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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 31/08/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1069 / 2021 promossa da:
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IP AS (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del difensore sito in Palombara Sabina via C. Colombo n. 6 (PEC:
; Email_1
RICORRENTE
Contro
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
RD NI (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del difensore sito in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 13 (PEC:
); Email_2
RESISTENTE
Pag. 1 a 5 E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 8 marzo 2021 il ricorrente si rivolgeva al tribunale chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Bussero (MI) il 30.10.1993 (atto n.28, parte II°- serie A anno Controparte_1
1993), da cui nascevano i figli (Tivoli, 13.09.1994) e (Tivoli, 11.10.2001), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo. Si costituiva la resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle condizioni concernenti la casa coniugale, ed articolando le proprie difese. In particolare, chiedeva che a carico del ricorrente venisse posto un assegno di mantenimento ordinario per il figlio , con lei convivente, e che si procedesse “alla divisione dell'ex Per_2 patrimonio familiare attualmente detenuto fin dalla separazione dal ricorrente, riconoscendo il 50% in favore della resistente”.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti, ponendo a carico del ricorrente un assegno di € 200,00 per il mantenimento ordinario del figlio , da versare alla madre Per_2 convivente.
In corso di causa, veniva emessa sentenza non definitiva sullo status (sentenza n.
1516/2022 pubblicata in data 2.11.2022), mentre non venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti.
All'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore riservava la decisione al collegio.
III. La domanda di revoca del versamento a carico del padre di un contributo al mantenimento del figlio , promossa dal ricorrente, deve essere accolta. Per_2
Pag. 2 a 5 Difatti, in applicazione del principio di diritto già richiamato in sede di ordinanza presidenziale (cfr. Cass. sez. 1, Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021 Rv. 663531 – 01), deve essere valutata l'attuale situazione lavorativa del figlio . Per_2
Innanzitutto, deve sottolinearsi che, in sede di omologazione delle condizioni di separazione, stante il collocamento paritetico del figlio , ciascun genitore Per_2 provvedeva in modo diretto al suo mantenimento. Poiché nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione e l'introduzione del presente giudizio di divorzio,
è divenuto maggiorenne e ha deciso autonomamente di vivere stabilmente con la Per_2 madre dal marzo 2020, l'ordinanza presidenziale dell'11.2.2022 aveva posto a carico del padre non convivente un contributo al mantenimento.
Risulta provato per tabulas che, successivamente all'emissione dell'ordinanza presidenziale, è stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante Per_2 dal 1.2.2023 al 31.1.2028 (durata quinquennale), percependo € 1.000,00 al mese.
Ebbene, si ritiene che lo svolgimento di tale attività lavorativa sia tale da consentire l'accertamento della sopraggiunta autosufficienza economica di;
deve infatti Per_2 richiamarsi un principio espresso in materia di contratto determinato e del tutto applicabile nella presente sede, a mente del quale “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021 Rv. 663531 - 01).
Inoltre, “Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento
Pag. 3 a 5 della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”
(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6509 del 14/03/2017 Rv. 644269 - 01). Si ritiene che nel caso di specie la significativa durata del rapporto lavorativo (cinque anni), tenuto inoltre conto dell'età di (24 anni), nonché della circostanza che lo stesso risulta vincitore Per_2 di concorso pubblico presso il Ministero della Difesa, siano tali da ritenere che quest'ultimo si sia reso indipendente sotto un profilo economico. Si ritiene pertanto pienamente raggiunta una capacità lavorativa, né la parte richiedente, sotto questo profilo, adempie al proprio onere probatorio di segno contrario (cfr. Cass. 27904/2021).
Con riferimento alla decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento, essa viene individuata dalla data di emanazione della presente sentenza.
IV. Il Collegio prende atto che, rispetto alla ex casa coniugale, le parti avevano già trovato un accordo condiviso, considerando che la resistente, seppur convivente con il figlio
, si era spontaneamente allontanata dalla casa coniugale già in sede di separazione. Per_2
Inoltre, alla luce della appurata indipendenza economica del figlio maggiorenne , Per_2
è altresì venuto meno il presupposto per l'eventuale applicazione dell'istituto dell'assegnazione della casa coniugale.
V. La ricorrente, in sede di costituzione, agiva anche per “il riconoscimento del diritto a ricevere, a titolo di arretrati, il mantenimento del figlio , a partire dal mese di Per_2 marzo 2020 fino alla data di pubblicazione dell'ordinanza (24 mesi).”.
Tale domanda, come eccepito dal ricorrente, è inammissibile.
Difatti, la resistente, stante il trasferimento presso di sé di nel marzo 2020, avrebbe Per_2 dovuto agire con autonomo ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, essendo precluso in sede di divorzio modificare le condizioni per il periodo pregresso. Alla introduzione del giudizio.
La domanda, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
VI. La domanda di parte resistente, volta alla divisione del patrimonio familiare, deve essere dichiarata inammissibile in quanto estranea all'oggetto del presente giudizio di divorzio e afferente ai rapporti economici tra le parti.
VIII. Le spese, considerato la natura necessaria del giudizio, si intendono compensate.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il contributo al mantenimento per il figlio posto a carico del Per_2 ricorrente a decorrere dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza;
2) Dichiara inammissibili le restanti domande di parte resistente;
3) Compensa le spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1069 / 2021 promossa da:
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IP AS (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del difensore sito in Palombara Sabina via C. Colombo n. 6 (PEC:
; Email_1
RICORRENTE
Contro
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
RD NI (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del difensore sito in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 13 (PEC:
); Email_2
RESISTENTE
Pag. 1 a 5 E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 8 marzo 2021 il ricorrente si rivolgeva al tribunale chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Bussero (MI) il 30.10.1993 (atto n.28, parte II°- serie A anno Controparte_1
1993), da cui nascevano i figli (Tivoli, 13.09.1994) e (Tivoli, 11.10.2001), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo. Si costituiva la resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle condizioni concernenti la casa coniugale, ed articolando le proprie difese. In particolare, chiedeva che a carico del ricorrente venisse posto un assegno di mantenimento ordinario per il figlio , con lei convivente, e che si procedesse “alla divisione dell'ex Per_2 patrimonio familiare attualmente detenuto fin dalla separazione dal ricorrente, riconoscendo il 50% in favore della resistente”.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti, ponendo a carico del ricorrente un assegno di € 200,00 per il mantenimento ordinario del figlio , da versare alla madre Per_2 convivente.
In corso di causa, veniva emessa sentenza non definitiva sullo status (sentenza n.
1516/2022 pubblicata in data 2.11.2022), mentre non venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti.
All'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore riservava la decisione al collegio.
III. La domanda di revoca del versamento a carico del padre di un contributo al mantenimento del figlio , promossa dal ricorrente, deve essere accolta. Per_2
Pag. 2 a 5 Difatti, in applicazione del principio di diritto già richiamato in sede di ordinanza presidenziale (cfr. Cass. sez. 1, Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021 Rv. 663531 – 01), deve essere valutata l'attuale situazione lavorativa del figlio . Per_2
Innanzitutto, deve sottolinearsi che, in sede di omologazione delle condizioni di separazione, stante il collocamento paritetico del figlio , ciascun genitore Per_2 provvedeva in modo diretto al suo mantenimento. Poiché nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione e l'introduzione del presente giudizio di divorzio,
è divenuto maggiorenne e ha deciso autonomamente di vivere stabilmente con la Per_2 madre dal marzo 2020, l'ordinanza presidenziale dell'11.2.2022 aveva posto a carico del padre non convivente un contributo al mantenimento.
Risulta provato per tabulas che, successivamente all'emissione dell'ordinanza presidenziale, è stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante Per_2 dal 1.2.2023 al 31.1.2028 (durata quinquennale), percependo € 1.000,00 al mese.
Ebbene, si ritiene che lo svolgimento di tale attività lavorativa sia tale da consentire l'accertamento della sopraggiunta autosufficienza economica di;
deve infatti Per_2 richiamarsi un principio espresso in materia di contratto determinato e del tutto applicabile nella presente sede, a mente del quale “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021 Rv. 663531 - 01).
Inoltre, “Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento
Pag. 3 a 5 della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”
(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6509 del 14/03/2017 Rv. 644269 - 01). Si ritiene che nel caso di specie la significativa durata del rapporto lavorativo (cinque anni), tenuto inoltre conto dell'età di (24 anni), nonché della circostanza che lo stesso risulta vincitore Per_2 di concorso pubblico presso il Ministero della Difesa, siano tali da ritenere che quest'ultimo si sia reso indipendente sotto un profilo economico. Si ritiene pertanto pienamente raggiunta una capacità lavorativa, né la parte richiedente, sotto questo profilo, adempie al proprio onere probatorio di segno contrario (cfr. Cass. 27904/2021).
Con riferimento alla decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento, essa viene individuata dalla data di emanazione della presente sentenza.
IV. Il Collegio prende atto che, rispetto alla ex casa coniugale, le parti avevano già trovato un accordo condiviso, considerando che la resistente, seppur convivente con il figlio
, si era spontaneamente allontanata dalla casa coniugale già in sede di separazione. Per_2
Inoltre, alla luce della appurata indipendenza economica del figlio maggiorenne , Per_2
è altresì venuto meno il presupposto per l'eventuale applicazione dell'istituto dell'assegnazione della casa coniugale.
V. La ricorrente, in sede di costituzione, agiva anche per “il riconoscimento del diritto a ricevere, a titolo di arretrati, il mantenimento del figlio , a partire dal mese di Per_2 marzo 2020 fino alla data di pubblicazione dell'ordinanza (24 mesi).”.
Tale domanda, come eccepito dal ricorrente, è inammissibile.
Difatti, la resistente, stante il trasferimento presso di sé di nel marzo 2020, avrebbe Per_2 dovuto agire con autonomo ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, essendo precluso in sede di divorzio modificare le condizioni per il periodo pregresso. Alla introduzione del giudizio.
La domanda, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
VI. La domanda di parte resistente, volta alla divisione del patrimonio familiare, deve essere dichiarata inammissibile in quanto estranea all'oggetto del presente giudizio di divorzio e afferente ai rapporti economici tra le parti.
VIII. Le spese, considerato la natura necessaria del giudizio, si intendono compensate.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il contributo al mantenimento per il figlio posto a carico del Per_2 ricorrente a decorrere dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza;
2) Dichiara inammissibili le restanti domande di parte resistente;
3) Compensa le spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
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