derivare opposte conseguenze, e che vanno quindi – in difetto di contestazioni – integralmente recepiti.
Il consulente, arch. , incaricato di “descrivere i luoghi di causa, indicando Persona_1 precisamente il posizionamento dei singoli contatori, del totalizzatore nonché delle Cont condutture”, ha in primo luogo rilevato che l'edificio condominiale sito ai civici 23A e di è costruito sulla pc 1322/2, in P.T. 1302 del C.C. di Gorizia, c.t. 1°, ed è Controparte_1 formato da 8 unità condominiali. Ha quindi evidenziato che all'altezza dei civici da 15 a 25 della medesima strada pubblica è presente un portico, costruito sulla pc 944/38, in P.T. 1358, c.t. 1° (sulla quale è eretto l'edificio condominiale al civico 25) attraverso il quale si accede a una corte interna, su cui si affacciano sette condomini (caratterizzati rispettivamente dai civici 15; 17A e 17B; 19 e 21;
23; 23A e 23B; 23C; 25), tra cui dunque anche quello appellato.
All'interno di tale portico e in prossimità dell'accesso dalla pubblica via è collocato un chiusino, nel cui pozzetto sottostante si trova la conduttura di adduzione riferita al servizio di fornitura idrica, cui accede il contatore totalizzatore di cui è causa, marcato 635404.
Nel medesimo pozzetto è inoltre presente una diramazione della fornitura idrica che perviene a un secondo contatore totalizzatore (marcato 1632010740), a cui conseguono ulteriori sei contatori divisionali, e che serve i due condomini ai civici 25 e 15.
La conduttura prosegue a valle del totalizzatore marcato 635404 dirigendosi verso la corte interna, servendo, con “allacciamento accertato”, il condominio appellato, e con
“allacciamenti presunti”, i rimanenti quattro edifici condominiali (segnatamente: “il
Fabbricato e Corte su p.c. 944/37 (civ. n° 23C - Condominio Terzo); il Fabbricato e Corte su p.c. 1223/4 (civ. n° 23 - Condominio Terzo); il Fabbricato e Corte su p.c. 1223/3 (civ. nn°
21 e 19 - Condominio Terzo); il Fabbricato e Corte su p.c. 1223/1 (civ. nn° 17A e 17B -
Condominio Terzo)” (pag. 10 della relazione del c.t.u.).
Presso il Condominio appellato è stato infine verificato il posizionamento di otto contatori divisionali (corrispondenti quindi al numero delle unità individuali), di cui quattro nel civico Con 23A e quattro nel civico .
9.2.2 Risulta dunque, sulla base delle emergenze della c.t.u., che la conduttura idrica, riferita Con al contatore totalizzatore marcato 635404, serve non solo il ai civici 23A e , CP_1 ma anche altri quattro edifici condominiali (civici 17A e 17B; 19 e 21; 23; 23C).
In contrario, non pare potersi opporre la natura “presuntiva” della verifica, effettuata dal c.t.u., dei relativi allacciamenti, posto che, essendo presenti due contatori totalizzatori all'interno del pozzetto nel portico attraversato dalla conduttura idrica a servizio dei sette fabbricati, e considerato che uno di questi contatori (1632010740) serve esclusivamente due di tali fabbricati (civici 25 e 15), non può che dedursi che gli altri cinque edifici condominiali siano serviti dagli allacciamenti che accedono al restante contatore totalizzatore, marcato 635404.
9.2.3 Nonostante, come del resto allegato dal appellato sin dall'atto di CP_1
opposizione, il contatore totalizzatore acceda a una pluralità di edifici condominiali, Parte_1 ha addebitato al solo l'intero corrispettivo portato Controparte_1 Controparte_3
dalle fatture, calcolato in misura pari alla differenza tra i consumi totali registrati dal contatore e quelli delle sotto utenze divisionali riguardanti i singoli condomini.
In tal modo è stata posta a carico di parte appellata anche la parte dei consumi riferibili agli altri tre Condomini, cui pure si riferisce il medesimo totalizzatore, in difetto – come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado – dei presupposti della solidarietà ex art. 1294 c.c..
Gravando sul creditore l'onere di provare non solo l'esistenza, ma anche l'ammontare del credito, avrebbe dovuto allegare e dimostrare quanta parte dei consumi totali, Parte_1 riguardanti i quattro distinti fabbricati serviti dal medesimo contatore totalizzatore, afferisse al solo Condominio appellato.
Tale onere non è stato, pacificamente, assolto, determinando conseguentemente il rigetto della pretesa azionata in via monitoria.
9.3 La terza censura oggetto del primo motivo di appello attiene all'omessa valorizzazione del riconoscimento di debito che sarebbe contenuto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. dell'opponente.
In particolare, sostiene che il Condominio avrebbe riconosciuto di essere debitore Parte_1
della minor somma di Euro 30.146,29, chiedendo che, quantomeno entro tali limiti, la propria domanda sia accolta.
9.3.1 Nella suddetta memoria l'opponente ribadì innanzitutto che “la tubatura collegata all'utenza n.615133 con matricola contatore 635404 passa attraverso la proprietà privata di altri enti (e tra l'altro fornisce sei condomini diversi, al cui interno vi sono molte utenze domestiche) e mai su quella del parte in causa” (pag. 1), da ciò deducendo che CP_1
“la società di fornitura idrica ha fondato le sue richieste sul presupposto errato che il
opponente fosse il proprietario dei terreni – perlomeno nella parte in cui è CP_1 avvenuta la perdita occulta - su cui insiste la tubatura e quindi dovesse essere chiamato a rispondere dei consumi anomali” (pag. 2).
Solo dopo tale rinnovata contestazione della stessa esistenza del credito di , il Parte_1 passò a confutare l'ammontare della pretesa, rilevando l'erroneità dei calcoli CP_1
effettuati dalla società opposta (“La somma ingiunta tramite il decreto ingiuntivo da Parte_1
è inoltre errata e pecca per eccesso”; pag. 3), e provvedendo a rideterminare gli importi dell'”asserito credito” (pag. 4) in Euro 30.146,29, al netto, oltre che degli errori di , Parte_1
anche degli oneri di fognatura e depurazione.
La circostanza che tali allegazioni siano state precedute dalla contestazione dei fatti costitutivi del credito e il rilievo che le conclusioni siano rimaste quelle originarie formulate nell'atto di opposizione espressamente richiamato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
(“Revocarsi, adversis reiectis, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone la inesistenza e/o insussistenza del credito di cui alle bollette n. …”) costituiscono elementi idonei a escludere che possano ravvisarsi nella condotta processuale dell'opponente i presupposti del riconoscimento di debito.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
10. Con il secondo motivo è stata reiterata la doglianza riguardante “l'errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie” (pag. 20), che ha già costituito oggetto del primo motivo.
10.1 Quanto, in particolare, all'omesso apprezzamento della documentazione allegata va ribadito che la stessa è, per la sua formazione unilaterale, inidonea a dare conto dei fatti costitutivi del credito;
relativamente, invece, alla c.t.u., le cui risultanze ha sostenuto Parte_1 essere state malamente valutate dal giudice di primo grado, non possono che richiamarsi le considerazioni svolte in occasione dell'esame del primo motivo, con particolare riferimento alla pertinenza del contatore totalizzatore anche a fabbricati condominiali diversi da quello appellato, alla conseguente impossibilità di addebitare per intero i consumi solo a quest'ultimo, e al connesso difetto di allegazione e prova dell'ammontare del debito - il solo costituente oggetto del presente giudizio - gravante sul Controparte_4
.
[...]
10.2 L'appellante ha infine lamentato l'immotivata mancata ammissione della prova per testi articolata con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c..
Al riguardo giova osservare che alla doglianza non ha fatto seguito, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello e nelle successive note ex art. 352, n. 1 c.p.c., la richiesta di ammissione della predetta prova, neppure formulata all'udienza di prima trattazione, allorché entrambe le parti hanno richiesto la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, implicitamente - ma inequivocabilmente – rinunciando ad eventuali istanze istruttorie ove mai formulate.
Disatteso anche il secondo motivo, va quindi respinto l'appello proposto da Parte_1 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento.
11.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 181/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 300/2023 del Tribunale Parte_1 di Gorizia che, per l'effetto, conferma;
- condanna la società appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore del appellato, liquidate in Euro 9.991,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA CP_1
e IVA – se dovuta - ex lege;
- dichiara sussistere i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Trieste, 30 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, delle bollette n. 36499 dd. 15.04.2015, per € 17,00; n. 30827 dd. 04.04.2016, per € 27,00; n. 43083 dd. 10.04.2017, per € 55,00; n. 128205 dd. 10.10.2017, per € 4.896,00; n. 47190 dd. 20.04.2018, per € 20.262,00; n. 131532 dd. 10.10.2018, per € 18.541,00; n. 49775 dd. 23.04.2019, per € 18.045,00; n. 133510 dd. 08.10.2019, per € 20.316,00, per la fornitura ubicata in Gorizia, via Duca d'Aosta n. 23, e individuata con il codice utente 615133 e la matricola contatore 635404. 2 Si tratta in realtà dell'art. 3 che, al n. 24, così prevede: “Utenze aggregate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari per le quali il Gestore non ha stipulato i singoli contratti di somministrazione”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 181/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
14.5.2024 da
(C.F./P.IVA n. , in persona del Direttore Generale e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante in carica pro tempore, Dott. rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. ROBERTO MAZZA, presso il cui studio in Gorizia, Corso Italia n. 36, risulta elettivamente domiciliata, come da delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore d.d. 04.11.2021
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, sig. rappresentato e difeso dall'avv. DARIO CP_2
OBIZZI, presso il cui studio in Gorizia, Corso Italia n. 17, risulta elettivamente domiciliato, come da delega rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 300/2023 del Tribunale di Gorizia, pubblicata il 14.11.2023, non notificata – “somministrazione”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 4.4.2025, e quindi:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in totale riforma della sentenza n. 300/2023 d.d. 13/11/2023 inter partes resa dal Tribunale di Gorizia, nella persona del Giudice Dott.ssa Francesca Di Donato, nel procedimento sub
n. 295/2020 R.G., pubblicata in data 14/11/2023, Rep. n. 538/2023, non notificata, per tutte le causali di cui in narrativa,
Nel merito, in via principale:
- Rigettare ogni domanda avversaria fatta valere dal Controparte_1
nei confronti della società in quanto infondata in fatto ed in diritto e, di
[...] Parte_1
conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata:
- Per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, in accoglimento del motivo di cui al punto 1.4 del presente atto, accertare e dichiarare dovuta dal appellato la somma di €. 30.146,29 (trentamilacentoquarantasei//29) dal CP_1
medesimo già riconosciuta in primo grado e, per l'effetto, condannare lo stesso
[...]
al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di €. Controparte_1
30.146,29 (trentamilacentoquarantasei//29);
- In ogni caso, condannare il alla restituzione della Controparte_1 somma €. 22.331,62 (ventiduemilatrecentotrentuno//62), già versate in esecuzione della sentenza di primo grado da a titolo di spese legali in favore dell'Avv. Dario Parte_1
Obizzi, nonché alla restituzione dell'importo di €. 3.690,00 (tremilaseicentonovanta//00) a titolo di onorari ed €. 364,98 (trecentosessantaquattro//98) per rimborso spese, oltre accessori di legge, già versati dall'appellante in favore del C.T.U. Arch. , Persona_1
in esecuzione del provvedimento di liquidazione del Giudice di primo grado.
- Con integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: come da note depositate il 28.3.2025, e quindi:
“Preliminarmente fissarsi l'udienza per la discussione orale ai sensi degli artt. 281sexies e
350bis c.p.c.; Nel merito rigettarsi l'appello proposto da e confermarsi, adversis reiectis, la Parte_1
sentenza n. 300/23 del Tribunale di Gorizia per i motivi esposti in narrativa, revocando quindi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando la inesistenza e/o insussistenza del credito di cui alle bollette n. 36499 dd. 15.04.2015, per € 17,00-, n. 30827 dd 04.04.2016, per € 27,00-, n.
43083 dd 10.04.2017, per € 55,00-, n. 128205 dd 10.10.2017, per € 4.896,00-, n. 47190 dd
20.04.2018, per € 20.262,00-, n. 131532 dd 10.10.2018, per € 18.541,00-, n. 49775 dd
23.04.2019, per € 18.045,00- e n. 133510 dd 08.10.2019, per € 20.316,00; in ogni caso con favore di spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 69/2020 depositato l'11.02.2020 il Tribunale di Gorizia ingiungeva al
(di seguito anche di pagare alla Controparte_1 CP_1 ricorrente (di seguito anche ) la somma di Euro 82.159,00 a titolo di Parte_1 Parte_1
corrispettivo portato da bollette emesse tra il 2015 e il 2019 e relative all'erogazione del servizio idrico1, oltre agli interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo e alle spese della procedura.
2. Il Condominio proponeva opposizione, eccependo in via preliminare la nullità della procura alle liti rilasciata al difensore della società ricorrente, per difetto di legittimazione del
Direttore Generale.
Nel merito, deduceva l'insussistenza del credito azionato, atteso che il non aveva CP_1
una fornitura d'acqua dedicata né un contatore a ciò preposto, e dunque non usufruiva di alcun servizio idrico, e che i singoli contratti di somministrazione per la fornitura dell'acqua erano stati stipulati direttamente dai singoli condomini, proprietari delle otto unità immobiliari costituenti il Condominio, ai quali pervenivano le relative bollette.
Rilevava come avesse imputato allo stesso i costi del servizio idrico Parte_1 CP_1
ritenendolo titolare di una utenza, individuata con il codice utente 615133 e la matricola contatore 635404, di cui non era stato mai esibito il relativo contratto di attivazione.
Evidenziava inoltre che aveva posizionato il contatore di tipo totalizzatore relativo Parte_1
a tale utenza ai margini della pubblica , al confine con la proprietà privata Controparte_1 sub pp.cc. 944/38 e PT 1358 (madre) in CC di Gorizia e riferibile ad altra unità condominiale;
che su tale proprietà privata si innestava una tubatura interrata che si dirigeva a valle attraversando altri terreni privati (pp.cc. 944/1 e 1223/1) e fornendo molteplici utenti (oltre venti) riferibili ai civici di via Duca d'Aosta 15, 17/a, 17/b, 19 21, 23, 23/c e 25 (oltre che
23/a 23/b) e che pertanto era irragionevole che la differenza tra i consumi che transitavano su tale tubatura e quelli dei singoli utenti privati fosse richiesta al Condominio via Duca d'Aosta
23/a 23/b (ubicato sulle pp.cc. 944/37 e 1223/2) invece che pro quota ai singoli somministrati.
Il Condominio allegava inoltre che, non essendo proprietario della condotta, non avrebbe avuto titolo per effettuare eventuali riparazioni sulla tubatura;
riparazioni invero necessarie, essendosi verificata ed essendo ancora in corso una perdita occulta che aveva generato nel tempo un aumento spropositato dei costi del servizio.
Insisteva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Si costituiva in giudizio , contestando l'eccezione avversaria di nullità della Parte_1 procura ad litem, ed eccependo a propria volta la carenza di legittimazione passiva dell'amministratore del in relazione all'oggetto della controversia, esulante dalle CP_1
sue attribuzioni specifiche previste dall'art. 1130 c.c..
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Rappresentava di essere una società in house a totale capitale pubblico costituita dai 25
Comuni della Provincia di Gorizia per la gestione del servizio idrico integrato;
che l'utenza oggetto di causa era di tipo totalizzatore, poiché vi era un contatore generale cui erano collegate in derivazione ventitré utenze di tipo divisionale;
che l'eventuale differenza tra l'importo dovuto per i consumi dell'utenza condominiale (ricavato dalla lettura del totalizzatore condominiale) e i consumi delle sottoutenze, i quali erano addebitati ai singoli condòmini con separata fatturazione, era fatturata al Condominio;
che, come da art. 17 del
Regolamento Servizio Idrico Integrato Acquedotto, il punto di consegna, in corrispondenza del quale viene generalmente posizionato il contatore dell'utenza, rappresenta il limite di proprietà ovvero il limite fra pubblica rete acquedottistica ed impianto idraulico privato;
che, dunque, era competente per qualsiasi intervento di normale manutenzione o di Parte_1
straordinaria riparazione fino al punto di consegna, rappresentato nel caso di specie dal contatore del Condominio opponente, identificato con codice utente 615133 e matricola contatore 635404, ubicato nel porticato d'ingresso dello stesso, al margine della pubblica
[...] e al confine con la proprietà privata;
che, invece, per la parte a valle del CP_1
contatore totalizzatore, ossia nelle aree di proprietà privata, a spettava unicamente Parte_1 il controllo e la manutenzione dei contatori divisionali, con la loro eventuale sostituzione, mentre la manutenzione delle valvole di intercettazione del flusso dell'acqua nonché delle condutture che forniscono le utenze divisionali era di pertinenza del , come da CP_1
art. 35, comma 6 del Regolamento Servizio Idrico Integrato Acquedotto;
che, pertanto, nel caso di perdita d'acqua tra il punto di consegna (contatore condominiale) e i contatori delle utenze in derivazione, spettava al Condominio provvedere alla riparazione della perdita.
Quanto alla richiesta, avanzata da controparte, del contratto di attivazione del contatore totalizzatore in questione, rilevava che lo stesso non era mai stato reperito ed era andato probabilmente smarrito in quanto assai risalente, ma che, in ogni caso, per il contratto di somministrazione non era necessaria la forma scritta essendo sufficiente che sia possibile ricavarne l'esistenza e l'attivazione dal comportamento delle parti, consistente – per l'utente
- nella fruizione della fornitura e – per il gestore - nell'emissione delle fatture;
e che, sul punto, era documentalmente provato che fin dall'anno 2007 avesse emesso bollette per la Parte_1
fornitura senza che nulla fosse mai stato opposto e/o contestato dal CP_1
Quanto, infine, alla lamentata perdita occulta, l'opposta negava che essa fosse ancora in corso, allegando che con pec dd 20.09.2019, il precedente difensore aveva comunicato l'avvenuta riparazione e che la stessa era confermata anche dall'estratto conto dd. 17.06.2020, che evidenziava consumi anomali dal 10.10.2017 all'8.10.2019.
4. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione e respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposta, all'esito dello scambio di memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c. la causa era istruita mediante C.T.U. volta a descrivere i luoghi di causa e a indicare precisamente il posizionamento dei contatori delle singole sotto utenze, del totalizzatore e delle condutture.
Respinte le ulteriori istanze istruttorie delle parti, nonché la richiesta dell'opponente di chiamata in causa ex art. 270 c.p.c. degli altri soggetti titolari delle singole utenze attive sulla condotta idrica individuata con matricola contatore 635404, poiché litisconsorti, la causa era decisa con la sentenza qui impugnata.
5. Il Tribunale di Gorizia, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalle parti, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 69/2020, condannando alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte. Parte_1 Riteneva il giudice che – pur non avendo alcun rilievo preclusivo alla deducibilità di un credito la mancanza di un contratto scritto inerente alla somministrazione relativa all'utenza oggetto del contenzioso non necessitando lo stesso di prova scritta né ad substantiam, né ad probationem – parte opposta non avesse soddisfatto l'onere probatorio volto a dimostrare la pretesa creditoria invocata nei confronti del Infatti, mentre le fatture possono CP_1
esaustivamente sostenere una domanda di pagamento in fase monitoria, nella successiva eventuale fase di opposizione a cognizione piena, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'istante/opposto debitamente allegare e dimostrare il credito addotto ed è tale onere che nella specie non risultava assolto da . Ciò in quanto, in buona sostanza, tale credito Parte_1 riguardava un'utenza il cui totalizzatore, come accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio, era funzionale alla fornitura di una pluralità di sottoutenze, di cui soltanto una parte
(otto) erano riferibili al opponente. CP_1
6. Con atto di citazione in appello notificato il 14.5.2024 ha proposto appello , Parte_1 affidandolo a due motivi.
6.1 Con il primo motivo la società appellante ha dedotto:
a) che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere della prova dell'esistenza credito, in quanto – in forza del principio dell'onere di contestazione specifica di cui agli artt. 167 e 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato – il credito indicato nelle bollette o fatture emesse da Parte_1 doveva considerarsi provato, stante l'assenza di specifiche contestazioni sull'an o sul quantum debeatur da parte del nell'atto introduttivo del giudizio la difesa CP_1
avversaria si era, infatti, limitata a riferire che l'ente condominiale non usufruiva di una fornitura d'acqua ad esso dedicata, e soltanto con la successiva memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. d.d. 27.01.2022, e dunque“in maniera tardiva, irrituale e, quindi, inammissibile, modificando integralmente la propria eccezione in termini assai generici e, come tale, violativa delle disposizioni di cui agli artt. 167 e 115 c.p.c.” (pag. 9), aveva contestato il quantum del credito azionato, deducendo l'esistenza di un errore di calcolo e comunque la mancata decurtazione degli oneri di fognatura e depurazione.
b) che il giudice di prime cure avrebbe “omesso di valutare le risultanze processuali e probatorie sia in punto an che in punto quantum” (pag. 11). In particolare, l'appellante ha eccepito di non aver mai attribuito il credito azionato a “perdite determinatesi dalla conduttura di impianto” (pagg.
3-4 della sentenza impugnata), ma di aver soltanto dato atto, nel corso dell'udienza del 26.05.2021, della presenza di una perdita tra il totalizzatore e i contatori dei singoli condomini, perdita che per regolamento idrico doveva gravare necessariamente sull'utente a cui appartiene il totalizzatore e non sul fornitore.
In secondo luogo, quanto alla mancata prova dell'an debeatur, nel corso del giudizio era stata dimostrata in modo pacifico e incontestato la riconducibilità del totalizzatore di cui è causa al
, la quale era comprovata sia dai documenti Controparte_3
allegati sub 7, 8, 9, 10, 11, 23 e 24 alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. (dai quali emergeva che in occasione di precedenti perdite occulte verificatesi sulla medesima conduttura era stato l'amministratore del Condominio appellato a denunciare la perdita a
, a chiedere la relativa copertura assicurativa, a compilare il modulo denuncia Parte_1
sinistro, a chiedere a una verifica di perdita e un successivo intervento di Parte_1 sopralluogo per l'installazione di più contatori, a ricevere la segnalazione di consumi anomali da parte della società appaltatrice del servizio lettura per conto di ), sia dalla CTU Parte_1
nella parte in cui, a pag. 9 e a pag. 11, aveva descritto la presenza e il posizionamento del totalizzatore, l'andamento delle condutture e il posizionamento degli altri singoli contatori.
Infine, in punto quantum, premesso che il giudice aveva omesso di valutare le difese di parte convenuta opposta nonché la relativa documentazione prodotta, l'appellante ha ribadito che in fase di fatturazione la somma dei consumi delle sottoutenze divisionali, riguardanti i singoli condomini, viene sottratta dall'importo dovuto per l'utenza condominiale, e che a quest'ultima viene fatturata esclusivamente l'eventuale differenza dei consumi, in conformità
a quanto disposto dall'art. 48 del Regolamento Acquedotto. E tale operazione di decurtazione era documentata nelle fatture allegate dall'opposta, dalle quali era possibile evincere la modalità di calcolo dei costi addebitati al pari alla differenza tra importo dovuto CP_1 per l'utenza condominiale e consumi delle sotto utenze divisionali, nonché le fatture emesse per le singole sottoutenze, con gli importi addebitati a ciascun condomino e il riepilogo delle letture storiche del totalizzatore condominiale, con l'indicazione dei relativi consumi effettivi.
L'appellante ha poi ribadito quanto già dedotto nel precedente giudizio in ordine al preteso errore di calcolo nella quantificazione del credito azionata in giudizio, rappresentando che la bolletta 2019/49775 del 23.04.2019 atteneva ai soli consumi per il periodo compreso dalla lettura del 24.09.2018 a quella del 22.03.2019 e la bolletta 133510 d.d. 08.10.2019 ai soli consumi per il periodo dal 23.03.2019 al 17.09.2019, e che i differenti periodi riportati nelle due fatture erano stati riportati, appunto, solamente per dare ossequio alla delibera
665/2017/R/IDR dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), con cui dal 1° gennaio 2018 era entrato in vigore – con applicazione retroattiva - il nuovo metodo tariffario idrico.
Inoltre, il giudice non aveva tenuto conto del fatto che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte avversa aveva riconosciuto come dovuto quantomeno l'importo di euro 30.146,29;
“ragione per la quale, in presenza di un simile riconoscimento processuale, il primo Giudice anche qualora, erroneamente, avesse ritenuto sfornita di prova la pretesa di Parte_1 avrebbe dovuto quantomeno condannare il Condominio opponente al pagamento dell'importo dallo stesso riconosciuto come dovuto” (pag. 19).
6.2 Con il secondo motivo l'appellante ha censurato il preteso difetto di allegazione e di prova del credito azionato in giudizio, lamentando che il primo giudice avrebbe “omesso di considerare tutta la documentazione prodotta in primo grado da parte convenuta opposta oggi appellante” (pag. 20) ed in particolare i docc. da 4 a 23, i quali recavano invero piena prova “della fornitura, della titolarità del totalizzatore in capo al , della CP_1 correttezza dei calcoli e quantità fatturate” (pag. 21) ed “altresì errato nell'analisi della relazione depositata dal C.T.U., omettendo all'uopo di accertare, conformemente alla stessa, che il totalizzatore per cui è causa era riconducibile al appellato” (pag. 20). CP_1
Ha censurato, inoltre, l'erroneo e immotivato rigetto delle istanze di prova per testi formulate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. di parte opposta, in violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., e dell'art. 2697 c.c., atteso che le stesse “avrebbe[ro] potuto apportare, qualora ve ne fosse stata ulteriore necessità, maggiori approfondimenti e specificazioni utili al tema del processo” (pag. 21).
Ha concluso chiedendo, nel merito, in via principale, “rigettare ogni domanda avversaria fatta valere dal […] e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo CP_1
opposto”; in via subordinata, condannare il al pagamento della somma di Euro CP_1
30.146,29, da questi già riconosciuta come dovuta e, in ogni caso, alla restituzione delle spese legali e di CTU già versate in esecuzione della sentenza di primo grado, con integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi.
7. Si è costituito in giudizio il appellato, il quale, ritenendo l'impugnazione CP_1
manifestamente infondata, ha chiesto, in via preliminare, la fissazione dell'udienza per la discussione orale ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza appellata.
7.1 Quanto al primo motivo, relativo all'onere della prova, parte appellata ha escluso la genericità delle proprie contestazioni in ordine all'an e al quantum del credito di controparte, evidenziando di aver contestato dettagliatamente le bollette emesse da sia nel Parte_1
proprio atto di citazione in opposizione, sia nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.
Ha rammentato, inoltre, che le bollette sono documenti unilaterali del creditore e, in quanto tali non possono costituire prova in favore dello stesso, né determinare un'inversione dell'onere probatorio, tanto meno qualora il credito sia contestato.
Con riferimento all'esistenza di una perdita nella condotta, che controparte avrebbe contestato nel proprio atto di appello, ha rilevato come l'esistenza di tale perdita risultasse provata sia dalla documentazione dimessa in atti (e in particolare dai docc. 22 e 23 ), sia dal Parte_1
riconoscimento effettuato dalla stessa nel corso dell'udienza del 26.5.2021. Parte_1
Con riferimento alla riconducibilità “certa ed incontrovertibile” (pag. 14 atto di appello) del contatore di tipo totalizzatore con matricola 635404 e codice utente 615133 al CP_1
appellato, ha richiamato le diverse risultanze della CTU, le quali hanno evidenziato come il totalizzatore in questione si trovi (non nel porticato d'ingresso del appellato, CP_1
come affermato da controparte, ma) all'interno della proprietà di terzi (pp.cc. 944/38), sia
"funzionale alle forniture multiple in corte interna su pp. cc. 944/37, 1223/2 [quella del
Condominio intimato/opponente], 1223/4, 1223/3, 1223/1", e allo stesso siano collegate in derivazione 23 utenze divisionali, e dunque come la condotta idrica su cui è posto il totalizzatore sia utilizzata per fornire l'acqua ai singoli appartamenti dei vari Condomini presenti in loco. Ragion per cui non vi sarebbe ragione di addebitare al solo CP_1 appellato l'eccedenza di consumi rispetto alla somma dei consumi delle 23 singole sottoutenze.
Ha smentito, inoltre, di non aver mai contestato la riconducibilità esclusiva del totalizzatore in capo al CP_1
In ordine al quantum, ha ribadito che il non può essere considerato “utenza CP_1 aggregata” – ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Acquedotto di Irisacqua2 - cui addebitare l'eccedenza di consumi rispetto ai consumi delle sottoutenze, e che in ogni caso tale
Regolamento è atto interno di Irisacqua, inapplicabile e non vincolante nei confronti del
Condominio appellato, il quale non lo aveva mai accettato, né aveva mai sottoscritto un contratto che lo richiamasse.
Ha ritenuto, inoltre, corretta la valutazione del primo giudice in ordine alla carenza di prova del quantum del credito (anche, eventualmente, nella misura inferiore di euro 30.146,29), non avendo né provato “il reale consumo d'acqua “anomalo”” e il corretto Parte_1 funzionamento del contatore, né prodotto le bollette delle sottoutenze.
Né – diversamente da quanto affermato – il Condominio avrebbe riconosciuto in giudizio l'esistenza del credito nella minor somma di Euro 30.146,29, essendosi lo stesso limitato a rideterminare l'importo richiesto sulla base di criteri di calcolo corretti.
7.2 Quanto al secondo motivo, il appellato ha rilevato l'inammissibilità della CP_1
doglianza in quanto generica e indeterminata, non avendo parte appellante illustrato in cosa sarebbe consistito l'errore di valutazione del giudice;
quali documenti tra quelli enumerati da
4 a 23 sarebbero stati decisivi per ottenere una sentenza di segno opposto, e per quali ragioni;
quanto alle prove per testi, su quali temi e circostanze sarebbero stati eventualmente necessari ulteriori chiarimenti e se tali chiarimenti erano o no effettivamente necessari.
8. All'udienza tenutasi il 3.12.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare costituzione in giudizio, ha fissato al 3.6.2025 l'udienza per la rimessione della causa in decisione, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., scaduti i quali la causa è stata infine riservata alla decisione del Collegio.
9. Con il primo motivo di appello sono sviluppate una serie di censure, che vanno separatamente esaminate.
9.1 Con la prima, ricondotta all'erronea motivazione e alla violazione degli artt. 115, 116
c.p.c. e 2697 c.c., ha lamentato che il giudice di primo grado non abbia considerato Parte_1
provato il credito azionato in via monitoria, pur a fronte della mancata contestazione specifica e tempestiva da parte del opponente, tardivamente articolata solo nella memoria CP_1 ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c..
9.1.1 Si osserva che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il contestò CP_1 espressamente la sussistenza del credito di in modo puntuale, deducendo (v. pagg. Parte_1
3-4) sia che “l'ente condominiale non ha una fornitura d'acqua dedicata né un contatore a ciò preposto e quindi non usufruisce di alcun servizio idrico”, sia che il rapporto di fornitura intercorrerebbe con i singoli condomini, sia la mancanza di un contratto di “attivazione”, sia infine la circostanza che la tubatura che accede al contatore totalizzatore identificabile con il codice utente 615133 e la matricola contatore 635404 fornisce una pluralità di utenze riferibili CP_ a molteplici edifici condominiali, e non solo a quello dei civici 23/A e , risultando conseguentemente “incomprensibile la pretesa di di ritenere il Parte_1 Controparte_1
23/a 23/b (ubicato sulle pp.cc. 944/37 e 1223/2) obbligato al pagamento della
[...] differenza dei consumi dell'acqua che transitano su tale tubatura e che non trovano corrispondenza negli oltre 20 divisionali riferibili a vari soggetti privati”.
In tal modo l'opponente ha contestato, in modo tempestivo e dettagliato, i fatti costitutivi del credito, determinando l'insorgere del relativo onere probatorio in capo alla società opposta, considerata l'inidoneità delle fatture a costituire, in caso di contestazione dell'ingiunto, prova dell'esistenza del credito, da dimostrarsi con gli ordinari mezzi di prova (v., tra le altre, Cass., ord. n. 19944/2023).
Correttamente quindi il Tribunale di Gorizia ha posto a carico della società opposta l'onere di provare altrimenti esistenza e ammontare del credito azionato in via monitoria.
9.2 La seconda censura attiene all'adempimento di tale onere, che il giudice di primo grado ha escluso.
, premesso di non avere ricollegato il proprio credito a perdite della conduttura di Parte_1
impianto, ha lamentata l'errata valutazione del materiale istruttorio, costituito sia dai documenti allegati in primo grado, sia dalle risultanze della c.t.u., materiale che, ove correttamente apprezzato, avrebbe dovuto condurre a ritenere la riconducibilità del contatore totalizzatore al solo opponente. CP_1
9.2.1 Si osserva come, al riguardo, dirimenti siano gli accertamenti compiuti dal c.t.u. in primo grado, ai quali entrambe le parti si sono richiamati, pur facendone derivare opposte conseguenze, e che vanno quindi – in difetto di contestazioni – integralmente recepiti.
Il consulente, arch. , incaricato di “descrivere i luoghi di causa, indicando Persona_1 precisamente il posizionamento dei singoli contatori, del totalizzatore nonché delle Cont condutture”, ha in primo luogo rilevato che l'edificio condominiale sito ai civici 23A e di è costruito sulla pc 1322/2, in P.T. 1302 del C.C. di Gorizia, c.t. 1°, ed è Controparte_1 formato da 8 unità condominiali. Ha quindi evidenziato che all'altezza dei civici da 15 a 25 della medesima strada pubblica è presente un portico, costruito sulla pc 944/38, in P.T. 1358, c.t. 1° (sulla quale è eretto l'edificio condominiale al civico 25) attraverso il quale si accede a una corte interna, su cui si affacciano sette condomini (caratterizzati rispettivamente dai civici 15; 17A e 17B; 19 e 21;
23; 23A e 23B; 23C; 25), tra cui dunque anche quello appellato.
All'interno di tale portico e in prossimità dell'accesso dalla pubblica via è collocato un chiusino, nel cui pozzetto sottostante si trova la conduttura di adduzione riferita al servizio di fornitura idrica, cui accede il contatore totalizzatore di cui è causa, marcato 635404.
Nel medesimo pozzetto è inoltre presente una diramazione della fornitura idrica che perviene a un secondo contatore totalizzatore (marcato 1632010740), a cui conseguono ulteriori sei contatori divisionali, e che serve i due condomini ai civici 25 e 15.
La conduttura prosegue a valle del totalizzatore marcato 635404 dirigendosi verso la corte interna, servendo, con “allacciamento accertato”, il condominio appellato, e con
“allacciamenti presunti”, i rimanenti quattro edifici condominiali (segnatamente: “il
Fabbricato e Corte su p.c. 944/37 (civ. n° 23C - Condominio Terzo); il Fabbricato e Corte su p.c. 1223/4 (civ. n° 23 - Condominio Terzo); il Fabbricato e Corte su p.c. 1223/3 (civ. nn°
21 e 19 - Condominio Terzo); il Fabbricato e Corte su p.c. 1223/1 (civ. nn° 17A e 17B -
Condominio Terzo)” (pag. 10 della relazione del c.t.u.).
Presso il Condominio appellato è stato infine verificato il posizionamento di otto contatori divisionali (corrispondenti quindi al numero delle unità individuali), di cui quattro nel civico Con 23A e quattro nel civico .
9.2.2 Risulta dunque, sulla base delle emergenze della c.t.u., che la conduttura idrica, riferita Con al contatore totalizzatore marcato 635404, serve non solo il ai civici 23A e , CP_1 ma anche altri quattro edifici condominiali (civici 17A e 17B; 19 e 21; 23; 23C).
In contrario, non pare potersi opporre la natura “presuntiva” della verifica, effettuata dal c.t.u., dei relativi allacciamenti, posto che, essendo presenti due contatori totalizzatori all'interno del pozzetto nel portico attraversato dalla conduttura idrica a servizio dei sette fabbricati, e considerato che uno di questi contatori (1632010740) serve esclusivamente due di tali fabbricati (civici 25 e 15), non può che dedursi che gli altri cinque edifici condominiali siano serviti dagli allacciamenti che accedono al restante contatore totalizzatore, marcato 635404.
9.2.3 Nonostante, come del resto allegato dal appellato sin dall'atto di CP_1
opposizione, il contatore totalizzatore acceda a una pluralità di edifici condominiali, Parte_1 ha addebitato al solo l'intero corrispettivo portato Controparte_1 Controparte_3
dalle fatture, calcolato in misura pari alla differenza tra i consumi totali registrati dal contatore e quelli delle sotto utenze divisionali riguardanti i singoli condomini.
In tal modo è stata posta a carico di parte appellata anche la parte dei consumi riferibili agli altri tre Condomini, cui pure si riferisce il medesimo totalizzatore, in difetto – come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado – dei presupposti della solidarietà ex art. 1294 c.c..
Gravando sul creditore l'onere di provare non solo l'esistenza, ma anche l'ammontare del credito, avrebbe dovuto allegare e dimostrare quanta parte dei consumi totali, Parte_1 riguardanti i quattro distinti fabbricati serviti dal medesimo contatore totalizzatore, afferisse al solo Condominio appellato.
Tale onere non è stato, pacificamente, assolto, determinando conseguentemente il rigetto della pretesa azionata in via monitoria.
9.3 La terza censura oggetto del primo motivo di appello attiene all'omessa valorizzazione del riconoscimento di debito che sarebbe contenuto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. dell'opponente.
In particolare, sostiene che il Condominio avrebbe riconosciuto di essere debitore Parte_1
della minor somma di Euro 30.146,29, chiedendo che, quantomeno entro tali limiti, la propria domanda sia accolta.
9.3.1 Nella suddetta memoria l'opponente ribadì innanzitutto che “la tubatura collegata all'utenza n.615133 con matricola contatore 635404 passa attraverso la proprietà privata di altri enti (e tra l'altro fornisce sei condomini diversi, al cui interno vi sono molte utenze domestiche) e mai su quella del parte in causa” (pag. 1), da ciò deducendo che CP_1
“la società di fornitura idrica ha fondato le sue richieste sul presupposto errato che il
opponente fosse il proprietario dei terreni – perlomeno nella parte in cui è CP_1 avvenuta la perdita occulta - su cui insiste la tubatura e quindi dovesse essere chiamato a rispondere dei consumi anomali” (pag. 2).
Solo dopo tale rinnovata contestazione della stessa esistenza del credito di , il Parte_1 passò a confutare l'ammontare della pretesa, rilevando l'erroneità dei calcoli CP_1
effettuati dalla società opposta (“La somma ingiunta tramite il decreto ingiuntivo da Parte_1
è inoltre errata e pecca per eccesso”; pag. 3), e provvedendo a rideterminare gli importi dell'”asserito credito” (pag. 4) in Euro 30.146,29, al netto, oltre che degli errori di , Parte_1
anche degli oneri di fognatura e depurazione.
La circostanza che tali allegazioni siano state precedute dalla contestazione dei fatti costitutivi del credito e il rilievo che le conclusioni siano rimaste quelle originarie formulate nell'atto di opposizione espressamente richiamato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
(“Revocarsi, adversis reiectis, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone la inesistenza e/o insussistenza del credito di cui alle bollette n. …”) costituiscono elementi idonei a escludere che possano ravvisarsi nella condotta processuale dell'opponente i presupposti del riconoscimento di debito.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
10. Con il secondo motivo è stata reiterata la doglianza riguardante “l'errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie” (pag. 20), che ha già costituito oggetto del primo motivo.
10.1 Quanto, in particolare, all'omesso apprezzamento della documentazione allegata va ribadito che la stessa è, per la sua formazione unilaterale, inidonea a dare conto dei fatti costitutivi del credito;
relativamente, invece, alla c.t.u., le cui risultanze ha sostenuto Parte_1 essere state malamente valutate dal giudice di primo grado, non possono che richiamarsi le considerazioni svolte in occasione dell'esame del primo motivo, con particolare riferimento alla pertinenza del contatore totalizzatore anche a fabbricati condominiali diversi da quello appellato, alla conseguente impossibilità di addebitare per intero i consumi solo a quest'ultimo, e al connesso difetto di allegazione e prova dell'ammontare del debito - il solo costituente oggetto del presente giudizio - gravante sul Controparte_4
.
[...]
10.2 L'appellante ha infine lamentato l'immotivata mancata ammissione della prova per testi articolata con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c..
Al riguardo giova osservare che alla doglianza non ha fatto seguito, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello e nelle successive note ex art. 352, n. 1 c.p.c., la richiesta di ammissione della predetta prova, neppure formulata all'udienza di prima trattazione, allorché entrambe le parti hanno richiesto la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, implicitamente - ma inequivocabilmente – rinunciando ad eventuali istanze istruttorie ove mai formulate.
Disatteso anche il secondo motivo, va quindi respinto l'appello proposto da Parte_1 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento.
11.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 181/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 300/2023 del Tribunale Parte_1 di Gorizia che, per l'effetto, conferma;
- condanna la società appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore del appellato, liquidate in Euro 9.991,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA CP_1
e IVA – se dovuta - ex lege;
- dichiara sussistere i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Trieste, 30 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, delle bollette n. 36499 dd. 15.04.2015, per € 17,00; n. 30827 dd. 04.04.2016, per € 27,00; n. 43083 dd. 10.04.2017, per € 55,00; n. 128205 dd. 10.10.2017, per € 4.896,00; n. 47190 dd. 20.04.2018, per € 20.262,00; n. 131532 dd. 10.10.2018, per € 18.541,00; n. 49775 dd. 23.04.2019, per € 18.045,00; n. 133510 dd. 08.10.2019, per € 20.316,00, per la fornitura ubicata in Gorizia, via Duca d'Aosta n. 23, e individuata con il codice utente 615133 e la matricola contatore 635404. 2 Si tratta in realtà dell'art. 3 che, al n. 24, così prevede: “Utenze aggregate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari per le quali il Gestore non ha stipulato i singoli contratti di somministrazione”.