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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025
a seguito di trattazione scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 322/2023 r.g. tra
e in qualità di eredi della sig.ra Parte_1 Parte_2 [...]
con il patrocinio dell'Avv. STEFANO CALIGIURI Per_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24.1.2023 le parti ricorrenti, premesso di essere eredi della sig.ra
[...]
, deceduta in data 11.11.2021; che la de cuius con decreto di omologa del 14.4.2021 recente Per_1 rgn. 1912/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli otteneva l'accertamento del requisito sanitario utile per fruire della pensione di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80 e che l' resistente non procedeva CP_2 alla corresponsione di quanto spettante, hanno chiesto di accertare il diritto alla liquidazione dei ratei e la conseguente condanna dell' al pagamento in favore degli stessi, a decorre dalla domanda CP_1 amministrativa del 4.10.2019, e fino al decesso del de cuius, della complessiva somma di euro 13.022,26, oltre interessi legali sui ratei dalle rispettive scadenze al saldo.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la regolarità della notifica.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
La domanda deve essere rigettata per difetto di prova della legittimazione attiva delle parti.
I ricorrenti si sono infatti limitati a dedurre di essere eredi della ricorrente, senza chiarire né tantomeno provare il legame di parentela con la stessa da cui possa desumersi tale qualità. Ferma la portata assorbente del riscontrato difetto di allegazione, i ricorrenti non hanno prodotto alcun documento che attesti il legame di parentela.
Non è infatti sufficiente a costituire la prova in sede giurisdizionale l'atto notorio, né la dichiarazione presentata ai fini fiscali, in quanto costituiscono mere dichiarazioni rese dalla parte che intende valersene in giudizio. Conseguentemente, tali documenti integrano un mero indizio che deve necessariamente essere comprovato da altri elementi (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29830 del
29.12.2011), o da elementi utile al fine di valorizzare la condotta di controparte a norma dell'art. 115
c.p.c., con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
12065 del 29.5.2014). Nel caso di specie, del resto, il principio di non contestazione non avrebbe comunque potuto applicarsi a fronte della contumacia dell resistente. CP_2
La contumacia di parte resistente esclude statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 322/2023 r.g.:
Respinge la domanda, nulla sulle spese.
Tivoli, 8 gennaio 2025 Il giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025
a seguito di trattazione scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 322/2023 r.g. tra
e in qualità di eredi della sig.ra Parte_1 Parte_2 [...]
con il patrocinio dell'Avv. STEFANO CALIGIURI Per_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24.1.2023 le parti ricorrenti, premesso di essere eredi della sig.ra
[...]
, deceduta in data 11.11.2021; che la de cuius con decreto di omologa del 14.4.2021 recente Per_1 rgn. 1912/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli otteneva l'accertamento del requisito sanitario utile per fruire della pensione di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80 e che l' resistente non procedeva CP_2 alla corresponsione di quanto spettante, hanno chiesto di accertare il diritto alla liquidazione dei ratei e la conseguente condanna dell' al pagamento in favore degli stessi, a decorre dalla domanda CP_1 amministrativa del 4.10.2019, e fino al decesso del de cuius, della complessiva somma di euro 13.022,26, oltre interessi legali sui ratei dalle rispettive scadenze al saldo.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la regolarità della notifica.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
La domanda deve essere rigettata per difetto di prova della legittimazione attiva delle parti.
I ricorrenti si sono infatti limitati a dedurre di essere eredi della ricorrente, senza chiarire né tantomeno provare il legame di parentela con la stessa da cui possa desumersi tale qualità. Ferma la portata assorbente del riscontrato difetto di allegazione, i ricorrenti non hanno prodotto alcun documento che attesti il legame di parentela.
Non è infatti sufficiente a costituire la prova in sede giurisdizionale l'atto notorio, né la dichiarazione presentata ai fini fiscali, in quanto costituiscono mere dichiarazioni rese dalla parte che intende valersene in giudizio. Conseguentemente, tali documenti integrano un mero indizio che deve necessariamente essere comprovato da altri elementi (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29830 del
29.12.2011), o da elementi utile al fine di valorizzare la condotta di controparte a norma dell'art. 115
c.p.c., con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
12065 del 29.5.2014). Nel caso di specie, del resto, il principio di non contestazione non avrebbe comunque potuto applicarsi a fronte della contumacia dell resistente. CP_2
La contumacia di parte resistente esclude statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 322/2023 r.g.:
Respinge la domanda, nulla sulle spese.
Tivoli, 8 gennaio 2025 Il giudice
Sibilla Ottoni