Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 8010/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalla parte ricorrente parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 13.3.2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 undecies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 4500/2023, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, Parte_1
dall'avv. Giuseppe D'Aniello, presso il cui studio, sito in Frattamaggiore, alla via
Biancardi n. 22, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso i cui uffici di via Diaz n. 11 è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso presentata dall'avv. Giuseppe D'Aniello per l'attività difensiva svolta nel procedimento recante
1
R.G. n. 13543/2020 ed instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e
Previdenza.
A fondamento della domanda deduceva: di essere stato ammesso in data 21.12.2020 al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del COA di Napoli Nord del 12.1.2021; che il giudizio previdenziale introdotto era stato definito in data 6.7.2022 con la sentenza n.
3604/2022, che aveva accolto la sua domanda e compensato integralmente le spese di lite;
che, a seguito di presentazione, in data 6.7.2022, di istanza di liquidazione dei compensi spettanti al difensore, il Giudice del lavoro aveva richiesto il deposito di certificazione reddituale dei componenti dell'intero nucleo familiare che fosse riferita agli anni dal 2019,
2020, 2021 e 2022; che, atteso il superamento dei limiti reddituali per il solo anno 2022
(laddove il totale dei redditi familiari ammontava ad € 27.907,00), il difensore aveva limitato la richiesta di liquidazione dei compensi alle sole fasi processuali relative agli anni 2020 e 2021 (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione); che tuttavia il Giudice, con provvedimento del 13.7.2023 comunicato dalla Cancelleria in pari data, aveva revocato l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dichiarando inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi proposta dal difensore;
che detto provvedimento era illegittimo dal momento che la revoca era destinata ad avere effetto solo dal momento in cui si era verificato l'effettivo superamento dei limiti reddituali e, quindi, nel caso di specie, solo dal 2022 e non poteva quindi avere valore retroattivo.
Tanto premesso ed esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
per i motivi sopra indicati, previa declaratoria di annullamento e/o nullità e/o riforma totale e/o parziale dell'opposto decreto/ordinanza di revoca dell'ammissione al Patrocinio
a Spese dello Stato, pronunciata il 13.07.2023 - e comunicata dalla Cancelleria con pec del 13/07/2023 - dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza dott.ssa Anna Pia Perpetua,
1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma dell'impugnato decreto/ ordinanza di revoca, ammettere (e/o confermare l'ammissione provvisoria da parte del
Coa del 12/01/2021 per) il sig al Patrocinio a Spese dello Stato per Parte_1
gli anni dal 2020 al 2021 nel giudizio nrg 13543/2020, ovvero per gli anni indicati dal giudice adito;
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2) Rimettere al Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro, in persona di diverso magistrato, la decisione sulla liquidazione, all'avv. Giuseppe D'Aniello, dei compensi per il Gratuito Patrocinio svolto in favore di parte ricorrente nel giudizio atpo recante nrg
13543/2020, svoltosi davanti al Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro e Previdenza, nrg 1543/2020 nella misura di € 3.370,00, ridotto della metà come per legge, oltre accessori, ovvero, in quell'altra misura maggiore o minore, che il Giudicante vorrà riconoscere per l'attività svolta dallo scrivente difensore, in ogni caso, con conseguente condanna a pagamento a carico dell'Erario e/o de;
Controparte_1
3) condannare il convenuto ente al pagamento di spese e compensi dovuti per legge per il presente giudizio, come da allegata nota spese o, comunque, nella misura ritenuta dovuta dal Giudicante, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva il che chiedeva che il ricorso fosse integralmente Controparte_1
rigettato.
Disposta l'acquisizione degli atti relativi al procedimento cui si riveriva l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, la causa era poi rinviata per la discussione al 13.3.2025, udienza sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
L'opposizione è fondata nei seguenti termini.
Come è noto “In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della revoca per superamento dei limiti di reddito, assumono rilievo eventuali variazioni intervenute durante tutta la durata del processo e fino alla sua definizione non essendo, al contrario, richiesto che il relativo accertamento sia avvenuto pendente lite o sulla base dei soli elementi acquisiti o intervenuti in corso di causa, salvo il potere del giudice di individuare il momento a partire dal quale la revoca deve avere effetto” (Cass. 19/07/2023 n. 21096).
Ciò posto si osserva che in base all'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002 può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, “risultante dall'ultima dichiarazione”, non superiore a € 12.838,01 (importo aggiornato dal Decreto del Ministero della Giustizia 10.5.2023).
La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente
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all'istanza di ammissione, “va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione”
(V. Cass. 21/02/2017 n. 4429).
Dalle disposizioni citate si ricava, inoltre, come affermato dalla Corte Costituzionale, che va esclusa una corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante ai fini dell'integrazione del presupposto per il beneficio a spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato a fini fiscali (sentenza n. 14 del 1992 e di recente Corte Cost. ord. 153 del 2016), dovendosi al riguardo tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultati di fatto soggetti da alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione.
Orbene, nel caso di specie poiché il aveva depositato istanza per l'ammissione Parte_1
al beneficio in data 21.12.2020 ed è stato ammesso dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord in data 12.1.2021, i redditi da considerare erano quelli percepiti nell'anno 2019.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 3604/2022 del CP_ 6.7.2022, accogliendo la domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' ha accertato il diritto di all'assegno mensile di assistenza a decorrere Parte_1
dal 7.6.2021 ed ha compensato le spese di lite.
Sulla base della documentazione integrativa depositata dal difensore del ricorrente a corredo dell'istanza di liquidazione del proprio compenso professionale e sulla scorta altresì della dichiarazione resa dal medesimo avv. D'Aniello con la nota del 16.5.2023, è emerso che per l'anno 2022 vi era stato un incremento del reddito familiare complessivo, che aveva raggiunto l'importo di € 27.907,00. Dunque, il difensore richiedeva liquidarsi il compenso per la sola attività professionale svolta negli anni 2020 e 2021.
Il Giudice, con decreto del 13.7.2023, ha rigettato l'istanza di liquidazione revocando l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio “considerato che, dall'esame della
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documentazione reddituale allegata in atti, non risulta sussistere il requisito reddituale così come richiesto dall'art. 76 citato”.
Al riguardo osserva la Suprema Corte di Cassazione che “tutto il sistema per la difesa dei non abbienti demanda al giudice del procedimento in cui è prestato il patrocinio di verificare la sussistenza delle condizioni per l'ammissione e, quando esse vengano meno per effetto del mutamento delle condizioni economiche, il potere di revoca;
in quest'ultimo caso, peraltro, proprio perché la revoca del beneficio non ha effetto retroattivo, al cittadino è garantita l'assistenza a carico dello Stato fino al verificarsi del mutamento delle condizioni” (in motivazione Cass. 05/06/2020 n. 10669).
La revoca, pertanto, pur legittima, doveva aver effetto “dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali” (cfr. art. 136 DPR 115/2002) che, in assenza di elementi diversi che collocassero temporalmente tali modifiche nei mesi successivi, deve farsi decorrere dal gennaio 2022, così come peraltro richiesto dal difensore del ricorrente nell'ambito dell'istanza di liquidazione del 16.5.2023.
Non può invece trovare accoglimento la seconda domanda avanzata, non prevedendo l'ordinamento che il giudice, con l'accoglimento dell'opposizione proposta avverso la revoca dell'ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, debba poi rimettere gli atti ad altra A.G. affinché proceda alla liquidazione del compenso spettante al difensore. Tale liquidazione nemmeno può essere eseguita in questa sede in assenza di formale domanda da parte del difensore, unico soggetto legittimato a proporla (il quale nel presente giudizio nemmeno si è costituito come parte).
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia – rientrante nello scaglione da €
1.100,01 a € 5.200,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte ricorrente (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8010/2023
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 8010/2023 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale modifica del decreto opposto, così provvede:
• revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a far data dal 1° gennaio 2022, confermando l'ammissione al beneficio di nel periodo Parte_1
antecedente a tale data;
• condanna il , in persona del p.t., al pagamento, in Controparte_1 CP_2
favore di , delle spese processuali, che si liquidano in € 900,00, Parte_1
oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe D'Aniello, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 11.4.2025
Il Giudice
Dott. Alfredo Maffei
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